Articolo 3 della Legge 21 aprile 1962, n. 181
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 maggio 1962
Art. 3.
L'ultimo capoverso della lettera a) dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli esercizi successivi ai 1961-62 il contributo non sara' inferiore, per ciascun esercizio, a quello dello esercizio precedente, aumentato di una quota pari al 2,2 per cento dell'introito complessivo delle imposizioni sopracitate nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza".
Entrata in vigore il 18 maggio 1962