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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/06/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 390 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BITTNER BRUNO e dell'avv. CASERTANO FABIO, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), non costituita;
CP_1 C.F._2
Parte appellata
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 585/2025 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
03/02/2025 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“In principalità:
1) revocare l'assegno per il concorso al mantenimento del figlio ultramaggiorenne
[...]
disposto a favore della signora nonché l'obbligo di corrispondere il Per_1 CP_1
50% delle spese straordinarie;
In subordine:
2) ridurre detto assegno nella misura che verrà ritenuta di giustizia in relazione al mutamento
delle condizioni economiche di fatto intervenute in capo al signor da una Parte_1
parte e e dall'altra dal momento della separazione ad oggi. In CP_1 Persona_1
ogni caso con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 585/2025 il Tribunale di Venezia stabiliva il mantenimento per il figlio maggiorenne a carico del padre nella misura determinata in separazione pari a Persona_1
475,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e compensava le spese di lite tra le parti.
2. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la Parte_1
predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello:
a) Errata applicazione dell'art. 337 septies c.c. e dei principi giurisprudenziali ad esso sottesi –
2 principio dell'autosufficienza economica e adeguatezza del reddito come presupposto per la revoca dell'assegno, essendo il reddito di assolutamente adeguato. Persona_1
Subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo:
b) Errata applicazione dell'art. 337 septies c.c. e dei principi interpretativi dettati dalla giurisprudenza;
in particolare mancato/erroneo/illogico accertamento del nesso di causa tra la patologia che affligge e l'incolpevole mancato raggiungimento della indipendenza Per_1
economica, con valutazione contraria alle risultanze probatorie e trascurando che la stagionalità
del lavoro costituisce una precisa scelta di vita di . Per_1
Subordinatamente al mancato accoglimento del secondo motivo:
c) Assenza di motivazione rispetto alla conferma del quantum dell'assegno dovuto rispetto alla radicale modifica delle condizioni economiche intervenute nel tempo di onerato e beneficiato,
con valutazione della capacità in capo al signor di corrispondere un assegno Parte_1
di mantenimento al figlio maggiorenne basata su presupposti di fatto incontrovertibilmente non veri e richiesta di integrazione probatoria rispetto alle capacità lavorative del signor
[...]
. Parte_1
3. La parte appellata, nonostante la regolare notifica del reclamo e del decreto di fissazione,
avvenuta in data 19 marzo 2025 non si costituiva in giudizio, con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia in questa sede.
4. Gli atti venivano trasmessi al P.G. per consentire il suo intervento.
5. Depositate da parte dell'appellante le note scritte in sostituzione dell'udienza del 12
maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dall'appellante come integralmente riportate in epigrafe.
3 6. L'appello è fondato nei termini di seguito indicati.
7. Emerge dall'esame degli atti e documenti di causa che , nato il Persona_1
13.6.2000, aveva abbandonato il suo percorso di studi (dopo aver terminato la scuola superiore)
ed aveva svolto lavori saltuari ed occasionali, aveva sofferto di un disturbo ossessivo compulsivo e aveva in seguito sviluppato una dipendenza da psicofarmaci assunti per curare il predetto disturbo, essendo poi in cura al SERD (cfr pag. 3 della comparsa di risposta di in CP_1
primo grado). Per tale motivo che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio e rinunciava a richiedere per sé un assegno divorzile, avendo un lavoro che,
seppur a tempo determinato, le garantiva un'entrata di circa 1.300,00 euro mensili, chiedeva che fosse comunque disposto dal Tribunale un mantenimento per il figlio nella misura di euro 250,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 19 ottobre 2022 le parti davano atto che stavano cercando di inserire il figlio in una comunità e il ricorrente si dichiarava disponibile a versare 250,00 euro di mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, sicché il Presidente revocava il contributo di mantenimento per la moglie e determinava il mantenimento del figlio in euro 250,00 mensili, fermo il 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 12 ottobre 2023, tenutasi a seguito della pronuncia parziale di divorzio, rigettate le prove orali richieste, il Tribunale disponeva che l' sede di San Donà CP_2
di Piave, trasmettesse entro il 15.12.2023 il prospetto contributivo di . Persona_1
Depositato lo stesso da parte dell' , risultava che avesse lavorato fino all'11 giugno CP_2 Per_1
2022 (a partire dal 2018) con contratti stagionali e da apprendista e avesse ripreso in data 2
maggio 2023 e fino al 31 agosto 2023, con retribuzione, per quest'ultimo periodo, di euro
7.669,00 complessivi. Veniva, inoltre, acquisito certificato del SERD da cui risultava che il
4 medesimo era in cura dal maggio 2022 per “disturbo ossessivo compulsivo e condotte di poliabuso”, con accesso non continuativo né regolare. In sede di precisazione delle conclusioni la limitava le sue richieste alla contribuzione del 50% delle spese straordinarie a carico del CP_1
padre, dando atto, con la comparsa conclusionale, che svolgeva lavori stagionali, era Per_1
ancora in cura al , era nudo proprietario dell'abitazione familiare (essendo la nonna CP_3
usufruttuaria) e veniva mantenuto dalla madre in quanto il padre, nonostante i provvedimenti giudiziali, nulla aveva versato per lo stesso.
