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Decreto presidenziale 31 maggio 2021
Sentenza 4 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 03/05/2021, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00241/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00498/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Carmela Sorgente e Roberto Cacchillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’Avvocato Sorgente in Castel di Sasso (CE), Via Ponte dell’Olio n. 24;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
1) del-OMISSIS-;
2) del -OMISSIS-;
nella parte in cui hanno ritenuto che l'infermità della ricorrente non possa riconoscersi dipendente da fatti di servizio, negando la concessione dell'equo indennizzo previsto dal d.P.R. n. 461 del 2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale -OMISSIS-, con la quale si è dato mandato al dirigente preposto alla -OMISSIS-di procedere all’individuazione del medico-legale cui affidare l’accertamento tecnico in ordine all’incidenza causale dell’attività di servizio espletata dalla ricorrente nel-OMISSIS-nell’insorgere della patologia dedotta nel ricorso nonché per determinare la percentuale di invalidità complessiva della medesima ricorrente;
Vista altresì l’ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS-con cui - preso atto che la ricorrente aveva partorito in data -OMISSIS-- sono stati rideterminati i termini di svolgimento del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio;
Rilevato che, con istanza depositata il-OMISSIS-, nominata consulente tecnico d’ufficio – in considerazione della ponderosa memoria pervenuta dalla consulente di parte della ricorrente – ha chiesto che il termine per il deposito della relazione finale (comprensiva delle controdeduzioni alle osservazioni delle parti) venga prorogato alla data del -OMISSIS-;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza del consulente tecnico d’ufficio e per l’effetto proroga il termine per il deposito della relazione finale alla data del -OMISSIS- e, conseguentemente, dispone il rinvio dell’udienza pubblica alla data del 14 luglio 2021.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 30 aprile 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO