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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/09/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1672/24 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...] Sc. A, ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'Avv. Davide
Preziosi (C.F. ), alla via Conte Ruggero n. 81, che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...] C.F._3 elettivamente domiciliata in Gravina di Catania, alla Via Antonio Gramsci n.
112 presso lo studio del suo procuratore, Avv. Loredana Marchisello. dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
Appellata
Con ordinanza del 10/9/25, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Catania la sorella al Controparte_1 fine di ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 801 c.c., della donazione del diritto Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
di coabitazione, relativo all'appartamento sito in Catania, viale Nitta n. 3, piano 3, di cui all'atto del 17 febbraio 2006, a rogito del Notaio Per_1
rep. n. 59440, raccolta n. 24247, registrato in Catania il 27 febbraio
[...]
2006.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta carente dei presupposti fattuali e giuridici di cui all'art. 801 c.c., in ragione, peraltro, della provocazione del donante e della reciprocità delle offese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 2311/2024 pubbl. il 12/05/2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 12/12/24 proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) erronea declaratoria di decadenza dalla prova per testi;
b) erronea valutazione dei fatti a sostegno della chiesta revoca della donazione
1.1) Il gravame è infondato.
a) in merito alla decadenza di parte appellante dalla prova per testi, occorre specificare che dalla documentazione versata in atti non vi è alcuna prova della regolarità della notifica dell'intimazione al teste per le udienze Tes_1 del 27/3/20, 3/11/21, 3/6/22, udienze nelle quali è stato chiesto un rinvio al fine di produrre la ricevuta di ritorno dell'intimazione, che non è mai stata prodotta. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
In data 5/10/23 l'odierno appellante ha depositato copia dell'intimazione a testimoniare, eseguita in data 27/9/23 presso l'amministratore di sostegno del teste.
Pertanto, in mancanza della prova della regolare intimazione del teste per la prima udienza utile, la parte è decaduta dalla prova.
A nulla rileva la tardiva notificazione dell'intimazione all'amministratore di sostegno del teste, attesi sia la mancanza di prova dell'intimazione alla prima udienza utile, sia il fatto che non risultano agli atti i poteri del detto amministratore, come correttamente ritenuto dal primo giudice nell'ordinanza del 10/10/23.
b) In merito alla revocazione della donazione, la Suprema Corte ha ritenuto che l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancare rispetto alla dignità del donante ( ex plurimis Cass. n. 3811/2024).
E ancora, l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario (Cassazione ordinanza n.
13544 del 29 aprile 2022).
Inoltre, l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.( Cass. n. 7487/2011).
Nel caso che ci occupa i comportamenti “ingiuriosi” e “minacciosi” attribuiti dall'appellante alla sorella riguardano, secondo la prospettazione del primo, le condotte asseritamente denigratorie, offensive e intimidatorie poste in essere dall'appellata, riconducibili a scatti d'ira e violenza, tali da rendere insostenibile la convivenza con il fratello.
A seguito di tali atti venivano proposte due denunce, la prima dall'appellante in data 21 luglio 2014, e la seconda in data 27 luglio 2017 veniva presentata da , compagno del . Persona_2 Parte_1
L'odierna appellata non ha contestato l'effettivo verificarsi degli episodi narrati nelle denunce, deducendo, però il ritiro della denuncia da parte del fratello;
fatto, questo, non contestato.
Giova osservare, però, che in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra enunciati, i fatti rappresentati dall'odierno appellante non sono idonei ai fini di una pronuncia di revoca della donazione.
Infatti, i comportamenti tenuti dalla nei confronti del fratello si Parte_1 inseriscono in un contesto di rapporti familiari evidentemente deteriorati a causa delle scelte di vita dell'appellante, ritenute inopportune dalla sorella, in particolare per la presenza di estranei all'interno dell'abitazione e per la volontà dell'appellante di collocare la madre in una comunità.
Infatti, nella denuncia presentata dall'appellante si legge che l'appellata avrebbe profferito nei confronti del fratello la seguente frase: “cornuto, pezzo di merda, tu non vali niente, tu non sei nessuno, tu non comandi niente, sei un figlio perso, sei un parassita, … se tu metti la mamma in comunità io ti ammazzo, qui non ti devi fare vedere se non ti spacco il culo”.
Appare evidente che le espressioni usate dall'appellata, seppure ingiuriose non sono state esteriorizzate a terzi, trattandosi di una lite avvenuta tra le pareti domestiche in relazione alla collocazione della madre. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Anche nella denuncia presentata dal il comportamento Tes_1 dell'appellata nei confronti del fratello è consistito soltanto nel contestare a quest'ultimo la presenza continua di estranei in casa.
Orbene, da quanto sopra è agevole ritenere che si tratti di screzi tra fratelli, i quali non condividono il modo di vivere dell'altro; gli atteggiamenti posti in essere dall'appellata denotano un dissenso nei confronti del fratello in un momento in cui la stessa, per come si evince nella denuncia presentata dall'appellante, versava in un forte stato depressivo.
Evidentemente, condotte verbali poste in essere da Controparte_1 non possono ritenersi prova di un reale e perdurante sentimento di avversione, estrinsecante ingratitudine verso il fratello, tale da ripugnare alla coscienza comune;
costituendo, appunto, il fondamento dell'eventuale revocazione della donazione per ingratitudine, come correttamente ritenuto dal primo giudice, soltanto la profonda e radicata avversione verso il donante, che nel caso in specie non può ritenersi essersi perfezionata.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2311/2024, emessa dal Tribunale di Catania
[...] in data 12/5/24, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dello Stato, essendo ammessa al Controparte_1 patrocinio a spese dello Stato, che liquida in complessivi €.2.906,00, di cui €.
567,00 per la fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 956,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 16 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1672/24 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...] Sc. A, ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'Avv. Davide
Preziosi (C.F. ), alla via Conte Ruggero n. 81, che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...] C.F._3 elettivamente domiciliata in Gravina di Catania, alla Via Antonio Gramsci n.
112 presso lo studio del suo procuratore, Avv. Loredana Marchisello. dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
Appellata
Con ordinanza del 10/9/25, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Catania la sorella al Controparte_1 fine di ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 801 c.c., della donazione del diritto Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
di coabitazione, relativo all'appartamento sito in Catania, viale Nitta n. 3, piano 3, di cui all'atto del 17 febbraio 2006, a rogito del Notaio Per_1
rep. n. 59440, raccolta n. 24247, registrato in Catania il 27 febbraio
[...]
2006.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta carente dei presupposti fattuali e giuridici di cui all'art. 801 c.c., in ragione, peraltro, della provocazione del donante e della reciprocità delle offese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 2311/2024 pubbl. il 12/05/2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 12/12/24 proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) erronea declaratoria di decadenza dalla prova per testi;
b) erronea valutazione dei fatti a sostegno della chiesta revoca della donazione
1.1) Il gravame è infondato.
a) in merito alla decadenza di parte appellante dalla prova per testi, occorre specificare che dalla documentazione versata in atti non vi è alcuna prova della regolarità della notifica dell'intimazione al teste per le udienze Tes_1 del 27/3/20, 3/11/21, 3/6/22, udienze nelle quali è stato chiesto un rinvio al fine di produrre la ricevuta di ritorno dell'intimazione, che non è mai stata prodotta. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
In data 5/10/23 l'odierno appellante ha depositato copia dell'intimazione a testimoniare, eseguita in data 27/9/23 presso l'amministratore di sostegno del teste.
Pertanto, in mancanza della prova della regolare intimazione del teste per la prima udienza utile, la parte è decaduta dalla prova.
A nulla rileva la tardiva notificazione dell'intimazione all'amministratore di sostegno del teste, attesi sia la mancanza di prova dell'intimazione alla prima udienza utile, sia il fatto che non risultano agli atti i poteri del detto amministratore, come correttamente ritenuto dal primo giudice nell'ordinanza del 10/10/23.
b) In merito alla revocazione della donazione, la Suprema Corte ha ritenuto che l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancare rispetto alla dignità del donante ( ex plurimis Cass. n. 3811/2024).
E ancora, l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario (Cassazione ordinanza n.
13544 del 29 aprile 2022).
Inoltre, l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.( Cass. n. 7487/2011).
Nel caso che ci occupa i comportamenti “ingiuriosi” e “minacciosi” attribuiti dall'appellante alla sorella riguardano, secondo la prospettazione del primo, le condotte asseritamente denigratorie, offensive e intimidatorie poste in essere dall'appellata, riconducibili a scatti d'ira e violenza, tali da rendere insostenibile la convivenza con il fratello.
A seguito di tali atti venivano proposte due denunce, la prima dall'appellante in data 21 luglio 2014, e la seconda in data 27 luglio 2017 veniva presentata da , compagno del . Persona_2 Parte_1
L'odierna appellata non ha contestato l'effettivo verificarsi degli episodi narrati nelle denunce, deducendo, però il ritiro della denuncia da parte del fratello;
fatto, questo, non contestato.
Giova osservare, però, che in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra enunciati, i fatti rappresentati dall'odierno appellante non sono idonei ai fini di una pronuncia di revoca della donazione.
Infatti, i comportamenti tenuti dalla nei confronti del fratello si Parte_1 inseriscono in un contesto di rapporti familiari evidentemente deteriorati a causa delle scelte di vita dell'appellante, ritenute inopportune dalla sorella, in particolare per la presenza di estranei all'interno dell'abitazione e per la volontà dell'appellante di collocare la madre in una comunità.
Infatti, nella denuncia presentata dall'appellante si legge che l'appellata avrebbe profferito nei confronti del fratello la seguente frase: “cornuto, pezzo di merda, tu non vali niente, tu non sei nessuno, tu non comandi niente, sei un figlio perso, sei un parassita, … se tu metti la mamma in comunità io ti ammazzo, qui non ti devi fare vedere se non ti spacco il culo”.
Appare evidente che le espressioni usate dall'appellata, seppure ingiuriose non sono state esteriorizzate a terzi, trattandosi di una lite avvenuta tra le pareti domestiche in relazione alla collocazione della madre. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Anche nella denuncia presentata dal il comportamento Tes_1 dell'appellata nei confronti del fratello è consistito soltanto nel contestare a quest'ultimo la presenza continua di estranei in casa.
Orbene, da quanto sopra è agevole ritenere che si tratti di screzi tra fratelli, i quali non condividono il modo di vivere dell'altro; gli atteggiamenti posti in essere dall'appellata denotano un dissenso nei confronti del fratello in un momento in cui la stessa, per come si evince nella denuncia presentata dall'appellante, versava in un forte stato depressivo.
Evidentemente, condotte verbali poste in essere da Controparte_1 non possono ritenersi prova di un reale e perdurante sentimento di avversione, estrinsecante ingratitudine verso il fratello, tale da ripugnare alla coscienza comune;
costituendo, appunto, il fondamento dell'eventuale revocazione della donazione per ingratitudine, come correttamente ritenuto dal primo giudice, soltanto la profonda e radicata avversione verso il donante, che nel caso in specie non può ritenersi essersi perfezionata.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2311/2024, emessa dal Tribunale di Catania
[...] in data 12/5/24, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dello Stato, essendo ammessa al Controparte_1 patrocinio a spese dello Stato, che liquida in complessivi €.2.906,00, di cui €.
567,00 per la fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 956,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 16 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro