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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R . G . n . 6 5 9 / 2 0 2 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
– SEZIONE CIVILE – Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 659/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/05/1978, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Capparelli, domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/11/1979, rappresentata e difesa dall'avv. Adelaide Todaro, domiciliata come in atti,
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21/01/2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza la concessione dei termini di legge stante l'intervenuto accordo. Gli atti sono stati trasmessi al P.M. al momento della rimessione della causa in decisione, in data 24/01/2025. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 10/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., così come
1 modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso iscritto il 26/03/2024, ha convenuto in giudizio la Parte_1 coniuge deducendo: di aver contratto matrimonio con la Controparte_1 resistente in data 22/08/1999 in Lungro (atto Anno 1999, Numero 3, Parte II, Serie A); che dalla loro unione sono nati i due figli, (nato il [...]), maggiorenne Per_1 ed economicamente indipendente, e (nata il [...]); che, dopo l'intervenuta Per_2 separazione, ha intrapreso una relazione sentimentale con e da quella Parte_2 relazione è nata la figlia in data 06/02/2023; che con sentenza n. 311/2019 del Per_3
03/05/2019, emessa dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento n. 614/2018 R.G., è stata dichiarata la separazione alle condizioni concordate dai coniugi;
che, successivamente, il ha introdotto, mediante ricorso ex art. 710 c.p.c., il Pt_1 procedimento iscritto al n. 841/2020 R.V.G., conclusosi con la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio;
che quindi è Per_1 rimasto in capo al ricorrente l'obbligo di versare alla moglie la somma di Euro 50,00 a titolo di mantenimento della stessa ed Euro 200,00 per il mantenimento della figlia minore che la sentenza di separazione è coperta da giudicato e sono trascorsi più Per_2 di dodici mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale;
che sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b della Legge n. 898/1970; che i coniugi non hanno mai inteso riappacificarsi anzi hanno intrapreso nuove relazioni sentimentali;
di essere operaio edile, assunto presso la Fata Costruzioni S.r.l. di Firmo, con contratto a tempo determinato e con uno stipendio mensile di Euro 1.500/1.600 circa;
che, dopo la separazione, ha dovuto rinvenire un nuovo alloggio, provvedendo alle spese per sé e per la figlioletta;
che, in data 23/02/2017, al fine di far fronte alle esigenze Per_3 economiche di ristrutturazione della ex casa familiare, intestata alla ha CP_1 sottoscritto, con l'Agos-Ducato S.p.A., un finanziamento che gli impone il versamento di una rata mensile di Euro 345,00 per complessive 120 rate;
che tale finanziamento è stato richiesto per effettuare lavori di ristrutturazione dell'abitazione di famiglia, intestata per il 50% alla e per l'altro 50% alla di lei madre, , CP_1 Controparte_2 ma le stesse non hanno mai inteso partecipare al pagamento delle rate del finanziamento, benché la stessa sia individuata nel contratto di Controparte_1 finanziamento quale coobbligata;
che a questo si aggiunge un altro contratto di finanziamento, acceso con la Findomestic S.p.A. il 05/10/2018, che impone una trattenuta di Euro 235,00 per 84 rate, richiesto quando i coniugi non avevano ancora deciso di separarsi;
che dunque i due differenti finanziamenti comportano un esborso mensile pari ad Euro 580,60; che la percepisce un reddito svolgendo attività CP_1 lavorativa come collaboratrice domestica, usufruisce della casa ristrutturata con il predetto finanziamento, e peraltro vive in stretta simbiosi con la madre, potendo anche contare sul suo apporto economico;
che il provvede regolarmente a Pt_1
2 corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ed Euro Per_2
200,00 mensili, nonché Euro 50,00 a titolo di mantenimento della che, quanto CP_1 alla situazione immobiliare, il è proprietario, per la quota del 50%, di un locale Pt_1 magazzino allocato in Lungro alla via Dei Mille n. 10 (identificato al catasto del medesimo Comune al fgl. 11, p.lla 398, sub. 1 e p.lla 399, sub 3), che appartiene per la restante quota del 50% alla che lo occupa in via esclusiva, Controparte_1 impedendo al qualsiasi accesso o uso;
che, per tutto quanto sopra, nessuna Pt_1 somma spetta alla a titolo di assegno divorzile, essendo la stessa ancora in CP_1 giovane età, nonché proprietaria dell'immobile in cui vive, e percependo reddito da lavoro.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre che alcuna somma, a titolo di assegno divorzile, il dovrà versare alla disporre Pt_1 CP_1
l'affidamento condiviso della minore , individuando quale residenza Persona_4 preferenziale quella presso l'abitazione della madre, e regolando il diritto di visita del padre in conformità a quanto statuito con la sentenza di separazione;
porre a proprio carico la somma di Euro 150,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento della figlia minore da corrispondere nei primi dieci giorni del mese, rivalutata annualmente Per_2 secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
01/10/2024 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede.
Si è costituita, in data 06/09/2024, che ha concordato nella Controparte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato le ulteriori deduzioni e richieste di controparte. In particolare, la resistente ha dedotto: che il non ha mai partecipato alla cura e alla crescita della figlia che tutte le Pt_1 Per_2 spese straordinarie, come ad es. le spese odontoiatriche, le spese per la scuola calcio, etc., sono state sostenute dalla madre con l'aiuto del proprio genitore;
che pur Per_2 essendo ormai maggiorenne, non è economicamente indipendente, anzi necessita di maggiori contributi economici per realizzare la sua aspirazione lavorativa, ossia diventare una calciatrice professionista;
di essere impossibilitata a trovare lavoro e non è automunita di effettuare piccoli lavoretti domestici come colf, per poche ore a settimana, che non le permettono di mantenersi e di far fronte a tutte le spese.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
porre a carico del un assegno mensile di mantenimento di importo non inferiore ad Euro Pt_1
350,00 per la figlia con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie;
porre a carico del un assegno di mantenimento di importo non Pt_1 inferiore ad Euro 150,00 in favore della con vittoria di spese e competenze. CP_1
3 All'udienza del 09/10/2024, fissata a seguito di rinvio d'ufficio, le parti hanno chiesto un rinvio per la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia.
In data 31/12/2024, è stato depositato telematicamente accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori con cui hanno chiesto di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni: “a) la sig.ra intende aderire alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio previa maggiorazione dell'assegno a favore della figlia
ed ad una più compiuta definizione dei rapporti patrimoniali riguardanti, più in Per_2 particolare, un immobile di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Lungro alla Via dei
Mille n.10 piano terra riportato al catasto al foglio 11 part.398 sub 1. 2) il signor
, nato a [...] il [...], cod. fisc ed Parte_1 C.F._1 ivi alla c. concede l'uso esclusivo dell'immobile sito in Lungro alla Via dei CP_3
Mille n.10. piano terra riportato al catasto al foglio 11 part.398 sub 1, alla signor
e si impegna, alla sottoscrizione del presente accordo, a non cedere Controparte_1 la propria quota, né a titolo gratuito né a titolo oneroso a terzi. La signora
[...]
, anch'essa si impegna con la sottoscrizione della presente a non cedere la CP_1 propria quota, né a titolo gratuito/oneroso a terzi. Le spese inerenti l'immobile sopra menzionato, (tari, acqua ed IMU) con la sottoscrizione della presente e a decorrere da quello successivo al deposito della sentenza che recepirà il presente accordo, saranno tutte a carico della signira 3) in punto di mantenimento, la sig.ra Controparte_1
rinuncia al proprio assegno di mantenimento, come era stato statuito con la CP_1 sentenza di separazione sopra richiamata e pari ad € 50.00 mensili. Il sig. Pt_1
si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia , ormai divenuta
[...] Per_2 maggiorenne ma attualmente non autosufficiente, con la corresponsione di un assegno mensile pari ad € 250,00, (duecentocinquantaeuro/00) rivalutabile come per legge, da corrispondere entro la fine di ogni mese a decorrere da quello successivo al deposito della sentenza che recepirà il presente accordo;
inoltre si obbliga a contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie di carattere medico, ludico e di studio da concordare preventivamente. Il versamento verrà effettuato direttamente su conto corrente della sig.ra con bonifico. Con il presente accordo le parti dichiarano di CP_1 aver conclusivamente definito, con reciproca soddisfazione, i propri rapporti patrimoniali”. L'udienza del 21.01.2025 è stata quindi, su richiesta congiunta, trattata in modalità cartolare, stante anche la rinuncia delle parti alla partecipazione e la dichiarazione di non volersi riconciliare
La causa, quindi, visto l'accordo raggiunto, è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini, previa trasmissione degli atti al PM per il parere.
Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi sin dalla data di comparizione dei medesimi innanzi al
Presidente del Tribunale di Castrovillari nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 311/2019 del 17/04/2019, pubblicata il 03/05/2019 passata in giudicato (cfr.
4 documentazione in atti). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, stante le rispettive domande di divorzio. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificato dalla l. 55/2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti, come evidenziato, hanno chiesto pronuncia secondo l'accordo tra loro raggiunto, come da documento depositato telematicamente in data 31/12/2024, sopra richiamato, dovendosi in questa sede precisare che va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio trattandosi di matrimonio concordatario come si evince dall'estratto in atti.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Le spese di lite sono interamente compensate stante l'accordo intervenuto e tenuto conto dell'esito e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, tra Pt_1
e , in data 22/08/1999 in Lungro (Anno 1999,
[...] Controparte_1
Numero 3, Parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra le parti e indicate in parte motiva, che si intendono in questa sede interamente richiamate e trascritte;
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato, per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000;
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio;
4. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità
e gli altri dati identificativi;
5. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11.04.2025.
La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa
Francesca Maglia
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