Articolo 1968 del Codice civile
Articolo 1899Articolo 1969
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19 aprile 1942
Art. 1968.

(Transazione sulla falsita' di documenti).

La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non e' stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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