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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/12/2024, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Giudice
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1610 del 2023 R.G., promossa
DA
nata il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Arca Sedda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alghero, via Pascoli 13/C
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] in [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Malchittu/snc - 07021 Arzachena (SS),
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 All'udienza del 4.12.2024 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni formulate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Alghero il 7.6.2008 con , che dall'unione non erano nati figli, che Controparte_1 in data 3.9.2014 il Tribunale di Tempio Pausania aveva omologato la separazione dei coniugi, che la separazione si era protratta per più di tre anni senza che vi fosse stata riconciliazione, richiedeva la fissazione di udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale e concludeva come in atti.
non si costituiva in giudizio , ma compariva spontaneamente all'udienza Controparte_1 presidenziale del 12.3.2024; solo il giorno successivo il suo difensore depositava memoria di costituzione in giudizio, con cui aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva a quella di corresponsione di un assegno di mantenimento di importo pari ad €. 400,00 mensili.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione la causa, istruita con produzioni documentali, veniva rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 4.12.2024 sulle conclusioni formulate dalle parti come in atti.
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
La ricorrente ha infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio concordatario in Alghero il 7.6.2008 con , e di aver ottenuto in data 3.9.2014 Controparte_1 provvedimento di omologa della separazione dal Tribunale di Tempio Pausania.
È altresì provato che sono trascorsi più di tre anni tra la comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania per la separazione e la presentazione dell'atto introduttivo del presente procedimento senza che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti.
Pertanto, il Tribunale deve dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito concordatario in Alghero il 7.6.2008 tra e Parte_1 [...]
, con il conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alghero di CP_1 effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Con riferimento alla domanda avanzata dalla ricorrente di corresponsione di un assegno divorzile di importo pari ad €. 400,00 mensili, deve considerarsi in primo luogo l'incontestato stato di disoccupazione della stessa, la documentazione medica prodotta in atti, da cui risulta che l' Pt_1
è affetta da spondilo disco artrosi, fibromialgia e periartrite spalle (v. all. n. 3 al ricorso), che le preclude la possibilità di svolgere lavori manuali e pesanti (v. all. n. 4 al ricorso), ed il fatto che la ricorrente ha svolto numerosi cicli di psicoterapia dal 2019 al 2023 (v. all. n. 5 al ricorso).
Tanto premesso, osserva il Collegio che “l'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale…potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento…; b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire
2 ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente” (Cass. n. 19306 del 2023).
Ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, tenuto conto dei parametri ora indicati, non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
In primo luogo, la ricorrente, non ha indicato per quali ragioni abbia cessato di svolgere la precedente attività lavorativa, né di quali siano le specifiche professionalità maturate;
inoltre, sebbene la sua capacità lavorativa sia limitata ai soli lavori non pesanti, non ha dato prova alcuna dell'essersi attivata al fine di procurarsi un impiego, come sarebbe stato invece necessario, anche in considerazione della sua età non avanzata, e neppure ha dimostrato di essere stata costretta a rinunciare ad opportunità di lavoro in conseguenza della patologia che la affligge.
Il resistente, d'altro canto, ha prodotto le proprie buste paga ed il CUD relativo all'anno 2022, da cui risulta che percepisce uno stipendio mensile pari ad €. 1.350,00 circa, ed ha dimostrato di avere instaurato ormai da anni una nuova relazione dalla quale sono nati due figli, con la conseguente necessità di sopportare gli oneri relativi al loro mantenimento.
Ritiene pertanto il Tribunale che non sussistano, per le ragioni esposte, i presupposti per imporre al resistente l'obbligo di corrispondere alla un assegno divorzile, cosicchè la domanda deve Pt_1 essere respinta.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della causa, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione respinta,
dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito concordatario in Alghero il 7.6.2008 tra e , trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Alghero dell'anno 2008, alla parte II, serie A, n. 31; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alghero di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
respinge la domanda volta ad ottenere l'imposizione al resistente dell'obbligo di corrispondere un assegno divorzile;
spese compensate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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