Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 769/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 769/2025 , promossa con ricorso depositato il 25/02/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino italiano (CF : C.F._1
residente in [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Ombretta Carcano
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina italiana (C.F. : ) C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Brumgnach
1
2004 atto n. 227 Parte II serie A); con i seguenti figli: nato a [...] il [...] Persona_1
e nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/02/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. Entrambi i figli , Per_2
sia il minore di età sia il maggiore di età , sino al raggiungimento Per_2 Per_1
dell'autosufficienza economica, permarranno a settimane alterne (dal lunedì alla domenica) con ciascuno dei genitori , salvo eventuali variazioni da concordarsi in base alle esigenze dei ragazzi di volta in volta fra i genitori, ed al loro mantenimento provvederanno direttamente i genitori medesimi per il periodo nel quale li avranno presso di sé; durante le festività natalizie e pasquali la permanenza dei figli presso ciascun genitore avverrà in modo che di volta in volta siano alternati il giorno di Natale e quello di Capodanno nonchè quello di Pasqua e di S. Angelo.
Durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuno dei figli alternerà 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori.
3) Le spese straordinarie dei figli, intendendosi per tali tutte quelle indicate nelle Linee Guida del
Tribunale di Varese ovvero tanto quelle da concordarsi previamente tanto quelle sostenibili senza preventivo consenso e da corrispondersi secondo le modalità ivi indicate sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli, saranno sostenute dai genitori in misura pari al 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Per quanto riguarda la corresponsione alla SI.ra della quota parte del 70% delle spese Pt_2
straordinarie di competenza del SI. il medesimo provvederà a vincolare entro 8 Pt_1
giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della sentenza di separazione , con modalità attuative da concordare con la SI.ra , un importo pari ad euro 50.000,00 attingendolo Pt_2
2 dalle proprie risorse esclusive : nel momento in cui l'importo vincolato, in seguito al suo utilizzo per sostenersi le predette spese straordinarie, scendesse sotto gli € 45.000,00 il SI. avrà l'obbligo di ripristinare il saldo ad € 50.000,00 e, all'occorrenza , di procedere a Pt_1 successivi ripristini , sino a reintegrare l'importo vincolato nel limite di euro 50.000,00 in caso di medesima necessità, il tutto fino alla concorrenza di un importo globale che limiti i suoi versamenti complessivi ad un totale di € 80.000,00 (ovvero con versamenti ad integrazione , dopo la prima costituzione del vincolo di euro 50.000,00, nel limite di ulteriori € 30.000,00 complessivi) . Dal punto di vista operativo al ricorrere della necessità di sostenersi una spesa straordinaria (previo accordo ove previsto) , il SI. provvederà a trasmettere alla Pt_1
SI.ra la propria quota parte del 70% della spesa medesima quale risultante dalle pezze Pt_2
giustificative esibitegli , prelevandola dal fondo vincolato con le modalità che verranno individuate : la SI.ra provvederà direttamente al pagamento in favore di chi spetta, Pt_2
trasmettendo successivamente al SI. copia dei documenti fiscali quietanzati e dei Pt_1
documenti attestanti le relative modalità di pagamento.
Nel caso in cui fosse il padre a dover sostenere in prima persona una spesa avente carattere straordinario, da concordarsi o meno, la madre provvederà a trasmettergli i relativi importi di sua competenza secondo quanto indicato nelle anzidette Linee Guida.
Nel momento in cui i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica, e quindi cesserà
l'obbligo di sostenere le spese straordinarie, gli eventuali importi residuati ed oggetto di vincolo saranno svincolati e restituiti nella libera disponibilità del SI. Pt_1
Si precisa che, nel caso in cui i figli dovessero frequentare un corso universitario fuori sede che comporti la locazione di un immobile, le spese per tale causale verranno suddivise per la quota del 70% a carico del SI. e per il 30% a carico della SI.ra ; le spese per il vitto Pt_1 Pt_2
saranno versate mensilmente direttamente da ciascuno dei genitori pro quota nella misura del
50% in favore dei figli in base alle necessità.
Con riguardo alle spese mediche, le stesse verranno sostenute in via di anticipazione dalla SI.ra che ne chiederà il rimborso alla Compagnia Assicurativa in base alla polizza di cui Pt_2 gode nell'ambito del Welfare aziendale: il SI. parteciperà nella misura del 70% per Pt_1
gli importi relativi a franchigia ed eventuale superamento del massimale di copertura.
3 L'assegno Unico Universale per i figli continuerà ad essere percepito dal padre che, al ricevimento, provvederà a trasmettere alla madre la sua quota parte del 50%.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, percependo reddito da lavoro dipendente e di rinunciare a qualsiasi assegno a titolo di contributo al proprio mantenimento.
5) Con riferimento allo scioglimento della comunione legale ed alla definizione dei rapporti patrimoniali ed economici fra i coniugi, i ricorrenti concordano e pattuiscono quanto segue.
L'auto Seat Ateca Tg GA132YD, già intestata al marito, rimarrà di sua esclusiva proprietà, mentre l'auto Fiat Punto TG FF168JW, già intestata alla moglie, rimarrà di proprietà esclusiva di quest'ultima.
Quanto al patrimonio mobiliare dei coniugi (costituito da strumenti finanziari e liquidità presenti sui conti correnti) i ricorrenti concordano ed attestano che l'importo da suddividere in quanto oggetto di comunione, al netto di quanto la SI.ra riconosce espressamente Pt_2
essere di competenza e proprietà esclusiva del SI. è pari ad euro 240.000,00, da Pt_1
suddividersi pertanto in parti uguali. I ricorrenti dichiarano ed attestano che il saldo del conto corrente cointestato presso Banca Intesa di Milano Filiale Via Verdi 8 ammonta, al 20/02/2025 ad euro 53.815,47 e si obbligano, sino al momento dell'estinzione a non effettuare alcuna operazione sul predetto conto in modo che il saldo rimanga quello innanzi indicato.
Il conferimento della somma complessiva di euro 120.000,00 in favore della SI.ra Pt_2
avverrà in due tranches, con le seguenti modalità.
Entro 8 giorni lavorativi successivi al deposito del presente ricorso le Parti provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato in essere presso Banca Intesa filiale di Milano Via Verdi
8 (con riconsegna da parte della SI.ra all'Istituto Bancario di carta di credito e Pt_2
bancomat legate al predetto conto) e le somme ivi presenti a credito dei correntisti verranno contestualmente suddivise pro quota del 50% fra i coniugi.
Entro il successivo termine di 8 giorni lavorativi successivi all'avvenuto deposito di note scritte congiunte di trattazione redatte in conformità alle condizioni concordate e indicate nel presente ricorso,il SI. provvederà a bonificare alla SI.ra l'ulteriore maggior importo Pt_1 Pt_2 dovutole a saldo sino a concorrenza dell'importo concordato di euro 120.000,00 sul seguente iban : [...]CC0012804822.
4 Ricevuto dal SI. l'importo complessivo di euro 120.000,00 pertanto la SI.ra Pt_1 Pt_2
si riterrà definitivamente soddisfatta di qualunque pretesa sul patrimonio mobiliare oggetto di comunione legale e, in generale, per qualunque rapporto economico/patrimoniale col marito, nulla avendo pertanto più a pretendere per nessun titolo e/o ragione dal SI. Pt_1
rimanendo definitivamente in proprietà esclusiva del medesimo ogni ulteriore somma e strumento finanziario al medesimo riconducibile, ed analogamente il SI. nulla avrà a Pt_1
pretendere dalla SI.ra . Rimarrà a questo punto, nella regolazione dei rapporti Pt_2
economici/patrimoniali fra i coniugi , da definirsi solo la vendita della casa coniugale con ripartizione pro quota ciascuno del 50% del ricavato, al netto delle eventuali spese legate alla vendita da imputarsi sempre pro quota del 50% ciascuno, secondo quanto indicato nel punto
6) che segue;
6) La casa coniugale sita in Vedano Olona (Va) Via Chiesa 28 , censita come indicato nel ricorso introduttivo del presente procedimento (a Catasto Fabbricati di Vedano Olona (L703)
: foglio 9, particella 8423 sub 1 , categoria A/7 , Cl 3 , consistenza 9 vani , rendita euro 743,70,
e foglio 9, particella 8423 sub 2 , categoria C/6 , Cl 8 , consistenza 39 mq , rendita euro 68,48
) edificata fra il 2006 ed il 2007 (in epoca successiva al matrimonio) e di proprietà pro quota di ½ ciascuno di e , rimarrà assegnata con gli arredi in essa Parte_1 Parte_2
presenti e le sue pertinenze alla SI.ra che vi vivrà con i figli e sino Pt_2 Per_1 Per_2
al momento in cui detto immobile non sarà stato venduto a terzi : a tale riguardo i ricorrenti
, al fine di procedere alla completa definizione dei propri rapporti patrimoniali in conseguenza e dipendenza della proposizione di domanda di separazione e contestuale domanda di divorzio, si impegnano a mettere in vendita l'immobile provvedendo direttamente alla vendita ovvero affidando l'incarico ad Agente Immobiliare di gradimento di entrambi , e stabilendo la suddivisione dei beni mobili ivi attualmente presenti , non prima del mese di settembre 2025
e non oltre il mese di giugno 2026; i lavori di efficientamento energetico sostenuti da entrambi i coniugi verranno fiscalmente detratti al 50% ; i coniugi provvederanno ancora per il corrente anno 2025 a presentare congiuntamente il Mod 730, mentre dall'anno 2026 ognuno provvederà separatamente. Con riferimento al bonus fiscale riconosciuto per l'anno 2025, che verrà accreditato su conto corrente intestato a la medesima, ad avvenuto Parte_2
accredito, provvederà a corrispondere al SI. la quota del 50% . La SI.ra , Pt_1 Pt_2
fintanto che occuperà la casa coniugale, sosterrà in proprio le spese di natura ordinaria (ovvero
5 quelle relative alle utenze, all'assicurazione , alla Tari) , per le quali tutte , vista la prospettiva della vendita, non verranno effettuate volture dei relativi contratti che rimarranno intestati al
SI. Alla manutenzione del giardino , previo accordo fra i coniugi, si darà incarico ad Pt_1
impresa operante nel settore florovivaistico e la relativa spesa sarà divisa al 50% fra i coniugi.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
8) Il presente accordo, e le condizioni di cui sopra, per espressa volontà delle Parti sono da intendersi vincolanti per le medesime dalla data della loro sottoscrizione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno CP_1
chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio :
6 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 18/09/2004 in Latina, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Latina (anno 2004 anno 227 Parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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