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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/06/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2223/2018 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pisa, Borgo Stretto 46, presso e nello studio degli avv.ti David Cerri e Valentina Baldi che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pisa (PI) Piazza delle Vettovaglie n. 35 presso e nello studio dell'avv. Marina Giannessi che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 12.02.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n. 468/2018 del 29.03.2018 il Tribunale di Pisa ha ingiunto al sig. il pagamento di € 11.780,00 a titolo di residuo del prezzo dovuto per la Parte_1 fornitura di un impianto di elevazione, fornito dalla società Controparte_1
[...]
Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo di revocare e dichiarare nullo o privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare l'inesigibilità del credito della
1 convenuta opposta, giusto quanto disposto dall'art. 1460 c.c., e che nulla è dovuto all'opposta in conseguenza del suo inadempimento, in via riconvenzionale ha domandato di accertare e dichiarare i vizi e le difformità indicati in narrativa, di dichiarare la risoluzione del contratto e condannare la alle dovute Controparte_1 restituzioni del prezzo pagato dall'attore opponente, alla disinstallazione dell'impianto ed al risarcimento del danno. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Il sig. ha commissionato alla società la fornitura di un Pt_1 CP_1
impianto denominato “mini ascensore Gulliver” al prezzo di euro 26.000,00;
2. Detto impianto, a seguito dell'installazione, ha manifestato alcuni vizi, tra i quali: arresto dell'impianto verificatosi in più occasioni;
mancanza di una corretta areazione e ricambio d'aria, che hanno provocato un grave disagio durante i periodi caldi;
interruzione dell'utilizzo giornaliero dell'ascensore a causa dei sensori posizionati all'interno della cabina che impediscono il buon funzionamento della piattaforma;
assenza di una mitigazione dei vetri;
3. I vizi lamentati sono stati rilevati dall'installatore e dal manutentore CP_2
ordinario e sono stati comunicati tempestivamente Controparte_3 dall'opponente alla venditrice mediante il suo legale sia tramite comunicazione PEC del 4 gennaio 2018 sia con raccomandata A/R del 5 gennaio 2018;
4. Il sig. ha corrisposto alla venditrice un primo acconto all'ordine di € 4.807,69 Pt_1
ed un secondo acconto di € 10.000,01, riservandosi di pagare l'intera somma una volta che l'impianto fosse divenuto totalmente funzionante;
5. Parte opponente in data 29.9.2017 non ha preso in consegna l'impianto perché non l'ha accettato, così come si legge nella dichiarazione di collaudo;
6. Ha depositato ricorso ex art. 696bis c.p.c. su cui il giudice non si è ancora pronunciato;
7. Il decreto ingiuntivo è fondato su un contratto non più in vigore in quanto sostituito da quello successivo prodotto dall'opponente;
8. I vizi dedotti e indicati nella perizia del Geom. rappresentano un grave CP_4 inadempimento contrattuale da parte di nei confronti dell'acquirente e CP_1 ciò legittima il mancato pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito, in virtù del principio di cui all'art.1460 c.c.;
2 9. L'impianto installato è un mero montacarichi per il sollevamento di cose e non un ascensore per il trasporto di persone (come invece dichiarato dalla venditrice): pertanto l'impossibilità di utilizzo in conformità all'uso pattuito integra un'ipotesi di c.d. aliud pro alio con conseguente diritto dell'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno ex art.1453 c.c.;
10. Il contratto di cui chiede la risoluzione presenta numerose clausole che sono da ritenersi nulle in quanto non approvate per iscritto e da ritenersi vessatorie anche in virtù della disciplina prevista dagli art 33 e seguenti del c.d. Codice del Consumo;
Si è regolarmente costituita la società chiedendo in via preliminare di CP_1 accogliere l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, nel merito di respingere tutte le domande avanzate dall'attore opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e di confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
11. La Società ha preso contatti con il sig. per la fornitura di una piattaforma Pt_1
elevatrice modello Gulliver e nell'ordine firmato dal sig. era ben specificato Pt_1 che si trattava della fornitura di una piattaforma elevatrice, che secondo il DPR 214 del 30.12.2010 può chiamarsi anche ascensore, quindi anche mini-ascensore;
12. La richiesta di dichiarare il difetto di fondamento del decreto ingiuntivo sulla base della non più vigenza del contratto prodotto in fase monitoria non è fondata;
13. La piattaforma elevatrice a fronte dei pagamenti degli acconti è stata progettata, realizzata ed installata, ed era regolarmente funzionante come da dichiarazione di collaudo e fine installazione;
14. La ha emesso la fattura di saldo n. V170 del 30.09.2017, che non è CP_1
stata pagata;
15. in particolare, la anziché ricevere il pagamento riceveva una denuncia CP_1
di pretesi vizi e difformità in data 03.01.2017;
16. La piattaforma elevatrice corrisponde a quella ordinata e le dimensioni sono quelle concordate con il cliente;
17. L'eccezione di inadempimento è infondata e deve essere respinta;
3 18. Quelli che controparte definisce vizi dell'impianto tali da renderlo inutilizzabile sono invece caratteristiche di una piattaforma elevatrice destinata al trasporto di persone;
19. Nell'allegato tecnico è specificato che l'impianto corrisponde alla prescrizione del
D.M. 236 del 14.09.89 e della Direttiva Macchine 200/42/CE omologato TUV e completo fra l'altro di comando ritenuto ai piani;
20. Quanto alla pretesa vessatorietà delle clausole contrattuali, i modelli contrattuali sono già passati al vaglio della Autorità Antitrust che ha ritenuto che gli stessi non contenessero profili di vessatorietà.
Con provvedimento del 24.05.2019 il giudice precedentemente assegnatario ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 cpc.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante prove orali (prove per testi e interrogatorio formale) ammesse con ordinanza del 01.02.2021.
All'udienza del 12.02.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Ha agito in via monitoria parte d'ora Controparte_1 in poi – chiedendo la condanna di parte al pagamento del saldo CP_1 Pt_1 prezzo per la fornitura di un Miniascensore Gulliver matricola n. IT06204, pari ad €
11.780,00.
A sostegno della sua domanda ha allegato ordine sottoscritto per un totale di € 26.000,00, fatture emesse in acconto e saldate, estratto conto libro contabili e dichiarazione di collaudo e fine installazione, da cui emerge che parte non ha accettato l'opera. Pt_1
Parte opponente, il quale ha instaurato giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, ha sollevato eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., contestando plurimi vizi e ritenendo il bene mancante delle qualità essenziali oltre che non conforme a quanto contrattualmente stabilito.
4 In via preliminare si osserva che parte opponente ha ordinato e acquistato una
Piattaforma Elevatrioce Gulliver con le seguenti caratteristiche: Impianto rispondente alle prescrizione del D.M. 236 del 14/06/89 e della Direttiva Macchine 2006/42/CE, omologato TUV completo di Comando ritenuto ai piani e “a uomo presente “ in interno macchina e/o con porte di cabine e comandto ritenuto;
pulsante di stop, pulsante per allarmeacustico, telefono interno (da allacciare alla linea teelfonica a cura del cliente); dispositivo di controllo carico;
batterie tampone per la discesa e sblocco porta in caso di black.out; illuminazione di emergenza su pulsantiera di bordo, illuminazione principale interna di bordo temporizzata, potenza massima assorbita 2,5 kw, alimentazione elettrica
220/240 volt 50Hz, quadro elettrico di manovra, impianto di sollevamento, con una portato di 300Kg, vetro anti-pioggia e Visarm trasparente (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta), come da allegato tecnico alla proposta di acquisto, regolarmente sottoscritto dalla parte acquirente e non disconosciuto dalla stessa.
