Articolo 6 della Legge 25 luglio 1966, n. 574
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 agosto 1966
Art. 6.
Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli insegnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali banditi a partire dall'anno 1947, risultino iscritti nella graduatoria di merito per aver ottenuto complessivamente punti 105 su 175, nonche' gli insegnanti di cui all' articolo 2 della legge 1 agosto 1962, n. 1249 .
L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli, in rapporto al nuovo massimo di 25 di cui all'articolo 2.
Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, e' concessa facolta' di chiedere l'iscrizione nella graduatoria di cui all'articolo 3, anziche' nella Provincia o in una delle Province in cui l'insegnante ha conseguito l'idoneita', in quella nella quale sia residente da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore il 13 agosto 1966