Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 508 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2020, avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 67/20, pubblicata il 10 Gennaio 2020; causa posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 Maggio 2025, svoltasi in presenza (senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc), e pendente tra:
in persona del legale rapp.te p.t. (P.IVA: ), rapp.ta e difesa (giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti) dall'avv. Mauro Ricciardi ( ), con il quale è C.F._1
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
Avv. Francesco Picazio ( , anche quale Difensore di se stesso, C.F._2
elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI: All'udienza di conclusioni del 13 Maggio 2025 (svoltasi in presenza) sono comparsi i Difensori delle parti, i quali hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, ed hanno
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 6 Novembre 2015, l'avv. Francesco Picazio esponeva che la società gli aveva conferito mandato per il recupero giudiziale di crediti, vantati dalla CP_1
medesima nei confronti della . CP_1 Parte_1
L'attività professionale era consistita nel deposito di plurimi ricorsi per decreto ingiuntivo, nonché, una volta ottenuti i decreti, nell'attività di notifica e messa in esecuzione delle ingiunzioni.
Il ricorrente indicava n. 19 decreti ingiuntivi, tutti emessi dal Giudice di pace di . Pt_1
A seguito dell'infruttuosa notifica degli atti di precetto, l'avv. Picazio aveva azionato plurime procedure espropriative mobiliari dinanzi al G.E. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Precisamente, nel ricorso si indicavano gli estremi di n. 19 procedure espropriative.
Il professionista ricorrente aveva inoltre ottenuto, sempre nell'interesse di CP_1
ulteriori otto decreti ingiuntivi.
Tali titoli, di concerto con la erano stati azionati con singoli atti di intervento, nella CP_1
procedura esecutiva n. 21040/12 RGE, pendente dinanzi al Tribunale di Roma.
A fol. 3 del ricorso si indicavano ulteriori cinque decreti ingiuntivi, parimenti azionati dinanzi al G.E. del Tribunale di Roma, nella procedura esecutiva n. 549/11 RGE.
In data 24 Dicembre 2013, improvvisamente, a mezzo PEC, aveva revocato il CP_1
mandato professionale all'avv. Picazio per il recupero dei propri crediti.
Così si esprimeva il ricorrente:…giustificando tale sorprendente decisione con una generica contestazione dello jus variandi proprio del Difensore, nell'eleggere diverse strategie processuali che si presentavano più opportune in relazione alla situazione contingente…
2 L'avv. Francesco Picazio, non avendo ricevuto alcunchè dalla in termini di fondo CP_1
spese e/o competenze professionali, in data 29 Gennaio 2014 aveva depositato istanza, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, al fine di vedere espresso parere di congruità.
In data 11 Giugno 2014 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati aveva deliberato il parere di congruità, quantificando l'attività espletata in complessivi euro 16.724,76, oltre accessori come per Legge, ed oltre la tassa per il parere di congruità, pari ad euro 428,00.
Sulla base di queste premesse l'avv. Francesco Picazio chiedeva di ingiungersi alla società il pagamento, in suo favore, della somma di euro 16.724,76, oltre interessi, CP_1
oltre accessori come per Legge, ed oltre euro 428,00 a titolo di tassa per il parere (per complessivi euro 17.152,76).
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, giusta d.i. n. 2459/15, pubblicato il 28 Dicembre 2015, e notificato il 29 Dicembre 2015, ingiungeva alla società il pagamento, in favore del ricorrente avv. Francesco Picazio, della somma di CP_1
euro 17.152,76, oltre interessi legali dalla domanda, ed oltre le spese della procedura monitoria.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta giusta CP_1
citazione notificata in data 26 Gennaio 2016 nei confronti dell'avv. Francesco Picazio.
deduceva come ci troviamo dinanzi a titoli esecutivi, per i quali l'opposto, ai CP_1
sensi dell'art. 93 cpc, aveva chiesto ed ottenuto la distrazione degli onorari non riscossi, e delle spese che aveva dichiarato di avere anticipato.
Aggiungeva la srl opponente: il provvedimento con il quale viene concessa la distrazione costituisce il titolo esecutivo, unicamente a favore del Difensore distrattario (il solo a poter intimare atto di precetto).
In definitiva si verifica una scissione nel rapporto cliente-avvocato, quanto alla titolarità del credito, avente ad oggetto i costi della causa e le competenze professionali.
3 Dunque, per tutti i decreti ingiuntivi l'avv. Picazio aveva ricevuto la distrazione, e di conseguenza era in possesso di un titolo autonomo.
Con riferimento alle procedure esecutive nn. 2139/13, 2704/13, 2705/13, 2706/13,
2820/13, 2797/13 e 2798/13, nonostante la dichiarazione positiva del terzo pignorato, l'avv.
Picazio non aveva provveduto all'iscrizione a ruolo, creando un notevole danno alla società
CP_1
Nulla era dovuto per le attività difensive svolte dinanzi al Tribunale di Roma, non essendo stato fornito alcun valido supporto probatorio (come anche riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine nel parere di congruità).
All'atto del conferimento degli incarichi, la aveva chiesto di stipulare una CP_1
convenzione di incarico. Tuttavia il professionista si era rifiutato, rappresentando che le sue competenze sarebbero state ricavate dall'attribuzione, che egli avrebbe chiesto ed ottenuto per ogni procedimento monitorio, e di conseguenza per ogni procedimento esecutivo.
L'avv. Picazio aveva ottenuto la distrazione in tutti i titoli e per tutte le procedure.
Così aggiungeva la srl opponente:…i titoli ancora aperti al momento della revoca, non sono stati portati a termine dal professionista, nonostante la dichiarazione positiva di quantità, con lesione del diritto di credito di e comunque anche in queste procedure il titolo CP_1
esecutivo riconosce la distrazione all'opposto. Va detto inoltre che, azionando tutte le distrazioni ottenute, a conclusione dell'intero processo esecutivo, l'opposto otterrà il conseguimento di importi che vanno ben oltre quelli liquidati nei titoli originari. A questo punto non si comprende perché l'opponente debba sopportare un onere gravoso, senza peraltro avere conseguito alcun beneficio, laddove il Professionista vedrebbe invece soddisfatte due volte le sue pretese: la prima con l'infondata richiesta all'opponente, e la seconda con il recupero al debitore, attraverso l'esecuzione forzata, con i titoli contenenti la distrazione…
Quindi l'ingiunta chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di revocarsi il d.i. CP_1
opposto, ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria azionata in sede monitoria;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
4 Si costituiva l'opposto avv. Francesco Picazio, chiedendo di rigettarsi l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
67/20, pubblicata il 10 Gennaio 2020.
Il G.M. ha rigettato l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto, dichiarato anche esecutivo.
Altresì il Tribunale ha condannato la srl opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'avv. Francesco Picazio – spese liquidate in euro 1.618,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la società a mezzo della CP_1
citazione notificata in data 6 Febbraio 2020, nei confronti dell'avv. Francesco Picazio.
La impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di accogliersi l'opposizione a d.i. proposta in primo grado;
ed in definitiva di rigettarsi integralmente la domanda creditoria proposta in prime cure dall'avv. Francesco
Picazio, originario ricorrente;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 10 Luglio 2020, si è costituito l'appellato avv. Francesco
Picazio, chiedendo di rigettarsi il gravame.
Altresì l'appellato ha avanzato la seguente ulteriore richiesta:…in via subordinata, in caso di rideterminazione del quantum delle competenze, conteggiare anche gli importi maturati per gli atti di precetto ed i due giudizi di esecuzione (con fase di opposizione) nn. RGE 21040/12
e 549/11, patrocinati dinanzi al Tribunale di Roma e non liquidati in primo grado….