In merito alla conformità di quanto ordinato con quanto consegnato e installato, ed alla verifica dei vizi denunciati si rinvia alla CTU depositata dall'Ing. nel CP_5 procedimento per ATP n. R.G. 1728/2018 intercorso tra le parte del presente giudizio, a cui si rinvia;
in particolare il consulente, la cui relazione è condivisa dalla scrivente, in quanto immune da vizi logici, motivita e argomentata, ha preliminarmente descritto l'impianto installato nei seguenti termini “Occorre innanzitutto precisare che l'impianto di sollevamento oggetto di causa non è un ascensore, ma un apparecchio di sollevamento che, come l'ascensore collega piani definiti mediante un supporto del carico e destinato al trasporto di persone si sposta lungo guide rigide verticali, ma stante la sua velocità di 0,15 m/s, la mancanza di cabina ed il comando ad azione mantenuta, corrisponde alla macchina classificata “ piattaforma elevatrice”, regolamentata pertanto dalla direttiva macchine. La denominazione “miniascensore” è pertanto inesatta, e la dichiarazione di conformità CE, rilasciata dal costruttore, è riportata in ALL.3, attesta infatti questa appartenenza facendo riferimento alla rispondenza con la norma tecnica EN 8 1- 4 1 aperte le virgolette regola di sicurezza- parte 41 duepunti piattaforme elevatrici verticali previsti per l'uso da parte di persone con mobilità ridotta chiuse le virgolette;
Oltre che al DM 14 slash 0 6 slash 89 n. 236 contenente le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità degli edifici privati sulla dichiarazione del
5 fabbricante virgola e difatti chiaramente precisato che la piattaforma è intesa per il trasporto di persone con ridotta capacità motoria”.
Il Consulente ha poi eseguito più salite e discese controllando la velocità media, e accertando le corrette fermate ai piani, il funzionamento con uomo presente come richiesto da normativa, il positivo funzionamento del pulsante di emergenza e dei sensori di sicurezza, il blocco dell'apertura della porta durante il movimento della piattaforma, la conformità della misure dell'involucro esterno con quelle riportate nel contratto di acquisto. Ha dall'altra parte accertato che le misure interne pur corrispondenti a quelli riportate nel disegno dell'ordinazione risultano leggemente inferiori per la presenza dei raggi delle fotocellule di sicurezza, l'assenza di avvertenza di sicurezza in ipotesi di guasto e la mancanza delle istruzioni sull'uso dei comandi e per il riprisitno in caso di blocco.
In merito alle contestazioni di parte opponente ha verificato che nessuno si è preoccupato della conseguenze che i vetri trasparenti avrebbero avuto stante l'esposizione a sud dell'ascensore, nonostante fosse possibile scegliere colori diversi;
in merito alle dimensioni il ctu ha ravvisato che le normative di riferimento citate dall'opposta avrebbero richiesto una dimensione almeno di 800x1200 e che la norma tecnica EN 81-41 prevederebbe per una sola personsa una dimensione minima di 800x1250, a fronte di una piattaforma installata di 610x780. Il CTU tuttavia rappresenta che in atti è presente una proposta sottoscritta dall'opponente avente ad oggetto una piattaforma di 610x780 mm, e che tale misura “(con i raggi dei sensori ottici che riducono ulteriormente, assieme alla sporgenza del pulsante di emergenza, lo spazio disponibile) risulta inferiore a quella richiesta per due persone (sulla piattaforma la condizione è anche peggiore perché i passeggeri non possono appoggiarsi alle pareti della cabina) e quindi risulta idonea a trasformare ah trasportare solo una persona virgola non troppo grossa, in piedi”. Il consulente ha inoltre verificato la mancata consegna del manuale di istruzioni a parte opponente.
In merito alla problematica relativa alla scelta dei vetri trasparenti il teste Testimone_1 ha dichiarato in risposta al capitolo 20 della III memoria di parte attrice che “Lo sapeva perfettamente, ha preferito il colore trasparente per evitare impatto visivo d'accordo con il poi CP_6 voleva risparmiare, in fine non si poteva oscurare la finestra del bagno della casa della figlia che affaccia sulla piattaforma al primo piano”, circostanze non smentite da altri testimoni escussi;
pertanto
6 non è addebitabile all'opposta la problematica relativa alla temperatura interna all'impianto installato, essendo stata una scelta dell'opponente quella in relazione al vetro trasparente. Il CTU ha inoltre ravvisato che, vista la posizione della centralina, si ritiene improbabile che il fluido del serbatoio possa andare sotto i 12' C previsti e che la resistenza è presente.
Il CTU ha concluso nei seguenti termni: “L'apparecchio di sollevamento è risultato perfettamente funzionale anche se appare arduo utilizzare la piattaforma in più di una persona per volta (…) anche il blocco per intervento sulle fotocellule di sicurezza poste su tre lati della piattaforma non rappresenta una grosso problema (richiede 10 s) se, che comanda la macchina, è istruito sulla manovra di ripristino da fare
( non è presente alcuna avevrtenza sul pannello dei comandi). Si può ritenere che la macchina installata corrisponde alla piattaforma elevatrice ordinata derogando rispetto alle dimensioni minime previste dalle normative applicabili vigenti a cui anche il costruttore ha dichiarato di attenersi”.
Sul punto si osserva che quanto accertato dal CTU circa le misure della piattaforma, corrispondenti a quanto pattuito per iscritto dalle parti, non integra né un vizio di costruzione, di progetto o di installazione, né tanto meno una diversa qualità del bene acquistato. Parte opposta ha fornito ed installato quanto richiesto dall'opponente.
L'unico inadempimento accertato dal CTU attiene alla mancata consegna del manuale e l'indicazione delle avvertenze in caso di mal funzionamento, vizi tuttavia non dedotti in maniera espressa in sede di atto di citazione – non potendo rimandarsi alla relazione di parte depositata in atti ed allegata essendo preciso onere dell'attore in opposizione dedurre le circostanze di fatto poste a fondamento della propria domanda in sede di atto introduttivo – e rispetto alla quale la parte non ha allegato un pregiuzio, con conseguente impossibilità di liquidazione di un eventuale danno.
La stima dedotta dal CTU quale indennizo da riconoscere a parte opponente non è ritenuta riconscibile dalla scrivente in quanto tiene conto dei lavori necessari per l'intervento sul sistema di areazione – il cui difetto non è imputabile a parte opposta per le ragioni sopra espresse e sconosciute al consulente in quanto apprese in sede di testimonianza – e della constazione imprevista della sufficiente capienza della piattaforma, in quanto corrispondente alle misure pattuite in sede di contratto.
7 In conclusione accertato che parte opponente ha regolarmente sottoscritto un'ordine, comprensivo di allegato tecnico, che era espressamente indicata la dimensione – su cui è intervenuta una modifica tra le parto –, che l'impianto installato è funzionante e conforme a quanto ordinato, ritenuto pertanto che non il bene non presenta vizi, l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. è rigettata.
Per le considerazioni di cui sopra, considerato che il bene installato corrisponde a quello ordinato dalla parte, non si ritiene integrata l'ipotesi di vendita aliud pro alio.
In merito alla asserita vessatorietà delle clausole contrattuali dedotte dall'opponente si osserva che la clausola 6 del contratto non è stata azionata, che l'opponente non ha formulato conclusioni in punto di nullità o inefficacia delle stesse, che quanto dedotto ai punti sub. e) e f) dell'atto di citazione non integrano ipotesi di clasuole vessatorie in quanto non determinano una squilibrio di diritti o doveri a carico di una parte, che l'opponente nemmeno individua i maggiori doveri o oneri a suo carico limitandosi a riportare il testo del contratto con il richiamo di formule di stile.
Per le ragioni di cui sopra l'opposizione è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2223/2018, disattesa ogni contraria istanza
Rigettal'opposizione
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi, Controparte_1 iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali.
Pisa, 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
8 9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2223/2018 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pisa, Borgo Stretto 46, presso e nello studio degli avv.ti David Cerri e Valentina Baldi che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pisa (PI) Piazza delle Vettovaglie n. 35 presso e nello studio dell'avv. Marina Giannessi che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 12.02.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n. 468/2018 del 29.03.2018 il Tribunale di Pisa ha ingiunto al sig. il pagamento di € 11.780,00 a titolo di residuo del prezzo dovuto per la Parte_1 fornitura di un impianto di elevazione, fornito dalla società Controparte_1
[...]
Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo di revocare e dichiarare nullo o privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare l'inesigibilità del credito della
1 convenuta opposta, giusto quanto disposto dall'art. 1460 c.c., e che nulla è dovuto all'opposta in conseguenza del suo inadempimento, in via riconvenzionale ha domandato di accertare e dichiarare i vizi e le difformità indicati in narrativa, di dichiarare la risoluzione del contratto e condannare la alle dovute Controparte_1 restituzioni del prezzo pagato dall'attore opponente, alla disinstallazione dell'impianto ed al risarcimento del danno. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Il sig. ha commissionato alla società la fornitura di un Pt_1 CP_1
impianto denominato “mini ascensore Gulliver” al prezzo di euro 26.000,00;
2. Detto impianto, a seguito dell'installazione, ha manifestato alcuni vizi, tra i quali: arresto dell'impianto verificatosi in più occasioni;
mancanza di una corretta areazione e ricambio d'aria, che hanno provocato un grave disagio durante i periodi caldi;
interruzione dell'utilizzo giornaliero dell'ascensore a causa dei sensori posizionati all'interno della cabina che impediscono il buon funzionamento della piattaforma;
assenza di una mitigazione dei vetri;
3. I vizi lamentati sono stati rilevati dall'installatore e dal manutentore CP_2
ordinario e sono stati comunicati tempestivamente Controparte_3 dall'opponente alla venditrice mediante il suo legale sia tramite comunicazione PEC del 4 gennaio 2018 sia con raccomandata A/R del 5 gennaio 2018;
4. Il sig. ha corrisposto alla venditrice un primo acconto all'ordine di € 4.807,69 Pt_1
ed un secondo acconto di € 10.000,01, riservandosi di pagare l'intera somma una volta che l'impianto fosse divenuto totalmente funzionante;
5. Parte opponente in data 29.9.2017 non ha preso in consegna l'impianto perché non l'ha accettato, così come si legge nella dichiarazione di collaudo;
6. Ha depositato ricorso ex art. 696bis c.p.c. su cui il giudice non si è ancora pronunciato;
7. Il decreto ingiuntivo è fondato su un contratto non più in vigore in quanto sostituito da quello successivo prodotto dall'opponente;
8. I vizi dedotti e indicati nella perizia del Geom. rappresentano un grave CP_4 inadempimento contrattuale da parte di nei confronti dell'acquirente e CP_1 ciò legittima il mancato pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito, in virtù del principio di cui all'art.1460 c.c.;
2 9. L'impianto installato è un mero montacarichi per il sollevamento di cose e non un ascensore per il trasporto di persone (come invece dichiarato dalla venditrice): pertanto l'impossibilità di utilizzo in conformità all'uso pattuito integra un'ipotesi di c.d. aliud pro alio con conseguente diritto dell'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno ex art.1453 c.c.;
10. Il contratto di cui chiede la risoluzione presenta numerose clausole che sono da ritenersi nulle in quanto non approvate per iscritto e da ritenersi vessatorie anche in virtù della disciplina prevista dagli art 33 e seguenti del c.d. Codice del Consumo;
Si è regolarmente costituita la società chiedendo in via preliminare di CP_1 accogliere l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, nel merito di respingere tutte le domande avanzate dall'attore opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e di confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
