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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/10/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3757/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]36
e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Ceranesi (GE), Via Piancraiolo n. 3/1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Mauro Ferrando (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 01/06/2024 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Gli stessi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, e di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contribuzione al mantenimento. 3. Il SI. dà atto di aver già provveduto a ritirare, dalla casa già coniugale, di Parte_2
proprietà esclusiva della SI.ra , tutti i propri beni ed effetti personali ed altresì Parte_1 di aver già stabilito altrove, sin dal 20 marzo 2025, la propria stabile dimora e la propria residenza anagrafica.
4. Le parti si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora definito ogni rapporto di dare/avere e di nulla aver più diritto a pretendere al riguardo, con la sola eccezione di quanto previsto al successivo punto. Il SI. dà atto di aver già ricevuto la restituzione Pt_2 dell'anello di fidanzamento (vedasi clausola 4 delle condizioni di separazione di cui al ricorso).
5. La SI.ra si impegna a versare al SI. l'omnicomprensiva e Parte_1 Parte_2
globale somma di euro 3.260,00 (tremiladuecentosessanta/00), corrispondente alla somma a suo tempo versata dal predetto per l'acquisto (presso il punto vendita Chateau D'Ax gestito dalla società Incom S.r.l.) dell'armadio posto nell'ingresso della casa già coniugale. In particolare, tale omnicomprensiva e globale somma verrà versata dall'una all'altra parte entro gg. 15 dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2024, Numero 43, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]36
e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Ceranesi (GE), Via Piancraiolo n. 3/1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Mauro Ferrando (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 01/06/2024 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Gli stessi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, e di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contribuzione al mantenimento. 3. Il SI. dà atto di aver già provveduto a ritirare, dalla casa già coniugale, di Parte_2
proprietà esclusiva della SI.ra , tutti i propri beni ed effetti personali ed altresì Parte_1 di aver già stabilito altrove, sin dal 20 marzo 2025, la propria stabile dimora e la propria residenza anagrafica.
4. Le parti si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora definito ogni rapporto di dare/avere e di nulla aver più diritto a pretendere al riguardo, con la sola eccezione di quanto previsto al successivo punto. Il SI. dà atto di aver già ricevuto la restituzione Pt_2 dell'anello di fidanzamento (vedasi clausola 4 delle condizioni di separazione di cui al ricorso).
5. La SI.ra si impegna a versare al SI. l'omnicomprensiva e Parte_1 Parte_2
globale somma di euro 3.260,00 (tremiladuecentosessanta/00), corrispondente alla somma a suo tempo versata dal predetto per l'acquisto (presso il punto vendita Chateau D'Ax gestito dalla società Incom S.r.l.) dell'armadio posto nell'ingresso della casa già coniugale. In particolare, tale omnicomprensiva e globale somma verrà versata dall'una all'altra parte entro gg. 15 dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2024, Numero 43, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino