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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1715/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1715/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
APPELLANTE contro
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. DE CP_1 C.F._1
FRAJA ROBERTO (CF ) C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante Parte_1
- riformare la sentenza impugnata (n. 356/2021 del 21.04.2021), con la quale il
Tribunale di Arezzo, accogliendo la domanda dell'attrice e respingendo le domande riconvenzionali della ha condannato quest'ultima al Parte_1 pagamento di € 27.790,00 (penale da ritardo determinata in € 70,00 giornalieri per i 397 giorni intercorrenti fra il 14.03.2013 ed il 16.05.2014), oltre interessi e spese di lite;
pagina 1 di 12 - condannare la Sig.ra al pagamento nei confronti della CP_1 Parte_1 dell'importo di € 12.600,00 (oltre IVA di legge) - o il diverso di giustizia - per compenso relativo all'esecuzione di lavori di capitolato ed extracapitolato, nonché dell'importo di € 10.000,00 - o il diverso di giustizia - per penale da ritardo
(importi già al netto della compensazione del controcredito riconoscibile in favore dell'attrice medesima); con interessi dal dovuto al saldo (nella misura ex D. Lgs.
n. 231/2002, a partire dal 31° giorno);
- condannare la Sig.ra alla restituzione in favore dell'appellante CP_1 dell'importo di € 37.076,50 versatole in ragione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e a rifondere alla medesima l'importo di € Parte_1
834,00 da quest'ultima versato per imposta di registro (con interessi dal dovuto al saldo).
Vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata: affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia previamente respingere tutte le istanze istruttorie avanzate anche in questa sede da Parte_1 in quanto superflue ed inutili ai fini della presente decisione, e
[...] comunque respingere l'appello proposto dalla società" Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare
[...] integralmente la sentenza impugnata, con condanna della appellante alla corresponsione delle competenze e spese anche del presente procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il tribunale di Arezzo ha deciso nella causa vertente tra e CP_1 [...]
, condannando parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice Parte_1 della somma di euro 27.790 oltre interessi e oltre alle spese di giudizio. Ha esposto in Parte fatto che aveva appaltato alla opere da eseguirsi presso un immobile per il CP_1 corrispettivo di € 95.000 oltre Iva integralmente pagato a parte le somme trattenute a garanzia. L'appaltatrice aveva consegnato le opere con un ritardo di 11 mesi il
14/3/2014, contro il 16/4/2012 con applicazione della penale prevista per euro 100 giornaliere. Nel costituirsi parte convenuta aveva eccepito che il ritardo era dovuto al tempo avverso per 60 giorni, al ritardo con cui l'attrice solo l'11/9/2013, aveva messo a pagina 2 di 12 disposizione i materiali necessari e alla necessità di attendere la esecuzione di opere da parte di terzi incaricati di lavorazione, riscaldamento a pavimento, cappotto esterno, presupposte alle sue. In via riconvenzionale chiedeva condannare l'attrice al pagamento del compenso relativo alla esecuzione dei lavori di capitolato ed extra capitolato nonché dell'importo relativo alla penale per ritardo nella fornitura di materiali.
Nel merito era pacifico che il fatto fosse stato correttamente dedotto dall'attrice ed era onere della parte convenuta la dimostrazione della causa non imputabile del ritardo. Era pacifico che la consegna del cantiere era venuta il 14/4/2012 e le opere dovevano essere consegnate nel termine improrogabile di giorni 365 pena l'applicazione di una penale pari a 100 € giornaliere. Risultava altresì dimostrato che la consegna delle opere era avvenuta il 16/5/2014 ossia con un ritardo di 397 giorni rispetto al termine contrattuale.
Le eccezioni erano state valutate per tre ordini di fattori:
il tempo avverso per 60 giorni. La circostanza non era stata dimostrata dalla parte convenuta nè ne era stata richiesta la prova. In ogni caso le eventuali sospensioni dovevano essere autorizzate dalla D. L..
Il ritardo con cui ditte terze incaricate avevano eseguito opere senza le quali la convenuta non avrebbe potuto realizzare le proprie. I testi avevano confermato che la finitura della mansarda e dell'intonaco erano stati effettivamente realizzati da terzi i quali lavoravano di sabato e domenica e comunque quando non era presente la da ciò derivava che Pt_1 la scelta era dovuta alla necessità di non ostacolare le opere cui era obbligata;
alla convenuta non ne derivava che le opere realizzate dai terzi anche se prodromiche, fossero state realizzate con ritardo e che ciò avesse determinato il ritardo nell'adempimento della prestazione della convenuta;
il ritardo con cui l'attrice aveva messo a disposizione della convenuta i materiali necessari per l'esecuzione del cappotto, delle terrazze. Il teste aveva dichiarato che effettivamente il materiale era già a disposizione, materiale che la convenuta non aveva utilizzato subito quantomeno per le scale e le finiture interne per essere impegnata in altri lavori esterni per conto proprio, mentre in relazione al cappotto esterno, il ritardo aveva determinato l'impossibilità per la ditta terza di eseguirlo in un'unica tranche essendo necessario intervenire due volte. Mancava pertanto la prova delle esimenti. Riduceva la penale in via equitativa a euro 70 giornaliere per il complessivo importo di 27.790 €. Su tale somma non era riconoscibile la rivalutazione. In relazione alla domanda riconvenzionale parte pagina 3 di 12 convenuta aveva omesso di dimostrare che era stato ottemperato al disposto del contratto laddove si prevedeva una percentuale di superamento dell'importo e la necessarietà delle opere.
Impugna ricapitolando i fatti di causa. Espone le seguenti censure: Pt_1
uno-vizio di ultra-petizione. L'attrice aveva chiesto condannare la convenuta al pagamento della penale giornaliera per 330 giorni di ritardo nella consegna delle opere mentre il giudice aveva condannato al pagamento della penale per 397 giorni di Pt_1 ritardo: in particolare l'attrice aveva chiesto riconoscersi la penale sino al 14/3/2014 mentre il giudice l' aveva riconosciuto fino al 16/5/2014.
Due-pacifico che le opere si dovevano concludere il 14/4/2013. Controversa la imputazione del ritardo. La motivazione era incongruente: emergeva dalla stessa sentenza che l'appaltante aveva fatto pervenire in cantiere materiali edili da installare fra maggio e settembre 2013, circostanza affermata anche da controparte e quindi come poteva contestarsi di non avere completato entro metà aprile 2013 le opere se una parte di tali opere consisteva nella posa di materiali che l'appaltante aveva onere di fornire ed ha fornito solo fra maggio e settembre successivi? Pertanto non si poteva certamente parlare di ritardo dell'appaltatrice quantomeno sino al settembre 2013 imputandosi sino a tale data il ritardo alla parte appaltante. Quanto al ragionamento giuridico, avendo la tempestivamente contestato che il ritardo era imputabile alla era lei che Pt_1 CP_1 doveva provare il tempestivo adempimento delle proprie obbligazioni ovvero la consegna dei materiali e le opere prodromiche affidate. Esaminando le testimonianze emergeva la circostanza che il materiale per la pavimentazione era giunto tra maggio e giugno 2013 e aveva comportato che la porzione alta del cappotto era stata eseguita solo a giugno luglio
2013 e la porzione bassa del cappotto e lo scannafosso solo tra la fine di agosto i primi di settembre 2013 una volta smontato il ponteggio stesso;
la consegna dei marmi era avvenuta solo il 27/9/2013, come riferito dalla stessa controparte, e aveva fatto sì che l'impresa aveva dovuto installare i medesimi e completare le opere da eseguirsi successivamente a tale posa, a partire dall'ottobre 2013, con ciò risultando del tutto ragionevole che le opere erano state concluso nel marzo 2014. La deduzione che il lavoro relativo alle opere prodromiche era avvenuto quando la non era in cantiere non Pt_1 offriva la prova che controparte avrebbe dovuto fornire e cioè che le imprese terze appaltatrici fossero state tempestivamente chiamate dall'appaltante per eseguire le opere di competenza e che la committente avesse richiamato in cantiere subito la appena Pt_1
pagina 4 di 12 finite tali opere. In assenza di documentazione attestante le tempistiche, non era possibile quantificare il ritardo subito dalla per la intempestività di quelle altrui. Pt_1
Quanto all'esecuzione del cappotto la motivazione stravolgeva le risultanze processuali.
In ogni caso il crono programma era risultato alterato dall'esecuzione dei lavori inizialmente previsti essendo pacifico che la aveva richiesto l'esecuzione di CP_1 notevoli opere extra capitolato alla ed anche alle altre ditte. Richiamava i principi Pt_1 giurisprudenziali in materia. Quanto al maltempo era vero che non era stato oggetto di prova ma perché la questione non era stata tempestivamente contestata dalla controparte, ragione per cui trattavasi di fatto pacifico e non bisognoso di prova.
Era fondata la domanda riconvenzionale poiché la consegna dei materiali era avvenuta fuori termine, era imputabile alla controparte la mancata tempestiva esecuzione delle opere di terzi;
era imputabile alla committente il tempo occorrente per le opere non previste;
era imputabile alla committente il tempo per le opere originariamente non previste ed eseguite da terzi appaltatrici;
non era imputabile alla il ritardo dovuto Pt_1 per i 60 giorni di avversità. Anche 70 € al giorno per penale, era una cifra esorbitante.
Nessun reale disagio aveva avuto la la quale non aveva abitato l'immobile fino al CP_1
2016. Invece doveva essere determinato l'ammontare della penale a carico della CP_1 in euro 100 giornaliere.
Anche il rigetto del prezzo per le opere da capitolato ed extra capitolato era ingiustificato.
Erano stati chiesti 12.600 € oltre Iva, deducendo il trattenimento dei decimi a garanzia, cioè, euro 8600 sui quali era stato versato solo l'importo di euro 4000. Inoltre, non era stata contestata la esistenza di euro 11.000 di lavori extra capitolato: la natura di opere necessarie non era stata dimostrata dalla controparte e comunque 11.000 € erano più del
10% ne' era stato contestato che le opere eseguite in meno fossero pari a 3000 €.
Pertanto essa era creditrice di €12. 600 oltre Iva e ciò non era stato preso in alcuna considerazione né relativamente al saldo dei decimi a garanzia né relativamente agli
11.000 € per i quali si era dedotto la mancata prova della spettanza del compenso.
Concludeva come in atti.
Si è costituita la la quale rilevava di avere svolto tutte le contestazioni rituali in CP_1 sede di comparsa di costituzione. La indicazione del 14/3/2014 in luogo del 16/5/2014 era dovuta ad un mero errore materiale: la data corretta emergeva dal verbale di riconsegna del cantiere edile e la circostanza era stata confermata dei testi;
pertanto, i pagina 5 di 12 giorni di ritardo erano stati esattamente quantificati. I lavori che dovevano essere ultimati 14/4/2013, al maggio 2013 risultavano eseguiti solo per poco più della metà ed Parte in particolare a quella data la non aveva completato i lavori propedeutici alla installazione della pavimentazione delle terrazze perché doveva ancora eseguire le impermeabilizzazione del loggiato al pianterreno e delle terrazze ai piani superiori;
vi erano forzature cronologiche poiché solo il marmo dei gradini veniva consegnato nel settembre mentre tutto il resto del materiale risultava in cantiere fin dai primi giorni di luglio 2013 quando la era ancora impegnata a completare la pavimentazione delle Pt_1 terrazze le altre opere di finitura. Gli ultimi materiali forniti dalla committente furono quelli di fine agosto 2013 ed erano costituiti principalmente dai sanitari che ovviamente non avrebbero potuto esser istallati prima della posa in opera della pavimentazione e del completamento del rivestimento murale dei bagni, mentre nei primi giorni di settembre
2013 venne consegnata un'ulteriore piccola fornitura riguardante il rivestimento murale della cucina, lavorazioni che a quella data erano state solo iniziate tanto che furono ultimate solo nella prima decade di ottobre 2013. Nessun ritardo era attribuibile alla committente. Sui ritardi cagionati dalle lavorazioni dei terzi ne rilevava la infondatezza sia in ordine all'esecuzione del cappotto sia in ordine all'impianto di riscaldamento a pavimento. Non era veritiera neppure la omessa tempestiva comunicazione circa la fornitura del materiale in cantiere. Quanto agli ulteriori diversi lavori enunciata e a quelli che erano stati effettivamente eseguiti rimandava ai calcoli già operati pervenendosi in ipotesi ad un importo di euro 8000 inferiore al 10%. Quanto alle condizioni climatiche nessuna prova vi era del maltempo. La somma di euro 70 non era eccessiva. Concludeva come in atti.
