Ordinanza cautelare 23 maggio 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Rigetto
Sentenza breve 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 11/03/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01999/2025REG.PROV.COLL.
N. 01262/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2025, proposto da
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 709/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Massimo Giannuzzi e Maria Immacolata Amoroso;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- l’appellato, Ass. capo della Polizia Penitenziaria in servizio dal 2.07.2013 presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, ha impugnato il decreto, emesso il 1° marzo 2024, con il quale gli veniva irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio;
- il procedimento disciplinare attiene ai fatti che avevano portato l’appellato ad essere stato destinatario, in data 27.02.2014, di un’ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari per l’imputazione di cui all’art. 319 c.p., venendogli contestato di avere accettato, ai fini del compimento di un atto contrario ai propri doveri d’ufficio, consistente nell’introduzione di un involucro contenente sostanza stupefacente all’interno del carcere ove all’epoca prestava servizio come guardia penitenziaria, la promessa di €100 a titolo di corrispettivo;
- stante la pendenza del procedimento penale, il procedimento disciplinare veniva sospeso ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 449/1992;
- in data 9.05.2023, l’Amministrazione penitenziaria acquisiva conoscenza formale della sentenza n. 484/2022, emessa dalla Corte d’Appello di Messina, di conferma della sentenza di primo grado (n. 250/2021) con la quale il Tribunale di Messina aveva prosciolto l’appellato per estinzione del reato per intervenuta prescrizione; quindi, in data 24.05.2023, riassumeva il procedimento disciplinare, confermando gli addebiti di cui all’art. 6, co. 2, lett. a), b) e d) del d.lgs. n. 449/92;
- con il decreto impugnato n. 263405-2024/12411/DS01 è stata irrogata all’appellato la sanzione della destituzione dal servizio;
- il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento, ritenendo fondato il primo motivo con il quale il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 6 e art. 7, comma 6, del D.lgs. 449/1992, art. 5, comma 4, L. 97/2001, art. 9, comma 2, L. 19/1990, dal momento che il procedimento disciplinare si è protratto per 308 giorni (dal 09.05.2023 al 12.03.2024), superando il termine massimo di 270 giorni previsto dalla normativa;
- con l’appello avverso tale pronuncia, il Ministero deduce che l’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990 (riprodotto integralmente nell’art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 449/1992) riguarda il procedimento di destituzione conseguente a sentenza irrevocabile di condanna e non il procedimento di destituzione che – come nel caso di specie – fa seguito a sentenza di non luogo a procedere per prescrizione: in quest’ultimo caso, per il Ministero, non vi è previsione di termini di durata massima del procedimento disciplinare, ma sono invece imposti i diversi termini di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 449/1992;
- la prospettazione del Ministero non può essere accolta, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza alla quale intende aderire il Collegio in base alla quale: “ l’Amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento disciplinare nel termine di complessivi duecentosettanta (270) giorni da quando ha avuto notizia della sentenza penale a carico del dipendente incolpato, e tale termine complessivo, che si ricava sommando al termine di 180 giorni imposto per l'inizio del procedimento disciplinare, e decorrente dalla suddetta notizia, quello di successivi 90 giorni imposto per la conclusione del procedimento disciplinare, trova applicazione sia che la sentenza penale sia di condanna che di proscioglimento per prescrizione del reato ” (Cons. St., sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1157; Cons. St., sez. IV, 13 maggio 2011, n. 2941);
- nel caso in esame è pacifico che l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva il 9 maggio 2023 e ha concluso il procedimento disciplinare con il decreto di destituzione del 1° marzo 2024, notificato il 12 marzo 2024. Sono quindi trascorsi 308 giorni, ben oltre il limite massimo di 270 giorni previsto dalla normativa, senza che vi siano valide giustificazioni per tale ritardo;
- le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.