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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra ConIGliere rel./est.
Dott.ssa Rossella Di Todaro ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 205/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Parte_1 C.F._1
Giuseppe Longo
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ), rappr. e dif. da // Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE con l'intervento del Sostituto Procuratore di sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2172/2021 il Tribunale di Taranto, dichiarata la separazione personale dei coniugi ed che avevano contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
data 12 luglio 2008, rigettava la domanda di addebito della separazione alla CP_1
ponendo a carico del un contributo al mantenimento della moglie di importo Pt_1
pari ad euro 150,00 mensili - così riducendo l'originario importo pari ad euro 300,00 mensili stabilito all'esito dell'udienza presidenziale - oltre rivalutazione secondo indici
Istat; quanto alla figlia nata [...], ne disponeva l'affido Per_1
congiunto ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e disciplinava il diritto di visita del padre, a cui carico poneva un contributo di mantenimento di importo pari ad euro 400,00 mensili a far data dalla pronuncia - elevando l'originario importo di euro 350,00 tenuto conto dell'aumento del reddito del e delle accresciute Pt_1
eIGenze della minore in ragione dell'età, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, documentate e previamente concordate.
Avverso tale pronuncia il proponeva appello censurando la statuizione di rigetto Pt_1
della domanda di addebito della separazione alla e la fissazione a suo carico di un CP_1
contributo di mantenimento in favore della moglie nonché invocando la riduzione ad euro 250,00 mensili del contributo di mantenimento stabilito in favore della figlia, ferma la condivisione al 50% delle spese straordinarie.
La Corte adita respingeva l'appello con sentenza n. 436/2021.
Il proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza a cui la Pt_1 CP_1
resisteva con controricorso.
Con ordinanza n. 11394/2024 pubblicata il 29 aprile 20224 la S.C. ha accolto il primo ed il secondo motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione e, dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di
Lecce – Sezione Distaccata di Taranto in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
In particolare, il ricorrente: con il primo motivo (così rubricato: «I. - VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 143, 151, 2967 E 2698 C.C. NONCHE' DEGLI
ARTT. 2, 3, 29 E 111 COST. ED ANCORA DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN
RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.») aveva lamentato il rigetto della domanda di addebito della separazione alla nonostante avesse accertato il suo CP_1
adulterio; con il secondo motivo (così rubricato: «II. - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 143, 151, 2967 E 2698 C.C.. NONCHE' DEGLI ARTT.
2, 3, 29 E 111 COST. ED ANCORA DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN RELAZIONE
ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE APPARENTE COME
PREVISTO DALL'ART. 132 C.P.C. N. 4 IN RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N.
5 C.P.C.. OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE
E' STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI IN RELAZIONE ALL'ART.
360 COMMA 1 N. 5 C.P.C.»), premesso che la Corte territoriale, pur ritenendo chiaro e provato l'adulterio, aveva valutato che non potesse considerarsi dimostrato che tale pag. 2/11 adulterio fosse stata la causa (e non l'effetto) del fallimento del matrimonio, tenuto conto: 1) del breve lasso di tempo intercorso tra il primo accertamento investigativo
(gennaio 2015) ed il deposito del ricorso da parte della (febbraio 2015), 2) della CP_1 circostanza che il deducente, già intorno alla metà dell'anno precedente (quindi circa sette mesi prima) aveva colto un “comportamento improvvisamente freddo e distaccato” della moglie, al punto che anche la vita intima “era cessata”, richiamava la distribuzione degli oneri probatori in materia e deduceva che, a fronte della prova della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell'esponente, la non aveva dato la CP_1 prova, sulla medesima incombente, dell'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla ridetta violazione;
segnalava, altresì, che l'argomento di cui al punto 1) recava una motivazione del tutto inconsistente, non assumendo alcun IGnificato giuridico la vicinanza temporale tra l'adulterio e il deposito del ricorso per la separazione da parte dell'allora ricorrente atteso che anzi tale vicinanza, se proprio le si volesse CP_1
attribuire un IGnificato, costituiva la dimostrazione del fatto che la stessa, tradito il marito ed invaghitasi del nuovo compagno, aveva voluto liberarsi quanto prima del coniuge, mentre l'argomento di cui al punto 2) era illogico ed inconsistente poiché il deducente, nell'esporre di avere notato una certa disaffezione della moglie, non aveva prospettato tale circostanza quale dimostrazione dell'intollerabilità della convivenza, bensì come sintomo di qualcosa che, poi, si era mostrato essere l'adulterio della donna, tanto vero che non era emersa nel processo alcuna altra causa di intollerabilità; con il terzo motivo (così rubricato: «III. - NULLITÀ E/O ERRONEITÀ DELLA SENTENZA
PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 156 C.C. E DELL'ART.
116 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.. NULLITÀ DELLA
SENTENZA PER MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE
APPARENTE COME PREVISTO DALL'ART. 132 C.P.C. N. 4 IN RELAZIONE
ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 5 C.P.C.. OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO
DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E' STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE
PARTI IN RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 5 C.P.C.») aveva sostenuto che, a prescindere dall'addebito della separazione implicante il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a carico del deducente, la previsione di un contributo al mantenimento della a carico del deducente era in sé viziata poiché lo stato di CP_1
pag. 3/11 disoccupazione di quest'ultima era sempre e solo dipeso dalla sua indisponibilità a lavorare, come dimostrato dal fatto che aveva espressamente rifiutato una proposta di lavoro ricercata dallo stesso esponente.
La S.C. ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso - esaminati congiuntamente -, con assorbimento del terzo, per le seguenti ragioni: richiamati, per un verso, gli orientamenti in materia di addebito e, per altro verso, i principi elaborati con riferimento alla censurabilità in cassazione della motivazione delle pronunzie di merito, ha valutato che nella sentenza impugnata non era stato esplicitato, né risultava indirettamente comprensibile, “perché la presentazione della domanda di separazione da parte dello stesso coniuge a cui è ricondotta la condotta violativa degli obblighi coniugali escluda il nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della convivenza (e, piuttosto, non dimostri invece tale connessione)” e neppure era stata esplicitata “la ragione per cui il fatto che il ricorrente abbia dedotto in giudizio che qualche mese prima della proposizione della domanda di separazione da parte della moglie si era accorto di una certa disaffezione della con la quale non aveva più rapporti intimi, costituisse CP_1
ammissione della intollerabilità della convivenza già prima delle infedeltà (e non un'avvisaglia della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della donna)”, sicché “la motivazione della sentenza, pure materialmente esistente, non esplicita [va] in modo logico e comprensibile le ragioni della decisione sulla domanda di addebito della separazione, risultando pertanto viziata”; conclusivamente, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte di provenienza anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
***
Con ricorso ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il giudizio formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la IG.ra , in Controparte_1 violazione dell'art. 143 c.c., è responsabile della violazione dell'obbligo della fedeltà coniugale (addebito) e, per l'effetto 2) revocare l'assegno di mantenimento stabilito in favore della stessa ed in capo al IG. con la sentenza impugnata e, per Parte_1
l'effetto, 3) condannare la IG.ra alla restituzione di tutte le somme CP_1
indebitamente incassate a tale titolo;
4) accertare e dichiarare, comunque, che non sussistono i presupposti per ottenere da parte della IG.ra il diritto Controparte_1
pag. 4/11 all'assegno di mantenimento e per l'effetto 5) revocare quello stabilito con la sentenza impugnata in favore della stessa ed in capo del IG. . Con vittoria di Parte_1
spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché di quello di legittimità.”. non si è costituita nella presente fase di rinvio. Controparte_1
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La causa viene ora in decisione all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si rileva che oggetto del presente giudizio - avente natura di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio - è la fase rescissoria conseguente alla fase rescindente di spettanza esclusiva della S.C., mirante alla pronuncia dell'unica sentenza che deve statuire sulle domande proposte dalle parti che restano da decidere, i.e. sulle quali non si sia formato alcun giudicato interno. Sul punto si veda Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824 così massimata: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed
è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ.,
a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (si vedano, altresì, Cass. 22 maggio 2006, n. 11936, Cass. 17 novembre
2000, n. 14892, Cass. 18 giugno 1994, n. 5901).
Il giudizio di rinvio è poi delimitato dalle preclusioni già maturate nel passaggio da un grado all'altro, oltre che dal giudicato interno eventualmente formatosi, stante l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il pag. 5/11 processo, ed è condizionato dalle statuizioni contenute nella sentenza ovvero nell'ordinanza di rinvio.
Ne consegue che nel caso di specie, alla luce del contenuto della citata ordinanza n.
11394/2024, occorre pronunciarsi, tenuto conto di quanto a suo tempo devoluto in appello nonché delle statuizioni su cui si è formato il giudicato interno, sulla domanda di addebito della separazione alla e, a seconda della decisione su detta domanda, CP_1
sul riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della medesima, il quale aveva costituito oggetto di censure ritenute assorbite dalla S.C..
Restano dunque ferme le statuizioni riguardanti la prole, sia quelle concernenti l'affidamento, la collocazione e le modalità di frequentazione tra il e la figlia, Pt_1
sia quelle concernenti il mantenimento della stessa.
Sempre in via di premessa si segnala che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare ex novo la lite, senza che rilevi l'eventuale contumacia di una delle parti, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio;
ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle sue domande riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno (Cass. ord. 12 febbraio 2019, n. 4070).
Tanto puntualizzato, per comodità di esame è utile ripetere che la S.C. con l'ordinanza n. 11394/2024, accogliendo i primi due motivi di ricorso, ha ravvisato un vizio di motivazione della sentenza impugnata valutando che essa “non esplicita[sse] in modo logico e comprensibile le ragioni della decisione sulla domanda di addebito della separazione”; in particolare ha valutato che gli argomenti utilizzati in sentenza non fossero sufficienti a giustificare il rigetto dell'addebito poiché non era stato esplicitato, né era indirettamente comprensibile, per quale ragione la presentazione della domanda di separazione da parte dello stesso coniuge responsabile della violazione degli obblighi coniugali, a ridosso di tale violazione, di per sé escludesse il nesso causale tra detta violazione e l'intollerabilità della convivenza, potendo dimostrare, invece, la connessione tra l'una e l'altra; ha, altresì, valutato, che non risultava esplicitato per pag. 6/11 quale ragione il fatto che il avesse affermato che qualche messe prima della Pt_1
proposizione della domanda di separazione da parte della moglie si era accorto di una certa disaffezione della con la quale non aveva più rapporti intimi, costituisse CP_1 ammissione dell'intollerabilità della convivenza già prima dell'infedeltà, e non fosse piuttosto un'avvisaglia della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della donna.
Ne deriva che gli argomenti addotti nella sentenza cassata non sono utilizzabili a sostegno dell'insussistenza dell'addebito poiché di per sé giudicati insufficienti e non logici ed avendo anzi la S.C., con riferimento alle circostanze prese in considerazione dalla sentenza cassata, prospettato una valenza di quelle circostanze non solo alternativa ma anche più logica.
Ciò puntualizzato, occorre partire dalla distribuzione degli oneri probatori in materia di addebito, costituenti la premessa delle valutazioni e statuizioni della S.C. nell'ordinanza di rinvio: sulla parte che chiede l'addebito della separazione all'altro coniuge grava l'onere della prova della condotta violativa degli obblighi matrimoniali e della sua efficacia causale nel determinare l'impossibilità di continuare a vivere insieme, mentre grava sull'altro coniuge fornire la prova dell'anteriorità della dissoluzione dell'unione matrimoniale alla violazione, peraltro rilevabile d'ufficio quale causa di esclusione del necessario nesso di causa tra violazione e crisi coniugale irreversibile, con la duplice notazione, per un verso, che l'indagine sulla intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi al fine di accertare l'incidenza del comportamento di ciascuno di essi sul verificarsi della crisi e, per altro verso, che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e quindi di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che si renda autore dell'infedeltà, sempre che quest'ultima non si verifichi in presenza di un irrimediabile deterioramento dei rapporti in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta meramente formale.
Ebbene, nel caso di specie si rileva che la violazione dell'obbligo di fedeltà della CP_1
costituisce il presupposto dell'ordinanza di rimessione sicché sul punto non vi è ragione di soffermarsi. Ad ogni buon conto si rileva che la detta violazione risulta dimostrata pag. 7/11 dagli esiti delle investigazioni commissionate dal corredate di fotografie e Pt_1
confermate dagli investigatori sentiti come testi, da cui emergono contatti avuti dalla con un uomo, identificato in , nelle date 13, 16, 30 e 31 CP_1 Persona_2
gennaio 2015 nonché in data 15 marzo 2015, i quali, per le circostanze di tempo e di luogo in cui essi si verificarono (risultano documentati incontri tra i due in auto ed in luoghi isolati di campagna o presso l'abitazione del ed in orari anche serali e Per_2
notturni). Tali contatti, peraltro, anche se non concretizzatisi in un adulterio, si svolsero con caratteristiche tali da comportare un'offesa alla dignità dell'altro coniuge. Le giustificazioni date dalla in sede di interpello agli incontri con il non sono CP_1 Per_2
plausibili poiché il rapporto di amicizia instaurato con quest'ultimo, dalla medesima addotto per spiegare la sua frequentazione, non legittima quegli incontri, i quali, per le circostanze di tempo e di luogo in cui quegli incontri si verificarono, appaiono piuttosto rivelatori di una relazione di diversa natura. Altrettanto implausibili sono le spiegazioni date dalla in sede di interpello sulla presenza in casa di indumenti indossati CP_1 dall'uomo, come documentato da immagini tratti dai social, a dire della stessa costituiti da abiti dismessi che le avevano dato le sue amiche e che aveva lavato e poi regalato ad altri.
Tanto premesso, la non ha dato la prova che la su indicata relazione fosse CP_1
sopravvenuta alla definitiva compromissione della crisi coniugale.
Non possono trarsi elementi da cui desumere detta prova dalle circostanze considerate nella sentenza cassata per le ragioni esposte dalla S.C.. Ed infatti la presentazione del ricorso volto ad ottenere la pronuncia della separazione da parte della incorsa CP_1 nella violazione dei doveri nascenti dall'art. 143 c.c. sub specie obbligo di fedeltà, da intendersi anche quale dovere di lealtà reciproca, la cui inosservanza, oltre a non richiedere la consumazione del tradimento fisico, è ravvisabile in condotte che siano tali da provocare la frattura della fiducia e suscitare dubbi nell'altro coniuge, al netto ovviamente di sospetti alimentati da eccessiva propensione al controllo dell'altro, ciò che non è nella vicenda in esame considerati gli esiti delle indagini commissionate confermati dall'istruttoria svolta, non prova di per sé che si fosse già verificata una compromissione dell'affectio coniugalis fonte della intollerabilità della prosecuzione della convivenza provocata da cause anteriori ed indipendenti rispetto alla violazione.
pag. 8/11 Ancor meno lo è l'affermazione del del raffreddarsi dei rapporti con la moglie Pt_1 nell'estate precedente. L'una e l'altra circostanza ben si prestano ad un'interpretazione opposta, i.e. ad essere valutati quale segno della dissoluzione del matrimonio correlata alla incidenza sui rapporti coniugali di relazioni esterne.
Dall'istruttoria svolta non sono poi desumibili altri elementi idonei a sorreggere l'anteriorità dell'instaurarsi e consolidarsi della intollerabilità della convivenza per fattori causali diversi dalle frequentazioni intrattenute dalla di cui si è detto, ed CP_1
in tempo antecedente a queste ultime.
La del resto non ha articolato alcuna richiesta istruttoria eventualmente volta a CP_1
soddisfare i suoi oneri probatori né, all'evidenza, può assegnarsi alcun rilievo nella presente sede all'assunto del nuovo difensore della medesima secondo cui ciò non dipese dall'assistita.
La domanda di addebito della separazione avanzata dal deve dunque essere Pt_1
accolta avendo egli assolto al suo onere probatorio mentre la controparte non ha soddisfatto l'onere da cui era gravata.
Conclusivamente, all'esito del presente giudizio di rinvio ed in base alle considerazioni che precedono, ai sensi dell'art. 151 c.c. va pronunciato l'addebito della separazione alla
Ne consegue che a quest'ultima non può essere riconosciuto alcun assegno di CP_1 mantenimento posto che, ai sensi dell'art. 156 c.c., il coniuge a cui sia addebitata la separazione non ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Il venir meno ab origine dei presupposti della spettanza alla dell'assegno di mantenimento rende CP_1
ripetibili le somme eventualmente incassate dalla medesima a tale titolo essendone venuta meno la ragione giustificativa (arg. da Cass. s.u. 8 novembre 2022, n. 32914).
Non può tuttavia farsi luogo alla richiesta condanna alla restituzione degli importi ricevuti in difetto di prova dell'avvenuto versamento.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell'esito della controversia e quindi tenuto conto, per un verso, dell'attribuzione della responsabilità della crisi coniugale alla e, per altro verso, della disciplina dei profili riguardanti CP_1 la prole, ivi compresa la determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia in un importo superiore rispetto a quanto invocato dal , si reputano Per_1 Pt_1
pag. 9/11 sussistenti i presupposti per la compensazione in misura della metà delle spese di lite relative al primo grado ed al grado di appello, in cui si controverteva di tutte le questioni oggetto di contesa, mentre va posta va posta a carico di la restante Controparte_1 metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo sulla base di quanto documentato in atti quanto alle spese vive ed in applicazione dei parametri prossimi ai minimi previsti dal d.m. vigente ratione temporis (d.m. n. 55/2014 e successive modifiche) con riferimento alle cause di valore indeterminabile – complessità bassa, posto che la decisione della controversia ha comportato l'applicazione e l'interpretazione di norme oggetto di una consolidata elaborazione giurisprudenziale, nonché valutate le attività effettivamente espletate (quattro fasi per il giudizio di primo grado, tre fasi per il giudizio di appello). Resta ferma la regolamentazione - effettuata nel corso del giudizio di primo grado - delle spese della consulenza di ufficio disposta nell'interesse della prole.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità ed a quelle della presente fase di rinvio, esse gravano invece integralmente sulla risultata soccombente nella materia CP_1
costituente oggetto di residua contesa in tali giudizi (i.e. addebito e assegno di mantenimento), nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n.
147/2022 vigente ratione temporis e tenuto conto dei criteri su indicati (in particolare quanto alle attività espletate: tre fasi per il giudizio di legittimità e tre fasi per il giudizio di rinvio con la notazione che quest'ultimo si è svolto nella contumacia della e CP_1
che le note difensive finali si sono limitate ad illustrare una questione attinente ad un'istanza di correzione di errore materiale presentata dalla predetta con riguardo alla ordinanza della S.C. n. 11394/2024).
Infine, essendosi il difensore del dichiaratosi antistatario, va disposta la Pt_1
distrazione in suo favore delle spese liquidate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, quale giudice di rinvio deIGnato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
11394/2024 pubblicata in data 29 aprile 2024, definitivamente decidendo a seguito di atto di citazione in riassunzione proposto da , così provvede: Parte_1
pag. 10/11 in accoglimento della domanda proposta da , dichiara la separazione Parte_1
addebitabile ad Controparte_1 dichiara, altresì, l'insussistenza del diritto di all'assegno di Controparte_1
mantenimento a carico di;
Parte_1
dichiara, infine, ripetibili le somme versate a detto titolo alla CP_1
ferma la regolamentazione degli oneri concernenti la consulenza di ufficio disposta nell'interesse della prole stabilita nel corso del giudizio di primo grado e previa compensazione tra le parti della metà delle spese processuali riguardanti il primo ed il secondo grado, condanna a rifondere ad , con Controparte_1 Parte_1 distrazione in favore dell'Avv. Lucio Giuseppe Longo dichiaratosi antistatario, la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero come segue: in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. quanto al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Taranto iscritto al n. 972/2015 R.G.; in euro 174,00 per anticipazioni ed in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., quanto al giudizio di appello svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 337/2021 R.G.; condanna, altresì, a rifondere ad , con distrazione in Controparte_1 Parte_1 favore dell'Avv. Lucio Giuseppe Longo dichiaratosi antistatario, le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, liquidate come segue: in euro 2.757,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione iscritto al n.
10268/2022 R.G.; in euro 125,00 per anticipazioni ed in euro 2.750,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., per la presente fase di rinvio.
Così deciso in Taranto, nella camera di conIGlio del 18 dicembre 2024.
Il ConIGliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott.ssa Annamaria Lastella)
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra ConIGliere rel./est.
Dott.ssa Rossella Di Todaro ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 205/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Parte_1 C.F._1
Giuseppe Longo
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ), rappr. e dif. da // Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE con l'intervento del Sostituto Procuratore di sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2172/2021 il Tribunale di Taranto, dichiarata la separazione personale dei coniugi ed che avevano contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
data 12 luglio 2008, rigettava la domanda di addebito della separazione alla CP_1
ponendo a carico del un contributo al mantenimento della moglie di importo Pt_1
pari ad euro 150,00 mensili - così riducendo l'originario importo pari ad euro 300,00 mensili stabilito all'esito dell'udienza presidenziale - oltre rivalutazione secondo indici
Istat; quanto alla figlia nata [...], ne disponeva l'affido Per_1
congiunto ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e disciplinava il diritto di visita del padre, a cui carico poneva un contributo di mantenimento di importo pari ad euro 400,00 mensili a far data dalla pronuncia - elevando l'originario importo di euro 350,00 tenuto conto dell'aumento del reddito del e delle accresciute Pt_1
eIGenze della minore in ragione dell'età, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, documentate e previamente concordate.
Avverso tale pronuncia il proponeva appello censurando la statuizione di rigetto Pt_1
della domanda di addebito della separazione alla e la fissazione a suo carico di un CP_1
contributo di mantenimento in favore della moglie nonché invocando la riduzione ad euro 250,00 mensili del contributo di mantenimento stabilito in favore della figlia, ferma la condivisione al 50% delle spese straordinarie.
La Corte adita respingeva l'appello con sentenza n. 436/2021.
Il proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza a cui la Pt_1 CP_1
resisteva con controricorso.
Con ordinanza n. 11394/2024 pubblicata il 29 aprile 20224 la S.C. ha accolto il primo ed il secondo motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione e, dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di
Lecce – Sezione Distaccata di Taranto in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
In particolare, il ricorrente: con il primo motivo (così rubricato: «I. - VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 143, 151, 2967 E 2698 C.C. NONCHE' DEGLI
ARTT. 2, 3, 29 E 111 COST. ED ANCORA DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN
RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.») aveva lamentato il rigetto della domanda di addebito della separazione alla nonostante avesse accertato il suo CP_1
adulterio; con il secondo motivo (così rubricato: «II. - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 143, 151, 2967 E 2698 C.C.. NONCHE' DEGLI ARTT.
2, 3, 29 E 111 COST. ED ANCORA DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN RELAZIONE
ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE APPARENTE COME
PREVISTO DALL'ART. 132 C.P.C. N. 4 IN RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N.
5 C.P.C.. OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE
E' STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI IN RELAZIONE ALL'ART.
360 COMMA 1 N. 5 C.P.C.»), premesso che la Corte territoriale, pur ritenendo chiaro e provato l'adulterio, aveva valutato che non potesse considerarsi dimostrato che tale pag. 2/11 adulterio fosse stata la causa (e non l'effetto) del fallimento del matrimonio, tenuto conto: 1) del breve lasso di tempo intercorso tra il primo accertamento investigativo
(gennaio 2015) ed il deposito del ricorso da parte della (febbraio 2015), 2) della CP_1 circostanza che il deducente, già intorno alla metà dell'anno precedente (quindi circa sette mesi prima) aveva colto un “comportamento improvvisamente freddo e distaccato” della moglie, al punto che anche la vita intima “era cessata”, richiamava la distribuzione degli oneri probatori in materia e deduceva che, a fronte della prova della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell'esponente, la non aveva dato la CP_1 prova, sulla medesima incombente, dell'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla ridetta violazione;
segnalava, altresì, che l'argomento di cui al punto 1) recava una motivazione del tutto inconsistente, non assumendo alcun IGnificato giuridico la vicinanza temporale tra l'adulterio e il deposito del ricorso per la separazione da parte dell'allora ricorrente atteso che anzi tale vicinanza, se proprio le si volesse CP_1
attribuire un IGnificato, costituiva la dimostrazione del fatto che la stessa, tradito il marito ed invaghitasi del nuovo compagno, aveva voluto liberarsi quanto prima del coniuge, mentre l'argomento di cui al punto 2) era illogico ed inconsistente poiché il deducente, nell'esporre di avere notato una certa disaffezione della moglie, non aveva prospettato tale circostanza quale dimostrazione dell'intollerabilità della convivenza, bensì come sintomo di qualcosa che, poi, si era mostrato essere l'adulterio della donna, tanto vero che non era emersa nel processo alcuna altra causa di intollerabilità; con il terzo motivo (così rubricato: «III. - NULLITÀ E/O ERRONEITÀ DELLA SENTENZA
PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 156 C.C. E DELL'ART.
116 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.. NULLITÀ DELLA
SENTENZA PER MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE
APPARENTE COME PREVISTO DALL'ART. 132 C.P.C. N. 4 IN RELAZIONE
ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 5 C.P.C.. OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO
DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E' STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE
PARTI IN RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 5 C.P.C.») aveva sostenuto che, a prescindere dall'addebito della separazione implicante il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a carico del deducente, la previsione di un contributo al mantenimento della a carico del deducente era in sé viziata poiché lo stato di CP_1
pag. 3/11 disoccupazione di quest'ultima era sempre e solo dipeso dalla sua indisponibilità a lavorare, come dimostrato dal fatto che aveva espressamente rifiutato una proposta di lavoro ricercata dallo stesso esponente.
La S.C. ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso - esaminati congiuntamente -, con assorbimento del terzo, per le seguenti ragioni: richiamati, per un verso, gli orientamenti in materia di addebito e, per altro verso, i principi elaborati con riferimento alla censurabilità in cassazione della motivazione delle pronunzie di merito, ha valutato che nella sentenza impugnata non era stato esplicitato, né risultava indirettamente comprensibile, “perché la presentazione della domanda di separazione da parte dello stesso coniuge a cui è ricondotta la condotta violativa degli obblighi coniugali escluda il nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della convivenza (e, piuttosto, non dimostri invece tale connessione)” e neppure era stata esplicitata “la ragione per cui il fatto che il ricorrente abbia dedotto in giudizio che qualche mese prima della proposizione della domanda di separazione da parte della moglie si era accorto di una certa disaffezione della con la quale non aveva più rapporti intimi, costituisse CP_1
ammissione della intollerabilità della convivenza già prima delle infedeltà (e non un'avvisaglia della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della donna)”, sicché “la motivazione della sentenza, pure materialmente esistente, non esplicita [va] in modo logico e comprensibile le ragioni della decisione sulla domanda di addebito della separazione, risultando pertanto viziata”; conclusivamente, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte di provenienza anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
***
Con ricorso ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il giudizio formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la IG.ra , in Controparte_1 violazione dell'art. 143 c.c., è responsabile della violazione dell'obbligo della fedeltà coniugale (addebito) e, per l'effetto 2) revocare l'assegno di mantenimento stabilito in favore della stessa ed in capo al IG. con la sentenza impugnata e, per Parte_1
l'effetto, 3) condannare la IG.ra alla restituzione di tutte le somme CP_1
indebitamente incassate a tale titolo;
4) accertare e dichiarare, comunque, che non sussistono i presupposti per ottenere da parte della IG.ra il diritto Controparte_1
pag. 4/11 all'assegno di mantenimento e per l'effetto 5) revocare quello stabilito con la sentenza impugnata in favore della stessa ed in capo del IG. . Con vittoria di Parte_1
spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché di quello di legittimità.”. non si è costituita nella presente fase di rinvio. Controparte_1
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La causa viene ora in decisione all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si rileva che oggetto del presente giudizio - avente natura di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio - è la fase rescissoria conseguente alla fase rescindente di spettanza esclusiva della S.C., mirante alla pronuncia dell'unica sentenza che deve statuire sulle domande proposte dalle parti che restano da decidere, i.e. sulle quali non si sia formato alcun giudicato interno. Sul punto si veda Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824 così massimata: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed
è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ.,
a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (si vedano, altresì, Cass. 22 maggio 2006, n. 11936, Cass. 17 novembre
2000, n. 14892, Cass. 18 giugno 1994, n. 5901).
Il giudizio di rinvio è poi delimitato dalle preclusioni già maturate nel passaggio da un grado all'altro, oltre che dal giudicato interno eventualmente formatosi, stante l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il pag. 5/11 processo, ed è condizionato dalle statuizioni contenute nella sentenza ovvero nell'ordinanza di rinvio.
Ne consegue che nel caso di specie, alla luce del contenuto della citata ordinanza n.
11394/2024, occorre pronunciarsi, tenuto conto di quanto a suo tempo devoluto in appello nonché delle statuizioni su cui si è formato il giudicato interno, sulla domanda di addebito della separazione alla e, a seconda della decisione su detta domanda, CP_1
sul riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della medesima, il quale aveva costituito oggetto di censure ritenute assorbite dalla S.C..
Restano dunque ferme le statuizioni riguardanti la prole, sia quelle concernenti l'affidamento, la collocazione e le modalità di frequentazione tra il e la figlia, Pt_1
sia quelle concernenti il mantenimento della stessa.
Sempre in via di premessa si segnala che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare ex novo la lite, senza che rilevi l'eventuale contumacia di una delle parti, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio;
ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle sue domande riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno (Cass. ord. 12 febbraio 2019, n. 4070).
Tanto puntualizzato, per comodità di esame è utile ripetere che la S.C. con l'ordinanza n. 11394/2024, accogliendo i primi due motivi di ricorso, ha ravvisato un vizio di motivazione della sentenza impugnata valutando che essa “non esplicita[sse] in modo logico e comprensibile le ragioni della decisione sulla domanda di addebito della separazione”; in particolare ha valutato che gli argomenti utilizzati in sentenza non fossero sufficienti a giustificare il rigetto dell'addebito poiché non era stato esplicitato, né era indirettamente comprensibile, per quale ragione la presentazione della domanda di separazione da parte dello stesso coniuge responsabile della violazione degli obblighi coniugali, a ridosso di tale violazione, di per sé escludesse il nesso causale tra detta violazione e l'intollerabilità della convivenza, potendo dimostrare, invece, la connessione tra l'una e l'altra; ha, altresì, valutato, che non risultava esplicitato per pag. 6/11 quale ragione il fatto che il avesse affermato che qualche messe prima della Pt_1
proposizione della domanda di separazione da parte della moglie si era accorto di una certa disaffezione della con la quale non aveva più rapporti intimi, costituisse CP_1 ammissione dell'intollerabilità della convivenza già prima dell'infedeltà, e non fosse piuttosto un'avvisaglia della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della donna.
Ne deriva che gli argomenti addotti nella sentenza cassata non sono utilizzabili a sostegno dell'insussistenza dell'addebito poiché di per sé giudicati insufficienti e non logici ed avendo anzi la S.C., con riferimento alle circostanze prese in considerazione dalla sentenza cassata, prospettato una valenza di quelle circostanze non solo alternativa ma anche più logica.
Ciò puntualizzato, occorre partire dalla distribuzione degli oneri probatori in materia di addebito, costituenti la premessa delle valutazioni e statuizioni della S.C. nell'ordinanza di rinvio: sulla parte che chiede l'addebito della separazione all'altro coniuge grava l'onere della prova della condotta violativa degli obblighi matrimoniali e della sua efficacia causale nel determinare l'impossibilità di continuare a vivere insieme, mentre grava sull'altro coniuge fornire la prova dell'anteriorità della dissoluzione dell'unione matrimoniale alla violazione, peraltro rilevabile d'ufficio quale causa di esclusione del necessario nesso di causa tra violazione e crisi coniugale irreversibile, con la duplice notazione, per un verso, che l'indagine sulla intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi al fine di accertare l'incidenza del comportamento di ciascuno di essi sul verificarsi della crisi e, per altro verso, che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e quindi di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che si renda autore dell'infedeltà, sempre che quest'ultima non si verifichi in presenza di un irrimediabile deterioramento dei rapporti in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta meramente formale.
Ebbene, nel caso di specie si rileva che la violazione dell'obbligo di fedeltà della CP_1
costituisce il presupposto dell'ordinanza di rimessione sicché sul punto non vi è ragione di soffermarsi. Ad ogni buon conto si rileva che la detta violazione risulta dimostrata pag. 7/11 dagli esiti delle investigazioni commissionate dal corredate di fotografie e Pt_1
confermate dagli investigatori sentiti come testi, da cui emergono contatti avuti dalla con un uomo, identificato in , nelle date 13, 16, 30 e 31 CP_1 Persona_2
gennaio 2015 nonché in data 15 marzo 2015, i quali, per le circostanze di tempo e di luogo in cui essi si verificarono (risultano documentati incontri tra i due in auto ed in luoghi isolati di campagna o presso l'abitazione del ed in orari anche serali e Per_2
notturni). Tali contatti, peraltro, anche se non concretizzatisi in un adulterio, si svolsero con caratteristiche tali da comportare un'offesa alla dignità dell'altro coniuge. Le giustificazioni date dalla in sede di interpello agli incontri con il non sono CP_1 Per_2
plausibili poiché il rapporto di amicizia instaurato con quest'ultimo, dalla medesima addotto per spiegare la sua frequentazione, non legittima quegli incontri, i quali, per le circostanze di tempo e di luogo in cui quegli incontri si verificarono, appaiono piuttosto rivelatori di una relazione di diversa natura. Altrettanto implausibili sono le spiegazioni date dalla in sede di interpello sulla presenza in casa di indumenti indossati CP_1 dall'uomo, come documentato da immagini tratti dai social, a dire della stessa costituiti da abiti dismessi che le avevano dato le sue amiche e che aveva lavato e poi regalato ad altri.
Tanto premesso, la non ha dato la prova che la su indicata relazione fosse CP_1
sopravvenuta alla definitiva compromissione della crisi coniugale.
Non possono trarsi elementi da cui desumere detta prova dalle circostanze considerate nella sentenza cassata per le ragioni esposte dalla S.C.. Ed infatti la presentazione del ricorso volto ad ottenere la pronuncia della separazione da parte della incorsa CP_1 nella violazione dei doveri nascenti dall'art. 143 c.c. sub specie obbligo di fedeltà, da intendersi anche quale dovere di lealtà reciproca, la cui inosservanza, oltre a non richiedere la consumazione del tradimento fisico, è ravvisabile in condotte che siano tali da provocare la frattura della fiducia e suscitare dubbi nell'altro coniuge, al netto ovviamente di sospetti alimentati da eccessiva propensione al controllo dell'altro, ciò che non è nella vicenda in esame considerati gli esiti delle indagini commissionate confermati dall'istruttoria svolta, non prova di per sé che si fosse già verificata una compromissione dell'affectio coniugalis fonte della intollerabilità della prosecuzione della convivenza provocata da cause anteriori ed indipendenti rispetto alla violazione.
pag. 8/11 Ancor meno lo è l'affermazione del del raffreddarsi dei rapporti con la moglie Pt_1 nell'estate precedente. L'una e l'altra circostanza ben si prestano ad un'interpretazione opposta, i.e. ad essere valutati quale segno della dissoluzione del matrimonio correlata alla incidenza sui rapporti coniugali di relazioni esterne.
Dall'istruttoria svolta non sono poi desumibili altri elementi idonei a sorreggere l'anteriorità dell'instaurarsi e consolidarsi della intollerabilità della convivenza per fattori causali diversi dalle frequentazioni intrattenute dalla di cui si è detto, ed CP_1
in tempo antecedente a queste ultime.
