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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
-Presidente dr. Alberto CELESTE dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 399/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 845/2023, vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Paolo Miotti e Valerio
Evangelisti ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII n. 154;
APPELLANTE
E CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Martella e Giovanni Maria
Zito ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 63;
APPELLATA
i sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa, alle CP_1 svolgendo mansioni di commesso di gastronomiadipendenze della addetto alla preparazione di antipasti e dei primi e dei secondi piatti, dal 17 gennaio
2014 al 29 maggio 2019 (data in cui si era dimesso per giusta causa) e, in forza di contratto a tempo indeterminato part time (24 ore settimanali), con inquadramento nel livello 5° di classificazione del CCNL pubblici esercizi, presso il ristorante "Ali BÀ" in
Via Arco di Travertino 27 formulava le proprie doglianze. Lamentava che
-
l'inquadramento al 5° livello del CCNL Terziario non fosse adeguato e che lo fosse, piuttosto, il quarto e che l'orario di fatto osservato (dal 10 alle 22 per sei giorni alla settimana) fosse stato ben superiore rispetto alle 24 ore settimanali per le quali era stato assunto ore scritte nel contratto. Faceva, inoltre, presente di non aver ricevuto nulla a titolo di tredicesima, quattordicesima, per i giorni festivi lavorati, per le ferie godute, per il lavoro domenicale, per il lavoro straordinario, per il trattamento di fine rapporto. La
CP_1 si costituiva in giudizio replicando alla prospettazione della vicenda offerta dal ricorrente, contestando che l'orario di lavoro fosse così gravoso come dedotto e che le mansioni non fossero meritevoli di un superiore inquadramento dal momento che egli faceva il lavoro di aiuto cuoco.
Il Tribunale riteneva che "A fronte delle isolate dichiarazioni del teste _1
- la cui forza probatoria non può che essere sfumata dalla circostanza che questi ha presentato contestualmente ricorso per far valere le proprie rivendicazioni economiche nei confronti della stessa parte resistente e per farlo si sia avvalso della testimonianza resa dall'odierno ricorrente - si pongono sia una prova documentale rappresenta dalla dichiarazione resa dallo stesso ricorrente in sede di accesso dell'Ufficio Ispettivo del
Ministero del Lavoro in cui afferma di espletare il lavoro di aiuto cuoco osservando un orario di lavoro ben diverso da quello indicato nel ricorso che una prova testimoniale che sostiene la versione della società.". In definitiva, rigettava il ricorso e condannava il
Pt 1 al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato il 4.2.2023, Parte_1 a proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Si è costituita la CP_1 eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e 342 cpc e chiedendo di "dichiarare inammissibile ovvero rigettare con qualunque statuizione l'appello proposto da controparte, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari",
Con l'atto di appello, Parte_1 ensura la decisione del Tribunale per
"1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. E DEL
C.C.N.L. DI CATEGORIA, CON RIFERIMENTO ALLE PROVE RIGUARDANTI LE
MANSIONI DEL RICORRENTE". Dice l'appellante: "in occasione dell'udienza del 28.04.2022, i testi introdotti dinanzi all'Ill.mo Giudice adito, confermavano interamente l'esposizione dei fatti resa dal ricorrente con il suo atto introduttivo, e dunque la fondatezza di ogni sua domanda ... il teste _1
[...] , interrogato dall'Ill.mo Giudice adito sulle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente in favore della controparte, dichiarava: "Il ricorrente faceva il cuoco in cucina occupandosi di preparare sia piatti arabi che quelli italiani." (cfr. pag 1 verbale del 28/04/2022), con ciò rendendo una dichiarazione per nulla "...isolata...", come erroneamente ritenuto dall'Ill.mo Giudice delle prime cure, ma, al contrario, rendendo una dichiarazione completa, accurata concisa e cristallina. La dichiarazione resa dal teste
_1 non può infatti lasciare spazio ad un'interpretazione sulle mansioni svolte del ricorrente differente da quella rivendicata nell'atto di ricorso, effettivamente riconducibili al livello 4 della classificazione del personale per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che, si ricorda, così vengono individuate: "Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè: ... 10 commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione..." (art. 97 ccnl cit.) ... la richiamata dichiarazione resa dal ricorrente "in sede di accesso dell'Ufficio Ispettivo del Ministero del Lavoro"
... per nulla confligge con le tesi del ricorrente, in quanto contiene solamente generiche conferme sul rapporto di lavoro alle dipendenze della CP_1
||
verbale avrebbe dovuto poi essere prudentemente valutato in relazione al momento in cui è stato reso, ossia in occasione di una ispezione verificatasi il
04.05.2016, dunque in un periodo appena successivo alla costituzione del rapporto di lavoro, in cui l'odierno appellato, oltre a non comprendere e non parlare correttamente la lingua italiana, non poteva far altro che genericamente confermare i rapporti col datore di lavoro il teste Tes_2
...
[...] non contraddiceva il teste non dequalificava le _1 '
mansioni rivendicate del lavoratore e non negava le tesi del ricorrente. Difatti il teste Tes_3 letteralmente dichiarava: "Il ricorrente era aiuto cuoco e ha imparato a fare tutto da Persona 1 : quando non c'era quest'ultimo allora era lui a preparare il pane (piadine) e gli spiedini". Il teste "...della società..." al di fuori della genericità con cui faceva Testimone_2 '
riferimento alla prevalenza delle attività proprie del "cuoco" su quelle dell'
"aiuto-cuoco", comunque confermava che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente erano riconducibili al livello 4 della classificazione del personale per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, in quanto, si ricorda, così esse sono individuabili: "Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè: ... 10 commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione..." (art. 97 ccnl cit.). D'altro canto, compiendo un doveroso raffronto con il quinto livello del medesimo ccnl, ingiustamente applicato per anni dal datore di lavoro, non solo non vi è traccia di un ipotetico "aiuto
CUOCO", ma se per analogia si volessero considerare la mansioni di "aiuto- commesso", in ogni caso si leggerebbe in modo cristallino: "L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi" (cfr. pag. 9 ccnl prodotto in primo grado), con ciò dimostrando che, decorsi 18 mesi dall'assunzione, l'odierno appellante doveva essere inquadrato al quarto livello, esattamente come da egli rivendicato. In altre parole, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal Giudice delle prime cure, che non applicava correttamente il c.c.n.l. di categoria, tanto il teste indicato dal ricorrente, sig. Testimone_4 , quanto il teste indicato dalla parte resistente, sig. Testimone_2 convergevano all'unisono sul fatto che le mansioni dell'odierno appellante erano superiori rispetto a quelle per cui era stato retribuito ... il sig. Tes_3, ascoltato immediatamente dopo il sig. [...] Per_2 introduceva la propria testimonianza dichiarando: "Quel signore che è stato sentito come teste prima di me era il cuoco" (cfr. verbale udienza prodotto con note conclusive), e con ciò compiendo esplicito riferimento al sig. Persona_2 odierno appellato, che aveva appena rilasciato la propria dichiarazione testimoniale";
"2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. CON
RIFERIMENTIO ALLE PROVE RIGUARDANTI GLI ORARI DI LAVORO OSSERVATI
DAL RICORRENTE". Così l'appellante: "con riferimento all'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente, solamente il teste _1 era attendibile, il quale, dichiarando che: "Io lavoravo per sei giorni la settimana e qualche volta ho lavorato nei festivi dalle 10 alle 22 con 15 minuti di pausa pranzo. Il ricorrete iniziava mezza ora dopo di me e finiva mezza ora dopo di me", confermava che il ricorrente aveva osservato turni di lavoro stabili, che andavano ben oltre l'orario parziale, arrivando ad un orario di settanta ore settimanali";
"3) ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO".
Sostiene l'appellante: "Difatti, considerando "in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte", come si è pocanzi detto, in occasione dell'udienza del 28.04.2022, il teste _1 dichiarava: "Il ricorrente faceva il cuoco in cucina occupandosi di preparare sia piatti arabi che quelli italiani." (cfr. pag 1 verbale del 28/04/2022), ed il successivo teste Tes_3 dichiarava: "Il ricorrente era aiuto cuoco e ha imparato a fare tutto da
Persona_1 : quando non c'era quest'ultimo allora era lui a preparare il pane (piadine) e gli spiedini". Il Giudice delle prime cure, lette ed esaminate dunque le predette dichiarazioni dei due testi, non individuava tuttavia "le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria", come previsto dalle citate espresse linee guida nella pronuncia n. 9268/2016, atteso che, se lo avesse fatto, egli avrebbe individuato quanto previsto dal ccnl aziende del terziario della distribuzione e dei servizi: "Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè: 10 commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione ..." (art. 97 ccnl cit.").
Da subito, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza dello stesso, atteso che tale non risulta essendo necessario un accertamento nel merito circa la sussistenza o meno dell'asserito errato inquadramento e maggior orario di lavoro svolto.
Del pari, è noto che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata", così Cass. sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017.
Invero, parte appellante censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione.
Nel merito, l'appellante fu assunto dalla società appellata in forza del seguente contratto CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME
TRA
La Soc. MARDIN SRL, con sede in Roma, via Arco di Travertino 27-00178, codice fiscale e partita iva 11316941001 nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore UL Rajaa,
C.F. SLMRJA77T55Z2400 domiciliato per la carica in Roma, via di Torre Branca 82 - 00178 di seguito indicata, per brevità, come datore di lavoro
E
Il Sig. WA KHAN, nato in [...] il [...] e residente in [...], Via Mario De
Dominicis 8 cod. fisc. NWRKHN85R27Z2490 di seguito indicato, per brevità, lavoratore
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1 OGGETTO
1.1 Il datore di lavoro, con la sottoscrizione del presente contratto, assume alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato part time, con decorrenza dal 17/01/2014, il lavoratore il quale sottoscrive per accettazione.
1.2 Il lavoratore è assunto a part time per essere adibito alle mansioni specificatamente indicate nel n. 3 che segue.
2-ORARIO DI LAVORO
2.1 L'orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali, 6 ore giornaliere dal lunedì al sabato dalle ore
15,00 alle ore 21,00. Il riposo settimanale è la domenica.
3-MANSIONI E INQUADRAMENTO
3.1. Il lavoratore, è inquadrato nella categoria OPERAIO, nel livello QUINTO della declaratoria del contratto collettivo nazionale Turismo, con mansioni di aiuto cuoco..
3.2 Resta inteso, che il datore di lavoro può, nei limiti di legge, assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle convenute con il presente contratto.
3.3 L'assunzione sarà sottoposta, ai sensi del CCNL Pubblici Esercizi, ad un periodo di prova della durata di 30 giomi, superato il quale, il rapporto di lavoro si intenderà automaticamente confermato.
3.4 Le ferie spettanti saranno pari a 26 giomi ed i permessi saranno riproporzionati in base all'orario effettuato.
3.5 Nello svolgimento della prestazione il lavoratore si atterrà ai regolamenti interni e agli usi aziendali che si intendono dallo stesso conosciuti ed accettati qualora non siano state avanzate per iscritto eccezioni o richieste di chiarimenti.
4- SEDE DI LAVORO
4.1 Il lavoratore si impegna a prestare l'attività lavorativa oggetto del presente contratto, presso la sede dell'attività sita in Roma Via Arco di Travertino 27.
5 TRATTAMENTO ECONOMICO
5.1 Il trattamento economico retributivo spettante al lavoratore è quello previsto per la qualifica e la categoria di appartenenza dal vigente contratto collettivo Turismo e successivi rinnovi ed integrazioni anche di carattere aziendale, e sarà riproporzionato in base al minor orario effettuato.
6 RECESSO
6.1 Le parti potranno recedere dal contratto con preavviso di un mese o senza alcun preavviso qualora vi sia una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 del c.c.
7- FONTI NORMATIVE DI RINVIO
7.1 Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia, sia generali che speciali, nonchè al CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo
vigente.
8-SOTTOSCRIZIONE
8.1 Il lavoratore sottoscrive copia del presente contratto, che viene consegnata al datore di lavoro,
per integrale accettazione..
Roma, 15/01/2014
IL LAVORATORE IL DATORE DI LAVORO
WA Al riguardo, i testi escussi nel giudizio di primo grado hanno riferito quanto segue:
_1 ha detto: "Conosco i fatti di causa in quanto collega di lavoro del ricorrente avendo lavorato entrambi presso Ali BA in Via Arco del travertino n.27. lo personalmente ho lavorato come un banchista e quindi mi sono occupato di servire al banco per i clienti seduti al Ristorante ma anche di preparare i panini e la carne alla brace. Il ricorrente faceva il cuoco in cucina occupandosi di preparare sia piatti arabi che quelli italiani. Io lavoravo per sei giorni la settimana e qualche volta ho lavorato nei festivi dalle 10 alle 22 con 15 minuti di pausa pranzo. Il ricorrete iniziava mezza ora dopo di me e finiva mezza ora dopo di me".
Testimone_5 _ha precisato: “Conosco i fatti di causa in quanto lavoro presso Ali
BÀ dal 13 febbraio 2018 fino al 1° marzo 2019 come aiuto cuoco. Il ricorrente era aiuto cuoco e ha imparato a fare tutto da Persona_1 : quando non c'era quest'ultimo allora era lui a preparare il pane (piadine) e gli spiedini. Io ho lavorato per sei giorni la settimana per quattro ore o dalle 12 alle 15/16 oppure la sera dalle 20 a mezzanotte. Qualche volta ho lavorato di più. Anche il ricorrente lavorava quattro ore al giorno ma mi è capitato di vederlo lavorare due ore in più quando anche io ho lavorato più del solito. Poi il ricorrente è andato via via perché ha trovato un posto migliore".
Peraltro, la contrattazione collettiva di categoria prevede quanto segue
"Quarto livello. Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci ((1)
L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto 1);
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;
14. stenodattilografo;
addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16. esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna;
17. pittore o disegnatore esecutivo;
18. allestitore esecutivo di vetrine e display;
19. addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20. autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21. banconiere di spacci di carne;
22. operaio specializzato;
23. specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27. addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza;
29. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami: a. il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro perso-nale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavora-zione per la correzione di eventuali anomalie;
b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever;
il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le
FF.SS) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazioni e manutenzione coni mezzi disponibili a bordo;
il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati con-sentiti dall'uso dei mezzi speciali di cui sopra); c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - provvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
e) operatore alla pressocesoia nel settore dei rottami;
f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;
g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre le rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l'ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre, se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettri-co e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;
1. addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
2. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
3. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quinto livello. A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico; 9. CP_2 ; 10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. codificatore
(traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); 13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); 15. addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale
(salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); 20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. aiutante commesso ((1) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi1);
1. conducente di autovetture;
2. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
3. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
4. operaio qualificato;
5. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: a. il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b. l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di fondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina;
il tagliatore alla fiamma;
c. l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d. il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e.
l'addetto alla manovra vagoni;
f. il conduttore di carrelli elevatori;
g. il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h. il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
1. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
2. addetto all'emissione tickets scommesse ed al pagamento delle stesse previa autorizzazione anche meccanografica/informatica;
3. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Ebbene, è noto quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
"La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità", così Cass, Sez. 2-
Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019.
Tuttavia, non appare al Collegio che la dichiarazione resa dal teste Tes_1
[...] non possa essere considerata come tale idonea a comprovare quanto dedotto dall'appellante sol per il fatto che il ricorrente sia stato teste nella sua causa.
Del resto, le sue affermazioni non appaiono in contrasto con quanto riferito dal teste Testimone_5 , il quale ha riferito, comunque, che l'appellante era aiuto cuoco e. come tale, certamente appartenente al 4° livello (v. punto 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione)
Non v'è prova, invece, dell'esatto orario di lavoro osservato dall'appellante.
La dichiarazione resa dallo stesso ricorrente in sede di accesso dell'Ufficio
Ispettivo del Ministero del Lavoro in cui afferma di espletare il lavoro di aiuto cuoco viene così confermata al pari dell'orario di lavoro ben diverso da quello indicato nel ricorso.
Quindi deve essere riconosciuto al Pt_1 il superiore inquadramento nel 4° livello ma non quanto da lui richiesto a titolo di lavoro straordinario, ferie, festività e permessi non goduti in quanto non provati (e non risultanti dall'ultima busta paga del 2019 in termini di residuo), sì che in base agli incontestati nel quantum conteggi allegati dall'appellante - in quanto le buste paga in atti non risultano quietanzate e gli stessi risultano contraddetti del tutto genericamente - sono dovuti gli importi spettanti solo a titolo di differenza paga base, 13° e 14° e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo.
Ne consegue che la gravata sentenza deve essere integralmente riformata e la società appellata condannata al pagamento in favore del Pt_1 di complessivi €
33.502,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo.
Le spese di entrambi gradi, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della società appellata.
P.Q.M.
in riforma della gravata sentenza, condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 33.502,27, oltre interessai legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 3.809,00 e, per il presente grado, in
€ 3.473,00, oltre per entrambi i gradi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA.
Roma, 4.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
-Presidente dr. Alberto CELESTE dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 399/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 845/2023, vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Paolo Miotti e Valerio
Evangelisti ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII n. 154;
APPELLANTE
E CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Martella e Giovanni Maria
Zito ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 63;
APPELLATA
i sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa, alle CP_1 svolgendo mansioni di commesso di gastronomiadipendenze della addetto alla preparazione di antipasti e dei primi e dei secondi piatti, dal 17 gennaio
2014 al 29 maggio 2019 (data in cui si era dimesso per giusta causa) e, in forza di contratto a tempo indeterminato part time (24 ore settimanali), con inquadramento nel livello 5° di classificazione del CCNL pubblici esercizi, presso il ristorante "Ali BÀ" in
Via Arco di Travertino 27 formulava le proprie doglianze. Lamentava che
-
l'inquadramento al 5° livello del CCNL Terziario non fosse adeguato e che lo fosse, piuttosto, il quarto e che l'orario di fatto osservato (dal 10 alle 22 per sei giorni alla settimana) fosse stato ben superiore rispetto alle 24 ore settimanali per le quali era stato assunto ore scritte nel contratto. Faceva, inoltre, presente di non aver ricevuto nulla a titolo di tredicesima, quattordicesima, per i giorni festivi lavorati, per le ferie godute, per il lavoro domenicale, per il lavoro straordinario, per il trattamento di fine rapporto. La
CP_1 si costituiva in giudizio replicando alla prospettazione della vicenda offerta dal ricorrente, contestando che l'orario di lavoro fosse così gravoso come dedotto e che le mansioni non fossero meritevoli di un superiore inquadramento dal momento che egli faceva il lavoro di aiuto cuoco.
Il Tribunale riteneva che "A fronte delle isolate dichiarazioni del teste _1
- la cui forza probatoria non può che essere sfumata dalla circostanza che questi ha presentato contestualmente ricorso per far valere le proprie rivendicazioni economiche nei confronti della stessa parte resistente e per farlo si sia avvalso della testimonianza resa dall'odierno ricorrente - si pongono sia una prova documentale rappresenta dalla dichiarazione resa dallo stesso ricorrente in sede di accesso dell'Ufficio Ispettivo del
Ministero del Lavoro in cui afferma di espletare il lavoro di aiuto cuoco osservando un orario di lavoro ben diverso da quello indicato nel ricorso che una prova testimoniale che sostiene la versione della società.". In definitiva, rigettava il ricorso e condannava il
Pt 1 al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato il 4.2.2023, Parte_1 a proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Si è costituita la CP_1 eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e 342 cpc e chiedendo di "dichiarare inammissibile ovvero rigettare con qualunque statuizione l'appello proposto da controparte, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari",
Con l'atto di appello, Parte_1 ensura la decisione del Tribunale per
"1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. E DEL
C.C.N.L. DI CATEGORIA, CON RIFERIMENTO ALLE PROVE RIGUARDANTI LE
MANSIONI DEL RICORRENTE". Dice l'appellante: "in occasione dell'udienza del 28.04.2022, i testi introdotti dinanzi all'Ill.mo Giudice adito, confermavano interamente l'esposizione dei fatti resa dal ricorrente con il suo atto introduttivo, e dunque la fondatezza di ogni sua domanda ... il teste _1
[...] , interrogato dall'Ill.mo Giudice adito sulle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente in favore della controparte, dichiarava: "Il ricorrente faceva il cuoco in cucina occupandosi di preparare sia piatti arabi che quelli italiani." (cfr. pag 1 verbale del 28/04/2022), con ciò rendendo una dichiarazione per nulla "...isolata...", come erroneamente ritenuto dall'Ill.mo Giudice delle prime cure, ma, al contrario, rendendo una dichiarazione completa, accurata concisa e cristallina. La dichiarazione resa dal teste
_1 non può infatti lasciare spazio ad un'interpretazione sulle mansioni svolte del ricorrente differente da quella rivendicata nell'atto di ricorso, effettivamente riconducibili al livello 4 della classificazione del personale per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che, si ricorda, così vengono individuate: "Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè: ... 10 commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione..." (art. 97 ccnl cit.) ... la richiamata dichiarazione resa dal ricorrente "in sede di accesso dell'Ufficio Ispettivo del Ministero del Lavoro"
... per nulla confligge con le tesi del ricorrente, in quanto contiene solamente generiche conferme sul rapporto di lavoro alle dipendenze della CP_1
||
verbale avrebbe dovuto poi essere prudentemente valutato in relazione al momento in cui è stato reso, ossia in occasione di una ispezione verificatasi il
04.05.2016, dunque in un periodo appena successivo alla costituzione del rapporto di lavoro, in cui l'odierno appellato, oltre a non comprendere e non parlare correttamente la lingua italiana, non poteva far altro che genericamente confermare i rapporti col datore di lavoro il teste Tes_2
...
[...] non contraddiceva il teste non dequalificava le _1 '
mansioni rivendicate del lavoratore e non negava le tesi del ricorrente. Difatti il teste Tes_3 letteralmente dichiarava: "Il ricorrente era aiuto cuoco e ha imparato a fare tutto da Persona 1 : quando non c'era quest'ultimo allora era lui a preparare il pane (piadine) e gli spiedini". Il teste "...della società..." al di fuori della genericità con cui faceva Testimone_2 '
riferimento alla prevalenza delle attività proprie del "cuoco" su quelle dell'
"aiuto-cuoco", comunque confermava che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente erano riconducibili al livello 4 della classificazione del personale per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, in quanto, si ricorda, così esse sono individuabili: "Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè: ... 10 commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione..." (art. 97 ccnl cit.). D'altro canto, compiendo un doveroso raffronto con il quinto livello del medesimo ccnl, ingiustamente applicato per anni dal datore di lavoro, non solo non vi è traccia di un ipotetico "aiuto
CUOCO", ma se per analogia si volessero considerare la mansioni di "aiuto- commesso", in ogni caso si leggerebbe in modo cristallino: "L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi" (cfr. pag. 9 ccnl prodotto in primo grado), con ciò dimostrando che, decorsi 18 mesi dall'assunzione, l'odierno appellante doveva essere inquadrato al quarto livello, esattamente come da egli rivendicato. In altre parole, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal Giudice delle prime cure, che non applicava correttamente il c.c.n.l. di categoria, tanto il teste indicato dal ricorrente, sig. Testimone_4 , quanto il teste indicato dalla parte resistente, sig. Testimone_2 convergevano all'unisono sul fatto che le mansioni dell'odierno appellante erano superiori rispetto a quelle per cui era stato retribuito ... il sig. Tes_3, ascoltato immediatamente dopo il sig. [...] Per_2 introduceva la propria testimonianza dichiarando: "Quel signore che è stato sentito come teste prima di me era il cuoco" (cfr. verbale udienza prodotto con note conclusive), e con ciò compiendo esplicito riferimento al sig. Persona_2 odierno appellato, che aveva appena rilasciato la propria dichiarazione testimoniale";
"2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. CON
RIFERIMENTIO ALLE PROVE RIGUARDANTI GLI ORARI DI LAVORO OSSERVATI
DAL RICORRENTE". Così l'appellante: "con riferimento all'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente, solamente il teste _1 era attendibile, il quale, dichiarando che: "Io lavoravo per sei giorni la settimana e qualche volta ho lavorato nei festivi dalle 10 alle 22 con 15 minuti di pausa pranzo. Il ricorrete iniziava mezza ora dopo di me e finiva mezza ora dopo di me", confermava che il ricorrente aveva osservato turni di lavoro stabili, che andavano ben oltre l'orario parziale, arrivando ad un orario di settanta ore settimanali";
"3) ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO".
Sostiene l'appellante: "Difatti, considerando "in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte", come si è pocanzi detto, in occasione dell'udienza del 28.04.2022, il teste _1 dichiarava: "Il ricorrente faceva il cuoco in cucina occupandosi di preparare sia piatti arabi che quelli italiani." (cfr. pag 1 verbale del 28/04/2022), ed il successivo teste Tes_3 dichiarava: "Il ricorrente era aiuto cuoco e ha imparato a fare tutto da
Persona_1 : quando non c'era quest'ultimo allora era lui a preparare il pane (piadine) e gli spiedini". Il Giudice delle prime cure, lette ed esaminate dunque le predette dichiarazioni dei due testi, non individuava tuttavia "le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria", come previsto dalle citate espresse linee guida nella pronuncia n. 9268/2016, atteso che, se lo avesse fatto, egli avrebbe individuato quanto previsto dal ccnl aziende del terziario della distribuzione e dei servizi: "Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè: 10 commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione ..." (art. 97 ccnl cit.").
Da subito, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza dello stesso, atteso che tale non risulta essendo necessario un accertamento nel merito circa la sussistenza o meno dell'asserito errato inquadramento e maggior orario di lavoro svolto.
Del pari, è noto che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata", così Cass. sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017.
Invero, parte appellante censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione.
Nel merito, l'appellante fu assunto dalla società appellata in forza del seguente contratto CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME
TRA
La Soc. MARDIN SRL, con sede in Roma, via Arco di Travertino 27-00178, codice fiscale e partita iva 11316941001 nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore UL Rajaa,
C.F. SLMRJA77T55Z2400 domiciliato per la carica in Roma, via di Torre Branca 82 - 00178 di seguito indicata, per brevità, come datore di lavoro
E
Il Sig. WA KHAN, nato in [...] il [...] e residente in [...], Via Mario De
Dominicis 8 cod. fisc. NWRKHN85R27Z2490 di seguito indicato, per brevità, lavoratore
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1 OGGETTO
1.1 Il datore di lavoro, con la sottoscrizione del presente contratto, assume alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato part time, con decorrenza dal 17/01/2014, il lavoratore il quale sottoscrive per accettazione.
1.2 Il lavoratore è assunto a part time per essere adibito alle mansioni specificatamente indicate nel n. 3 che segue.
2-ORARIO DI LAVORO
2.1 L'orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali, 6 ore giornaliere dal lunedì al sabato dalle ore
15,00 alle ore 21,00. Il riposo settimanale è la domenica.
3-MANSIONI E INQUADRAMENTO
3.1. Il lavoratore, è inquadrato nella categoria OPERAIO, nel livello QUINTO della declaratoria del contratto collettivo nazionale Turismo, con mansioni di aiuto cuoco..
3.2 Resta inteso, che il datore di lavoro può, nei limiti di legge, assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle convenute con il presente contratto.
3.3 L'assunzione sarà sottoposta, ai sensi del CCNL Pubblici Esercizi, ad un periodo di prova della durata di 30 giomi, superato il quale, il rapporto di lavoro si intenderà automaticamente confermato.
3.4 Le ferie spettanti saranno pari a 26 giomi ed i permessi saranno riproporzionati in base all'orario effettuato.
3.5 Nello svolgimento della prestazione il lavoratore si atterrà ai regolamenti interni e agli usi aziendali che si intendono dallo stesso conosciuti ed accettati qualora non siano state avanzate per iscritto eccezioni o richieste di chiarimenti.
4- SEDE DI LAVORO
4.1 Il lavoratore si impegna a prestare l'attività lavorativa oggetto del presente contratto, presso la sede dell'attività sita in Roma Via Arco di Travertino 27.
5 TRATTAMENTO ECONOMICO
5.1 Il trattamento economico retributivo spettante al lavoratore è quello previsto per la qualifica e la categoria di appartenenza dal vigente contratto collettivo Turismo e successivi rinnovi ed integrazioni anche di carattere aziendale, e sarà riproporzionato in base al minor orario effettuato.
6 RECESSO
6.1 Le parti potranno recedere dal contratto con preavviso di un mese o senza alcun preavviso qualora vi sia una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 del c.c.
7- FONTI NORMATIVE DI RINVIO
7.1 Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia, sia generali che speciali, nonchè al CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo
vigente.
8-SOTTOSCRIZIONE
8.1 Il lavoratore sottoscrive copia del presente contratto, che viene consegnata al datore di lavoro,
per integrale accettazione..
Roma, 15/01/2014
IL LAVORATORE IL DATORE DI LAVORO
WA Al riguardo, i testi escussi nel giudizio di primo grado hanno riferito quanto segue:
_1 ha detto: "Conosco i fatti di causa in quanto collega di lavoro del ricorrente avendo lavorato entrambi presso Ali BA in Via Arco del travertino n.27. lo personalmente ho lavorato come un banchista e quindi mi sono occupato di servire al banco per i clienti seduti al Ristorante ma anche di preparare i panini e la carne alla brace. Il ricorrente faceva il cuoco in cucina occupandosi di preparare sia piatti arabi che quelli italiani. Io lavoravo per sei giorni la settimana e qualche volta ho lavorato nei festivi dalle 10 alle 22 con 15 minuti di pausa pranzo. Il ricorrete iniziava mezza ora dopo di me e finiva mezza ora dopo di me".
Testimone_5 _ha precisato: “Conosco i fatti di causa in quanto lavoro presso Ali
BÀ dal 13 febbraio 2018 fino al 1° marzo 2019 come aiuto cuoco. Il ricorrente era aiuto cuoco e ha imparato a fare tutto da Persona_1 : quando non c'era quest'ultimo allora era lui a preparare il pane (piadine) e gli spiedini. Io ho lavorato per sei giorni la settimana per quattro ore o dalle 12 alle 15/16 oppure la sera dalle 20 a mezzanotte. Qualche volta ho lavorato di più. Anche il ricorrente lavorava quattro ore al giorno ma mi è capitato di vederlo lavorare due ore in più quando anche io ho lavorato più del solito. Poi il ricorrente è andato via via perché ha trovato un posto migliore".
Peraltro, la contrattazione collettiva di categoria prevede quanto segue
"Quarto livello. Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci ((1)
L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto 1);
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;
14. stenodattilografo;
addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16. esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna;
17. pittore o disegnatore esecutivo;
18. allestitore esecutivo di vetrine e display;
19. addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20. autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21. banconiere di spacci di carne;
22. operaio specializzato;
23. specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27. addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza;
29. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami: a. il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro perso-nale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavora-zione per la correzione di eventuali anomalie;
b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever;
il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le
FF.SS) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazioni e manutenzione coni mezzi disponibili a bordo;
il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati con-sentiti dall'uso dei mezzi speciali di cui sopra); c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - provvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
e) operatore alla pressocesoia nel settore dei rottami;
f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;
g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre le rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l'ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre, se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettri-co e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;
1. addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
2. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
3. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quinto livello. A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico; 9. CP_2 ; 10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. codificatore
(traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); 13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); 15. addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale
(salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); 20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. aiutante commesso ((1) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi1);
1. conducente di autovetture;
2. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
3. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
4. operaio qualificato;
5. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: a. il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b. l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di fondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina;
il tagliatore alla fiamma;
c. l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d. il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e.
l'addetto alla manovra vagoni;
f. il conduttore di carrelli elevatori;
g. il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h. il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
1. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
2. addetto all'emissione tickets scommesse ed al pagamento delle stesse previa autorizzazione anche meccanografica/informatica;
3. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Ebbene, è noto quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
"La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità", così Cass, Sez. 2-
Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019.
Tuttavia, non appare al Collegio che la dichiarazione resa dal teste Tes_1
[...] non possa essere considerata come tale idonea a comprovare quanto dedotto dall'appellante sol per il fatto che il ricorrente sia stato teste nella sua causa.
Del resto, le sue affermazioni non appaiono in contrasto con quanto riferito dal teste Testimone_5 , il quale ha riferito, comunque, che l'appellante era aiuto cuoco e. come tale, certamente appartenente al 4° livello (v. punto 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione)
Non v'è prova, invece, dell'esatto orario di lavoro osservato dall'appellante.
La dichiarazione resa dallo stesso ricorrente in sede di accesso dell'Ufficio
Ispettivo del Ministero del Lavoro in cui afferma di espletare il lavoro di aiuto cuoco viene così confermata al pari dell'orario di lavoro ben diverso da quello indicato nel ricorso.
Quindi deve essere riconosciuto al Pt_1 il superiore inquadramento nel 4° livello ma non quanto da lui richiesto a titolo di lavoro straordinario, ferie, festività e permessi non goduti in quanto non provati (e non risultanti dall'ultima busta paga del 2019 in termini di residuo), sì che in base agli incontestati nel quantum conteggi allegati dall'appellante - in quanto le buste paga in atti non risultano quietanzate e gli stessi risultano contraddetti del tutto genericamente - sono dovuti gli importi spettanti solo a titolo di differenza paga base, 13° e 14° e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo.
Ne consegue che la gravata sentenza deve essere integralmente riformata e la società appellata condannata al pagamento in favore del Pt_1 di complessivi €
33.502,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo.
Le spese di entrambi gradi, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della società appellata.
P.Q.M.
in riforma della gravata sentenza, condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 33.502,27, oltre interessai legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 3.809,00 e, per il presente grado, in
€ 3.473,00, oltre per entrambi i gradi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA.
Roma, 4.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste