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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1131/2022 promossa Da
e , tutti quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Antonietta Marcella Grosso. Persona_1
APPELLANTI Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 20 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 26/10/2022 nella cancelleria di questa Corte di Appello i su nominati appellanti, agendo quali eredi di , hanno impugnato la sentenza del Persona_1
Tribunale di Marsala del 27/4/2022 che ha rigettato la domanda dagli stessi proposta al fine di accertare che il di loro congiunto aveva diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a far data dalla data della domanda ammnistrativa di aggravamento avanzata in data 29/10/2020. Avevano esposto i ricorrenti che in data 29/10/2020 il aveva presentato alla Pt_2
Commissione di Trapani apposita istanza di aggravamento per il riconoscimento CP_1 dello stato invalidante e della indennità di accompagnamento e che, all'esito della visita del 19/5/2021 , la Commissione medica aveva trasmesso al i seguenti Persona_1 giudizi: “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 05/02/1992
n. 104” e “Invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, L. 508/88” a decorrere dal 19.05.2021, senza nulla disporre in ordine all'accompagnamento. Il aveva quindi proposto una prima istanza ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per Pt_2 ottenere la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento con effetto dalla domanda di aggravamento ma il G.L in data
29/10/2021 ne aveva decretato l'inammissibilità “per carenza di interesse ad agire posto che il verbale impugnato scaturisce esclusivamente da una visita di revisione a seguito della quale è stato riconosciuto un maggior beneficio” . Tanto sul presupposto che l' costituendosi nel giudizio per ATP, si era opposto “alla CP_1 richiesta della concessione della indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa poichè la domanda n. 3940870301264 del 29.10.2020 è stata respinta in quanto alla data di trasmissione l'iter sanitario della precedente domanda non era ancora concluso. Infatti la concessione della invocata indennità scaturisce esclusivamente da una visita di revisione (dom. n.6192838700049) con la quale la stessa prestazione è stata riconosciuta con decorrenza dalla data di visita del 19.05.2021”. Avendo gli eredi instaurato il giudizio ordinario insistendo per il riconoscimento della prestazione con efficacia retroattiva alla data della domanda amministrativa del 29/10/2020, con la sentenza oggi impugnata, il G.L. del Tribunale di Marsala ne ha pronunciato il rigetto questa volta assumendo che la domanda a suo tempo presentata da
(EC ) era stata respinta dall' e poiché il non Parte_4 Persona_1 CP_1 Pt_2 aveva proposto alcun ricorso giudiziale avverso tale provvedimento, la successiva azione proposta nelle forme ordinarie non poteva più essere esaminata nel merito. Con l'odierno gravame agiscono allora gli eredi di censurando l'erronea Persona_1 interpretazione dei fatti di causa effettuata dal primo giudice che avrebbe travisato il rigetto della domanda amministrativa di aggravamento con quello che era stato oggetto di un autonomo giudizio di revisione dell'invalidità civile attivato dall' il quale era CP_1 pervenuto all'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'indennità di accompagnamento soltanto a partire dal 19/5/2021. Di modo che, rilevano, tale parallelo accertamento non avrebbe dovuto configurare ostacolo all'ingresso dell'ATP finalizzato al riconoscimento della prestazione con effetto retroattivo a partire della domanda di aggravamento. Nella sussistenza della condizione di procedibilità sancita dall'art. 445 bis c.p.c., i ricorrenti insistono allora per l'accoglimento della domanda di aggravamento con efficacia ex tunc. Resiste anche in questo grado l' il quale reitera l'eccezione concernente la carenza di CP_1 domanda amministrativa a fronte del fatto che il giudizio medico di riconoscimento della indennità di accompagnamento a far data dal 19/5/2021 era intervenuto nell'ambito di un autonomo giudizio di revisione e non in relazione alla supposta domanda di aggravamento del 29/10/2020 , domanda quest'ultima che, in ogni caso, doveva intendersi respinta a causa della pendenza del procedimento di revisione .
