TRIB
Decreto 12 aprile 2025
Decreto 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 502/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 27/03/2025 dalla (C.F. CP_1
); P.IVA_1 ritenuto che, in linea generale, sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, poiché la ricorrente ha dato prova scritta del credito, che risulta liquido ed esigibile;
rilevato che dalla documentazione in atti si evince che il debitore riveste la qualità di consumatore ai sensi della direttiva UE 93/13 e del d.lgs. 206/05;
considerato che
, pertanto, vanno effettuate anche le verifiche indicate da Cass., SS.UU., 9479/2023; rilevato che, sulla base dell'allegazione in ordine all'attuale residenza del debitore, risulta rispettato il foro del consumatore;
dato atto che, tenuto conto anche delle precisazioni effettuate sul punto dal ricorrente, le clausole di determinazione degli interessi moratori e delle penali comunque connesse al ritardato adempimento di cui all'art. 7 e 8 del contratto devono presumersi vessatorie – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, co. 2, lett. f) d.lgs. 206/05 e della summenzionata direttiva UE – in quanto gli interessi moratori e i costi ivi previsti appaiono manifestamente eccessivi, avuto riguardo anche al parametro comparativo costituito dal saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. - da ritenersi idoneo per valutare la congruità di un interesse di mora afferente al ritardato pagamento del consumatore prima della proposizione di una domanda giudiziale (tasso di mora previsto in contratto pari al 8,00% a fronte di un saggio pari, alla data di conclusione del contratto, al 12,00%) - specialmente dal momento che detti interessi moratori si affiancano ad un indennizzo per il recupero stragiudiziale del credito commisurato in percentuale rispetto all'importo scaduto;
considerato, d'altro canto, che, non essendo ravvisabili altre clausole vessatorie nel predetto contratto, è possibile emettere l'ingiunzione richiesta per il solo importo in linea capitale oltre interessi corrispettivi e spese dalla data della cessione del credito (24/05/2017) oltre a interessi come da domanda da detta data (v. all. 5 e 6); ritenuto che, in definitiva, in base alle motivazioni suesposte, tutte le clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione non sono vessatorie, ad eccezione di quelle afferenti agli interessi moratori ovvero alle clausole penali per l'omesso tempestivo pagamento del debitore di cui agli artt. 7 e 8 del contratto di finanziamento allegato al ricorso;
visti gli artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE a (C.F. ) di pagare alla ricorrente, nel termine di quaranta Parte_1 C.F._1 giorni, per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 5.627,58;
2. gli interessi come da domanda dal 24.05.2017;
3. le spese del presente procedimento monitorio, che si liquidano in € 567,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 145,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che, in assenza di opposizione nel predetto termine, il debitore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Terni, 12/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Grotteria)
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 27/03/2025 dalla (C.F. CP_1
); P.IVA_1 ritenuto che, in linea generale, sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, poiché la ricorrente ha dato prova scritta del credito, che risulta liquido ed esigibile;
rilevato che dalla documentazione in atti si evince che il debitore riveste la qualità di consumatore ai sensi della direttiva UE 93/13 e del d.lgs. 206/05;
considerato che
, pertanto, vanno effettuate anche le verifiche indicate da Cass., SS.UU., 9479/2023; rilevato che, sulla base dell'allegazione in ordine all'attuale residenza del debitore, risulta rispettato il foro del consumatore;
dato atto che, tenuto conto anche delle precisazioni effettuate sul punto dal ricorrente, le clausole di determinazione degli interessi moratori e delle penali comunque connesse al ritardato adempimento di cui all'art. 7 e 8 del contratto devono presumersi vessatorie – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, co. 2, lett. f) d.lgs. 206/05 e della summenzionata direttiva UE – in quanto gli interessi moratori e i costi ivi previsti appaiono manifestamente eccessivi, avuto riguardo anche al parametro comparativo costituito dal saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. - da ritenersi idoneo per valutare la congruità di un interesse di mora afferente al ritardato pagamento del consumatore prima della proposizione di una domanda giudiziale (tasso di mora previsto in contratto pari al 8,00% a fronte di un saggio pari, alla data di conclusione del contratto, al 12,00%) - specialmente dal momento che detti interessi moratori si affiancano ad un indennizzo per il recupero stragiudiziale del credito commisurato in percentuale rispetto all'importo scaduto;
considerato, d'altro canto, che, non essendo ravvisabili altre clausole vessatorie nel predetto contratto, è possibile emettere l'ingiunzione richiesta per il solo importo in linea capitale oltre interessi corrispettivi e spese dalla data della cessione del credito (24/05/2017) oltre a interessi come da domanda da detta data (v. all. 5 e 6); ritenuto che, in definitiva, in base alle motivazioni suesposte, tutte le clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione non sono vessatorie, ad eccezione di quelle afferenti agli interessi moratori ovvero alle clausole penali per l'omesso tempestivo pagamento del debitore di cui agli artt. 7 e 8 del contratto di finanziamento allegato al ricorso;
visti gli artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE a (C.F. ) di pagare alla ricorrente, nel termine di quaranta Parte_1 C.F._1 giorni, per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 5.627,58;
2. gli interessi come da domanda dal 24.05.2017;
3. le spese del presente procedimento monitorio, che si liquidano in € 567,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 145,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che, in assenza di opposizione nel predetto termine, il debitore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Terni, 12/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Grotteria)