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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11293/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11293/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FERRIERO ANNA MARIA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALITURO PIERO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. NANNI LUCA CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha precisato le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito - rigettata e disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione - così provvedere:
1) in via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di S. Maria C.Vetere o del Tribunale di Napoli;
2) accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la carenza della legittimazione passiva del
già ; Pt_1 Controparte_2
pagina 1 di 12 3) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità e l'infondatezza della domanda formulata in via principale dalla società attrice e, per effetto rigettare integralmente la richiesta di condanna in quanto del tutto pretestuosa e priva di fondamento;
4) Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 3489 emesso in data 25.07.22 dal Tribunale di
Bologna, depositato in cancelleria in data 27.07.22, all'esito del procedimento monitorio R.G. n.
7132/2022, notificato addì 29.07.22, per tutti i motivi sopra dedotti;
5) Sempre nel merito, revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per i rilievi ed eccezione formulati nel presente atto e dichiarare insussistente qualunque obbligazione dell'opponente nei confronti della opposta -convenuta per i titoli dedotti in ricorso;
7) in ogni caso condannare, la società opposta alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di fattone anticipo.
In via istruttoria, l'opponente, sin d'ora, fa espressa richiesta di concessione dei termini di cui all'art.
183, 6° comma, n. 1.-2-3 c.p.c.. Con riserva di richiedere e far ammettere tutti i mezzi istruttori all'uopo opportuni anche alla luce delle eccezioni e difese di controparte, nei termini di legge.
Sempre in via istruttoria, si richiede, ex art. 210 c.p.c., esibizione, in originale, del contratto di fornitura, delle comunicazioni di rendicontazione/estratti conto, nonché di tutta la documentazione accessoria”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come segue nelle note scritte autorizzate:
“NEL MERITO:
ACCERTATA l'infondatezza delle eccezioni avanzate da Controparte per i motivi esposti in narrativa, compresa l'eccezione di incompetenza territoriale;
RESPINTE le eccezioni di Controparte;
ACCERTATA l'assoluta genericità ed infondatezza delle domande avanzate da Parte_1
ACCERTATA la fondatezza del credito azionato in via monitoria da;
CP_1
ACCERTATO, comunque e nel caso anche ex art. 2041 c.c., l'arricchimento senza causa del
, avendo regolarmente usufruito delle forniture di energia elettrica da parte di CP_2 CP_1
conseguentemente CONFERMARE il decreto ingiuntivo ivi opposto per l'importo ancora dovuto;
E COMUNQUE ED IN OGNI CASO
CONDANNARE l'Attrice in opposizione al pagamento in favore di della CP_1 CP_1 somma di € 9.777.903,89 = per le causali di cui in narrativa, (anche ex art. 2041 c.c.) quella maggiore
o minore somma che dovesse risultare dalla espletata istruttoria, oltre interessi di mora ex D. Lgs.
231/02, ovvero i differenti interessi di mora riconosciuti, e rivalutazione se dovuta;
pagina 2 di 12 nonché ACCERTATA la temerarietà della lite proposta, sulla base di tutto quanto dedotto in atti,
CONDANNARE la stessa Attrice ex art. 96 – 3° comma C.p.c. al pagamento in favore di
[...]
ella ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa pari ad un multiplo – dal doppio al CP_1
quadruplo, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – delle spese di lite riconosciute all'esito del presente procedimento;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze, sia riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto che del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge.
Con salvezza di eventualmente meglio precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, nei termini di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3489/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 25.07.2022, pubblicato il
27.07.2022, sul ricorso proposto da con cui veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 9.777.903,89, oltre interessi e spese, quale corrispettivo delle prestazioni di somministrazione di energia elettrica rese in regime di salvaguardia, oltre ad interessi di mora di cui al
D.L.vo n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale di questo Ufficio giudiziario, ritenendo che fosse competente il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere: a tal fine richiamava il criterio del forum debitoris ex art. 19 c.p.c., ovvero quello del forum destinatae solutionis, da identificarsi nel luogo in cui è la sede del debitore ai sensi dell'art. 1182 comma 4 c.c., non potendosi applicare, in presenza di obbligazioni illiquide, il criterio del luogo in cui si trova il domicilio del creditore, di cui al comma 3. Alternativamente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Napoli, in ragione della legittimazione passiva della dato che “ben 18 dei 55 punti di consegna (POD) Controparte_3
Par attraverso i quali …) asserisce di somministrare energia elettrica al , sono Controparte_1 stati consegnati a far data dall'anno 2014 alla o trasferiti ai rispettivi Comuni Controparte_3
divenuti nel tempo gestori diretti del servizio idrico” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
Inoltre, parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva di non Controparte_1
avendo la stessa fornito gli estremi della procedura di aggiudicazione del servizio di vendita pagina 3 di 12 dell'energia elettrica in regime di salvaguardia, né del provvedimento conclusivo della stessa, né dell'atto con cui le sono stati comunicati i punti di accesso (POD).
Eccepiva poi l'inesistenza o l'invalidità dei contratti di fornitura, non essendosi perfezionato tra le parti un contratto di somministrazione di energia elettrica, in quanto le disposizioni vigenti in materia di assunzione di impegni di spesa da parte degli enti pubblici prevedono la forma scritta dei contratti,
l'osservanza di una rigorosa procedura diretta a regolare gli impegni di spesa delle pubbliche amministrazioni e l'assunzione di una responsabilità personale del funzionario o dell'amministratore, in luogo dell'ente, nei confronti dei terzi per gli impegni presi in violazione di tali disposizioni.
Inoltre, l'opponente contestava nel merito il valore probatorio delle fatture commerciali, ritenute inidonee a dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione e a supportare la pretesa creditoria di controparte, anche considerando che le fatture prodotte da riguardano forniture mai CP_1
quantificate in contraddittorio e riferite a punti di consegna che non sono tutti nella disponibilità del
; allo stesso modo, eccepiva l'infondatezza e carenza probatoria della domanda Controparte_4
subordinata di arricchimento senza causa.
In conclusione, chiedeva di revocare, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, per tutte le eccezioni e i rilievi formulati, e di dichiarare insussistenti le obbligazioni dell'opponente per i titoli dedotti nel ricorso.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, deduceva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto generica e incompleta rispetto a tutti i criteri alternativi di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c., e comunque erronea, tenuto conto dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, che prevedono la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna, nonché del criterio del forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182 comma 3 c.c.; esponeva di aver erogato prestazioni di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia in favore dell'opponente, in quanto questi non aveva aderito ad alcun contratto di fornitura elettrica nel mercato libero, e produceva la documentazione relativa alla procedura concorsuale;
precisava di essere stata individuata quale esercente del relativo servizio nei confronti, tra le altre, della ribadiva, pertanto, la sussistenza della propria legittimazione e Controparte_3
titolarità nel rapporto controverso;
dichiarava di aver offerto idonea prova scritta del credito ed eccepiva la genericità delle contestazioni avversarie;
riteneva che non fossero applicabili all'ente in questione le disposizioni sul requisito della forma scritta ad substantiam nella stipulazione dei contratti con gli enti pubblici.
pagina 4 di 12 In conclusione, parte opposta chiedeva, preliminarmente, concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, comunque, la condanna di controparte al pagamento, in suo favore, della somma di €
9.777.903,89, oltre ad interessi di mora, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., nonché delle spese processuali e di un ulteriore importo da liquidare in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c., per lite temeraria.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 27.02.2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Quindi, dopo alcuni passaggi successivi della causa al ruolo di diversi magistrati, i Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni nelle note scritte autorizzate;
venivano infine concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte opponente, secondo la quale il giudice territorialmente competente dovrebbe individuarsi nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale luogo in cui è la sede del e deve essere Parte_2 eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
L'eccezione è innanzitutto inammissibile, in quanto non è stata formulata con l'indicazione di tutti i possibili fori concorrenti ex artt. 19, 20 c.p.c., e neppure con riguardo a tutti i criteri di collegamento di cui all'art. 19 c.p.c. (Cass. civ. n. 13202/2011; Cass. civ. n. 22510/2016).
L'opponente ha infatti contestato unicamente il foro del convenuto ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e il criterio del forum destinatae solutionis stante la natura illiquida dell'obbligazione dedotta in giudizio;
non ha dedotto alcunché in ordine al criterio alternativo del forum contractus, né ha svolto una completa contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19 comma 1, ultima parte, c.p.c., con riguardo in particolare alla mancata presenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 31121del 04.12.2024; Cass. civ. n. 20597 del 07.08.2018).
Pertanto, l'eccezione di incompetenza deve considerarsi non proposta e la competenza radicata presso il giudice adito da parte opposta, che è attore in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione.
In ogni caso, l'eccezione non è fondata, non avendo parte opponente dedotto l'operatività di un criterio di competenza esclusiva e considerando che ha applicato, oltre al criterio Controparte_1
pagina 5 di 12 convenzionale, quello del forum destinatae solutionis di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., in relazione al domicilio del creditore alla data di scadenza dell'obbligazione.
Al riguardo, si deve osservare che l'obbligazione dedotta in giudizio non è costituita dalla fornitura di energia elettrica, bensì dal pagamento di una somma di denaro, costituente il prezzo previsto per tale fornitura, cosicché ai fini della determinazione della competenza territoriale non rileva il luogo in cui si
è svolta l'erogazione del servizio, bensì quello in cui era previsto l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
L'art. 1182 comma 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore (nella specie ad Imola, posta nel circondario felsineo), trova applicazione non solo nell'ipotesi in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare, ma anche quando il credito sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico, “… essendo già noti e determinati, dalle parti o dalla legge o dai contratti collettivi o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta” (cfr., Cass. n. 535/1999); nel caso di specie il calcolo è stato effettuato applicando il prezzo imposto dal contratto per la quantità di energia elettrica erogata, indicata nelle fatture.
In tal senso si è pronunciata anche la recente decisione delle S.U. della Cassazione, in base alla quale
“le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art.
1182, comma 3, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n.
3, c.c., sia della determinazione del "forum destinatae solutionis" ai sensi dell'art. 20, ultima parte,
c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (Cass. civ., S.U., 13/09/2016, n. 17989).
Tali principi operano, a maggior ragione, nei casi in cui, come quello in esame, il rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica, in essere tra le parti, si è costituito ex lege, in forza della disciplina introdotta dal D.L. 18.06.2007 n. 73, che ha previsto l'istituzione del servizio allo scopo di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica per taluni utenti che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non abbiano scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, ne siano rimasti privi, sul presupposto che l'erogazione dell'energia elettrica rappresenti un servizio pubblico essenziale, che deve essere comunque garantito alla collettività. Tale regime non prevede alcuna sottoscrizione contrattuale, tant'è che il rapporto obbligatorio si costituisce ex lege, e le condizioni contrattuali ad esso sottese vengono applicate in automatico dalle società di vendita che si pagina 6 di 12 sono aggiudicate le procedure concorsuali pubbliche indette dagli Enti competenti, come previsto dalla normativa vigente in materia (art. 3 del D.L. 73/2007, convertito con L. 125/2007).
Dunque, nel caso di specie, ha applicato al cliente le condizioni contrattuali Controparte_1
prestabilite dalla suddetta disciplina, in relazione ai consumi rilevati.
In ogni caso, le fatture commerciali emesse da parte opposta, che rispettano i requisiti stabiliti dalla disciplina di settore, riportano specifici dati sulle tariffe stabilite per la somministrazione di energia elettrica e sui consumi, per tempistiche e quantità, che consentono di determinare il credito del fornitore tramite un calcolo aritmetico, senza la necessità di ulteriori accertamenti.
Alla luce di questi elementi, tenuto conto delle modalità di costituzione e regolamentazione del rapporto contrattuale, si ritiene che l'obbligazione di pagamento abbia ad oggetto una somma liquida di denaro, in quanto determinata e/o determinabile in un preciso ammontare.
Conseguentemente, la causa ben poteva essere radicata presso il Tribunale di Bologna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma terzo c.c..
Quanto all'asserita competenza del Tribunale di Napoli, per effetto del presunto trasferimento di 18 su
55 punti di consegna (POD) alla si rileva che non ha fornito alcuna Controparte_3 Parte_1
specifica allegazione né alcuna prova al riguardo, non avendo neppure menzionato i POD che sarebbero stati trasferiti alla o ai rispettivi Comuni. CP_3
L'eccezione è pertanto generica e infondata, cosicché non può essere accolta.
5. Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione di fornitore di Controparte_1 energia elettrica ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 79/1999 e assegnatario del servizio di salvaguardia a seguito di procedura concorsuale, nei territori di diverse Regioni italiane, tra cui la A fronte CP_3
della generica eccezione sollevata da parte opponente, a prodotto gli esiti delle Controparte_1
procedure concorsuali svolte, in relazione ai periodi di riferimento (doc. 5).
Si precisa che il regime di salvaguardia trova fondamento nel D.L. 18.06.2007 n. 73, in tema di
“Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”, convertito con L. 03.08.2007 n. 125, ed è stato istituito allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non abbiano scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, ne siano rimasti privi.
La ratio di tale normativa è dettata dalla circostanza per cui l'erogazione dell'energia elettrica rappresenta un servizio pubblico essenziale, che deve essere comunque garantito alla collettività e di cui il legislatore non può disinteressarsi, qualora taluni soggetti non si attivino sul mercato libero.
pagina 7 di 12 Nella presente controversia, viene individuata quale società di vendita del servizio CP_1
Par energetico, avendo instaurato con , quale cliente finale che non si è attivato sul libero mercato, il servizio di erogazione dell'energia elettrica in regime di salvaguardia.
Tale regime non prevede alcuna sottoscrizione contrattuale, tant'è che il rapporto obbligatorio si costituisce ex lege e le condizioni contrattuali ad esso sottese vengono applicate in automatico dalle società di vendita che si sono aggiudicate le procedure concorsuali pubbliche indette dagli Enti competenti, come previsto nella normativa vigente in materia (art. 3 del D.L. 73/2007, convertito con
L. 125/2007).
Dalla documentazione prodotta risulta che ha somministrato energia elettrica in CP_1
corrispondenza dei POD in titolarità del , in regime di salvaguardia. CP_2
Successivamente all'assegnazione dei POD in titolarità del , ha trasmesso le CP_2 CP_1
relative Welcome Letter (doc. 4), adempiendo agli obblighi informativi incombenti sul fornitore, secondo la normativa di settore.
Inoltre, a dimostrazione dall'avvenuta somministrazione di energia elettrica e dell'effettiva conoscenza della fornitura da parte del , ha prodotto le videate SII per i POD riferibili ai CP_2 CP_1
consumi fatturati, oggetto del decreto ingiuntivo opposto (doc. 6), e la certificazione dei consumi relativi agli stessi POD, nei periodi di riferimento (docc. 7, 9).
Del resto, non risulta che il abbia mai contestato la fornitura e la legittimazione di CP_2 CP_1
, nel corso dello svolgimento del rapporto, quando ha ricevuto le informazioni relative alla
[...]
somministrazione e la fornitura di ingenti quantitativi di energia elettrica.
6. Si ritiene che il requisito della forma scritta, stabilito dagli artt. 16, 17 R.D. n. 2440/1923, per i contratti siglati dalla P.A., non possa trovare applicazione in relazione al rapporto di fornitura in regime di salvaguardia, sorto non già mediante la stipulazione di un contratto, bensì ex lege secondo le previsioni della L. n. 125/2007 e della relativa disciplina secondaria attuativa: esso trae origine da una fonte normativa successiva, ponendosi in rapporto di specialità, ed è funzionale a garantire la tutela di interessi di rango primario, consentendo l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, anche quando non sia stato scelto un fornitore nel mercato libero o questo sia venuto meno, cosicché l'esclusione degli enti pubblici dall'ambito applicativo di tale fattispecie, non rinvenibile nella normativa di settore, non avrebbe alcuna ragione d'essere.
Ne consegue, pertanto, che l'assenza del contratto scritto è irrilevante nel caso di specie, proprio perché il rapporto contrattuale è sorto a causa dell'assenza di un fornitore di energia elettrica ed a salvaguardia pagina 8 di 12 dell'ente pubblico, che altrimenti sarebbe rimasto sprovvisto di un servizio essenziale per l'assolvimento dei propri doveri istituzionali.
Non si applica al regime di salvaguardia neppure la disciplina sull'impegno di spesa, in quanto, mancando nel caso di specie il contratto, non occorre alcuna determinazione dell'ente, non potendo la mancanza del preventivo impegno di spesa determinare la non debenza dei pagamenti oggetto di obbligazioni sorte ex lege.
Si rileva, inoltre, che parte opponente, per sostenere l'applicazione a proprio favore della disciplina sui requisiti di forma dei contratti stipulati dalle P.A., ha dichiarato di essere strutturato sul modello dell'azienda speciale, quale associazione volontaria per la gestione di servizi pubblici o di funzioni.
