Articolo 5 della Legge 14 marzo 1961, n. 173
Articolo 4Articolo 6
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20 aprile 1961
Art. 5.
L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 349 , ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110 , e' modificata come segue:
Il numero degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione viene elevato da 33 a 40. Essi hanno sede nei capoluoghi di provincia indicati nell'allegato n. 3 alla presente legge, con le circoscrizioni previste dallo stesso allegato.
Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa officina e' equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.
Entrata in vigore il 20 aprile 1961