All'esito delle espletata c.t.u. medico-legale la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
******* L'appello è fondato. La disamina della documentazione versata in atti comprova che in data 29/10/2020 il sig.
aveva inoltrato all' domanda di aggravamento della preesistente Persona_1 CP_1 invalidità. In relazione a tale domanda l' ammetteva a visita collegiale il richiedente e con CP_1 verbale n. 3940870301264 lo riconosceva portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3° Legge n. 104/1992. Null'altro disponeva in ordine agli ulteriori effetti insiti nella domanda di aggravamento formulata dal mentre, sulla base di un separato giudizio di revisione (n. Pt_2
6192838700049) concedeva al l'indennità di accompagnamento a far data dal Pt_2
19/5/2021. Fatto si è che , rispetto all'auspicato riconoscimento del beneficio a far data dalla domanda ammnistrativa di aggravamento non veniva adottato alcun provvedimento da parte dell' sicchè correttamente la parte, interpretando negativamente l'esito del giudizio CP_1 medico-legale, avanzava domanda di ATP al fine di ottenere il riconoscimento della prestazione con efficacia a partire dalla domanda amministrativa.
A tale domanda, male intesa dal G.L del Tribunale di Marsala, è stato negato ingresso sul presupposto che la stessa fosse già stata favorevolmente esitata dall' nell'ambito del CP_1 giudizio di revisione. Ma, come sottolineato dagli odierni ricorrenti, nessuna favorevole determinazione era stata assunta dall' , il quale aveva provveduto motu proprio sulla prestazione CP_2 riconoscendola con effetti a partire dal giudizio di revisione.
Rispetto al denunciato decreto di inammissibilità si è innestata efficacemente l'odierna azione giudiziaria proposta dai congiunti eredi di . Persona_1
Essi hanno invocato gli effetti derivanti dalla originaria domanda di aggravamento e instato nelle forme del giudizio ordinario per il riconoscimento del diritto cui è stato negato ingresso nel giudizio per ATP. Ambedue i profili sono fondati. Sul primo punto è noto che nell'ambito delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali la sussistenza del requisito della domanda amministrativa non impone l'osservanza di forme vincolate all'uso di modelli e/o moduli predeterminati (v. Cass. n. 24895 del 4/10/2019 in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo CP_1 sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente;
ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.). Di tal che in presenza di una domanda finalizzata onnicomprensivamente all'aggravamento della preesistente invalidità era plausibile che la stessa dovesse essere interpetrata come diretta al riconoscimento di ogni possibile beneficio derivante dal peggioramento delle condizion di salute dell'assistito. Il che avrebbe imposto al G.L. di dare ingresso alla domanda per ATP senza ritenerla assorbita dalla valutazione compiuta dall' in sede di revisione essendo questa non CP_1 pienamente satisfattiva delle ragioni sottese al riconoscimento del beneficio da data anteriore (20/10/2020). Sotto il secondo profilo è ius receputm che , come rammentato dallo stesso Tribunale di Marsala, qualora ricorso per ATP venga dichiarato inammissibile , tale pronuncia è priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Ha infatti chiarito la S.C. attraverso ripetuti conformi arresti che il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Diversamente laddove il giudizio di ATP sia negato per l'esistenza di una ragione ostativa ciò non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato ( da Cass. n. 5338 del 2014, Cass. 8877/2015 ; Cass. 10136/2016; cfr. anche Cass. Civ. n. 20847/2019 e Cass. Civ. n. 5718/2021).
Nella ritenuta sussistenza della sopra enunciate ragioni si è dato pertanto corso alla c.t.u. medico-legale che è pervenuta alla conclusione, non osteggiata dall' che alla data CP_1 della domanda amministrativa del 29/10/2020 sussistevano le condizioni legittimanti la concessione beneficio della indennità di accompagnamento,. Per le ragioni che precedono deve essere pronunciata la riforma della sentenza di primo grado e dichiarato che aveva diritto al riconoscimento della indennità di Persona_1 accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'accertamento ( 1° novembre 2020) fino alla data del di lui decesso (30 giugno 2021) . Ne consegue che l' deve essere condanna a corrispondere ai su nominati eredi i CP_1 relativi ratei oltre accessori come per legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono per entrambi i gradi del giudizio come da dispositivo, in calce. Dovranno infine essere poste a carico dell' le spese della c.t.u. nel presente grado CP_1 espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 396/2022 emessa dal Tribunale di Marsala in data 27 aprile 2022, dichiara che aveva diritto al Persona_1 riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° novembre 2020 fino alla data del di lui decesso (30 giugno 2021) e per l'effetto condanna l' a CP_1 corrispondere ai su nominati eredi i relativi ratei oltre accessori come per legge. Condanna l' al pagamento in favore degli appellanti delle spese dei due gradi del CP_1 giudizio che liquida , rispettivamente, in complessivi € 1.312,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.915,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali, iva e cpa e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Antonietta Marcella Grosso. Pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. CP_1
Palermo 20 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco