Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 256/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 256 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 6 marzo 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Emilio Scaglione, 476 presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Esposito che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Giugliano in CP_1 C.F._2
Campania alla Via Madonna del Pantano, 72/A presso lo studio dell'avv. Rino Santoro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c. 1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 23.1.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 25.5.2005, dal quale nascevano due figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) - alle Per_1 Per_2
condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 6 marzo 2025, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 6.3.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli Nord (avvenuta l'1.6.2022) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del
Tribunale di Napoli Nord, pubblicato il 5.6.2022; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. La figlia minore è affidata in modo condiviso al padre e alla madre presso la quale Per_2
conserverà la residenza anagrafica e privilegiata.
2. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, Per_2 all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la figlia minore , i genitori eserciteranno la Per_2
responsabilità separatamente.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, previo accordo con la Per_2
madre. In caso di insperati, ma possibili contrasti, le frequentazioni della figlia minore con il Per_2
padre saranno, compatibilmente con gli impegni di lavoro e quelli scolastici della minore, garantite come indicato nel piano genitoriale allegato.
2 V.G. n. 256/2025
4. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1
Per_ mantenimento della figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente e della figlia minore , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 580,00 (cinquecentottanta,00), aggiornato Per_2
secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
5. Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie, le spese mediche ed odontoiatriche e quelle relative alla istruzione delle figlie, spese tutte previamente concordate tra i coniugi.
6. L'assegno unico per le figlie a carico sarà ripartito in pari misura tra i coniugi.
7. Resterà a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, il mutuo ipotecario, a tasso variabile, acceso con per l'acquisto della casa coniugale intestato ad entrambi Controparte_2
i coniugi, da pagare entro il giorno 12 di ogni mese.
Spese di giudizio compensate.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, essendo conformi alla legge ed agli interessi della minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 25.5.2005 (atto n. 62, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) tra (nata a [...] il Parte_1
21.11.1971) e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da CP_1
intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 7 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
3 V.G. n. 256/2025
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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