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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3415/2018 r.g. e vertente
tra
c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Speziale, che la rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello Controparte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Carmela Teresa Amata, che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da lavoro.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 marzo 2018 , premesso di aver lavorato come Controparte_1
commessa di IV livello alle dipendenze della Parte_1
dal 1 marzo 1990 al dicembre 2014, epoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e di essere stata riassunta in data 27 luglio 2016 e contestualmente licenziata per i medesimi motivi, a seguito dell'annullamento del primo recesso, disposto con sentenza n. 1093/2016 emessa da questo ufficio (nel proc. n. 297/2015 r.g.), deduceva di aver sottoscritto in data 5 aprile 2017 atto di transazione con la società al fine di definire tutte le controversie pendenti (giudizi n. 4495/2016 r.g. di impugnazione del nuovo licenziamento, n. 2561/2015 r.g. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1245/2015 per il pagamento del tfr e n. 4319/2016 r.g. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 850/2016 per il pagamento delle retribuzioni maturate tra la data del primo licenziamento e quella di emissione della sentenza n.
1093/2016), convenendo il pagamento da parte della della somma complessiva di 60.000 euro lordi, Pt_1
da corrispondersi in 17 rate mensili di 3.500 euro ciascuna, oltre 5.000 euro quale contributo per spese legali, più accessori. Lamentava, tuttavia, il mancato rispetto da parte della società delle scadenze pattuite per le singole rate e chiedeva, pertanto, di ingiungerle il pagamento in proprio favore della somma residua di 25.000 euro a titolo di sorte capitale e 4.795,60 euro per contributo spese (di cui 2.295,60 euro quali spese generali, iva e cpa), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
La domanda veniva accolta con decreto n. 477/2018 del 23 maggio 2018, notificato il successivo
29 maggio, avverso il quale l'ingiunta ha proposto opposizione con ricorso del 6 luglio 2018.
Nella resistenza dell'opposta, interrotto il giudizio a seguito del decesso del procuratore della resistente, poi tempestivamente riassunto con ricorso del 30 maggio 2023, fallito il tentativo di conciliazione e sostituita l'udienza del 14 gennaio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La società ha contestato l'errata quantificazione del credito ingiunto, sostenendo che la somma dovuta andrebbe calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, sicché, contrariamente a quanto ex adverso eccepito, essa non sarebbe decaduta dal beneficio della rateizzazione, avendo piuttosto, alla data di deposito del ricorso monitorio, già corrisposto alla lavoratrice somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute (35.000 euro in luogo dei 31.718,83 euro spettanti al 21 marzo 2018).
La doglianza non merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti risulta anzitutto che con verbale di conciliazione del 5 aprile 2017 la si è impegnata, in via di transazione generale Parte_1
novativa, a versare in favore di la somma complessiva di 60.000 euro lordi, di cui Controparte_1
46.570,12 euro lordi “a titolo di tfr e spettanze di fine rapporto specificato nella busta paga elaborata per dicembre 2014”, 10.429,88 euro lordi “a titolo di retribuzione per le mensilità dalla data del primo licenziamento alla reintegra” e 3.000 euro netti “in via di transazione al solo fine di evitare l'alea del giudizio relativo al secondo licenziamento”; è stato, inoltre, previsto che l'importo totale sarebbe stato corrisposto “in 17 rate mensili dell'importo di € 3500,00 lorde (…) entro il 20 di ogni mese”, con l'ulteriore specifica che il mancato pagamento di una sola delle rate alle scadenze pattuite avrebbe comportato la risoluzione della transazione.
L'opponente ha prodotto a tal fine copia di n. 10 bonifici dell'importo di 3.500 euro ciascuno, relativi alle rate da aprile 2017 a gennaio 2018, dei quali solo il primo del 15 aprile 2017 risulta effettuato entro la data di scadenza prevista nell'accordo; quanto agli altri, invece, trattasi di pagamenti eseguiti successivamente alle singole scadenze concordate (cfr. a titolo esemplificativo rate di agosto e novembre
2017, pagate rispettivamente il 2 settembre e il 1 dicembre 2017 e rata di gennaio 2018, pagata il successivo 9 febbraio) e il cui ritardo nell'adempimento era già stato eccepito dal procuratore dell'opposta con mail del 10 luglio 2017, 3 ottobre 2017 e 20 febbraio 2018.
Inoltre, così come previsto in sede di conciliazione, tutti i versamenti sono stati opportunamente effettuati dalla società al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. E', infatti, ius receptum che, in ipotesi di originario inadempimento del datore di lavoro,
l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore debbano essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto alle prime, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario;
ne deriva che le stesse dovranno, dunque, essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze dovutegli (v. Cass. nn.
6639/2020, 18897/2019, 18044/2015, 19790/2011).
In relazione alle seconde, invece, la trattenuta da parte del datore di lavoro è ammessa dall'art. 19
l. n. 218/1952 nei soli casi in cui egli provveda a corrispondere il contributo alla scadenza, considerandosi, in caso contrario, debitore esclusivo, anche per la quota a carico del lavoratore. Rimane fatta salva la possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova dell'avvenuto adempimento entro il termine stabilito o della sussistenza di fatti a lui non imputabili (v. ex multis Cass. n. 13164/2018); e nel caso di specie, nulla è stato allegato e provato dalla società opponente, essendosi essa limitata a produrre copia dei modelli Uniemens relativi al periodo dicembre 2014 – luglio 2016, senza tuttavia fornire prova dell'avvenuto versamento dei relativi contributi previdenziali.
Ne consegue che l'importo ingiunto è stato correttamente calcolato sottraendo alla somma pattuita di 60.000 euro lordi quella di 35.000 euro lordi effettivamente corrisposta, per un totale ancora dovuto di 25.000 euro lordi.
A questi va poi aggiunta l'ulteriore somma - di 5.000 euro, oltre spese generali e accessori - dovuta dalla società a titolo di contributo spese legali (cfr. punto 5 dell'accordo transattivo) dalla quale è stato detratto l'importo, pacificamente corrisposto, di 2.500 euro, per un residuo dovuto di 2.500 euro, oltre
2.295,60 euro – anch'essi non contestati - per spese generali, iva e cpa.
3.- Va, invece, accolta la diversa eccezione di non dovutezza degli integrali importi ingiunti in ragione dei pagamenti effettuati in favore della già in data 16 aprile 2018 e, dunque, dopo CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto ma prima della sua notifica (per l'importo di 3.197,68 euro), nonché dei successivi acconti versati il 29 maggio e il 6 luglio 2018 (pari rispettivamente a 3.500 euro e
1.000 euro), tutti risultanti dalla documentazione in atti e che vanno detratti, nel concreto ed effettivo ammontare (v. Cass. n. 13164/2018), dalla complessiva somma lorda ingiunta.
Si fa presente, inoltre, che a partire dalle note del 18 giugno 2021 la creditrice opposta ha dato atto dell'avvenuta corresponsione, nel corso del giudizio, dell'ulteriore somma di 1.000 euro quale sorte capitale (pagamento del 14 agosto 2018) nonché del totale versamento del residuo ancora dovuto a titolo di spese legali.
Nulla è stato dedotto sul punto dall'opponente, sicché anche tali somme vanno detratte dal totale originariamente ingiunto, per un residuo finale ancora dovuto di 16.302,32 euro. In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna della
[...]
alla corresponsione in favore di della minor somma Parte_1 Controparte_1
sopra indicata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Ed invero, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (ex multis, Cass., 22489/2006; SU. 7448/1993)” (Cass. n. 21432/2011).
4.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione di 1/5 delle spese di questa fase processuale, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 4.310,40 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Restano invece a carico della società le spese della fase monitoria, come già liquidate con il d.i., la cui necessità è stata determinata dall'inadempimento dell'ex datrice di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la a pagare in favore di Parte_1
la residua somma di 16.302,32 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal Controparte_1
dovuto al soddisfo;
3) condanna, altresì, la società opponente a pagare le spese della fase monitoria nella misura già liquidata e a rimborsare all'opposta 4/5 di quelle dell'opposizione, liquidati in 4.310,40 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 15.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro