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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2137/2024, posta in decisione all'udienza del
06.05.2025 promossa da
(C.F. brasiliano n. 372.979.248-22), nato il [...] a [...], Parte_1
Brasile e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Angelo Magni (C.F. ) e presso il suo studio elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliati,
ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IN (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato, C.F._2
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. , ut supra rappresentato Parte_1
e difeso, formulava domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di discendere dal cittadino italiano nato nel Persona_1
Comune di Patti (IN) in data 16.09.1901 ed emigrato in Brasile, ove è deceduto in data 26.02.1972, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Esponeva, altresì, l'odierno ricorrente: che il sig. in data Persona_1
26.05.1928, in Brasile, sposava la sig.ra ; che da suddetta unione Persona_2
nasceva, a São Paulo – Brasile, la sig.ra in data 27.10.1939; che, in Persona_3
data 28.05.1960, in Brasile, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_3
; che, in costanza di tale matrimonio, nasceva il sig. a Persona_4 Persona_5
São Paulo – Brasile, in data 03.04.1961; che dall'unione tra il sig. e la Persona_5
sig.ra nasceva, in data 20.04.1994, a São Paulo – Brasile, il sig. Parte_2
odierno richiedente;
che quest'ultimo, in data 30.01.2021, sposava la Parte_1
sig.ra . Infine, in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, Persona_6
l'odierno ricorrente evidenziava l'impossibilità di ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis in via amministrativa, attesa l'impossibilità di prenotare il relativo appuntamento a causa dell'eccessivo numero di richieste presentate presso i Consolati italiani all'estero.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis al richiedente.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
All'udienza del 06.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano. Pertanto, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel Comune di Patti (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza Parte_3
iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma
XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n.
8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che l'odierno istante discende dal cittadino italiano Per_1
nato a [...] il [...].
[...]
Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra è nata la sig.ra e Persona_1 Persona_2 Persona_3
che dal matrimonio tra quest'ultima e il sig. è nato il sig. Persona_4 Persona_5
Inoltre, è stato dimostrato che dall'unione tra quest'ultimo e la sig.ra Parte_2
è nato il sig. , odierno istante. Parte_1
Pertanto, essendo il capostipite cittadino italiano e non avendo Persona_1
mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana (v. certificato negativo di naturalizzazione n. 000.207.342.546/2023 di cui all'allegato n. 01/C al ricorso), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia Persona_3
e, per mezzo della stessa, al nipote lo status civitatis italiano è giunto Persona_5
fino al pronipote del sig. ossia al sig. , odierno ricorrente. Persona_1 Parte_1
In definitiva, deve ritenersi che l'istante abbia dato sufficiente prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza dall'avo Persona_1 Pertanto, la domanda del richiedente va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano,
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano del ricorrente, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
IN, 10 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di IN.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2137/2024, posta in decisione all'udienza del
06.05.2025 promossa da
(C.F. brasiliano n. 372.979.248-22), nato il [...] a [...], Parte_1
Brasile e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Angelo Magni (C.F. ) e presso il suo studio elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliati,
ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IN (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato, C.F._2
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. , ut supra rappresentato Parte_1
e difeso, formulava domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di discendere dal cittadino italiano nato nel Persona_1
Comune di Patti (IN) in data 16.09.1901 ed emigrato in Brasile, ove è deceduto in data 26.02.1972, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Esponeva, altresì, l'odierno ricorrente: che il sig. in data Persona_1
26.05.1928, in Brasile, sposava la sig.ra ; che da suddetta unione Persona_2
nasceva, a São Paulo – Brasile, la sig.ra in data 27.10.1939; che, in Persona_3
data 28.05.1960, in Brasile, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_3
; che, in costanza di tale matrimonio, nasceva il sig. a Persona_4 Persona_5
São Paulo – Brasile, in data 03.04.1961; che dall'unione tra il sig. e la Persona_5
sig.ra nasceva, in data 20.04.1994, a São Paulo – Brasile, il sig. Parte_2
odierno richiedente;
che quest'ultimo, in data 30.01.2021, sposava la Parte_1
sig.ra . Infine, in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, Persona_6
l'odierno ricorrente evidenziava l'impossibilità di ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis in via amministrativa, attesa l'impossibilità di prenotare il relativo appuntamento a causa dell'eccessivo numero di richieste presentate presso i Consolati italiani all'estero.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis al richiedente.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
All'udienza del 06.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano. Pertanto, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel Comune di Patti (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza Parte_3
iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma
XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n.
8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che l'odierno istante discende dal cittadino italiano Per_1
nato a [...] il [...].
[...]
Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra è nata la sig.ra e Persona_1 Persona_2 Persona_3
che dal matrimonio tra quest'ultima e il sig. è nato il sig. Persona_4 Persona_5
Inoltre, è stato dimostrato che dall'unione tra quest'ultimo e la sig.ra Parte_2
è nato il sig. , odierno istante. Parte_1
Pertanto, essendo il capostipite cittadino italiano e non avendo Persona_1
mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana (v. certificato negativo di naturalizzazione n. 000.207.342.546/2023 di cui all'allegato n. 01/C al ricorso), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia Persona_3
e, per mezzo della stessa, al nipote lo status civitatis italiano è giunto Persona_5
fino al pronipote del sig. ossia al sig. , odierno ricorrente. Persona_1 Parte_1
In definitiva, deve ritenersi che l'istante abbia dato sufficiente prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza dall'avo Persona_1 Pertanto, la domanda del richiedente va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano,
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano del ricorrente, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
IN, 10 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di IN.