Art. 1968.
(Transazione sulla falsita' di documenti).
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non e' stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.
(Transazione sulla falsita' di documenti).
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non e' stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.