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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2024, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 5503/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5503/2016 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti BORGIA EMILIA e VETRELLA MARIA GIUSI Parte_1
presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv.to SALZILLO MATRONA presso cui elettivamente CP_1
domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni del 19.06.2024.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.06.2016 parte ricorrente premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 07.07.2002 con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli il 16.03.2003) ed (il 30.08.2008), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Per_1 Pt_1
Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale continuava a mostrarsi disinteressato ai bisogni della propria famiglia e, nel febbraio del 2016, a seguito dell'ennesimo litigio, si era allontanato dalla casa coniugala per non farvi più ritorno.
La ricorrente chiedeva pertanto di autorizzare i coniugi a vivere separati e ciascuno per proprio conto, con l'obbligo del mutuo rispetto;
l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione a sé della casa coniugale in quanto genitore collocatario;
l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento la somma complessiva di € 700,00, di cui €
500,00 in favore dei due minori ( € 250,00 per ciascuno) ed € 200,00 i favore della ricorrente, o in una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ( e comunque non inferiore ad € 600,00), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo vaglia postale oltre il 50% delle spese straordinarie;
disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i due minori per due pomeriggi a settimana, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, compatibilmente con le eIGenze di studio dei minori medesimi;
disporre che il padre potrà tenere con sé i due minori, a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 19.00 delle domenica;
disporre che ciascuno dei coniugi comunichi all'altro, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza e/o domicilio, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma II c.c.; autorizzare i coniugi al rilascio del passaporto;
trasmettere l'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di S. Maria C.V. (CE) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 296 DEL 03.11.2000.
Si costituiva il 26.09.2016 parte resistente, che non si opponeva alla richiesta di separazione personale dei coniugi ,ma contestava quanto dedotto dalla ricorrente asserendo che il suo allontanamento dalla casa coniugale era avvenuto pacificamente e concordemente tra i coniugi e che lo stesso interveniva tutte le volte in cui veniva chiamato dalla IG.ra per affrontare le Pt_1
situazioni di conflittualità con il primo figlio. Chiedeva, altresì, che fosse disposto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con domicilio presso la madre, la disciplina del diritto di visita con il padre;
l'assegnazione dell'immobile di proprietà di entrambi, adibito a casa coniugale, alla IG.ra in quanto collocataria dei figli minori e che fosse posto a suo carico, a titolo Parte_1 di mantenimento dei figli minori, la somma di Euro 200,00, da corrispondere mediante versamenti di Euro 50,00 a settimana sulla carta Postepay intestata alla IG.ra . Parte_1
All'udienza presidenziale del 26.09.2016 il Presidente, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
assegnava la casa familiare a;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori con Parte_1
collocazione privilegiata presso la madre;
regolamentava il diritto di visita del padre, poi modificato nel corso del giudizio, e poneva a carico del padre, a titolo di mantenimento, un assegno mensile di euro 400,00 (200,00 per ogni figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli purché previamente concordate e documentate.
Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi e l'acquisizione della produzione documentale, su richiesta delle parti, la causa era rinviata per bonario componimento.
All'udienza del 19.06.2024 il g.i. riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190
c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Negli atti introduttivi parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.
La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Nel caso di specie, la domanda di addebito non ha trovato riscontro né nelle produzioni allegate nel corso dell'istruttoria, né nelle deposizioni testimoniali atteso che non sono emerse – ad avviso del
Collegio – specifiche condotte, coscienti e volontarie, in violazione di doveri coniugali poste in essere dal resistente, risultando piuttosto il sopraggiungere di una crisi coniugale non ascrivibile ad uno specifico comportamento del coniuge.
Infatti, sebbene sia stato provato il clima di tensione tra i coniugi, come si evince dalle deposizioni testimoniali (teste sul capo 2: non è vero;
è stata la moglie a cacciarlo di casa. Testimone_1
La moglie si lamentava per i soldi e alla fine l'ha cacciato di casa, lasciandogli i panni in una busta nera tutta rotta), non sono emersi fatti dai quali desumere che la causa della crisi coniugale sia stata la condotta di parte resistente. Deve, dunque, ritenersi che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile per l'incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio. Pertanto, la richiesta di addebito della separazione va rigettata.
Per quanto concerne l'affido della figlia minore non essendo mutate le condizioni sulla base Pt_1
delle quali il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e non essendoci contestazioni sul punto, questo Collegio conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa presso la madre.
In ordine al diritto di visita, considerato che è prossima alla maggiore età, la disciplina del diritto Pt_1
di visita è rimessa alla volontà della stessa.
La collocazione della minore presso la madre determina l'assegnazione della casa coniugale alla stessa attesa la ratio sottesa che è quella di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti. In relazione all'assegno di mantenimento in favore della figlia minore, questo Tribunale ritiene di dover disporre a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, l'obbligo di contribuire al mantenimento così come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n.
22502/2010). Orbene, nel caso di specie, valutate le condizioni economiche dei coniugi, considerato che parte ricorrente ha affermato di essere da sempre disoccupata e di non percepire alcun reddito mentre parte resistente a seguito del licenziamento ha dichiarato di svolgere lavori sporadici, di non percepire alcun reddito di cittadinanza e di essere aiutato economicamente dai fratelli con cui convive, considerate le accresciute eIGenze della minore connesse all'aumentare dell'età, questo
Collegio stima equa la somma di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore. L'assegno mensile, così come determinato, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della minore (si richiamano le linee guida del C.N.F.). Deve essere, invece, revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento al figlio maggiorenne Ed invero, parte resistente, nel corso del giudizio, ha rappresentato che il Per_1
figlio lavora presso un bar e per questo motivo ha richiesto la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento in suo favore. Parte ricorrente si è opposta adducendo che nulla è stato documentato. Orbene, sul punto, il Collegio fa proprio il principio di diritto affermato dalla Suprema
Corte in forza del quale “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. n.
8630/2024). Parte ricorrente reitera la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne, ma nulla deduce sui percorsi di studio o sulle iniziative lavorative dello stesso anche a fronte delle asserzioni di parte resistente in merito all'intrapresa attività lavorativa del figlio da circa due anni.
Il Collegio, ritiene, infine, di rigettare l'assegno di mantenimento richiesto da parte ricorrente atteso che, dall'esame degli atti, non emerge una evidente disparità reddituale tra le parti. Da un lato, infatti, risulta provato che parte ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa e non percepisce alcun reddito, dall'altro, parte resistente dichiara di svolgere lavori saltuari e deposita certificazione attestante la produzione di redditi eIGui. Inoltre, non può non attribuirsi rilevanza economica alla circostanza che la ricorrente gode della disponibilità della casa coniugale, di proprietà di entrambi.
Per le ragioni indicate, deve essere rigettata la richiesta di mantenimento coniuge.
Considerato l'esito del giudizio, le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Rigetta la richiesta di addebito della separazione al coniuge;
• Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del genitore non convivente, il padre, come delineato in motivazione;
• La casa coniugale resta assegnata a parte ricorrente in quanto genitore collocatario.
• Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 300,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone altresì a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, mediche, non coperte dal S.S.N., ed a tutte quelle straordinarie per i figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• Revoca l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
• Rigetta la richiesta di mantenimento del coniuge formulata da parte ricorrente;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 21.10.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5503/2016 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti BORGIA EMILIA e VETRELLA MARIA GIUSI Parte_1
presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv.to SALZILLO MATRONA presso cui elettivamente CP_1
domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni del 19.06.2024.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.06.2016 parte ricorrente premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 07.07.2002 con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli il 16.03.2003) ed (il 30.08.2008), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Per_1 Pt_1
Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale continuava a mostrarsi disinteressato ai bisogni della propria famiglia e, nel febbraio del 2016, a seguito dell'ennesimo litigio, si era allontanato dalla casa coniugala per non farvi più ritorno.
La ricorrente chiedeva pertanto di autorizzare i coniugi a vivere separati e ciascuno per proprio conto, con l'obbligo del mutuo rispetto;
l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione a sé della casa coniugale in quanto genitore collocatario;
l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento la somma complessiva di € 700,00, di cui €
500,00 in favore dei due minori ( € 250,00 per ciascuno) ed € 200,00 i favore della ricorrente, o in una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ( e comunque non inferiore ad € 600,00), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo vaglia postale oltre il 50% delle spese straordinarie;
disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i due minori per due pomeriggi a settimana, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, compatibilmente con le eIGenze di studio dei minori medesimi;
disporre che il padre potrà tenere con sé i due minori, a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 19.00 delle domenica;
disporre che ciascuno dei coniugi comunichi all'altro, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza e/o domicilio, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma II c.c.; autorizzare i coniugi al rilascio del passaporto;
trasmettere l'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di S. Maria C.V. (CE) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 296 DEL 03.11.2000.
Si costituiva il 26.09.2016 parte resistente, che non si opponeva alla richiesta di separazione personale dei coniugi ,ma contestava quanto dedotto dalla ricorrente asserendo che il suo allontanamento dalla casa coniugale era avvenuto pacificamente e concordemente tra i coniugi e che lo stesso interveniva tutte le volte in cui veniva chiamato dalla IG.ra per affrontare le Pt_1
situazioni di conflittualità con il primo figlio. Chiedeva, altresì, che fosse disposto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con domicilio presso la madre, la disciplina del diritto di visita con il padre;
l'assegnazione dell'immobile di proprietà di entrambi, adibito a casa coniugale, alla IG.ra in quanto collocataria dei figli minori e che fosse posto a suo carico, a titolo Parte_1 di mantenimento dei figli minori, la somma di Euro 200,00, da corrispondere mediante versamenti di Euro 50,00 a settimana sulla carta Postepay intestata alla IG.ra . Parte_1
All'udienza presidenziale del 26.09.2016 il Presidente, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
assegnava la casa familiare a;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori con Parte_1
collocazione privilegiata presso la madre;
regolamentava il diritto di visita del padre, poi modificato nel corso del giudizio, e poneva a carico del padre, a titolo di mantenimento, un assegno mensile di euro 400,00 (200,00 per ogni figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli purché previamente concordate e documentate.
Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi e l'acquisizione della produzione documentale, su richiesta delle parti, la causa era rinviata per bonario componimento.
All'udienza del 19.06.2024 il g.i. riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190
c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Negli atti introduttivi parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.
La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Nel caso di specie, la domanda di addebito non ha trovato riscontro né nelle produzioni allegate nel corso dell'istruttoria, né nelle deposizioni testimoniali atteso che non sono emerse – ad avviso del
Collegio – specifiche condotte, coscienti e volontarie, in violazione di doveri coniugali poste in essere dal resistente, risultando piuttosto il sopraggiungere di una crisi coniugale non ascrivibile ad uno specifico comportamento del coniuge.
Infatti, sebbene sia stato provato il clima di tensione tra i coniugi, come si evince dalle deposizioni testimoniali (teste sul capo 2: non è vero;
è stata la moglie a cacciarlo di casa. Testimone_1
La moglie si lamentava per i soldi e alla fine l'ha cacciato di casa, lasciandogli i panni in una busta nera tutta rotta), non sono emersi fatti dai quali desumere che la causa della crisi coniugale sia stata la condotta di parte resistente. Deve, dunque, ritenersi che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile per l'incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio. Pertanto, la richiesta di addebito della separazione va rigettata.
Per quanto concerne l'affido della figlia minore non essendo mutate le condizioni sulla base Pt_1
delle quali il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e non essendoci contestazioni sul punto, questo Collegio conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa presso la madre.
In ordine al diritto di visita, considerato che è prossima alla maggiore età, la disciplina del diritto Pt_1
di visita è rimessa alla volontà della stessa.
La collocazione della minore presso la madre determina l'assegnazione della casa coniugale alla stessa attesa la ratio sottesa che è quella di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti. In relazione all'assegno di mantenimento in favore della figlia minore, questo Tribunale ritiene di dover disporre a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, l'obbligo di contribuire al mantenimento così come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n.
22502/2010). Orbene, nel caso di specie, valutate le condizioni economiche dei coniugi, considerato che parte ricorrente ha affermato di essere da sempre disoccupata e di non percepire alcun reddito mentre parte resistente a seguito del licenziamento ha dichiarato di svolgere lavori sporadici, di non percepire alcun reddito di cittadinanza e di essere aiutato economicamente dai fratelli con cui convive, considerate le accresciute eIGenze della minore connesse all'aumentare dell'età, questo
Collegio stima equa la somma di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore. L'assegno mensile, così come determinato, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della minore (si richiamano le linee guida del C.N.F.). Deve essere, invece, revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento al figlio maggiorenne Ed invero, parte resistente, nel corso del giudizio, ha rappresentato che il Per_1
figlio lavora presso un bar e per questo motivo ha richiesto la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento in suo favore. Parte ricorrente si è opposta adducendo che nulla è stato documentato. Orbene, sul punto, il Collegio fa proprio il principio di diritto affermato dalla Suprema
Corte in forza del quale “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. n.
8630/2024). Parte ricorrente reitera la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne, ma nulla deduce sui percorsi di studio o sulle iniziative lavorative dello stesso anche a fronte delle asserzioni di parte resistente in merito all'intrapresa attività lavorativa del figlio da circa due anni.
Il Collegio, ritiene, infine, di rigettare l'assegno di mantenimento richiesto da parte ricorrente atteso che, dall'esame degli atti, non emerge una evidente disparità reddituale tra le parti. Da un lato, infatti, risulta provato che parte ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa e non percepisce alcun reddito, dall'altro, parte resistente dichiara di svolgere lavori saltuari e deposita certificazione attestante la produzione di redditi eIGui. Inoltre, non può non attribuirsi rilevanza economica alla circostanza che la ricorrente gode della disponibilità della casa coniugale, di proprietà di entrambi.
Per le ragioni indicate, deve essere rigettata la richiesta di mantenimento coniuge.
Considerato l'esito del giudizio, le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Rigetta la richiesta di addebito della separazione al coniuge;
• Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del genitore non convivente, il padre, come delineato in motivazione;
• La casa coniugale resta assegnata a parte ricorrente in quanto genitore collocatario.
• Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 300,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone altresì a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, mediche, non coperte dal S.S.N., ed a tutte quelle straordinarie per i figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• Revoca l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
• Rigetta la richiesta di mantenimento del coniuge formulata da parte ricorrente;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 21.10.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott.ssa Giovanna Caso