Coglie nel segno il secondo motivo di appello laddove evidenzia, a pagina 13 del ricorso, che la non ha richiesto la contribuzione al mantenimento del figlio (con onere della prova a suo CP_1
carico sulla sussistenza di tutti presupposti), né sussiste certificazione medica che provi l'incapacità lavorativa dello stesso (tanto che ha continuato a lavorare stagionalmente Per_1
anche nel 2024 presso la stessa società in cui aveva lavorato nel 2023: fatto non contestato) in ragione del disturbo accertato. Allo stesso tempo sussiste certificazione medica che prova come
, la cui azienda è pacificamente fallita nel 2012, così come lo stesso in Parte_1
proprio, ha una situazione compromessa di salute che lo limita nell'attività lavorativa.
Alla luce di tale quadro assertivo, fattuale e probatorio certamente non poteva essere confermato l'assegno di mantenimento nella somma stabilita in sede di separazione, peraltro già ridotto in sede di udienza presidenziale a 250,00 euro mensili in un periodo in cui le parti stavano cercando una soluzione per risolvere la dipendenza di da farmaci e il disturbo che era stata Per_1
l'origine del poliabuso, periodo in cui pacificamente aveva smesso di lavorare per Per_1
provare a curarsi ed in cui il padre aveva offerto alla la somma poi recepita nei CP_1
provvedimenti presidenziali. Tenuto conto quindi, della capacità lavorativa di , Per_1
5 attualmente connotata da precarietà, collegata al reperimento solo di lavori stagionali ed a termine (per quanto rinnovati stagionalmente) e delle esigenze di salute per le quali potrebbe non essere sufficiente il reddito percepito stagionalmente, si ritiene che dovesse e debba essere eliso l'assegno di mantenimento del medesimo e mantenuta la ripartizione al 50% delle sole spese straordinarie mediche tra i genitori, non potendo ritenersi la colpevolezza del non essere del tutto economicamente autosufficiente imputabile a in ragione del disturbo dal quale è affetto, Per_1
che se è vero che non ne limita la capacità lavorativa non ne consente un'assoluta autonomia che potrebbe consentirgli di allontanarsi dall'abitazione familiare e cercare al di fuori di Jesolo
un'occupazione che non sia stagionale.
Va, inoltre, evidenziato che il diritto del genitore convivente con il figlio al concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, è diritto da ritenersi disponibile, non essendo il disturbo di cui soffre parificabile (per quanto risulta dagli atti Per_1
di causa e dai documenti prodotti) ad un handicap grave di cui all'art. 337 septies, 2 comma,
c.p.c., sicchè il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a decidere sulla domanda come precisata da in sede di precisazione delle conclusioni che limitava la richiesta di contribuzione CP_1
al 50% delle spese straordinarie ed accessorie per il figlio.
Tenuto conto che l'autosufficienza economica non risulta del tutto raggiunta, ma non vi era domanda di assegno ma solo di contribuzione alle spese straordinarie, queste vanno e possono essere riconosciute solo limitatamente a quelle mediche, le uniche che per la loro imprevedibilità, tenuto conto del disturbo di , si ritiene debbano continuare a gravare su Per_1
entrambi genitori.
8. Per tali motivi l'appello va parzialmente accolto, con la revoca dell'assegno di
6 mantenimento a favore di a decorrere dal mese di maggio del 2023 compreso (data in cui Per_1
il medesimo aveva ripreso a lavorare stagionalmente dopo il periodo di cura) e con la previsione,
da tale data, del concorso nelle spese straordinarie solo mediche (come richiamate dal protocollo famiglia di Venezia) nella misura del 50% tra i genitori, ferme le statuizioni non modificate.
9. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio in ragione dell'esito della lite e delle evoluzioni della situazione fattuale come avvenute in corso di causa e della soccombenza reciproca valutata sulle conclusioni dalle parti formulate all'esito del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di per il figlio Parte_1
, da versarsi a favore della signora con decorrenza della Persona_1 CP_1
revoca dal maggio 2023 compreso e ferme, per il periodo precedente, le statuizioni assunte in sede di udienza presidenziale.
2) Pone a carico di il pagamento del 50% delle sole spese straordinarie Parte_1
mediche di , come indicate nel protocollo del Tribunale di Venezia. Persona_1
3) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
4) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
7 Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 390 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BITTNER BRUNO e dell'avv. CASERTANO FABIO, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), non costituita;
CP_1 C.F._2
Parte appellata
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 585/2025 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
03/02/2025 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“In principalità:
1) revocare l'assegno per il concorso al mantenimento del figlio ultramaggiorenne
[...]
disposto a favore della signora nonché l'obbligo di corrispondere il Per_1 CP_1
50% delle spese straordinarie;
In subordine:
2) ridurre detto assegno nella misura che verrà ritenuta di giustizia in relazione al mutamento
delle condizioni economiche di fatto intervenute in capo al signor da una Parte_1
parte e e dall'altra dal momento della separazione ad oggi. In CP_1 Persona_1
ogni caso con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 585/2025 il Tribunale di Venezia stabiliva il mantenimento per il figlio maggiorenne a carico del padre nella misura determinata in separazione pari a Persona_1
475,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e compensava le spese di lite tra le parti.
2. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la Parte_1
predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello:
a) Errata applicazione dell'art. 337 septies c.c. e dei principi giurisprudenziali ad esso sottesi –
2 principio dell'autosufficienza economica e adeguatezza del reddito come presupposto per la revoca dell'assegno, essendo il reddito di assolutamente adeguato. Persona_1
Subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo:
b) Errata applicazione dell'art. 337 septies c.c. e dei principi interpretativi dettati dalla giurisprudenza;
in particolare mancato/erroneo/illogico accertamento del nesso di causa tra la patologia che affligge e l'incolpevole mancato raggiungimento della indipendenza Per_1
economica, con valutazione contraria alle risultanze probatorie e trascurando che la stagionalità
del lavoro costituisce una precisa scelta di vita di . Per_1
Subordinatamente al mancato accoglimento del secondo motivo:
c) Assenza di motivazione rispetto alla conferma del quantum dell'assegno dovuto rispetto alla radicale modifica delle condizioni economiche intervenute nel tempo di onerato e beneficiato,
con valutazione della capacità in capo al signor di corrispondere un assegno Parte_1
di mantenimento al figlio maggiorenne basata su presupposti di fatto incontrovertibilmente non veri e richiesta di integrazione probatoria rispetto alle capacità lavorative del signor
[...]
. Parte_1
3. La parte appellata, nonostante la regolare notifica del reclamo e del decreto di fissazione,
avvenuta in data 19 marzo 2025 non si costituiva in giudizio, con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia in questa sede.
4. Gli atti venivano trasmessi al P.G. per consentire il suo intervento.
5. Depositate da parte dell'appellante le note scritte in sostituzione dell'udienza del 12
maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dall'appellante come integralmente riportate in epigrafe.
3 6. L'appello è fondato nei termini di seguito indicati.
7. Emerge dall'esame degli atti e documenti di causa che , nato il Persona_1
13.6.2000, aveva abbandonato il suo percorso di studi (dopo aver terminato la scuola superiore)
ed aveva svolto lavori saltuari ed occasionali, aveva sofferto di un disturbo ossessivo compulsivo e aveva in seguito sviluppato una dipendenza da psicofarmaci assunti per curare il predetto disturbo, essendo poi in cura al SERD (cfr pag. 3 della comparsa di risposta di in CP_1
primo grado). Per tale motivo che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio e rinunciava a richiedere per sé un assegno divorzile, avendo un lavoro che,
seppur a tempo determinato, le garantiva un'entrata di circa 1.300,00 euro mensili, chiedeva che fosse comunque disposto dal Tribunale un mantenimento per il figlio nella misura di euro 250,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 19 ottobre 2022 le parti davano atto che stavano cercando di inserire il figlio in una comunità e il ricorrente si dichiarava disponibile a versare 250,00 euro di mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, sicché il Presidente revocava il contributo di mantenimento per la moglie e determinava il mantenimento del figlio in euro 250,00 mensili, fermo il 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 12 ottobre 2023, tenutasi a seguito della pronuncia parziale di divorzio, rigettate le prove orali richieste, il Tribunale disponeva che l' sede di San Donà CP_2
di Piave, trasmettesse entro il 15.12.2023 il prospetto contributivo di . Persona_1
Depositato lo stesso da parte dell' , risultava che avesse lavorato fino all'11 giugno CP_2 Per_1
2022 (a partire dal 2018) con contratti stagionali e da apprendista e avesse ripreso in data 2
maggio 2023 e fino al 31 agosto 2023, con retribuzione, per quest'ultimo periodo, di euro
7.669,00 complessivi. Veniva, inoltre, acquisito certificato del SERD da cui risultava che il
4 medesimo era in cura dal maggio 2022 per “disturbo ossessivo compulsivo e condotte di poliabuso”, con accesso non continuativo né regolare. In sede di precisazione delle conclusioni la limitava le sue richieste alla contribuzione del 50% delle spese straordinarie a carico del CP_1
padre, dando atto, con la comparsa conclusionale, che svolgeva lavori stagionali, era Per_1
ancora in cura al , era nudo proprietario dell'abitazione familiare (essendo la nonna CP_3
usufruttuaria) e veniva mantenuto dalla madre in quanto il padre, nonostante i provvedimenti giudiziali, nulla aveva versato per lo stesso.
Coglie nel segno il secondo motivo di appello laddove evidenzia, a pagina 13 del ricorso, che la non ha richiesto la contribuzione al mantenimento del figlio (con onere della prova a suo CP_1
carico sulla sussistenza di tutti presupposti), né sussiste certificazione medica che provi l'incapacità lavorativa dello stesso (tanto che ha continuato a lavorare stagionalmente Per_1
anche nel 2024 presso la stessa società in cui aveva lavorato nel 2023: fatto non contestato) in ragione del disturbo accertato. Allo stesso tempo sussiste certificazione medica che prova come
, la cui azienda è pacificamente fallita nel 2012, così come lo stesso in Parte_1
proprio, ha una situazione compromessa di salute che lo limita nell'attività lavorativa.
Alla luce di tale quadro assertivo, fattuale e probatorio certamente non poteva essere confermato l'assegno di mantenimento nella somma stabilita in sede di separazione, peraltro già ridotto in sede di udienza presidenziale a 250,00 euro mensili in un periodo in cui le parti stavano cercando una soluzione per risolvere la dipendenza di da farmaci e il disturbo che era stata Per_1
l'origine del poliabuso, periodo in cui pacificamente aveva smesso di lavorare per Per_1
provare a curarsi ed in cui il padre aveva offerto alla la somma poi recepita nei CP_1
provvedimenti presidenziali. Tenuto conto quindi, della capacità lavorativa di , Per_1
5 attualmente connotata da precarietà, collegata al reperimento solo di lavori stagionali ed a termine (per quanto rinnovati stagionalmente) e delle esigenze di salute per le quali potrebbe non essere sufficiente il reddito percepito stagionalmente, si ritiene che dovesse e debba essere eliso l'assegno di mantenimento del medesimo e mantenuta la ripartizione al 50% delle sole spese straordinarie mediche tra i genitori, non potendo ritenersi la colpevolezza del non essere del tutto economicamente autosufficiente imputabile a in ragione del disturbo dal quale è affetto, Per_1
che se è vero che non ne limita la capacità lavorativa non ne consente un'assoluta autonomia che potrebbe consentirgli di allontanarsi dall'abitazione familiare e cercare al di fuori di Jesolo
un'occupazione che non sia stagionale.
Va, inoltre, evidenziato che il diritto del genitore convivente con il figlio al concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, è diritto da ritenersi disponibile, non essendo il disturbo di cui soffre parificabile (per quanto risulta dagli atti Per_1
di causa e dai documenti prodotti) ad un handicap grave di cui all'art. 337 septies, 2 comma,
c.p.c., sicchè il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a decidere sulla domanda come precisata da in sede di precisazione delle conclusioni che limitava la richiesta di contribuzione CP_1
al 50% delle spese straordinarie ed accessorie per il figlio.
Tenuto conto che l'autosufficienza economica non risulta del tutto raggiunta, ma non vi era domanda di assegno ma solo di contribuzione alle spese straordinarie, queste vanno e possono essere riconosciute solo limitatamente a quelle mediche, le uniche che per la loro imprevedibilità, tenuto conto del disturbo di , si ritiene debbano continuare a gravare su Per_1
entrambi genitori.
8. Per tali motivi l'appello va parzialmente accolto, con la revoca dell'assegno di
6 mantenimento a favore di a decorrere dal mese di maggio del 2023 compreso (data in cui Per_1
il medesimo aveva ripreso a lavorare stagionalmente dopo il periodo di cura) e con la previsione,
da tale data, del concorso nelle spese straordinarie solo mediche (come richiamate dal protocollo famiglia di Venezia) nella misura del 50% tra i genitori, ferme le statuizioni non modificate.
9. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio in ragione dell'esito della lite e delle evoluzioni della situazione fattuale come avvenute in corso di causa e della soccombenza reciproca valutata sulle conclusioni dalle parti formulate all'esito del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di per il figlio Parte_1
, da versarsi a favore della signora con decorrenza della Persona_1 CP_1
revoca dal maggio 2023 compreso e ferme, per il periodo precedente, le statuizioni assunte in sede di udienza presidenziale.
2) Pone a carico di il pagamento del 50% delle sole spese straordinarie Parte_1
mediche di , come indicate nel protocollo del Tribunale di Venezia. Persona_1
3) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
4) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
7 Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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