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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/07/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3364 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 25.06.2025,
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Formia Parte_1
(LT) via Marziale n.13, presso lo studio dell'Avv. Masiello Giuseppe, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cassino (FR) CP_1 via Riccardo da San Germano n. 51, presso lo studio dell'Avv. Vittorelli Nello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale d'udienza del 25.06.2025
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 27.12.2024, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 26.07.1998 in Casalattico (FR) con il sig.ra che CP_1 dall'unione sono nate le figlie (il 9.12.1999) e (il 28.10.2002); che con sentenza Persona_1 Per_2
n. 475 del 12.04.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
che la convivenza tra i coniugi non era ripresa – ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di non prevedere nulla a titolo di mantenimento per la moglie e le figlie o, in via subordinata, di porre a carico di ciascuna parte un contributo per il mantenimento della figlia nella misura mensile complessiva di euro 400,00. Per_2
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituita la sig.ra la quale ha CP_1 contestato quanto riferito dal ricorrente e, aderendo alla domanda subordinata del sig. ha chiesto Pt_1 di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento della figlia nella misura Per_2 mensile di euro 400,00 (euro 200,00 a carico di ciascun genitore).
All'udienza del 25.06.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, ritiene che la domanda di divorzio meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del Tribunale di Cassino n. 475 del 12.04.2023) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono, pertanto, le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Pare resistente ha inoltre aderito alla domanda proposta in via subordinata dal ricorrente, e le parti all'udienza del 25.06.2025, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in tal senso.
Preliminarmente, le parti sono concordi nel ritenere che la figlia maggiorenne Persona_3 sia economicamente indipendente. Pertanto, alcun contributo economico deve essere versato in
[...] favore della stessa.
Quanto al contributo economico per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma Per_2 ancora non economicamente indipendente, le parti sono concordi nel porre a carico dei genitori la prosecuzione del mantenimento in favore della stessa fino al 31.08.2025 per euro 400,00 quale mantenimento ordinario - euro 200,00 a carico di ognuno dei genitori - oltre alle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Cassino del 23.01.2019, al 50% tra le parti. pagina 2 di 3 Le suddette condizioni, sui cui vi è l'accordo delle parti, appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole.
Per il resto, devono confermarsi le condizioni della separazione.
3. Le spese di lite vanno interamente confermate, stante il raggiungimento di un accordo tra le parti.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.07.1998 in Casalattico
(FR) tra le parti, come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Casalattico (FR) al n. 1, parte II, Serie A dell'anno 1998 alle condizioni confermate all'udienza del 25.06.2025, e coincidenti con la domanda proposta in via subordinata dal ricorrente;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalattico (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Francesca Di Giorno ) (Dott. Virgilio Notari)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3364 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 25.06.2025,
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Formia Parte_1
(LT) via Marziale n.13, presso lo studio dell'Avv. Masiello Giuseppe, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cassino (FR) CP_1 via Riccardo da San Germano n. 51, presso lo studio dell'Avv. Vittorelli Nello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale d'udienza del 25.06.2025
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 27.12.2024, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 26.07.1998 in Casalattico (FR) con il sig.ra che CP_1 dall'unione sono nate le figlie (il 9.12.1999) e (il 28.10.2002); che con sentenza Persona_1 Per_2
n. 475 del 12.04.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
che la convivenza tra i coniugi non era ripresa – ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di non prevedere nulla a titolo di mantenimento per la moglie e le figlie o, in via subordinata, di porre a carico di ciascuna parte un contributo per il mantenimento della figlia nella misura mensile complessiva di euro 400,00. Per_2
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituita la sig.ra la quale ha CP_1 contestato quanto riferito dal ricorrente e, aderendo alla domanda subordinata del sig. ha chiesto Pt_1 di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento della figlia nella misura Per_2 mensile di euro 400,00 (euro 200,00 a carico di ciascun genitore).
All'udienza del 25.06.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, ritiene che la domanda di divorzio meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del Tribunale di Cassino n. 475 del 12.04.2023) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono, pertanto, le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Pare resistente ha inoltre aderito alla domanda proposta in via subordinata dal ricorrente, e le parti all'udienza del 25.06.2025, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in tal senso.
Preliminarmente, le parti sono concordi nel ritenere che la figlia maggiorenne Persona_3 sia economicamente indipendente. Pertanto, alcun contributo economico deve essere versato in
[...] favore della stessa.
Quanto al contributo economico per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma Per_2 ancora non economicamente indipendente, le parti sono concordi nel porre a carico dei genitori la prosecuzione del mantenimento in favore della stessa fino al 31.08.2025 per euro 400,00 quale mantenimento ordinario - euro 200,00 a carico di ognuno dei genitori - oltre alle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Cassino del 23.01.2019, al 50% tra le parti. pagina 2 di 3 Le suddette condizioni, sui cui vi è l'accordo delle parti, appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole.
Per il resto, devono confermarsi le condizioni della separazione.
3. Le spese di lite vanno interamente confermate, stante il raggiungimento di un accordo tra le parti.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.07.1998 in Casalattico
(FR) tra le parti, come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Casalattico (FR) al n. 1, parte II, Serie A dell'anno 1998 alle condizioni confermate all'udienza del 25.06.2025, e coincidenti con la domanda proposta in via subordinata dal ricorrente;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalattico (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Francesca Di Giorno ) (Dott. Virgilio Notari)
pagina 3 di 3