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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/10/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1331/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/04/2025
da
(C.F. ), con l'Avv. CARESANA ROBERTA e con domicilio Parte_1 C.F._1
eletto presso il suo studio in Garlasco, C.so Cavour n.187;
e
(C.F. , con l'Avv. PASSERINI FRANCESCA e con Controparte_1 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, C.so di Porta Vittoria n.8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Borgo San Siro, in data 16/04/2016, (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE • dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune Borgo San Siro (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la mamma presso la casa familiare sita in Via Maggi C.M. n.
14/A di proprietà esclusiva della Signora che resta a lei Controparte_1
assegnata;
2. il Signor è tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
ordinario dei figli la somma di Euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ogni figlio), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese,
a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita;
3. I genitori saranno tenuti al rispetto delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Pavia che di seguito si riportano:
CRITERI DI CONTRIBUZIONE E RIMBORSI
Le spese extra-assegno sono ripartite tra i genitori in base alla percentuale concordata dagli stessi.
Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato, e/o da altro Ente pubblico rimangono di spettanza della signora CP_1
Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (whatsapp, sms, e-mail, etc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa.
Pag. 2 di 5 Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare, comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitori.
Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto dall'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.
4. Il Signor terrà con sé i figli a settimane alterne secondo accordi da Parte_1 prendersi direttamente con la signora Anche le vacanze estive, CP_1
natalizie e pasquali, e ogni altra ricorrenza, verrà concordata tra i genitori.
5. La signora in caso di richiesta di restituzione al signor delle CP_1 Pt_1
somme percepite in merito alla vertenza sarà tenuta Parte_2
a rimborsare allo stesso la somma onnicomprensiva di €3.000,00, entro 60gg dalla richiesta.
6. spese legali compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Pag. 3 di 5 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
(sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
sposati in Borgo San Siro il giorno 16/04/2016, con atto trascritto presso i Registri dello
Stato Civile del suddetto Comune (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
Pag. 4 di 5 5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 22/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1331/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/04/2025
da
(C.F. ), con l'Avv. CARESANA ROBERTA e con domicilio Parte_1 C.F._1
eletto presso il suo studio in Garlasco, C.so Cavour n.187;
e
(C.F. , con l'Avv. PASSERINI FRANCESCA e con Controparte_1 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, C.so di Porta Vittoria n.8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Borgo San Siro, in data 16/04/2016, (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE • dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune Borgo San Siro (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la mamma presso la casa familiare sita in Via Maggi C.M. n.
14/A di proprietà esclusiva della Signora che resta a lei Controparte_1
assegnata;
2. il Signor è tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
ordinario dei figli la somma di Euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ogni figlio), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese,
a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita;
3. I genitori saranno tenuti al rispetto delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Pavia che di seguito si riportano:
CRITERI DI CONTRIBUZIONE E RIMBORSI
Le spese extra-assegno sono ripartite tra i genitori in base alla percentuale concordata dagli stessi.
Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato, e/o da altro Ente pubblico rimangono di spettanza della signora CP_1
Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (whatsapp, sms, e-mail, etc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa.
Pag. 2 di 5 Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare, comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitori.
Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto dall'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.
4. Il Signor terrà con sé i figli a settimane alterne secondo accordi da Parte_1 prendersi direttamente con la signora Anche le vacanze estive, CP_1
natalizie e pasquali, e ogni altra ricorrenza, verrà concordata tra i genitori.
5. La signora in caso di richiesta di restituzione al signor delle CP_1 Pt_1
somme percepite in merito alla vertenza sarà tenuta Parte_2
a rimborsare allo stesso la somma onnicomprensiva di €3.000,00, entro 60gg dalla richiesta.
6. spese legali compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Pag. 3 di 5 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
(sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
sposati in Borgo San Siro il giorno 16/04/2016, con atto trascritto presso i Registri dello
Stato Civile del suddetto Comune (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
Pag. 4 di 5 5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 22/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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