La del resto non ha articolato alcuna richiesta istruttoria eventualmente volta a CP_1
soddisfare i suoi oneri probatori né, all'evidenza, può assegnarsi alcun rilievo nella presente sede all'assunto del nuovo difensore della medesima secondo cui ciò non dipese dall'assistita.
La domanda di addebito della separazione avanzata dal deve dunque essere Pt_1
accolta avendo egli assolto al suo onere probatorio mentre la controparte non ha soddisfatto l'onere da cui era gravata.
Conclusivamente, all'esito del presente giudizio di rinvio ed in base alle considerazioni che precedono, ai sensi dell'art. 151 c.c. va pronunciato l'addebito della separazione alla
Ne consegue che a quest'ultima non può essere riconosciuto alcun assegno di CP_1 mantenimento posto che, ai sensi dell'art. 156 c.c., il coniuge a cui sia addebitata la separazione non ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Il venir meno ab origine dei presupposti della spettanza alla dell'assegno di mantenimento rende CP_1
ripetibili le somme eventualmente incassate dalla medesima a tale titolo essendone venuta meno la ragione giustificativa (arg. da Cass. s.u. 8 novembre 2022, n. 32914).
Non può tuttavia farsi luogo alla richiesta condanna alla restituzione degli importi ricevuti in difetto di prova dell'avvenuto versamento.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell'esito della controversia e quindi tenuto conto, per un verso, dell'attribuzione della responsabilità della crisi coniugale alla e, per altro verso, della disciplina dei profili riguardanti CP_1 la prole, ivi compresa la determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia in un importo superiore rispetto a quanto invocato dal , si reputano Per_1 Pt_1
pag. 9/11 sussistenti i presupposti per la compensazione in misura della metà delle spese di lite relative al primo grado ed al grado di appello, in cui si controverteva di tutte le questioni oggetto di contesa, mentre va posta va posta a carico di la restante Controparte_1 metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo sulla base di quanto documentato in atti quanto alle spese vive ed in applicazione dei parametri prossimi ai minimi previsti dal d.m. vigente ratione temporis (d.m. n. 55/2014 e successive modifiche) con riferimento alle cause di valore indeterminabile – complessità bassa, posto che la decisione della controversia ha comportato l'applicazione e l'interpretazione di norme oggetto di una consolidata elaborazione giurisprudenziale, nonché valutate le attività effettivamente espletate (quattro fasi per il giudizio di primo grado, tre fasi per il giudizio di appello). Resta ferma la regolamentazione - effettuata nel corso del giudizio di primo grado - delle spese della consulenza di ufficio disposta nell'interesse della prole.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità ed a quelle della presente fase di rinvio, esse gravano invece integralmente sulla risultata soccombente nella materia CP_1
costituente oggetto di residua contesa in tali giudizi (i.e. addebito e assegno di mantenimento), nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n.
147/2022 vigente ratione temporis e tenuto conto dei criteri su indicati (in particolare quanto alle attività espletate: tre fasi per il giudizio di legittimità e tre fasi per il giudizio di rinvio con la notazione che quest'ultimo si è svolto nella contumacia della e CP_1
che le note difensive finali si sono limitate ad illustrare una questione attinente ad un'istanza di correzione di errore materiale presentata dalla predetta con riguardo alla ordinanza della S.C. n. 11394/2024).
Infine, essendosi il difensore del dichiaratosi antistatario, va disposta la Pt_1
distrazione in suo favore delle spese liquidate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, quale giudice di rinvio deIGnato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
11394/2024 pubblicata in data 29 aprile 2024, definitivamente decidendo a seguito di atto di citazione in riassunzione proposto da , così provvede: Parte_1
pag. 10/11 in accoglimento della domanda proposta da , dichiara la separazione Parte_1
addebitabile ad Controparte_1 dichiara, altresì, l'insussistenza del diritto di all'assegno di Controparte_1
mantenimento a carico di;
Parte_1
dichiara, infine, ripetibili le somme versate a detto titolo alla CP_1
ferma la regolamentazione degli oneri concernenti la consulenza di ufficio disposta nell'interesse della prole stabilita nel corso del giudizio di primo grado e previa compensazione tra le parti della metà delle spese processuali riguardanti il primo ed il secondo grado, condanna a rifondere ad , con Controparte_1 Parte_1 distrazione in favore dell'Avv. Lucio Giuseppe Longo dichiaratosi antistatario, la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero come segue: in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. quanto al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Taranto iscritto al n. 972/2015 R.G.; in euro 174,00 per anticipazioni ed in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., quanto al giudizio di appello svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 337/2021 R.G.; condanna, altresì, a rifondere ad , con distrazione in Controparte_1 Parte_1 favore dell'Avv. Lucio Giuseppe Longo dichiaratosi antistatario, le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, liquidate come segue: in euro 2.757,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione iscritto al n.
10268/2022 R.G.; in euro 125,00 per anticipazioni ed in euro 2.750,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., per la presente fase di rinvio.
Così deciso in Taranto, nella camera di conIGlio del 18 dicembre 2024.
Il ConIGliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott.ssa Annamaria Lastella)
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