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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 2190/2023 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Maltarello (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._2
Adria (RO), Piazzetta Pescheria 14
ATTORE
Contro
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._3 individuale, con sede in Porto Viro (RO), Borgo Rivoli n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Carli (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Adria C.F._4
(RO), via F. Bocchi, 23
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti e obbligazioni varie – contratti d'opera.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note depositate in sostituzione dell'udienza del
12.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. opponeva il decreto ingiuntivo n. 777/2023 emesso dall'intestato Tribunale il Parte_1
18.09.2023 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 12.385,45 oltre interessi e spese in favore dell'imprenditore individuale , quale importo residuo per alcuni lavori di Controparte_1 ristrutturazione effettuati da quest'ultimo e indicati nella fattura n. 47/2022 emessa il 22.12.2022.
Deduceva che in occasione di interventi di ristrutturazione tesi all'efficientamento energetico del proprio immobile sito in Adria (RO); via S.S. 443 n. 14, aveva concluso nell'agosto 2022 un contratto
1 di prestazione d'opera, tra gli altri, con , titolare dell'omonima impresa individuale, Controparte_1 dapprima per il rifacimento di due locali bagno, successivamente anche per le lavorazioni edili interne, per l'insufflaggio del sottotetto (da eseguirsi di concerto con l'impresa “Isolantecasa”) e per l'assistenza muraria agli altri artigiani. Precisava che tutte le imprese coinvolte nella ristrutturazione erano state avvisate della data di inizio lavori, fissata il giorno 08.08.2022 per la durata di cinquantaquattro giorni, al fine di rispettare la scadenza del 30.09.2022, prevista dalla normativa nazionale per poter usufruire del beneficio fiscale noto come “Superbonus 110%”, di cui all'art.119, comma 9, lett. b) D.L. 34/2020 (c.d. decreto rilancio). emetteva due fatture nei Controparte_1 confronti dell'attore, la n. 40 del 08.08.2022 per l'importo di € 9.900,00 (comprensivo di i.v.a.), avente ad oggetto la ristrutturazione dei due bagni, saldata in pari data, e la n. 47/2022 emessa per gli altri lavori, successivamente accordati, per l'importo di € 17.280,45, ma azionata in via monitoria per il minore importo di € 12.385,45 in quanto, a seguito di varie contestazioni sollevate dal committente, il convenuto emetteva la nota di credito di € 4.894,00 il 15.06.2023 per i lavori non eseguiti in uno dei due bagni: si precisa che tale somma non veniva restituita dal convenuto, ma trattenuta come acconto sulle lavorazioni non ancora pagate ed elencate nella fattura qui contestata.
L'attore lamentava che il convenuto non avesse eseguito alcuni dei lavori (il rifacimento del bagno posto a piano terra, alcuni lavori nel bagno posto a primo piano, le opere murarie di affiancamento a idraulico ed elettricista, l'intervento di insufflaggio nel sottotetto), mentre altri erano stati eseguiti non a regola d'arte, in modo che altri artigiani o l'attore stesso erano stati costretti a intervenire per il ripristino (i fori di modifica delle porte del soggiorno e della cucina erano eseguiti fuori squadro;
le cassette atte al contenimento dei collettori dell'acqua sanitaria e di riscaldamento radiante, da eseguirsi a quota 20 cm dal pavimento finito, venivano posizionate invece a un'altezza di 10-15 cm più in basso, con la conseguenza di rendere problematica ed inidonea la posa e l'allaccio delle tubazioni idrauliche e dell'impianto di riscaldamento a pavimento;
le tracce l'impianto elettrico erano realizzate non in linea retta, con le scatole di derivazione e porta frutto ad altezze differenti pure all'interno degli stessi locali;
le canalette scavate a pavimento risultavano inadeguate e realizzate con un impasto cementizio prevalentemente sabbioso;
il fissaggio del gruppo rubinetteria in cucina non era saldo).
Lamentava altresì che il abbandonava in due circostanze il cantiere, pregiudicando CP_1
l'avanzamento dei lavori e quindi la possibilità di ottenere i benefici fiscali.
Da ultimo, l'attore riconosceva, tra tutti, i lavori eseguiti a regola d'arte dal convenuto per un valore complessivo di € 8.214,50 oltre i.v.a. al 10%, già di fatto pagato in data 08.08.2022 e, pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2 Si costituiva in giudizio , titolare dell'omonima impresa individuale, chiedendo la Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, di rigettare l'opposizione avversaria e, in via subordinata, di accertare comunque il diritto al credito vantato nei confronti dell'attore ovvero di dichiarare l'arricchimento ingiustificato di e, di conseguenza, la condanna Parte_1 dell'opponente al pagamento della somma di € 12.385,45 oltre interessi.
Contestava che le parti avessero pattuito un termine per la conclusione dei lavori finalizzato all'ottenimento del bonus fiscale citato, che i lavori nel locale bagno posto al primo piano fossero stati ineseguiti o mal eseguiti, che i verbali dei sopralluoghi del 16.11.2022 e del 31.12.2022 fossero stati eretti nel contraddittorio e ricevuti dal convenuto.
Deduceva di aver eseguito a regola d'arte tutti i lavori indicati nella fattura azionata e nel preventivo del 09.09.2022 e lamentava la tardività e la pretestuosità delle contestazioni sollevate dall'opponente.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, anche oralmente e a seguito della riassegnazione del procedimento al sottoscritto magistrato, avvenuta il 10.01.2025, all'udienza del 12.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e discutevano.
2. Preliminarmente, si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui
“la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
3 Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Si rammenta che è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del prezzo di un'opera, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la semplice fattura, già costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa e non comporta neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. Infatti, l'opposizione importa l'inversione delle posizioni processuali delle parti e di conseguenza l'opposto (che è il creditore-attore sostanziale), dovrà provare i fatti costitutivi della sua pretesa posti a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore-opponente (che è solo formalmente attore), dovrà dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto;
dunque sul debitore non grava l'onere di allegazione specifica richiesto nel processo ordinario di cognizione, potendo egli limitarsi a contestare la fondatezza del credito azionato in via monitoria.
Come ha puntualizzato la Suprema Corte, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova, secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, nonché la persistenza presuntiva del diritto per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
3. Nel caso che ci occupa, il convenuto non ha dimostrato di aver eseguito Controparte_1 compiutamente e a regola d'arte tutte le opere indicate nella fattura n. 47/2022, di cui in questa sede chiede il pagamento, e contestate dall'attore.
4 3.1.
1. Prima di analizzare i risultati dell'istruttoria, è necessario precisare che, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il Tribunale ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (in quest'ottica, cfr., da ultimo, Cass. civ.,
n. 30607/2018). Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dall'attore opponente, le parti hanno concluso un contratto di appalto ex artt. 1655 e ss., c.c., in cui l'obbligazione verso il committente consiste nell'esecuzione dell'opera mediante un'organizzazione a carattere d'impresa dei mezzi necessari e con gestione a rischio dell'appaltatore qui convenuto.
Fatta questa dovuta premessa, questo Giudice rileva l'opportunità di soffermarsi sull'eccezione, logicamente preliminare, della decadenza in cui sarebbe incorso l'attore per non aver denunciato all'appaltatore i vizi sopra indicati relativi al rifacimento di due locali bagno (di cui alla fattura n.
40/2022) entro il termine di sessanta giorni dalla loro scoperta, ai sensi dell'art. 1667 c.c., decorrenti quanto meno dalla consegna dei lavori, avvenuta il giorno 11.11.2022, ma di averlo fatto per la prima volta il 19.05.2023, in risposta peraltro a un sollecito di pagamento inviato dal . CP_1
L'eccezione non merita accoglimento.
Per stessa deduzione del convenuto, le opere inizialmente pattuite con il iniziate in data Pt_1
08.08.2022, di cui al preventivo del 20.06.2022 e alla fattura n. 40/2022 (cfr. docc. 2 e 7 convenuto), riguardavano il rifacimento dei due bagni dell'immobile da ristrutturare, posti l'uno al piano terra, mai rifatto dal convenuto, e l'altro al primo piano, mentre le successive opere, per lo più di assistenza muraria, erano state oggetto di successivo accordo tra le parti, dapprima solo verbale, poi formalizzato nel preventivo datato 09.09.2022 (cfr. doc. 9 convenuto).
Già in data 08.09.2022, e quindi proprio in corso d'opera e ben prima della scadenza dei sessanta giorni per la denunzia ex art. 1667 c.c., il comunicava con e-mail che avrebbe abbandonato il CP_1 cantiere, tra gli altri motivi, per le “lamentele continue sui lavori che si stanno eseguendo, comunicati anche alla DL” e proseguiva: “Se al Sig. non sono di suo gradimento l'esecuzione Parte_1 delle opere come precisato dallo stesso, in quanto ritiene le opere eseguite in maniera non a regola
d'arte” (cfr. doc. 8 attore): da ciò si ricava che, a una distanza di appena un mese dall'inizio dei lavori, delle contestazioni (definite dal convenuto “continue”) erano già in essere e, pertanto, è esclusa la decadenza di cui all'art. 1667 c.c.
3.2. La prova in ordine all'esecuzione delle opere non è stata raggiunta nemmeno dopo l'istruttoria.
5 Non può condividersi l'assunto di parte convenuta secondo cui dal verbale del sopralluogo del
17.11.2022 (doc. 10 attore) non si evincerebbero le contestazioni sui lavori eseguiti ovvero si evincerebbero contestazioni minime, limitate all'errata realizzazione delle spallette relative alle aperture della zona giorno (soggiorno e cucina).
In primo luogo, si rileva che lo stesso convenuto ha dapprima, nella propria comparsa di costituzione, contestato il contenuto del verbale, il quale non sarebbe stato redatto nel contraddittorio delle parti
(si veda però la dichiarazione di , Direttore dei Lavori, il quale ha riferito che Testimone_1 durante il sopralluogo viene preparata la bozza, mentre il verbale viene stilato successivamente sulla base della bozza e inviato agli artigiani per riscontro, cfr. verbale udienza 01.10.2024) e non gli sarebbe mai stato notificato (circostanza, questa, smentita dal doc. 25A attore, che prova che tale documento è stato inviato con pec del 17.11.2022); successivamente, nelle proprie note conclusive, proprio da quel verbale in precedenza contestato, il convenuto trae la prova dell'esecuzione a regola d'arte delle proprie opere.
Analizzando il contenuto del verbale, redatto il 17.11.2022 a seguito del sopralluogo effettuato congiuntamente dal geom. e dagli imprenditori coinvolti nella ristrutturazione, e inviato Tes_1 per pec al in pari data, si evince che le contestazioni non erano limitate alle spallette, per le CP_1 quali era richiesto il rifacimento con “demolizione dei profili in alluminio e riposizionamento in linea con le murature, eseguendo le dovute rasature per dare il lavoro finito a regola d'arte, dovendo le stesse rimanere a vista”, ma esse si estendevano a varie altre opere: “Durante tale sopralluogo è stata inoltra verificata l'errata posa delle cassette di derivazione rispetto alle indicazioni segnati dall'impiantista. Le tracce risultano chiuse difformemente nei vari piani e stanze, in particolare nella zona giorno e nelle camere al piano primo non risultano uniformi al pavimento esistente ed inconsistenti a causa dell'elevata presenza di sabbia. Per la collocazione dei pannelli ribassati è richiesta la presenza di un idoneo piano di posa il più possibile lineare. Si chiede pertanto:
1. la demolizione ed il ripristino delle spallette delle porte di accesso al soggiorno e cucina;
2. l'idonea chiusura delle tracce a pavimento;
3. lo spostamento delle cassette a livello secondo le indicazioni fornite” (cfr. doc. 10, cit.).
Le contestazioni erano state effettuate o ribadite anche nel verbale del sopralluogo eseguito dal
Direttore dei Lavori, , in data 31.12.2022, durante il quale il convenuto non era Testimone_1 presente in quanto successivo all'abbandono del cantiere. Il contenuto di tale verbale (sub doc. 12A attore) conferma la mancata esecuzione di alcune delle opere e l'errata esecuzione di altre;
infatti: “Si provvederà con le rasature delle pareti interne ed il ripristino dei fori porta zona soggiorno e cucina già contestati all' in data 17/11/2022 con verbale n. 04, assieme al Controparte_2
6 ripristino delle tracce pavimento mal eseguite. Nonostante gli accordi presi in data 17/11/2022 e
l'ordine di servizio, inviato per PEC in data 17/11/2022 con il termine massimo di ottemperare e ripristinare le lavorazioni entro la data del 21 novembre, il signor. titolare Controparte_1 dell'omonima ditta ha deciso di non provvedere a quanto ordinato dalla presente D.L. ed abbandonare il cantiere. Si provvederà pertanto al ripristino di tali lavorazioni per dar modo alla di provvedere con la posa del radiante a pavimento ed effettuare le necessarie opere Parte_2 di finitura per la posa dei serramenti al piano rialzato e primo” (cfr. verbale sopralluogo 31.12.2022).
Anche l'istruttoria orale ha confermato gran parte delle deduzioni attoree.
Più specificamente, si rileva quanto segue:
- i fori eseguiti dal convenuto per le due porte del soggiorno e cucina venivano demolite e rifatte con nuovi profili angolari dalla ditta (circostanza confermata dal Geom. e Controparte_3 Tes_1 dal testimone , cfr. verbale udienza 01.10.2024); CP_3
- il convenuto eseguiva lo scasso per installare le cassette atte al contenimento dei collettori dell'acqua sanitaria e del riscaldamento a un'altezza diversa e più bassa rispetto a quella segnata al muro dal termoidraulico (circostanza confermata dai testimoni e anche se quest'ultimo Tes_1 Parte_2 aveva chiarito che, seppur più bassi, erano dentro un range adeguato, cfr. verbale udienza 01.10.2024)
- le tracce per il posizionamento delle tubazioni dedicate agli impianti elettrici e le scatole porta frutto in cucina, corridoio, camere da letto e bagno venivano eseguite a quote tutte diverse tra loro Test (circostanza confermata dal , il quale ha anche dichiarato: “Confermo, personalmente Tes_1 ho redatto una lettera di contestazione in merito” e dall'elettricista che ha dichiarato: Testimone_3
“Confermo che c'erano altezze diverse e allineamenti diversi tra le scatole”, cfr. verbale udienza
01.10.2024);
- la predisposizione per l'impianto elettrico veniva contestata all'impresa e le tracce rifatte da CP_1 personalmente a causa dell'abbandono del cantiere da parte del convenuto (in tal senso Parte_1 le deposizioni del DL e dell'elettricista, che ha dichiarato: “So che fra la proprietà e l'impresa c'è stata discussione e comunque in parte noi come ESA (ndr. nome dell'impresa) e in parte la proprietà abbiamo sistemato le tracce e il posizionamento delle scatole (…) C'erano delle parti mancanti che sono state eseguite dal sig. ; il teste ha dichiarato: “Posso dire che ho visto Pt_1 CP_3 personalmente il sig. demolire e rifare delle tracce ma non sono in grado di quantificarne la Pt_1 quantità, mi pare che ciò sia avvenuto dopo che aveva abbandonato il cantiere. ADR In CP_1 cantiere ci siamo stati qualche mese ovviamente in qualche giorno non eravamo presenti”; cfr. verbale udienza cit.);
7 - l'impasto utilizzato per il riempimento delle canalette scavate a pavimento, nelle zone di ingresso, soggiorno, corridoio e bagno non appariva di consistenza adeguata, provocando dei rigonfiamenti e il mancato saldo ancoraggio dei tubi (cfr. dichiarazioni testimone , cfr. verbale udienza cit., Tes_4 immagini pagg. da 46 a 52 e pagg. 56 e 59 sub doc. 18 attore); sul punto si rileva che non è stato prodotto da alcuna delle parti, nessun documento di analisi di campione di malta, né è stata chiesta a tale scopo apposita c.t.u.;
-i rubinetti del locale cucina non erano ben fissati al muro (così confermato dal , cfr. Tes_1 verbale udienza cit. e testimone cfr. verbale udienza del 12.11.2024); Tes_5
- il convenuto cementava il c.d. “risparmio” (spazio utile) utilizzato per collocare la piletta dello scarico del piatto doccia, normalmente ricoperto dal polistirolo, e tale spazio è stato ripristinato dall'attore (circostanza confermata da e dai termoidraulici e , Tes_1 Controparte_4 CP_5 cfr. verbale udienza, cit.);
- il convenuto abbandonava il cantiere in data 08.09.2022 (circostanza confermata da doc. 8 attore) e
16.11.2022 (dichiarazioni geom. e , cfr. verbale udienza cit.); ometteva Tes_1 CP_6
l'assistenza muraria (dichiarazioni DL e testimone , secondo il quale: “Con me Testimone_3 presente non li ho visti quelli della ditta , ma solo al momento del posizionamento delle tracce. CP_1
ADR Posso dire che ho seguito la effettuazione dell'impianto elettrico per almeno il 70% e ciò per almeno una ventina di giorni massimo un mese”), con eccezione dell'installazione della rubinetteria della cucina (cfr. dichiarazione , verbale udienza cit.) e per le opere termoidrauliche, Persona_1 con eccezione delle tre camere da letto dato che l'impianto era a pavimento (dichiarazione CP_4
verbale udienza cit.); disdettava l'appuntamento con l'impresa Isolantecase per
[...]
l'insufflaggio del sottotetto, fissato al 16.09.2022, che portava l'attore a dover con urgenza contattare altra ditta per analogo lavoro, necessario al raggiungimento della percentuale del 30% della realizzazione dei lavori per l'ottenimento del bonus fiscale (dichiarazione geom. , verbale Tes_1 udienza, cit.);
- manca la prova in ordine alla circostanza che la lunghezza delle tegole rimosse e ripristinate fosse di metri quarantatré, anziché trenta: anzi, si fa presente che, in assenza di apposita voce nel preventivo del 09.09.2022, in data 21.09.2022 proprio il , rispondeva “Buongiorno, per finire il lavoro CP_1 dei circa 30m.l manca un pezzo di ponteggio nella parte dietro grazie” all'e-mail inviata dall'attore in pari data, con la quale quest'ultimo formalizzava “le attività di supporto al lattoniere da eseguirsi possibilmente tra oggi e venerdì (domani dovrebbe intervenire il lattoniere): Rimozione Tegole (1 o
2 file a seconda della situazione operativa) per consentire rimozione delle vecchie grondaie e scossaline e l'installazione delle nuove. Se fattibile, rimuovi pure anche le esistenti, per il trasporto e 8 smaltimento mi arrangio poi io in autonomia. Grazie! Riposizionamento Tegole con malte o schiume apposite (definite con la DL) ed eventuali sistemi di impermeabilizzazione, successivamente all'installazione delle nuove grondaie e scossaline L'intervento riguarda (in primis) i circa 30 metri lineari identificati in foto (…)” (cfr. doc. 24 attore); sulla circostanza, si fa presente che nessuno dei testimoni sentiti è stato in grado di riferire la lunghezza esatta, con eccezione di , Testimone_6 della cui genuinità delle dichiarazioni si dubita, dal momento che esse confliggono nel contenuto sia con alcune dichiarazioni di altri testimoni (con riferimento, ad esempio, al piatto doccia, ha affermato di aver lasciato lo spazio utile, c.d. “risparmio”, contrariamente a quanto narrato dai testimoni e ), sia con il contenuto del verbale del sopralluogo del 16.11.2022 (poiché Controparte_4 CP_5 ha dichiarato che non erano state fatte contestazioni invece ivi contenute).
Per tutte le ragioni sopra esposte, si rileva che il convenuto, attore in senso sostanziale, non abbia fornito adeguata prova in merito all'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori commissionati e oggetto della fattura n. 47/2022.
4. Per altro verso, il non ha nemmeno fornito prova dell'ammontare del credito a cui aveva CP_1 diritto per le opere eseguite a regola d'arte, di guisa che, sotto questo profilo, si rammenta la valenza confessoria delle dichiarazioni dell'attore, il quale si è riconosciuto debitore della somma di €
8.214,50 oltre i.v.a. al 10% (trattandosi di opere di ristrutturazione di immobile) per i lavori complessivamente eseguiti dal;
tale somma, calcolata sulla base dei preventivi del , CP_1 CP_1 comprende anche la quantificazione dei lavori per il rifacimento dei bagni già oggetto di fattura n.
40/2022. Il convenuto non ha fornito adeguata prova volta a superare i conteggi effettuati dall'attore con valenza, appunto, confessoria e a confermare la bontà dell'importo ingiunto.
Si rammenta che ha già pagato a la somma di € 9.900,00 Parte_1 Controparte_1
(circostanza, questa, non contestata, e provata anche dal doc. 2 attore), a cui, si ripete, è seguita l'emissione di nota di credito di € 4.894,00 il 15.06.2023, ma non il rimborso.
Pertanto, l'importo a cui aveva diritto, secondo quanto si è avuto modo di accertare nella fase CP_1 istruttoria, risulta interamente versato.
La mancata prova in ordine alle opere effettivamente eseguite a regola d'arte e al quantum del credito di cui si afferma titolare comporta il rigetto integrale delle domande svolte dal convenuto opposto di condanna di al pagamento della somma di euro € 12.385,45, svolte in via subordinata, Parte_1 anche a titolo di arricchimento senza causa dell'attore.
Ne consegue che la domanda volta alla revoca del decreto ingiuntivo deve essere integralmente accolta.
9 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento. Nulla sulle spese per la fase monitoria, posto che esse restano a carico della parte soccombente che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, nella causa n.r.g. 2190/2023 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 777/2023 emesso il 18.09.2023, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 777/2023, emesso dal Tribunale di Rovigo il
18.09.2023;
2. Condanna (C.F. ), titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._3 individuale, con sede a Porto Viro (RO), Borgo Rivoli, 2 al pagamento in favore di Parte_1
(C.F. delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in €
[...] C.F._1
5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed
€ 145,50 per spese documentate.
Rovigo, 15.02.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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