Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1380/2021 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione ad avviso di addebito promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dalle avv.te Antonella Testa e Maria Rosaria Bat- tiato –
Appellante contro
( ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._1 avv.ti Cataldo Canalicchio e Flavio Agostini –
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1411 del 4.11.2021 il Tribunale di Siracusa, giudice del lavo- ro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'avviso di ad- CP_1 debito notificatole dall per l'importo di euro 40.126,90, relativo ai con- Pt_1 tributi IVS gestione agricola - lavoratori autonomi, con inquadramento coltiva- tore diretto, per gli anni dal 2011 al 2017.
Il Tribunale, richiamata la normativa di riferimento (artt. 1 della L. 1047/1957
e 2 e 3 della L. 91/1963), rilevava che «…a fronte delle puntuali contestazioni sollevate da parte ricorrente, l'Ente previdenziale opposto non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione
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della nella gestione previdenziale in questione — e cioè in sostanza CP_1 che l'attività di coltivatore diretto sia stata svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato e che il fondo abbisogni di non meno di 104 giornate annue di lavoro — , poiché l ha operato l'iscrizione de Pt_1 qua sulla base di mere presunzioni (avendo ritenuto sostanzialmente la qualifi- ca di coltivatore diretto per il solo fatto che la non svolgesse altra oc- CP_1 cupazione e non avesse altre fonti di reddito e per la circostanza che la sorella
, pur amministratrice della società a livello formale, di fatto non Parte_2 potesse svolgere alcun lavoro aziendale, in quanto titolare in proprio dell'esercizio commerciale di abbigliamento “Bon Ton” in Floridia)…».
Inoltre, richiamati i principi per i quali la parte di attore in senso sostanziale spetta all , nelle cause di opposizione al ruolo, il primo giudice ribadiva Pt_1 che le verifiche documentali compiute dagli ispettori e le dichiarazione rese a costoro da terzi, « non possono di per sé sole — in conformità ai principi giuri- sprudenziali sopra enunciati — avere decisiva valenza probatoria idonea a di- mostrare le violazioni riportate riel verbale ispettivo e la sussistenza dei requi- siti soggettivi e oggettivi previsti per l'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con ricorso del 2.12.2021. Resi- steva l'appellata.
La causa veniva posta in decisione in data 19.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'istituto critica la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2967 c.c. rilevando che l aveva iscritto Pt_1
d'ufficio l'odierna appellante come coltivatore diretto laddove, in primo grado,
l'originaria ricorrente si era «difesa sostenendo di non essere imprenditore agricolo a titolo professionale».
Rileva, ancora, l'istituto, che tutte le circostanze di fatto accertate dagli ispetto- ri - quali: a) l'iscrizione dell'azienda agricola “D'Agostino snc di NI ed
ER Gervasi” alla camera di commercio di Siracusa dal 5.8.2011; b)
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l'estensione dei fondi, nonché la varietà colturale e di allevamento ivi svolta, attività che non poteva che assorbire energie lavorative superiori ad almeno
104 giornate annue;
3) le dichiarazioni rese agli ispettori sia dalla ricorrente che dalla sorella e dalla madre D'Agostino, tutte convergenti nel senso Pt_2 che «era prevalentemente la ricorrente ad occuparsi dell'azienda»; il fatto che l'appellante non abbia altra occupazione come dimostrato dall'estratto contri- butivo - costituiscono piena prova dei presupposti previsti dalla legge per l'iscrizione.
2. Con il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, l'istituto cri- tica la sentenza per aver omesso di confermare l'AVA impugnato, quantomeno dall'1.4.2016 e fino al 31.12.2017, che è il periodo per il quale l'appellata ave- va affermato di aver acquisito la qualifica di imprenditore agricolo a titolo pro- fessionale.
3. Il terzo motivo di appello afferisce alle spese del giudizio, che l recla- Pt_1 ma conseguenzialmente alla richiesta di accoglimento del gravame.
4. L'appello è fondato.
È incontestato che la società è iscritta alla sezione ordinaria con la qualifica di impresa agricola dall'8.9.2011 (cfr. pag. 6 ricorso di primo grado); nella visura prodotta dall , inoltre, è certificato (cfr. pag. 5 del documento) che la so- Pt_1 cietà svolge anche l'attività di “allevamento di bovini e bufalini da carne (dal
5.8.2011)”.
Nel verbale di accertamento del 31.5.2016, gli ispettori hanno dato atto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dalla sorella . Pt_2
In particolare, gli ispettori hanno riportato che «In data 09.05.2016 è stata ac- quisita la dichiarazione resa a verbale dalla sig.ra , nata il CP_1
02.02.1974 a Crotone (Kr), e residente a [...]in Via Leonardo Da Vinci n.
19, la quale ha dichiarato di essere una delle due socie amministratrici della società “D'Agostino” S.n.c., che l'altra socia è la sorella e che Parte_2 entrambe sono le uniche due socie della snc, costituita nel mese di giugno
2011. La stessa ha dichiarato, inoltre, che l'attività dell'azienda agricola è quella di produzione di olio di oliva derivante dalla coltivazione alberi di ulivo
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e di allevamento di animali, in terreni agricoli siti in c.da Muraglia di Miele tenere di Siracusa e in c.da Cavasecca tenere di Noto, di proprietà della madre
concessi in affitto alla società agricola;
che della ge- Parte_3 stione dell'azienda agricola si occupano indistintamente entrambe le socie, le quali lavorano personalmente e manualmente nei terreni agricoli;
che nell'anno 2014 per i lavori nei terreni e per l'allevamento degli animali sono state aiutate dalla loro madre . Infine, la stessa socia Parte_3
ha dichiarato che per lei 1'attività dell'azienda agricola è l'unica fonte CP_1 di reddito e che svolge tale attività con carattere di continuità e prevalenza, che la sorella è titolare di una attività di commercio al dettaglio di abbi- Pt_2 gliamento e che per tale attività è iscritta alla gestione commercianti dell' . Pt_1
«In data 16.05.2016 è stata acquisita la dichiarazione resa a verbale dalla sig.ra , nata il [...] a [...], e residente a [...]in Parte_2
Via Leonardo Da Vinci n. 19, la quale ha dichiarato di essere una delle due socie amministratrici della società “D'Agostino” S.n.c. e che l'altra socia è la sorella . La stessa ha dichiarato di essere titolare di una attività CP_1 di commercio al dettaglio di abbigliamento, sita a Floridia e di essere iscritta alla gestione commercianti dell' La stessa, inoltre ha dichiarato, che Pt_1
l'attività dell'azienda agricola è quella di produzione di olio di oliva derivante dalla coltivazione alberi di ulivo e di allevamento di animali, in terreni agrico- li siti in c.da Belfronte - Muraglia di Miele tenere di Siracusa e in c.da Contes- sa tenere di Noto, di proprietà esclusiva della madre Parte_3 concessi in affitto alla società agricola;
che della gestione dell'azienda agrico- la si occupa principalmente la sorella la quale lavora personalmente e CP_1 manualmente nei terreni agricoli;
che nell'anno 2014 per i lavori nei terreni e per l'allevamento degli animali sono stati aiutati dalla loro madre Parte_3
».
[...]
Ancora, dal verbale ispettivo risulta altresì che con contratto «del 26.08.2011, con regolare registrazione presso l'Agenzia delle Entrate — Ufficio di Siracusa
- del 31.08.2011, al n. 3544, Mod. 69, Serie 3, la sig.ra Parte_4
[...
, in qualità di proprietaria, concede in affitto alla Parte_5
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stino” S.n.c. di NI ed ER Gervasi» i fondi indicati.
Le dichiarazioni rese agli ispettori e la circostanza della disponibilità in affitto dei fondi dal 2011, smentiscono la prospettazione dell'odierna appellante, pro- posta nel ricorso di primo grado, secondo la quale «l'opponente ha svolto e svolge attività imprenditore agricolo professionale solo a far data dal
29.03.2016, data di rilascio della certificazione ex art. 1 D. Legs. 99/2004».
Invero, entrambe le sorelle hanno dichiarato che «nell'anno 2014 per i CP_1 lavori nei terreni e per l'allevamento degli animali sono state aiutate dalla lo- ro madre », per cui è smentita la circostanza che la so- Parte_3 cietà avrebbe iniziato la propria attività solo dal 29.3.2016.
4.1. Le dichiaranti hanno, altresì, riferito agli ispettori, «1'attività dell'azienda agricola è l'unica fonte di reddito e che svolge tale attività con carattere di continuità e prevalenza» ( ); «della gestione dell'azienda agricola CP_1 si occupa principalmente la sorella , la quale lavora personalmente e CP_1 manualmente nei terreni agricoli» ( ). Parte_2
Né l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale dagli ispet- tori come pure il contenuto delle dichiarazioni a loro rese dalle sorelle CP_1 sono state oggetto di contestazione da parte dell'appellata.
4.2. In merito al valore probatorio dei verbali ispettivi, la Corte di Cassazione ha ribadito, anche recentemente, che «l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichia- razioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità' (v., in motiv., ex plurimis, Cass. n. 20019 del 2018). 11. La Corte di merito ha, dunque, valoriz- zato le dichiarazioni rese in sede ispettiva, conformandosi anche al principio per cui "i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi com-
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presa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pub- blico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (v., fra le tante, Cass. n.4182 del 2021; Cass. n. 11934 del 2019)» (Cass.
12618/2022).
E tanto è sufficiente a ritenere fondata la pretesa dell . Controparte_2
5. L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, le do- mande proposte da vanno rigettate. CP_1
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, a carico di parte appellata, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 26.001,00 a 52.000,00).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, e in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da;
CP_1 condanna l'appellata alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell Pt_1 che liquida, per il primo grado, in euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali al 15% e per il secondo grado in euro 4.996,00 oltre rimborso spese generali al
15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il
19.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
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