Al riguardo, parte opposta ha correttamente richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, secondo la quale l'azienda speciale di ente territoriale, pur rimanendo soggetta ai controlli e vincolata agli scopi istituzionali dell'ente di riferimento, in considerazione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale non può qualificarsi come pubblica amministrazione in senso stretto, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16, 17 del R.D. n. 2440/1923. “Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale” (Cass. S.U., sent., 09/08/2018, n. 20684).
7. Le ragioni esposte nell'atto di opposizione, circa la mancanza di prova del credito dedotto da controparte, non risultano fondate.
Si ritiene che sia idonea a dimostrare la sussistenza del preteso credito di la Controparte_1
documentazione dalla stessa prodotta, sia nel procedimento monitorio (fatture ed estratto autentico notarile delle scritture contabili), sia nel presente giudizio (videate del Portale SII - Sistema
Informativo Integrato, relative alla costituzione del rapporto;
welcome letter trasmesse al cliente, contenenti le indicazioni relative alla regolamentazione del rapporto;
condizioni generali di contratto e tariffe relative al regime di salvaguardia;
fatture di trasporto dell'energia; certificazioni dei consumi, rese dalla società di distribuzione competente).
Nella presente controversia, viene individuata quale società di vendita del servizio CP_1
energetico, che ha instaurato con la società opponente, quale cliente finale che non si è attivata sul libero mercato, il servizio di erogazione dell'energia elettrica in regime di salvaguardia.
Come si è detto, il rapporto si è costituito ex lege, cosicché parte opponente non può invocare la mancanza di un contratto scritto, per dedurre l'inesistenza del rapporto.
pagina 9 di 12 Del resto, essa si è limitata a disconoscere genericamente il rapporto intercorso con CP_1
ma non ha allegato, né tantomeno provato, di essersi avvalsa di altro fornitore di energia elettrica
[...]
nel periodo al quale le fatture si riferiscono. Per quanto attiene ai POD che asseritamente non sarebbero nella sua disponibilità, non ha offerto alcuna precisazione utile ad individuare i POD in Parte_1
argomento, né ha fornito al riguardo alcun supporto probatorio.
In mancanza di specifica contestazione in ordine all'intercorso rapporto di somministrazione, occorre riconoscere il valore probatorio delle bollette, dovendosi richiamare l'orientamento consolidato della
Corte di legittimità secondo cui, in conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova e all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c., le bollette sono idonee a dimostrare i consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire la prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193; Corte d'Appello Milano Sez. III
Sent., 28/04/2023; Trib. Bologna, Sez. II Sent., 19/03/2020).
Si rileva che parte opponente non ha espressamente né specificatamente contestato i consumi, né ha eccepito l'alterazione del normale funzionamento dei contatori, dovendosi considerare che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione (semplice) di veridicità
(Cass. civ. Sez. III ord., 07/07/2022, n. 21564; Cass. Civ. Sez. III ord., 19/07/2018, n. 19154).
Dunque, l'opponente doveva dapprima allegare, poi comprovare, che la lettura del contatore, nella sua disponibilità, era contraria ai dati riportati nelle fatture ricevute, ovvero che la quantificazione delle varie bollette oggetto di causa non era verosimile sulla base dei suoi consumi precedenti e/o successivi, ovvero che tale quantificazione era smentita da altra documentazione proveniente da CP_1
(Trib. Bologna Sez. II, sente. 19/03/2020).
Poiché l'opponente non ha proposto una contestazione con questi caratteri di specificità, il quantum richiesto deve ritenersi provato.
Peraltro, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, prodotto nel procedimento monitorio ex art. 634 comma 2 c.p.c., vale a garantire l'autenticità dei documenti medesimi, in relazione alla sua funzione di attestazione di conformità della copia della fattura all'originale, oltre a certificare la regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili.
Inoltre, pur in presenza di una contestazione generica e teorica sul valore probatorio delle fatture,
ha offerto piena prova dei consumi effettuati dal cliente, attraverso la produzione delle CP_1 relative certificazioni rilasciate dalla società di distribuzione locale dell'energia, alla quale competono l'accertamento e la comunicazione dei consumi stessi alla società di vendita: dette certificazioni pagina 10 di 12 riguardano le precise quantità di energia erogate nell'esecuzione del rapporto di fornitura, in corrispondenza dei POD intestati a parte opponente (doc. 9).
Per quanto esposto, l'opposizione risulta infondata e deve essere respinta.
Il credito spettante ad a dunque riconosciuto nei termini in cui è stato provato in Controparte_1 corso di causa, pari all'ammontare oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre ad interessi come da domanda.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, va confermato.
8. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono integralmente a carico di parte opponente;
vengono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito oggetto di causa (da € 8.000.001 a € 16.000.000), con la riduzione del 50 % per le fasi di trattazione e decisoria, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e all'attività processuale effettivamente svolta.
Non può essere accolta la domanda, proposta dalla società convenuta, di condanna di parte opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la parte interessata assolto all'onere di allegare gli elementi necessari alla liquidazione del danno lamentato (Cass. S.U. n. 7583 del 20.4.2004; Cass. civ. n. 17902 del 30.7.2010) e non ricorrendo i presupposti della mala fede o della colpa grave, nemmeno in relazione all'ipotesi di responsabilità aggravata riconoscibile d'ufficio di cui al terzo comma, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014; Cass. civ. ord. n. 3003 del 12.2.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 3489/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 25.07.2022, pubblicato il 27.07.2022, sul ricorso proposto da già dichiarato esecutivo;
Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore di Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 52.610,00 per compensi, oltre al Controparte_1
15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 30 maggio 2025 pagina 11 di 12
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11293/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FERRIERO ANNA MARIA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALITURO PIERO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. NANNI LUCA CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha precisato le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito - rigettata e disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione - così provvedere:
1) in via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di S. Maria C.Vetere o del Tribunale di Napoli;
2) accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la carenza della legittimazione passiva del
già ; Pt_1 Controparte_2
pagina 1 di 12 3) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità e l'infondatezza della domanda formulata in via principale dalla società attrice e, per effetto rigettare integralmente la richiesta di condanna in quanto del tutto pretestuosa e priva di fondamento;
4) Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 3489 emesso in data 25.07.22 dal Tribunale di
Bologna, depositato in cancelleria in data 27.07.22, all'esito del procedimento monitorio R.G. n.
7132/2022, notificato addì 29.07.22, per tutti i motivi sopra dedotti;
5) Sempre nel merito, revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per i rilievi ed eccezione formulati nel presente atto e dichiarare insussistente qualunque obbligazione dell'opponente nei confronti della opposta -convenuta per i titoli dedotti in ricorso;
7) in ogni caso condannare, la società opposta alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di fattone anticipo.
In via istruttoria, l'opponente, sin d'ora, fa espressa richiesta di concessione dei termini di cui all'art.
183, 6° comma, n. 1.-2-3 c.p.c.. Con riserva di richiedere e far ammettere tutti i mezzi istruttori all'uopo opportuni anche alla luce delle eccezioni e difese di controparte, nei termini di legge.
Sempre in via istruttoria, si richiede, ex art. 210 c.p.c., esibizione, in originale, del contratto di fornitura, delle comunicazioni di rendicontazione/estratti conto, nonché di tutta la documentazione accessoria”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come segue nelle note scritte autorizzate:
“NEL MERITO:
ACCERTATA l'infondatezza delle eccezioni avanzate da Controparte per i motivi esposti in narrativa, compresa l'eccezione di incompetenza territoriale;
RESPINTE le eccezioni di Controparte;
ACCERTATA l'assoluta genericità ed infondatezza delle domande avanzate da Parte_1
ACCERTATA la fondatezza del credito azionato in via monitoria da;
CP_1
ACCERTATO, comunque e nel caso anche ex art. 2041 c.c., l'arricchimento senza causa del
, avendo regolarmente usufruito delle forniture di energia elettrica da parte di CP_2 CP_1
conseguentemente CONFERMARE il decreto ingiuntivo ivi opposto per l'importo ancora dovuto;
E COMUNQUE ED IN OGNI CASO
CONDANNARE l'Attrice in opposizione al pagamento in favore di della CP_1 CP_1 somma di € 9.777.903,89 = per le causali di cui in narrativa, (anche ex art. 2041 c.c.) quella maggiore
o minore somma che dovesse risultare dalla espletata istruttoria, oltre interessi di mora ex D. Lgs.
231/02, ovvero i differenti interessi di mora riconosciuti, e rivalutazione se dovuta;
pagina 2 di 12 nonché ACCERTATA la temerarietà della lite proposta, sulla base di tutto quanto dedotto in atti,
CONDANNARE la stessa Attrice ex art. 96 – 3° comma C.p.c. al pagamento in favore di
[...]
ella ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa pari ad un multiplo – dal doppio al CP_1
quadruplo, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – delle spese di lite riconosciute all'esito del presente procedimento;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze, sia riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto che del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge.
Con salvezza di eventualmente meglio precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, nei termini di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3489/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 25.07.2022, pubblicato il
27.07.2022, sul ricorso proposto da con cui veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 9.777.903,89, oltre interessi e spese, quale corrispettivo delle prestazioni di somministrazione di energia elettrica rese in regime di salvaguardia, oltre ad interessi di mora di cui al
D.L.vo n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale di questo Ufficio giudiziario, ritenendo che fosse competente il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere: a tal fine richiamava il criterio del forum debitoris ex art. 19 c.p.c., ovvero quello del forum destinatae solutionis, da identificarsi nel luogo in cui è la sede del debitore ai sensi dell'art. 1182 comma 4 c.c., non potendosi applicare, in presenza di obbligazioni illiquide, il criterio del luogo in cui si trova il domicilio del creditore, di cui al comma 3. Alternativamente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Napoli, in ragione della legittimazione passiva della dato che “ben 18 dei 55 punti di consegna (POD) Controparte_3
Par attraverso i quali …) asserisce di somministrare energia elettrica al , sono Controparte_1 stati consegnati a far data dall'anno 2014 alla o trasferiti ai rispettivi Comuni Controparte_3
divenuti nel tempo gestori diretti del servizio idrico” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
Inoltre, parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva di non Controparte_1
avendo la stessa fornito gli estremi della procedura di aggiudicazione del servizio di vendita pagina 3 di 12 dell'energia elettrica in regime di salvaguardia, né del provvedimento conclusivo della stessa, né dell'atto con cui le sono stati comunicati i punti di accesso (POD).
Eccepiva poi l'inesistenza o l'invalidità dei contratti di fornitura, non essendosi perfezionato tra le parti un contratto di somministrazione di energia elettrica, in quanto le disposizioni vigenti in materia di assunzione di impegni di spesa da parte degli enti pubblici prevedono la forma scritta dei contratti,
l'osservanza di una rigorosa procedura diretta a regolare gli impegni di spesa delle pubbliche amministrazioni e l'assunzione di una responsabilità personale del funzionario o dell'amministratore, in luogo dell'ente, nei confronti dei terzi per gli impegni presi in violazione di tali disposizioni.
Inoltre, l'opponente contestava nel merito il valore probatorio delle fatture commerciali, ritenute inidonee a dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione e a supportare la pretesa creditoria di controparte, anche considerando che le fatture prodotte da riguardano forniture mai CP_1
quantificate in contraddittorio e riferite a punti di consegna che non sono tutti nella disponibilità del
; allo stesso modo, eccepiva l'infondatezza e carenza probatoria della domanda Controparte_4
subordinata di arricchimento senza causa.
In conclusione, chiedeva di revocare, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, per tutte le eccezioni e i rilievi formulati, e di dichiarare insussistenti le obbligazioni dell'opponente per i titoli dedotti nel ricorso.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, deduceva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto generica e incompleta rispetto a tutti i criteri alternativi di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c., e comunque erronea, tenuto conto dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, che prevedono la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna, nonché del criterio del forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182 comma 3 c.c.; esponeva di aver erogato prestazioni di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia in favore dell'opponente, in quanto questi non aveva aderito ad alcun contratto di fornitura elettrica nel mercato libero, e produceva la documentazione relativa alla procedura concorsuale;
precisava di essere stata individuata quale esercente del relativo servizio nei confronti, tra le altre, della ribadiva, pertanto, la sussistenza della propria legittimazione e Controparte_3
titolarità nel rapporto controverso;
dichiarava di aver offerto idonea prova scritta del credito ed eccepiva la genericità delle contestazioni avversarie;
riteneva che non fossero applicabili all'ente in questione le disposizioni sul requisito della forma scritta ad substantiam nella stipulazione dei contratti con gli enti pubblici.
pagina 4 di 12 In conclusione, parte opposta chiedeva, preliminarmente, concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, comunque, la condanna di controparte al pagamento, in suo favore, della somma di €
9.777.903,89, oltre ad interessi di mora, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., nonché delle spese processuali e di un ulteriore importo da liquidare in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c., per lite temeraria.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 27.02.2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Quindi, dopo alcuni passaggi successivi della causa al ruolo di diversi magistrati, i Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni nelle note scritte autorizzate;
venivano infine concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte opponente, secondo la quale il giudice territorialmente competente dovrebbe individuarsi nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale luogo in cui è la sede del e deve essere Parte_2 eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
L'eccezione è innanzitutto inammissibile, in quanto non è stata formulata con l'indicazione di tutti i possibili fori concorrenti ex artt. 19, 20 c.p.c., e neppure con riguardo a tutti i criteri di collegamento di cui all'art. 19 c.p.c. (Cass. civ. n. 13202/2011; Cass. civ. n. 22510/2016).
L'opponente ha infatti contestato unicamente il foro del convenuto ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e il criterio del forum destinatae solutionis stante la natura illiquida dell'obbligazione dedotta in giudizio;
non ha dedotto alcunché in ordine al criterio alternativo del forum contractus, né ha svolto una completa contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19 comma 1, ultima parte, c.p.c., con riguardo in particolare alla mancata presenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 31121del 04.12.2024; Cass. civ. n. 20597 del 07.08.2018).
Pertanto, l'eccezione di incompetenza deve considerarsi non proposta e la competenza radicata presso il giudice adito da parte opposta, che è attore in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione.
In ogni caso, l'eccezione non è fondata, non avendo parte opponente dedotto l'operatività di un criterio di competenza esclusiva e considerando che ha applicato, oltre al criterio Controparte_1
pagina 5 di 12 convenzionale, quello del forum destinatae solutionis di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., in relazione al domicilio del creditore alla data di scadenza dell'obbligazione.
Al riguardo, si deve osservare che l'obbligazione dedotta in giudizio non è costituita dalla fornitura di energia elettrica, bensì dal pagamento di una somma di denaro, costituente il prezzo previsto per tale fornitura, cosicché ai fini della determinazione della competenza territoriale non rileva il luogo in cui si
è svolta l'erogazione del servizio, bensì quello in cui era previsto l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
L'art. 1182 comma 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore (nella specie ad Imola, posta nel circondario felsineo), trova applicazione non solo nell'ipotesi in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare, ma anche quando il credito sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico, “… essendo già noti e determinati, dalle parti o dalla legge o dai contratti collettivi o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta” (cfr., Cass. n. 535/1999); nel caso di specie il calcolo è stato effettuato applicando il prezzo imposto dal contratto per la quantità di energia elettrica erogata, indicata nelle fatture.
In tal senso si è pronunciata anche la recente decisione delle S.U. della Cassazione, in base alla quale
“le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art.
1182, comma 3, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n.
3, c.c., sia della determinazione del "forum destinatae solutionis" ai sensi dell'art. 20, ultima parte,
c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (Cass. civ., S.U., 13/09/2016, n. 17989).
Tali principi operano, a maggior ragione, nei casi in cui, come quello in esame, il rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica, in essere tra le parti, si è costituito ex lege, in forza della disciplina introdotta dal D.L. 18.06.2007 n. 73, che ha previsto l'istituzione del servizio allo scopo di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica per taluni utenti che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non abbiano scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, ne siano rimasti privi, sul presupposto che l'erogazione dell'energia elettrica rappresenti un servizio pubblico essenziale, che deve essere comunque garantito alla collettività. Tale regime non prevede alcuna sottoscrizione contrattuale, tant'è che il rapporto obbligatorio si costituisce ex lege, e le condizioni contrattuali ad esso sottese vengono applicate in automatico dalle società di vendita che si pagina 6 di 12 sono aggiudicate le procedure concorsuali pubbliche indette dagli Enti competenti, come previsto dalla normativa vigente in materia (art. 3 del D.L. 73/2007, convertito con L. 125/2007).
Dunque, nel caso di specie, ha applicato al cliente le condizioni contrattuali Controparte_1
prestabilite dalla suddetta disciplina, in relazione ai consumi rilevati.
In ogni caso, le fatture commerciali emesse da parte opposta, che rispettano i requisiti stabiliti dalla disciplina di settore, riportano specifici dati sulle tariffe stabilite per la somministrazione di energia elettrica e sui consumi, per tempistiche e quantità, che consentono di determinare il credito del fornitore tramite un calcolo aritmetico, senza la necessità di ulteriori accertamenti.
Alla luce di questi elementi, tenuto conto delle modalità di costituzione e regolamentazione del rapporto contrattuale, si ritiene che l'obbligazione di pagamento abbia ad oggetto una somma liquida di denaro, in quanto determinata e/o determinabile in un preciso ammontare.
Conseguentemente, la causa ben poteva essere radicata presso il Tribunale di Bologna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma terzo c.c..
Quanto all'asserita competenza del Tribunale di Napoli, per effetto del presunto trasferimento di 18 su
55 punti di consegna (POD) alla si rileva che non ha fornito alcuna Controparte_3 Parte_1
specifica allegazione né alcuna prova al riguardo, non avendo neppure menzionato i POD che sarebbero stati trasferiti alla o ai rispettivi Comuni. CP_3
L'eccezione è pertanto generica e infondata, cosicché non può essere accolta.
5. Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione di fornitore di Controparte_1 energia elettrica ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 79/1999 e assegnatario del servizio di salvaguardia a seguito di procedura concorsuale, nei territori di diverse Regioni italiane, tra cui la A fronte CP_3
della generica eccezione sollevata da parte opponente, a prodotto gli esiti delle Controparte_1
procedure concorsuali svolte, in relazione ai periodi di riferimento (doc. 5).
Si precisa che il regime di salvaguardia trova fondamento nel D.L. 18.06.2007 n. 73, in tema di
“Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”, convertito con L. 03.08.2007 n. 125, ed è stato istituito allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non abbiano scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, ne siano rimasti privi.
La ratio di tale normativa è dettata dalla circostanza per cui l'erogazione dell'energia elettrica rappresenta un servizio pubblico essenziale, che deve essere comunque garantito alla collettività e di cui il legislatore non può disinteressarsi, qualora taluni soggetti non si attivino sul mercato libero.
pagina 7 di 12 Nella presente controversia, viene individuata quale società di vendita del servizio CP_1
Par energetico, avendo instaurato con , quale cliente finale che non si è attivato sul libero mercato, il servizio di erogazione dell'energia elettrica in regime di salvaguardia.
Tale regime non prevede alcuna sottoscrizione contrattuale, tant'è che il rapporto obbligatorio si costituisce ex lege e le condizioni contrattuali ad esso sottese vengono applicate in automatico dalle società di vendita che si sono aggiudicate le procedure concorsuali pubbliche indette dagli Enti competenti, come previsto nella normativa vigente in materia (art. 3 del D.L. 73/2007, convertito con
L. 125/2007).
Dalla documentazione prodotta risulta che ha somministrato energia elettrica in CP_1
corrispondenza dei POD in titolarità del , in regime di salvaguardia. CP_2
Successivamente all'assegnazione dei POD in titolarità del , ha trasmesso le CP_2 CP_1
relative Welcome Letter (doc. 4), adempiendo agli obblighi informativi incombenti sul fornitore, secondo la normativa di settore.
Inoltre, a dimostrazione dall'avvenuta somministrazione di energia elettrica e dell'effettiva conoscenza della fornitura da parte del , ha prodotto le videate SII per i POD riferibili ai CP_2 CP_1
consumi fatturati, oggetto del decreto ingiuntivo opposto (doc. 6), e la certificazione dei consumi relativi agli stessi POD, nei periodi di riferimento (docc. 7, 9).
Del resto, non risulta che il abbia mai contestato la fornitura e la legittimazione di CP_2 CP_1
, nel corso dello svolgimento del rapporto, quando ha ricevuto le informazioni relative alla
[...]
somministrazione e la fornitura di ingenti quantitativi di energia elettrica.
6. Si ritiene che il requisito della forma scritta, stabilito dagli artt. 16, 17 R.D. n. 2440/1923, per i contratti siglati dalla P.A., non possa trovare applicazione in relazione al rapporto di fornitura in regime di salvaguardia, sorto non già mediante la stipulazione di un contratto, bensì ex lege secondo le previsioni della L. n. 125/2007 e della relativa disciplina secondaria attuativa: esso trae origine da una fonte normativa successiva, ponendosi in rapporto di specialità, ed è funzionale a garantire la tutela di interessi di rango primario, consentendo l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, anche quando non sia stato scelto un fornitore nel mercato libero o questo sia venuto meno, cosicché l'esclusione degli enti pubblici dall'ambito applicativo di tale fattispecie, non rinvenibile nella normativa di settore, non avrebbe alcuna ragione d'essere.
Ne consegue, pertanto, che l'assenza del contratto scritto è irrilevante nel caso di specie, proprio perché il rapporto contrattuale è sorto a causa dell'assenza di un fornitore di energia elettrica ed a salvaguardia pagina 8 di 12 dell'ente pubblico, che altrimenti sarebbe rimasto sprovvisto di un servizio essenziale per l'assolvimento dei propri doveri istituzionali.
Non si applica al regime di salvaguardia neppure la disciplina sull'impegno di spesa, in quanto, mancando nel caso di specie il contratto, non occorre alcuna determinazione dell'ente, non potendo la mancanza del preventivo impegno di spesa determinare la non debenza dei pagamenti oggetto di obbligazioni sorte ex lege.
Si rileva, inoltre, che parte opponente, per sostenere l'applicazione a proprio favore della disciplina sui requisiti di forma dei contratti stipulati dalle P.A., ha dichiarato di essere strutturato sul modello dell'azienda speciale, quale associazione volontaria per la gestione di servizi pubblici o di funzioni.
Al riguardo, parte opposta ha correttamente richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, secondo la quale l'azienda speciale di ente territoriale, pur rimanendo soggetta ai controlli e vincolata agli scopi istituzionali dell'ente di riferimento, in considerazione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale non può qualificarsi come pubblica amministrazione in senso stretto, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16, 17 del R.D. n. 2440/1923. “Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale” (Cass. S.U., sent., 09/08/2018, n. 20684).
7. Le ragioni esposte nell'atto di opposizione, circa la mancanza di prova del credito dedotto da controparte, non risultano fondate.
Si ritiene che sia idonea a dimostrare la sussistenza del preteso credito di la Controparte_1
documentazione dalla stessa prodotta, sia nel procedimento monitorio (fatture ed estratto autentico notarile delle scritture contabili), sia nel presente giudizio (videate del Portale SII - Sistema
Informativo Integrato, relative alla costituzione del rapporto;
welcome letter trasmesse al cliente, contenenti le indicazioni relative alla regolamentazione del rapporto;
condizioni generali di contratto e tariffe relative al regime di salvaguardia;
fatture di trasporto dell'energia; certificazioni dei consumi, rese dalla società di distribuzione competente).
Nella presente controversia, viene individuata quale società di vendita del servizio CP_1
energetico, che ha instaurato con la società opponente, quale cliente finale che non si è attivata sul libero mercato, il servizio di erogazione dell'energia elettrica in regime di salvaguardia.
Come si è detto, il rapporto si è costituito ex lege, cosicché parte opponente non può invocare la mancanza di un contratto scritto, per dedurre l'inesistenza del rapporto.
pagina 9 di 12 Del resto, essa si è limitata a disconoscere genericamente il rapporto intercorso con CP_1
ma non ha allegato, né tantomeno provato, di essersi avvalsa di altro fornitore di energia elettrica
[...]
nel periodo al quale le fatture si riferiscono. Per quanto attiene ai POD che asseritamente non sarebbero nella sua disponibilità, non ha offerto alcuna precisazione utile ad individuare i POD in Parte_1
argomento, né ha fornito al riguardo alcun supporto probatorio.
In mancanza di specifica contestazione in ordine all'intercorso rapporto di somministrazione, occorre riconoscere il valore probatorio delle bollette, dovendosi richiamare l'orientamento consolidato della
Corte di legittimità secondo cui, in conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova e all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c., le bollette sono idonee a dimostrare i consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire la prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193; Corte d'Appello Milano Sez. III
Sent., 28/04/2023; Trib. Bologna, Sez. II Sent., 19/03/2020).
Si rileva che parte opponente non ha espressamente né specificatamente contestato i consumi, né ha eccepito l'alterazione del normale funzionamento dei contatori, dovendosi considerare che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione (semplice) di veridicità
(Cass. civ. Sez. III ord., 07/07/2022, n. 21564; Cass. Civ. Sez. III ord., 19/07/2018, n. 19154).
Dunque, l'opponente doveva dapprima allegare, poi comprovare, che la lettura del contatore, nella sua disponibilità, era contraria ai dati riportati nelle fatture ricevute, ovvero che la quantificazione delle varie bollette oggetto di causa non era verosimile sulla base dei suoi consumi precedenti e/o successivi, ovvero che tale quantificazione era smentita da altra documentazione proveniente da CP_1
(Trib. Bologna Sez. II, sente. 19/03/2020).
Poiché l'opponente non ha proposto una contestazione con questi caratteri di specificità, il quantum richiesto deve ritenersi provato.
Peraltro, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, prodotto nel procedimento monitorio ex art. 634 comma 2 c.p.c., vale a garantire l'autenticità dei documenti medesimi, in relazione alla sua funzione di attestazione di conformità della copia della fattura all'originale, oltre a certificare la regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili.
Inoltre, pur in presenza di una contestazione generica e teorica sul valore probatorio delle fatture,
ha offerto piena prova dei consumi effettuati dal cliente, attraverso la produzione delle CP_1 relative certificazioni rilasciate dalla società di distribuzione locale dell'energia, alla quale competono l'accertamento e la comunicazione dei consumi stessi alla società di vendita: dette certificazioni pagina 10 di 12 riguardano le precise quantità di energia erogate nell'esecuzione del rapporto di fornitura, in corrispondenza dei POD intestati a parte opponente (doc. 9).
Per quanto esposto, l'opposizione risulta infondata e deve essere respinta.
Il credito spettante ad a dunque riconosciuto nei termini in cui è stato provato in Controparte_1 corso di causa, pari all'ammontare oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre ad interessi come da domanda.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, va confermato.
8. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono integralmente a carico di parte opponente;
vengono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito oggetto di causa (da € 8.000.001 a € 16.000.000), con la riduzione del 50 % per le fasi di trattazione e decisoria, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e all'attività processuale effettivamente svolta.
Non può essere accolta la domanda, proposta dalla società convenuta, di condanna di parte opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la parte interessata assolto all'onere di allegare gli elementi necessari alla liquidazione del danno lamentato (Cass. S.U. n. 7583 del 20.4.2004; Cass. civ. n. 17902 del 30.7.2010) e non ricorrendo i presupposti della mala fede o della colpa grave, nemmeno in relazione all'ipotesi di responsabilità aggravata riconoscibile d'ufficio di cui al terzo comma, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014; Cass. civ. ord. n. 3003 del 12.2.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 3489/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 25.07.2022, pubblicato il 27.07.2022, sul ricorso proposto da già dichiarato esecutivo;
Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore di Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 52.610,00 per compensi, oltre al Controparte_1
15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 30 maggio 2025 pagina 11 di 12
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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