Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/06/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 989/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DELMONTE TOMAS , come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BUSCEMI GIUSEPPE, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
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Conclusioni congiunte delle parti:
1) affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la residenza paterna;
2) assegnazione della casa familiare al padre collocatario prevalente;
3)Visite materne come di seguito:
diritto-dovere di visita della madre a al venerdì post Parte_2
scuola alla domenica sera con riaccompagnamento presso la residenza paterna alle 21:00 oppure, previo accordo con il padre, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
un pomeriggio infrasettimanale di martedì con pernottamento presso la madre e riaccompagnamento a scuola il mercoledì;
- nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, la minore starà
con la madre dal lunedì all'uscita di scuola con pernotto dalla madre e riaccompagnamento dal padre al martedì, alle ore 21.00;
- con riferimento alle VACANZE ESTIVE, il padre terrà il minore per due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31
maggio di ogni anno (quest'anno entro il 30/06/25);
- nelle FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI, salvo diverso accordo delle parti, il minore starà a Natale (dal 23 al 30) con un genitore e a Capodanno
(dal 30/12 al 06/01) con l'altro, a Pasqua con un genitore e a Pasquetta con l'altro, alternando lo schema l'anno successivo;
pagina 2 di 4 4) contributo materno al mantenimento della figlia minore stabilito in € Per_1
100,00 mensili (tenuto conto del reddito da lavoro della resistente e della soluzione abitativa autonoma), rivalutabili annualmente in base all'indice Istat
e da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo la mensa di che sarà pagata al 50% da entrambi i Per_1
genitori;
5) il padre ricorrente continuerà a farsi carico al 100% dei costi dei seguenti finanziamenti: i) pannelli fotovoltaici della casa familiare e assicurazione dei pannelli, con voltura del finanziamento in capo al ricorrente e, in caso la resistente percepirà somme in restituzione a titolo di ecobonus e vendita di energia elettrica, le girerà al ricorrente;
ii) finanziamento della piscinetta domestica;
iii) abbonamento Internet;
iv) abbonamento per impianto di videosorveglianza domestica;
6) la madre resistente continuerà a farsi carico al 100% dei costi dei seguenti finanziamenti: i) finanziamento per l'acquisto del televisore, attualmente nel possesso della resistente;
ii) finanziamento Compass (quello da € 10.000,00)
con rata di € 190,00 mensili;
iii) finanziamento Compass carta credito con rata di circa € 50,00 mensile;
7) assegno unico universale ripartito tra i genitori al 50%;
8) spese di lite integralmente compensate tra le parti;
9) rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 12 LP.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
pagina 3 di 4 richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, all'udienza del 03/06/25, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1 [...]
, alle condizioni sopra riportate. CP_1
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 05/06/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
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