Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 13569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. NA Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.11.2024 da
1) cittadina italiana, codice fiscale , nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
15.05.1964 a Milano, residente a [...], con l'avvocato Carla Maria Grazia
Genesio di Milano in via Guastalla n° 9, presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) cittadino italiano, codice fiscale , nato il Parte_2 CodiceFiscale_2
01.10.1962 a Milano, residente a [...] con l'avvocato Laura Anna Maria
Sitzia di Milano, corso Porta Vittoria n° 32 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 23.6.2001
(Anno 2001 Atto N. 464, registro 3 parte 2, serie A), separati consensualmente con verbale in data 13.2.2023 omologato dal Tribunale di Milano in data
16.2.2023; con i seguenti figli:
e tutte nate a Milano il 5.5.2005 Persona_1 Persona_2 Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie , NA e maggiorenni ma non economicamente Per_3 Persona_1 autosufficienti, continueranno a vivere e a mantenere la residenza presso la ex casa coniugale di
Pioltello, via D'Annunzio 100, insieme al padre, che continuerà a vivere con loro, senza che nulla debba versare alla signora per l'occupazione dell'immobile. La signora provvederà a Pt_1 Pt_1
2) La signora terrà con sé le figlie presso la ex casa coniugale per 14 giorni consecutivi al Pt_1 mese, senza che nulla debba versare al signor per l'occupazione dell'immobile, periodo Pt_2 durante il quale il signor dimorerà altrove. I signori e si impegnano a tenere la Pt_2 Pt_1 Pt_2 casa in ordine e a provvedere alle incombenze domestiche.
3) Le spese condominiali ordinarie e straordinarie, di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa di Pioltello e quelle relative alle utenze di questa casa continueranno ad essere sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, così come la Tari;
l'IMU gravante sulla signora Pt_1 relativa alla casa di Pioltello sarà suddivisa al 50% tra i signori e Pt_2 Pt_1
4) I signori anterranno il conto corrente comune dove verseranno tutti i mesi l'importo Pt_2 Pt_1 mensile di € 800,00 ciascuno entro il giorno 5 del mese, oltre quanto ricevuto a titolo di assegno unico, per la gestione di tutte le spese della casa e delle ragazze e il loro mantenimento, somma da integrarsi in pari misura in caso di necessità.
5) Il conto cointestato di cui al punto che precede verrà utilizzato dai signori e solo per Pt_2 Pt_1 le spese (ordinarie e straordinarie) relative alla casa di Pioltello e quelle relative alle figlie (vitto, spese ordinarie e straordinarie delle figlie, queste ultime con le modalità previste dal protocollo del
Tribunale di Milano, ivi incluse le spese delle sedute di psicoterapia di NA, da suddividersi nella misura del 50% ciascuno, sulle quali i sigg.ri e confermano sin d'ora il loro Pt_2 Pt_1 consenso), con esclusione di quelle previste al punto 6 seconda parte.
6) Tutte le spese relative alle esigenze della casa (ad esempio detersivi per la lavastoviglie e la lavatrice) e delle figlie, ordinarie e straordinarie, verranno preferibilmente effettuate con il bancomat oppure direttamente on line e addebitate sul conto cointestato per mantenere tracciabilità dell'acquisto.
Le spese alimentari di prodotti a breve scadenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo carne, pesce e formaggi sfusi escluso grana/parmigiano) relative alle figlie verranno effettuate da ciascuno dei coniugi nei rispettivi periodi di competenza secondo propri gusti di gradimento, nel rispetto comunque di una sana ed equilibrata alimentazione, non utilizzando il conto cointestato, ma ciascuno il proprio conto personale.
7) Sul conto corrente [...], cointestato tra gli ex coniugi, resteranno attivi la carta bancomat n. 674840000052086938 in scadenza nel 2026 e la carta di credito circuito
VISA n. 4935 3202 0167 8954 in scadenza nel 2027, che saranno utilizzate per le spese esposte al punto 5 e 6 prima parte. Ogni spesa effettuata con tali carte dovrà essere destinata alle esigenze delle figlie e della casa ex coniugale e pertanto ciascuno dei due genitori avrà le credenziali per potere accedere al sito e verificarne l'utilizzo, fermo restando che le spese dovranno essere previamente approvate dall'altro genitore mediante uso di applicazioni anche social.
8) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non avere diritto e di rinunciare all'eventuale assegno di mantenimento e/o divorzio.
9) Dopo la vendita della casa coniugale (come da impegno assunto dai coniugi al punto 13 che segue), le figlie, salvo che siano divenute economicamente autosufficienti e salva la diversa volontà delle stesse, vivranno in misura paritaria e alternata nelle abitazioni di ciascuno dei due genitori secondo lo schema già condiviso tra le parti. Ciascuno dei genitori provvederà direttamente a vitto e alloggio delle figlie nel periodo di sua competenza, mentre per tutte le altre spese (tra le spese ordinarie a titolo esemplificativo: parrucchiere, estetista, abbigliamento ….), comprese quelle spese extra assegno di mantenimento, i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno versando sul conto cointestato di cui al punto 4 l'importo mensile complessivo di € 600,00 (€ 300,00 ciascuno) entro il giorno 5 del mese, oltre quanto ricevuto a titolo di assegno unico, somma da integrarsi in pari misura in caso di necessità. Per le spese extra le parti applicheranno il protocollo del Tribunale di Milano e fermo quanto previsto alla clausola 5 se NA esprimerà ancora il bisogno di sedute di psicoterapia.
Nel caso in cui per volontà delle figlie le stesse (o anche una o due figlie) preferiscano vivere in via esclusiva o prevalente presso uno solo dei due genitori, i coniugi rivedranno le condizioni relative al mantenimento e alle spese delle stesse.
10) Le parti danno atto che l'immobile di Milano, via Illirico n. 3, intestato alla signora e Pt_1 attualmente concesso in locazione a terzi, è stato acquistato e ristrutturato con denaro di entrambi, con esborsi per complessivi € 130.000,00 e pertanto la signora si riconosce debitrice nei Pt_1 confronti del signor della somma di € 65.000,00. Pt_2
11) Il canone di locazione dell'immobile di via Illirico è a favore esclusivamente della signora Pt_1 dal mese di gennaio 2023; dalla stessa data sono a carico esclusivo della signora le spese Pt_1 condominiali ordinarie e straordinarie di detto immobile, e tutte le spese di manutenzione, ordinarie e straordinarie, nulla potendo richiedere la sig.ra al sig. Pt_1 Pt_2
12) La signora si obbliga a corrispondere al signor la somma di € 65.000,00 di cui al Pt_1 Pt_2 punto 10 contestualmente all'atto notarile di compravendita della propria quota di piena proprietà dell'immobile di Pioltello, via D'Annunzio 100 alle condizioni e nei termini previsti al punto 13 che segue
13) Il signor e la signora danno atto di avere messo in vendita la casa coniugale e di Pt_2 Pt_1 avere già stipulato il contratto preliminare. Il corrispettivo della vendita, al netto delle spese di mediazione, sarà suddiviso tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno e la signora al momento Pt_1 del rogito notarile di vendita provvederà a corrispondere al signor la somma di € 65.000,00 di Pt_2 cui al punto 12 o mediante assegno circolare o mediante pagamento diretto da parte dell'acquirente al signor anche di tale importo (oltre al 50% dovuto direttamente al signor Pt_2 Pt_2 dall'acquirente). Saranno suddivise tra gli ex coniugi nella misura del 50% ciascuno anche tutte le spese che dovessero rendersi necessarie per la vendita dell'immobile (ad esempio per pratiche catastali, edilizie, urbanistiche, certificato di prestazione energetica eccetera).
L'immobile di cui sopra è così descritto nel rogito di provenienza:
“a) a parte dell'edificio D2 sito in Pioltello località Seggiano con ingresso da via Gabriele D'annunzio n. 100 (pedonale) e da via Bruno Munari 2/A (carraio), e precisamente:
- appartamento al piano quinto Scala A, composto da quattro locali, cucina, doppi servizi, ripostiglio, disimpegno e due balconi con annesso vano di cantina al piano interrato;
b) a parte dell'Edificio autorimesse C-D sito in Pioltello, Località Seggiano con ingresso da via Bruno
Munari 2/A (carraio) e precisamente:
- un vano ad uso autorimessa pertinenziale al piano interrato.
Il tutto censito come segue al Catasto Fabbricati del Comune di Pioltello:
- Foglio 11 - Mappale 661 sub 795 - via Gabriele D'Annunzio 100 - Piano S1-5-Scala A – int.
034 – Edif. D2 – Categ. A/3 - Classe 3 - Vani 7 - r.c. euro 524,20;
- Foglio 11 - Mappale 661 sub. 94 - Via Bruno Munari 2 - Piano S1 – Categ. C/6 - Classe 5
Mq 44 r.c. € 136,34
Confini (da Nord in senso orario):
Dell'appartamento: appartamento sub. 796; vano scale e vano ascensore comuni e cortile comune su quattro lati Della cantina: cantine subb. 765-771, autorimesse subb 703 e 701; cantina sub 788 e passaggio comune;
terrapieno;
Dell'autorimessa: autorimessa sub 93; terrapieno verso Mappale 5; autorimessa sub 95; corsello boxes.
Salvo errore e come meglio in fatto (…)
Più precisamente le porzioni qui vendute risultano indicate con i suddetti identificativi catastali nelle planimetrie catastali specifiche, che esaminate approvate dalla Parti, si allegano al presente atto sotto le lettere A e B.
Alle porzioni qui vendute spettano e competono proporzionali quote di comproprietà degli enti, spazi e strutture comuni condominiali dei rispettivi interi stabili condominiali di cui fanno parte in ragione di:
- millesimi 145, 08 per appartamento e cantina nell'edifizio “D2”,
- millesimi 20,85 per l'autorimessa nel complesso boxes C-D, nonché corrispondente quota millesimale delle spese manutentive degli enti comuni dell'intero complesso, quale meglio infra specificati”. 14) L'autovettura Fiat Tipo tg FL 412TE intestata al signor rimarrà a disposizione dei coniugi Pt_2 nei 14 giorni di permanenza presso l'abitazione di Pioltello e fatti salvi diversi accordi di volta in volta presi tra le parti. Le spese di carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico di entrambi.
Qualora le parti concordassero di vendere l'autovettura Fiat Tipo tg FL512TE intestata al sig. Pt_2 il ricavato sarà suddiviso al 50%.
15) Rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 l.p.f.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno integrato il ricorso con l'indicazione delle condizioni patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 23.6.2001 tra e (Atto n. 464, registro 3, parte 2, Parte_1 Controparte_2 serie A anno 2001);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pioltello dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Presidente Rel.
Dott. Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG