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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 5080/2020 di R.G. avente ad oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex art. 639/2010
TRA
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marcello Ruggiano, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(P.IVA: ), in p.l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall' Avv. Simone Tiberi, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(CF ), in p. del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2 p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Schiavone, in forza di procura in atti,
domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITT
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in Parte_1
riassunzione innanzi al Tribunale di Nola il e la Controparte_2 [...]
concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del CP_1
suddetto proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 3 R.D. n. 639/1910, all' CP_2
ingiunzione di pagamento n. ING/159-2019 emessa il 25.03.2019 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di 14.550,37 euro, in conseguenza della mancata ottemperanza all'Ordinanza comunale n. 18 del 05.03.2014, con cui gli veniva intimato lo sgombero e il pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo dell'immobile abusivo sito in Controparte_2
L' opponente ha eccepito l'inesistenza di qualsiasi credito vantato dall' CP_3
per la sopravvenuta prescrizione della pretesa creditoria, con vittoria di
[...]
spese.
Si è costituita tempestivamente la che ha eccepito, Controparte_1
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 co. 4 c.p.c. e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le eccezioni di merito fatte dall'opponente sull'ordinanza oggetto di riscossione;
nel merito ha contestato la avversa opposizione, concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
Si è costituito il eccependo, in via preliminare, il Controparte_2
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, contestando in toto le avverse difese e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione e la causa veniva, infine, assegnata in decisione senza termini all' udienza del 25.03.2025.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione pregiudiziale di nullità della citazione sollevata dalla opposta società atteso che l'atto introduttivo contiene tutti gli Controparte_1
elementi rilevanti ex artt. 163 e 164 c.p.c. ai fini dell'individuazione del petitum e della
causa petendi, apparendo descritti in maniera sufficientemente dettagliata i motivi di opposizione, sicché non può dirsi violato il diritto di difesa della stessa parte convenuta,
concretamente posta in grado di esplicare le proprie difese nel merito.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalle parti convenute.
Sul punto, si osserva che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione impositiva del pagamento di un canone o di un'indennità per l'occupazione sine titulo di immobile costruito senza concessione edilizia e di cui, pertanto, sia stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale non rientra nei casi devoluti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, essendo, in particolare, da escludere che l'oggetto del contendere rientri tra le ipotesi di cui all'art. 133, co. 1, c.p.a., riguardanti “gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli
aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni … del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione fondati sulla natura della posizione giuridica soggettiva di cui viene lamentata la lesione, infatti, la contestata indennità di occupazione sine titulo, richiesta con l'impugnata ordinanza ingiunzione,
avendo ad oggetto l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, investe la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non già di interesse legittimo (cfr. Tar
Campania Napoli, sez. II, Sent. 11.03.2021, n. 1625; Tar Campania, Napoli, Sez. III,
08.11.2017, n. 5247; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 11.7.2017, n. 3703; Tar Toscana,
III, 26.4.2012, n. 839; Tar Lazio, Latina, I, 28.3.2011, n. 294; Tar Campania, Napoli, V,
3.10.2007, n. 8855; Cons. Stato, VI, 5.4.2006, n. 1775).
Sul punto, si sono espresse anche le SS.UU. della Suprema Corte, con sentenza del 19 novembre 2001, n. 14543, secondo cui “È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la
controversia attinente a pretesa creditoria dell'Amministrazione finanziaria, per somme che si assumano dovute in dipendenza della occupazione senza titolo di un bene del demanio, pure se detta
controversia riguardi sanzioni amministrative applicate a carico dell'occupante, ed insorga in via di opposizione ad ingiunzione di pagamento, dovendosi escludere sia la giurisdizione delle commissioni
tributarie, venendo in discussione materia diversa da quelle di pertinenza delle stesse, sia quella del giudice amministrativo, trattandosi di problematica relativa a rapporti di dare-avere, senza alcuna
interferenza su atti o provvedimenti relativi a concessione del bene pubblico”.
Le Sezioni Unite sono, altresì, tornate sull'argomento, precisando che “Ove il comune,
disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la
controversia, promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della fondatezza di una
pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività urbanistico-edilizia ed esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo (...) non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da parte del comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia” (Cass., SS.UU., 29 aprile
2003, n. 6629).
Quanto alla preliminare questione relativa alla decadenza della violazione eventualmente commessa dall'odierno ricorrente, occorre precisare quanto segue.
Come emerge dalla documentazione in atti, si rileva la intervenuta prescrizione ex art. 2948 cc del diritto del Comune di a richiedere il pagamento delle Controparte_2
indennità di occupazione determinate con la ordinanza presupposta alla impugnazione per mancanza di validi titoli interruttivi nel periodo intercorso tra la notifica dell'ordinanza presupposta, 05.03.2014, e la notifica dell'ingiunzione di pagamento, qui impugnata, notificata in data 13.05.2019.
Giova ribadire che la ingiunzione di pagamento qui impugnata trova il suo fondamento nel presunto mancato pagamento da parte del sig. della somma Parte_1
indicata nell'ordinanza a titolo di indennità per occupazione di immobili n. 18 del
5/3/2014 notificata il 19 marzo 2014.
La somma richiesta afferisce ad indennità di occupazione pretesa dal Comune di per immobili acquisiti al suo patrimonio comunale. Tuttavia, dopo la CP_2
notifica dell'ordinanza nel marzo 2014 al ricorrente, fino alla notifica dell'atto qui impugnato del 13.05.2019, alcun atto in relazione al pagamento dell'indennità è mai stato notificato.
Come è noto, le indennità spettanti al per immobili abusivi acquisiti al CP_2
patrimonio comunale sono soggette a prescrizione quinquennale. La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. si riferisce, tra l'altro, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo (Cas. Civ. 30564/2017; Cass civ
23397/16).
La prescrizione quinquennale per l'indennità di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comune è confortata anche dalla Corte dei Conti che in materia ha sancito la prescrizione quinquennale trattandosi di indennità da incassarsi periodicamente (Corte
dei Conti Reg. Campania n. 408/17); ancora…poiché il diritto di credito per indennità di occupazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio dell'Ente si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 2948 c. 4 cc, il danno erariale conseguente al mancato introito diviene certo ed attuale nel momento in cui si verifica la prescrizione (Corte dei
Conti Reg. Sicilia 212/2019).
In ogni caso, a prescindere dalla dichiarata prescrizione, Questo Tribunale in forza del principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all' art. 276 c.p.c., e per il quale la causa può essere decisa, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario vagliare previamente le altre (Cass., sent. 10839 del 2019; Corte di Appello di Roma, 12 giugno
2019) -, rileva l'illegittimità nell'an e nel quantum dell'atto impugnato nella parte in cui contiene la determinazione, ad opera del della Controparte_2
sanzione pecuniaria a titolo di occupazione abusiva.
Com' è noto, lo speciale procedimento di ingiunzione fiscale avente ad oggetto la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento (dovendosi escludere la sussistenza di un generale potere di determinazione unilaterale, da parte della P.A., del credito oggetto di ingiunzione), restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto,
dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass. Sez. Un. 25.5.2009, n. 11992). Oltre alle tradizionali ipotesi di somme di natura pubblicistica (quali canoni demaniali, o sanzioni amministrative) sono suscettibili di essere riscosse tramite ingiunzione fiscale anche somme che nascono da rapporti di natura privatistica, esclusa l'ipotesi di somme di natura risarcitoria, in relazione alle quali evidentemente difetta il necessario requisito di determinatezza ed esigibilità del credito che devono derivare da fatti obiettivi e determinati.
Ciò premesso, è da rilevarsi che il recupero coattivo attraverso l'ingiunzione fiscale non
è ammesso con riguardo al preteso pagamento dell'indennità per l'occupazione illegittima di immobile abusivo, già oggetto di ordinanza di sgombero, essendo soltanto l'esistenza di un'obbligazione di pagamento di canoni di concessione, ovvero dell'obbligazione di rivalere l'amministrazione che ha eseguito d'ufficio le opere di rimessione in pristino dei beni abusivamente occupati, che ne legittima il recupero a mezzo ingiunzione;
l'occupazione abusiva di bene demaniale non può essere, pertanto,
ritenuta espressione di un fatto predeterminato dal quale potersi accertare ipso facto,
l'an e il quantum dovuto dal trasgressore (si cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.6.2000, n. 8162).
Il credito in oggetto, peraltro, ha chiaramente una natura risarcitoria/indennitaria che si sottrae per definizione ai criteri legittimanti la pretesa ingiuntiva del R.D. 639/1910, né
si rinviene nella documentazione prodotta una norma che consenta di affermare l'attribuzione ai Comuni del potere di autoliquidazione in via di autotutela delle indennità di occupazione abusiva: pertanto, in assenza di una fonte legale specifica che sia univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare tale credito di natura risarcitoria, non sussistono i presupposti per ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui al R.D. citato.
Di qui, il potere del giudice adito di annullare l'ingiunzione di pagamento dell'indennità giacché inutilizzabile come strumento di attuazione, in sede di esecuzione forzata, della posizione creditoria vantata.
Manca, peraltro, una domanda subordinata e/o riconvenzionale da parte della concessionaria o del comune volta all'accertamento giudiziale del credito: del resto, il presente giudizio ha ad oggetto l'annullamento della pretesa creditoria nei limiti della domanda e non anche la richiesta di un accertamento giudiziale della sussistenza della stessa, che avrebbe dovuto essere oggetto di precipua domanda da parte degli opposti.
Una eventuale pronuncia in ordine all'accertamento del credito – in assenza di una specifica domanda – comporterebbe pur sempre una pronuncia al di fuori dei limiti oggettivi ella controversia esaminata, così come stabiliti dalle stesse parti.
In definitiva, per le motivazioni sin qui espresse l'opposizione va accolta e l'ingiunzione di pagamento annullata.
La sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine ai presupposti del danno da occupazione sine titulo, risolti dall'intervento delle Sezioni Unite avvenuto in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento n.
ING/159-2019;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Nola, il 17.06.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia P aura