11. La Società ha preso contatti con il sig. per la fornitura di una piattaforma Pt_1
elevatrice modello Gulliver e nell'ordine firmato dal sig. era ben specificato Pt_1 che si trattava della fornitura di una piattaforma elevatrice, che secondo il DPR 214 del 30.12.2010 può chiamarsi anche ascensore, quindi anche mini-ascensore;
12. La richiesta di dichiarare il difetto di fondamento del decreto ingiuntivo sulla base della non più vigenza del contratto prodotto in fase monitoria non è fondata;
13. La piattaforma elevatrice a fronte dei pagamenti degli acconti è stata progettata, realizzata ed installata, ed era regolarmente funzionante come da dichiarazione di collaudo e fine installazione;
14. La ha emesso la fattura di saldo n. V170 del 30.09.2017, che non è CP_1
stata pagata;
15. in particolare, la anziché ricevere il pagamento riceveva una denuncia CP_1
di pretesi vizi e difformità in data 03.01.2017;
16. La piattaforma elevatrice corrisponde a quella ordinata e le dimensioni sono quelle concordate con il cliente;
17. L'eccezione di inadempimento è infondata e deve essere respinta;
3 18. Quelli che controparte definisce vizi dell'impianto tali da renderlo inutilizzabile sono invece caratteristiche di una piattaforma elevatrice destinata al trasporto di persone;
19. Nell'allegato tecnico è specificato che l'impianto corrisponde alla prescrizione del
D.M. 236 del 14.09.89 e della Direttiva Macchine 200/42/CE omologato TUV e completo fra l'altro di comando ritenuto ai piani;
20. Quanto alla pretesa vessatorietà delle clausole contrattuali, i modelli contrattuali sono già passati al vaglio della Autorità Antitrust che ha ritenuto che gli stessi non contenessero profili di vessatorietà.
Con provvedimento del 24.05.2019 il giudice precedentemente assegnatario ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 cpc.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante prove orali (prove per testi e interrogatorio formale) ammesse con ordinanza del 01.02.2021.
All'udienza del 12.02.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Ha agito in via monitoria parte d'ora Controparte_1 in poi – chiedendo la condanna di parte al pagamento del saldo CP_1 Pt_1 prezzo per la fornitura di un Miniascensore Gulliver matricola n. IT06204, pari ad €
11.780,00.
A sostegno della sua domanda ha allegato ordine sottoscritto per un totale di € 26.000,00, fatture emesse in acconto e saldate, estratto conto libro contabili e dichiarazione di collaudo e fine installazione, da cui emerge che parte non ha accettato l'opera. Pt_1
Parte opponente, il quale ha instaurato giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, ha sollevato eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., contestando plurimi vizi e ritenendo il bene mancante delle qualità essenziali oltre che non conforme a quanto contrattualmente stabilito.
4 In via preliminare si osserva che parte opponente ha ordinato e acquistato una
Piattaforma Elevatrioce Gulliver con le seguenti caratteristiche: Impianto rispondente alle prescrizione del D.M. 236 del 14/06/89 e della Direttiva Macchine 2006/42/CE, omologato TUV completo di Comando ritenuto ai piani e “a uomo presente “ in interno macchina e/o con porte di cabine e comandto ritenuto;
pulsante di stop, pulsante per allarmeacustico, telefono interno (da allacciare alla linea teelfonica a cura del cliente); dispositivo di controllo carico;
batterie tampone per la discesa e sblocco porta in caso di black.out; illuminazione di emergenza su pulsantiera di bordo, illuminazione principale interna di bordo temporizzata, potenza massima assorbita 2,5 kw, alimentazione elettrica
220/240 volt 50Hz, quadro elettrico di manovra, impianto di sollevamento, con una portato di 300Kg, vetro anti-pioggia e Visarm trasparente (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta), come da allegato tecnico alla proposta di acquisto, regolarmente sottoscritto dalla parte acquirente e non disconosciuto dalla stessa.
In merito alla conformità di quanto ordinato con quanto consegnato e installato, ed alla verifica dei vizi denunciati si rinvia alla CTU depositata dall'Ing. nel CP_5 procedimento per ATP n. R.G. 1728/2018 intercorso tra le parte del presente giudizio, a cui si rinvia;
in particolare il consulente, la cui relazione è condivisa dalla scrivente, in quanto immune da vizi logici, motivita e argomentata, ha preliminarmente descritto l'impianto installato nei seguenti termini “Occorre innanzitutto precisare che l'impianto di sollevamento oggetto di causa non è un ascensore, ma un apparecchio di sollevamento che, come l'ascensore collega piani definiti mediante un supporto del carico e destinato al trasporto di persone si sposta lungo guide rigide verticali, ma stante la sua velocità di 0,15 m/s, la mancanza di cabina ed il comando ad azione mantenuta, corrisponde alla macchina classificata “ piattaforma elevatrice”, regolamentata pertanto dalla direttiva macchine. La denominazione “miniascensore” è pertanto inesatta, e la dichiarazione di conformità CE, rilasciata dal costruttore, è riportata in ALL.3, attesta infatti questa appartenenza facendo riferimento alla rispondenza con la norma tecnica EN 8 1- 4 1 aperte le virgolette regola di sicurezza- parte 41 duepunti piattaforme elevatrici verticali previsti per l'uso da parte di persone con mobilità ridotta chiuse le virgolette;
Oltre che al DM 14 slash 0 6 slash 89 n. 236 contenente le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità degli edifici privati sulla dichiarazione del
5 fabbricante virgola e difatti chiaramente precisato che la piattaforma è intesa per il trasporto di persone con ridotta capacità motoria”.
Il Consulente ha poi eseguito più salite e discese controllando la velocità media, e accertando le corrette fermate ai piani, il funzionamento con uomo presente come richiesto da normativa, il positivo funzionamento del pulsante di emergenza e dei sensori di sicurezza, il blocco dell'apertura della porta durante il movimento della piattaforma, la conformità della misure dell'involucro esterno con quelle riportate nel contratto di acquisto. Ha dall'altra parte accertato che le misure interne pur corrispondenti a quelli riportate nel disegno dell'ordinazione risultano leggemente inferiori per la presenza dei raggi delle fotocellule di sicurezza, l'assenza di avvertenza di sicurezza in ipotesi di guasto e la mancanza delle istruzioni sull'uso dei comandi e per il riprisitno in caso di blocco.
In merito alle contestazioni di parte opponente ha verificato che nessuno si è preoccupato della conseguenze che i vetri trasparenti avrebbero avuto stante l'esposizione a sud dell'ascensore, nonostante fosse possibile scegliere colori diversi;
in merito alle dimensioni il ctu ha ravvisato che le normative di riferimento citate dall'opposta avrebbero richiesto una dimensione almeno di 800x1200 e che la norma tecnica EN 81-41 prevederebbe per una sola personsa una dimensione minima di 800x1250, a fronte di una piattaforma installata di 610x780. Il CTU tuttavia rappresenta che in atti è presente una proposta sottoscritta dall'opponente avente ad oggetto una piattaforma di 610x780 mm, e che tale misura “(con i raggi dei sensori ottici che riducono ulteriormente, assieme alla sporgenza del pulsante di emergenza, lo spazio disponibile) risulta inferiore a quella richiesta per due persone (sulla piattaforma la condizione è anche peggiore perché i passeggeri non possono appoggiarsi alle pareti della cabina) e quindi risulta idonea a trasformare ah trasportare solo una persona virgola non troppo grossa, in piedi”. Il consulente ha inoltre verificato la mancata consegna del manuale di istruzioni a parte opponente.
In merito alla problematica relativa alla scelta dei vetri trasparenti il teste Testimone_1 ha dichiarato in risposta al capitolo 20 della III memoria di parte attrice che “Lo sapeva perfettamente, ha preferito il colore trasparente per evitare impatto visivo d'accordo con il poi CP_6 voleva risparmiare, in fine non si poteva oscurare la finestra del bagno della casa della figlia che affaccia sulla piattaforma al primo piano”, circostanze non smentite da altri testimoni escussi;
pertanto
6 non è addebitabile all'opposta la problematica relativa alla temperatura interna all'impianto installato, essendo stata una scelta dell'opponente quella in relazione al vetro trasparente. Il CTU ha inoltre ravvisato che, vista la posizione della centralina, si ritiene improbabile che il fluido del serbatoio possa andare sotto i 12' C previsti e che la resistenza è presente.
Il CTU ha concluso nei seguenti termni: “L'apparecchio di sollevamento è risultato perfettamente funzionale anche se appare arduo utilizzare la piattaforma in più di una persona per volta (…) anche il blocco per intervento sulle fotocellule di sicurezza poste su tre lati della piattaforma non rappresenta una grosso problema (richiede 10 s) se, che comanda la macchina, è istruito sulla manovra di ripristino da fare
( non è presente alcuna avevrtenza sul pannello dei comandi). Si può ritenere che la macchina installata corrisponde alla piattaforma elevatrice ordinata derogando rispetto alle dimensioni minime previste dalle normative applicabili vigenti a cui anche il costruttore ha dichiarato di attenersi”.
Sul punto si osserva che quanto accertato dal CTU circa le misure della piattaforma, corrispondenti a quanto pattuito per iscritto dalle parti, non integra né un vizio di costruzione, di progetto o di installazione, né tanto meno una diversa qualità del bene acquistato. Parte opposta ha fornito ed installato quanto richiesto dall'opponente.
L'unico inadempimento accertato dal CTU attiene alla mancata consegna del manuale e l'indicazione delle avvertenze in caso di mal funzionamento, vizi tuttavia non dedotti in maniera espressa in sede di atto di citazione – non potendo rimandarsi alla relazione di parte depositata in atti ed allegata essendo preciso onere dell'attore in opposizione dedurre le circostanze di fatto poste a fondamento della propria domanda in sede di atto introduttivo – e rispetto alla quale la parte non ha allegato un pregiuzio, con conseguente impossibilità di liquidazione di un eventuale danno.
La stima dedotta dal CTU quale indennizo da riconoscere a parte opponente non è ritenuta riconscibile dalla scrivente in quanto tiene conto dei lavori necessari per l'intervento sul sistema di areazione – il cui difetto non è imputabile a parte opposta per le ragioni sopra espresse e sconosciute al consulente in quanto apprese in sede di testimonianza – e della constazione imprevista della sufficiente capienza della piattaforma, in quanto corrispondente alle misure pattuite in sede di contratto.
7 In conclusione accertato che parte opponente ha regolarmente sottoscritto un'ordine, comprensivo di allegato tecnico, che era espressamente indicata la dimensione – su cui è intervenuta una modifica tra le parto –, che l'impianto installato è funzionante e conforme a quanto ordinato, ritenuto pertanto che non il bene non presenta vizi, l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. è rigettata.
Per le considerazioni di cui sopra, considerato che il bene installato corrisponde a quello ordinato dalla parte, non si ritiene integrata l'ipotesi di vendita aliud pro alio.
In merito alla asserita vessatorietà delle clausole contrattuali dedotte dall'opponente si osserva che la clausola 6 del contratto non è stata azionata, che l'opponente non ha formulato conclusioni in punto di nullità o inefficacia delle stesse, che quanto dedotto ai punti sub. e) e f) dell'atto di citazione non integrano ipotesi di clasuole vessatorie in quanto non determinano una squilibrio di diritti o doveri a carico di una parte, che l'opponente nemmeno individua i maggiori doveri o oneri a suo carico limitandosi a riportare il testo del contratto con il richiamo di formule di stile.
Per le ragioni di cui sopra l'opposizione è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2223/2018, disattesa ogni contraria istanza
Rigettal'opposizione
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi, Controparte_1 iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali.
Pisa, 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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