La causa era stata una prima volta introitata in decisione, giusta ordinanza collegiale di introito pubblicata il 23 Ottobre 2023 (all'esito dell'udienza del 17 Ottobre 2023, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta).
Le parti hanno depositato le comparse ex art. 190 cpc.
5 Successivamente – giusta decreto del 26 Febbraio 2025 – la causa è stata riassegnata ad un nuovo relatore, dato che la precedente relatrice, nelle more del giudizio, era cessata dalle funzioni di Giudice Onorario Aggregato della Corte di Appello di Napoli. Altresì, sempre nel decreto del 26.02.2025, si è evidenziata l'impossibilità, per la precedente relatrice, per sopraggiunti motivi di salute, di portare a compimento il residuale incarico di riferire al
Collegio, per decidere le cause anteriormente assunte in decisione, quale relatrice designata.
Quindi, all'udienza di prosieguo di precisazione delle conclusioni del 13 Maggio 2025
(svoltasi in presenza), sulla documentazione in atti, precisate nuovamente le conclusioni, la causa è stata dalla Corte nuovamente riservata per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc (appunto, le parti hanno espressamente e concordemente rinunciato ai termini di cui all'art. 190 cpc, avendo già in precedenza depositato le relative comparse).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva come il gravame sia stato notificato il 6 Febbraio 2020, con vocatio in jus per il giorno 10 Luglio 2020.
Quindi, nulla quaestio sul fatto che sia stato osservato il termine per comparire di 90 gg. liberi (ai sensi dell'art. 163 bis cpc, nella formulazione da applicarsi ratione temporis); e questo anche considerando i 64 giorni di “sospensiva Covid”, dal 9 Marzo 2020 all'11 Maggio
2020.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Osserva il Collegio come – già nell'opposizione a d.i. in primo grado – l'ingiunta CP_1
non abbia mosso specifiche contestazioni alla quantificazione del credito nella misura di euro 17.152,76, come da provvedimento monitorio.
Appunto, trattasi di quantificazione, operata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa
Maria Capua Vetere, in sede di parere di congruità reso nella seduta dell'11 Giugno 2014.
Invero l'opposizione a d.i. consta di un unico fondamentale argomento, ribadito da CP_1
6 in sede di gravame. Vale a dire, l'ingiunta valorizza la circostanza, per cui le prestazioni giudiziali civili, rese dall'avv. Picazio, hanno tutte condotto alla formazione di titoli esecutivi, caratterizzati dal provvedimento di distrazione in favore del medesimo professionista, odierno appellato.
Ergo, per tutti i decreti ingiuntivi l'avv. Picazio, in quanto distrattario, già risulta in possesso di titoli autonomi.
Da qui la conclusione per cui nulla sarebbe dovuto da essa all'avv. Picazio, anche CP_1
al fine di evitare una situazione in cui il professionista otterrebbe per due volte il soddisfacimento della medesima pretesa.
Ebbene l'argomento è infondato, e quindi il primo giudicante ha correttamente rigettato l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto.
Invero, il Collegio si richiama al seguente inequivoco insegnamento giurisprudenziale:…in virtù del provvedimento di distrazione…, si instaura, tra il Difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti che – nei limiti della somma liquidata dal Giudice – si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso ed il suo procuratore….sicchè rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal Giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta….(Cass. civ., n. 14082/21).
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che l'avv. Francesco Picazio, pur munito dei provvedimenti di distrazione, quale Difensore della vittoriosa potesse CP_1
rivolgersi alla sua assistita, per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali ed esborsi (il che è avvenuto, a mezzo della notifica del d.i. n. 2459/15).
L'arresto del 2021 testè citato si pone sulla scia della sentenza della Terza sezione civile della
Cassazione, n. 27041/08.
Appunto, già in tale pronuncia del 2008 si era affermata la facoltà del procuratore della parte
7 vittoriosa (pur distrattario), di rivolgersi al cliente non soltanto per la parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal Giudice, bensì per l'intera somma dovutagli,
a titolo di esborsi e competenze.
I Supremi Giudici, nella sentenza del 2008, hanno ulteriormente precisato che il cliente vittorioso (il quale abbia integralmente pagato le competenze al proprio Difensore distrattario) non può, all'esito del pagamento, agìre in executivis nei confronti della controparte (cioè nei confronti del soccombente), per essere soddisfatto delle somme, oggetto di distrazione. Infatti il cliente – prima di poter agìre in sede esecutiva per tali somme – ha l'onere di richiedere la revoca della distrazione, nelle forme stabilite per la correzione delle sentenze, provando di avere soddisfatto il credito del suo Difensore.
Infatti – aggiungono i Supremi Giudici nella sentenza n. 27041/08 – la revoca è l'unico rimedio a disposizione della parte, per contrastare il provvedimento che abbia disposto la distrazione, ed in buona sostanza per eliminare il titolo in favore del Difensore. Finchè non sia intervenuta la revoca della distrazione, il Difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare al soccombente il precetto di pagamento degli esborsi e dei compensi professionali.
Pertanto, l'appello principale proposto da deve essere rigettato in toto;
ne CP_1
consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza del G.M. sammaritano, (con la quale si è rigettata l'opposizione, e quindi si è confermato il d.i. opposto).
A questo punto, osserva il Collegio come l'appellato avv. Francesco Picazio, nel costituirsi, pur senza adottare formule sacramentali, abbia spiegato appello incidentale.
In particolare il professionista, in aggiunta alla somma liquidata in sede monitoria, ha chiesto anche gli importi maturati per gli atti di precetto ed i due giudizi di esecuzione (con fase di opposizione) nn. 21040/12 RGE e 549/11 RGE, patrocinati dinanzi al Tribunale di Roma, e non liquidati in primo grado…
Senza dubbio trattasi di appello incidentale condizionato;
infatti l'avv. Picazio chiede l'accoglimento soltanto in via subordinata, cioè nel solo caso di rideterminazione del quantum delle competenze (e cioè nella sola denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame principale).
8 Tuttavia – secondo un ordine logico – in via preliminare, rispetto all'eventualità di dichiarare assorbito il gravame incidentale condizionato, questa Corte deve rilevare l'inammissibilità, per tardività, dell'appello incidentale condizionato medesimo.
Infatti, tale gravame incidentale è stato proposto soltanto a mezzo della comparsa di costituzione depositata il 10 Luglio 2020, giorno dell'udienza fissata nella citazione in appello. Pertanto, trattasi di appello incidentale senz'altro tardivo, per inosservanza del termine dei 20 giorni (in tale contesto, è irrilevante che la prima udienza, in presenza, si sia svolta in concreto il 14 Luglio 2020, poiché il Collegio in data 10 Luglio 2020 non aveva udienza).
Quindi, l'appello incidentale condizionato, proposto dall'avv. Francesco Picazio, deve essere dichiarato inammissibile.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Orbene, con riferimento alle spese del presente grado, per reciproca soccombenza, è d'uopo compensare integralmente le spese medesime tra le parti (appunto, alla luce del rigetto dell'appello principale di e della contestuale declaratoria di inammissibilità del CP_1
gravame incidentale condizionato, proposto dall'avv. Francesco Picazio).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(sia da parte dell'appellante principale che dell'impugnante incidentale avv. CP_1
Francesco Picazio), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti dell'avv. Francesco CP_1
Picazio, nonché pronunciando sul gravame incidentale condizionato proposto da quest'ultimo, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
67/20, pubblicata il 10 Gennaio 2020, così provvede:
9 A) Rigetta l'appello principale proposto da CP_1
B) Dichiara inammissibile il gravame incidentale condizionato proposto dall'avv. Francesco
Picazio;
C) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 per il versamento (sia da parte dell'appellante principale che da parte dell'impugnante incidentale avv. Francesco Picazio) dell'ulteriore CP_1
contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 22 Maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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