Le parti hanno concluso alla udienza del 21 maggio 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello deve essere deciso come segue.
In primo luogo deve rilevarsi che la memoria di replica della appellante peraltro depositata dopo la replica di controparte, ha la qualità di una conclusionale poiché il suo oggetto ha esorbitato i limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, e di essa non si terrà conto in tale sua parte che svolge la funzione di tardiva conclusionale ( laddove specificatamente riepiloga tutte le questioni di fatto e giuridiche di causa).
pagina 6 di 12 Si premette che in contratto era stabilita alla clausola 9 una penale di € 100 per die, per il ritardo oltre i 365 giorni dalla consegna del cantiere, al netto delle sospensioni autorizzate dal direttore dei lavori per il caso di maltempo e di ogni altra condizione oggettiva avversa indipendente dalla responsabilità dell'appaltatore. Era altresì previsto alla clausola 10, che la committente doveva procurare tempestivamente i materiali all'appaltatore e curare che i terzi subappaltatori eseguissero senza ritardo le opere collocate nel programma;
in caso di ritardo superiore a 15 giorni per tale consegna o per la esecuzione dei lavori da parte dei subappaltatori era prevista una penale di € 100 per die.
1° censura contenuta in atto di appello.
Si lamenta che il Giudice abbia deciso ultra petita calcolando giorni di ritardo in eccesso da quelli domandati.
La censura è fondata. Anche nelle conclusioni di cui alla nota in I grado, la parte CP_1 reitera espressamente la richiesta di calcolo della penale sino al 14 marzo 2013 indicando in 330 giorni il ritardo. Nessun errore quindi nella redazione degli atti, ma un errore del
Giudice nel riconoscere oltre quanto espressamente domandato. L'importo andrà quindi eventualmente ricalcolato tenendo in conto la minore quantificazione richiesta.
2° censura. Mancata corretta verifica dei fatti allegati per provare la non imputabilità all'appaltatore del ritardo. L'onere della prova incombe sull'appaltatore: v. sul punto del riparto dell'onere probatorio in motivazione Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud.
13/05/2021) 14/09/2021, n. 24685 a tenore della quale “La Corte d'Appello ha fatto cattiva applicazione dei principi di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. nella parte in cui ha ritenuto corretta l'intervenuta imposizione della penale a carico dell'impresa, accompagnandosi a siffatto giudizio l'imputazione all'appaltatrice dei tempi di realizzazione della strada di piano ad opera di terzi. Siffatto ragionamento sortisce infatti l'effetto di onerare l'appaltatore di provare che il ritardo che da quella realizzazione
è derivato ai lavori commessigli in appalto sia dovuto alla colpa del committente.
L'indicata regola non risponde a sistema secondo il quale, invece, la parte cui venga applicata la clausola penale, e quindi imputato il ritardo nella prestazione contrattuale, per liberarsi da responsabilità deve provare che il ritardo derivi da una impossibilità della prestazione dovuta a causa oggettivamente non imputabile all'obbligato nel cui ambito è riconducibile l'impegno di cooperazione alla realizzazione dell'interesse della controparte
pagina 7 di 12 a cui l'obbligato stesso è tenuto (vd., tra le altre, sul principio dell'onere della prova:
Cass. 03/09/1999, n. 9278; Cass. 03/05/2011, n. 9714; Cass. 30/04/2012, n. 6594;
Cass. 25/05/2017 n. 13142).
È la parte appaltatrice quindi che deve dare la prova della sussistenza della esimente per il ritardo.
La prova non è stata fornita in ordine ai 60 giorni di sospensione dovuti al maltempo: inoltre la parte appellante non censura specificatamente la osservazione del Giudice di I grado in ordine alla necessarietà della autorizzazione del D.L. nel caso di specie neppure menzionata.
Tardiva consegna dei materiali. Il cantiere è stato consegnato all'appaltatore pacificamente il 14 aprile 2012, sul punto non vi è questione tra le parti. Esso doveva essere riconsegnato quindi il 14/4/2013. Afferma parte appellante che la consegna dei materiali a cura della committente, effettuata nei mesi di maggio- settembre 2013 ex se era causa oggettiva di non imputabilità del ritardo. La consegna dei materiali nei periodi indicati è confessata dalla stessa parte appellata la quale anche nella memoria di costituzione in appello, afferma che il materiale era presente in cantiere sin dai primi giorni del luglio 2013 e solo il marmo dei gradini delle rampe di scale interne venne consegnato a metà settembre 2013.
Appare quindi pacifico da un mero raffronto tra le date, che la fornitura di almeno parte dei materiali, che incombeva pacificamente alla committente venne effettuata dopo la scadenza del termine previsto come essenziale. La appellante giustifica tale consegna ritenendola non tardiva perché le opere da eseguirsi con tale materiale non erano state eseguite prima e la consegna era quindi tempestiva rispetto al programma attuato dalla
Appare evidente che, attesa la certa tardiva consegna rispetto ai termini concordati, Pt_1
è la che doveva provare che tale ritardo era causato dal ritardo nella esecuzione CP_1 delle prestazioni della ma di ciò manca la prova. Infatti, nessuna documentazione Pt_1 scritta è prodotta e non vi è pertanto alcuna prova documentale del fatto, cioè che la avesse comunicato alla il ritardo nella consegna a causa dei ritardi della CP_1 Pt_1
Né è sufficiente la dichiarazione del D.L.: egli afferma che il materiale per la scala Pt_1 era presente a settembre 2013 e la scala fu realizzata nel febbraio marzo 2014, una delle ultime opere. Inoltre, afferma che la pavimentazione ed il battiscopa furono montati subito dopo la fornitura del materiale, e le rifiniture furono effettuate nel settembre pagina 8 di 12 ottobre 2013 perché ad agosto la era in ferie. Deve quindi desumersi dalla Pt_1 deposizione il contrario di quanto ritenuto dalla sentenza di I grado tenendo conto del riparto dell'onere probatorio. I lavori del battiscopa etc furono tempestivi rispetto alla consegna del materiale;
in relazione alle rifiniture, verosimilmente il materiale per le finiture era arrivato poco prima delle ferie della impresa, evento evidentemente noto alla committenza, e vennero lavorate subito dopo;
il marmo per la scala venne fornito a settembre 2013 a termini di contratto scaduti, lavorato dopo anche perché l'opera presentava difficoltà. In ogni caso la consegna di almeno parte dei materiali superava il termine ultimo per la esecuzione dei lavori.
È quindi evidente che vi fu un superamento tacito e consensuale in ordine alla pattuizione del termine per la penale. Ciò evidentemente per entrambe le parti ed anche per il ritardo asserito e richiesto come penale dalla e causato dal ritardo nella fornitura Pt_1 dei materiali e nelle difficoltà organizzative derivanti dall'opera delle altre imprese, ditalchè sul punto l'appello sul mancato accoglimento ella domanda riconvenzionale deve essere disatteso.
Ciò appare inoltre confermato ( a prescindere dalla analisi del cronoprogramma di lavori delle altre ditte, effettivamente di difficile ricostruzione senza lo svolgimento di una consulenza ad oggi assolutamente tardiva e allo stato rinviante ) anche dalle considerazioni in ordine ai lavori extra appalto e dalla loro incidenza sul termine stabilito dalle parti. .
Nella clausola 7 di contratto, si legge che: “nei limiti del 20% del valore delle opere in appalto ( calcolato sulla base del prezzo e quantità di capitolato ) l'appaltatore si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna le opere maggiori e diverse… che dovessero risultare necessarie e derivanti dalla richiesta di variazioni nei lavori appaltati che comportino modificazioni della natura delle opere da eseguire. Per tali maggiori e diverse opere l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso ove si tratti di opere necessarie e nei limiti del 10% del valore complessivo dell'appalto (calcolato sulla base del prezzo e della quantità stabilite nel presente contratto).”. Detta clausola va letta e interpretata nel senso che segue: l'appaltatore dovrà eseguire opere, necessarie o meno, richieste, entro il 20% dell'appalto; per tali maggiori opere il compenso non sarà dovuto solo per le opere necessarie che siano inferiori al 10% del valore dell'appalto. Le opere non necessarie anche sotto il 10% dovranno comunque essere remunerate.
pagina 9 di 12 Quanto detto rileva sotto due profili:
il primo: le parti stesse indicano una percentuale di opere non previste anche se necessarie, pari a oltre il 10% da comunque remunerarsi. Esse quindi operano una valutazione di rilevanza della percentuale di opere extra appalto, che non può non giustificare la applicazione della giurisprudenza invocata anche dalla parte appellante e che qui si richiama : “ Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/05/2024, n. 12396In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore. Corte d'Appello Milano,
Sez. IV, Sentenza, 19/01/2021, n. 151In materia di appalto la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.
Nel caso di specie, la percentuale del 10% delle opere extra appalto, necessarie o meno,
è superata: la parte convenuta ha dedotto in comparsa di costituzione in appello, quanto segue:
"d) Sono stati effettivamente eseguiti i seguenti lavori ulteriori a quelli di capitolato:
muretti di incasso delle cassette dei w.c. nei bagni al piano terreno e al piano 1°;
fornitura e posa in opera di una ulteriore fossa biologica;
realizzazione di un loggiato più profondo di circa 60 cm. rispetto a quello previsto
rimozione di una cisterna interrata e riempimento della fossa con una gettata di calcestruzzo
pagina 10 di 12 Tutti le opere di cui sopra, secondo quanto sostenuto da controparte, parrebbero astrattamente costituire un ammontare complessivo di non oltre €.11.000,00=, dai quali dovrebbero comunque essere detratti €.3.000,00= per opere che risultavano contrattualmente previste ma non sono state eseguite, per cui la residua somma per differenza richiesta da nei confronti della Sig.ra risulterebbe pari ad Pt_1 CP_1
€.8.000,00=.
E poiché € 8000 sono meno del 10% esse non sarebbero dovute. Il ragionamento è errato: come sopra indicato, laddove si fa riferimento al valore complessivo dell'appalto
“calcolato sulla base del prezzo e della quantità stabilite nel presente contratto” si fa riferimento all'importo di cui a contratto e non all'importo risultante dai conteggi finali.
Quindi, essendo dovuti 11.000, senza detrazioni, la percentuale del 10% di 95.000 € era superato.
Essendo state effettuate opere extra appalto rilevanti, pari a oltre il 10% delle opere di cui all'originario contratto, il termine non era pertanto più efficace né vi è dimostrazione di una ulteriore successiva pattuizione di termine.
L'appello sul punto deve quindi essere accolto con riforma della sentenza laddove condanna al pagamento della penale per il ritardo nella esecuzione dei lavori a Pt_1 termini di contratto.
3° censura- Deve anche essere riformata la sentenza laddove rigetta la condanna al pagamento della CP_1
La chiede il pagamento delle opere extra appalto e la condanna al pagamento dei Pt_1 decimi a garanzia non ancora saldati.
Come sopra visto, l'importo delle opere eseguite e ammesse dalla stessa parte è pari a €
11.000 oltre iva: esse devono per intero essere corrisposte in quanto si dà atto che non si tratta di opere necessarie. Da esse andrà detratta, perché già corrisposta, la somma di
€ 3000, a € 8000 oltre IVA andranno aggiunte le somme trattenute a garanzia e non ancora restituite pari secondo le allegazioni non contestate a € 4600 oltre iva. Deve quindi essere condannata parte appellata al versamento di € 12.600 oltre iva e altresì alla restituzione di quanto versato in esecuzione della condanna di I grado. Oltre interesse come da dispositivo.
pagina 11 di 12 Le spese del procedimento devono essere rideterminate in via unitaria attesa la riforma del procedimento di I grado.
Attesa la reciproca parziale soccombenza ( come sopra detto parte appellante è soccombente sulla domanda di penale a carico della committente ) esse devono essere compensate per un quarto ponendo i residui tre quarti a carico di parte appellata.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo 356 2021 che integralmente riforma,
rigetta la domanda di condanna per la penale contrattualmente stabilita avanzata da contro CP_1 Parte_1
condanna alla restituzione a della CP_1 Parte_1 somma di € 37.076 oltre interessi legali dal 23.6.2021 al saldo.
Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 12.600 oltre IVA oltre interessi moratori ex lege 231 2002 dal
[...] dovuto al saldo.
Compensa tra le parti ¼ delle spese di lite. Pone i residui ¾ a carico di e li CP_1 liquida in € 5000 per il primo grado e in € 5000 per il secondo grado per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.
Firenze 17 febbraio 2025
La Presidente rel.
Isabella Mariani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1715/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
APPELLANTE contro
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. DE CP_1 C.F._1
FRAJA ROBERTO (CF ) C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante Parte_1
- riformare la sentenza impugnata (n. 356/2021 del 21.04.2021), con la quale il
Tribunale di Arezzo, accogliendo la domanda dell'attrice e respingendo le domande riconvenzionali della ha condannato quest'ultima al Parte_1 pagamento di € 27.790,00 (penale da ritardo determinata in € 70,00 giornalieri per i 397 giorni intercorrenti fra il 14.03.2013 ed il 16.05.2014), oltre interessi e spese di lite;
pagina 1 di 12 - condannare la Sig.ra al pagamento nei confronti della CP_1 Parte_1 dell'importo di € 12.600,00 (oltre IVA di legge) - o il diverso di giustizia - per compenso relativo all'esecuzione di lavori di capitolato ed extracapitolato, nonché dell'importo di € 10.000,00 - o il diverso di giustizia - per penale da ritardo
(importi già al netto della compensazione del controcredito riconoscibile in favore dell'attrice medesima); con interessi dal dovuto al saldo (nella misura ex D. Lgs.
n. 231/2002, a partire dal 31° giorno);
- condannare la Sig.ra alla restituzione in favore dell'appellante CP_1 dell'importo di € 37.076,50 versatole in ragione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e a rifondere alla medesima l'importo di € Parte_1
834,00 da quest'ultima versato per imposta di registro (con interessi dal dovuto al saldo).
Vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata: affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia previamente respingere tutte le istanze istruttorie avanzate anche in questa sede da Parte_1 in quanto superflue ed inutili ai fini della presente decisione, e
[...] comunque respingere l'appello proposto dalla società" Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare
[...] integralmente la sentenza impugnata, con condanna della appellante alla corresponsione delle competenze e spese anche del presente procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il tribunale di Arezzo ha deciso nella causa vertente tra e CP_1 [...]
, condannando parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice Parte_1 della somma di euro 27.790 oltre interessi e oltre alle spese di giudizio. Ha esposto in Parte fatto che aveva appaltato alla opere da eseguirsi presso un immobile per il CP_1 corrispettivo di € 95.000 oltre Iva integralmente pagato a parte le somme trattenute a garanzia. L'appaltatrice aveva consegnato le opere con un ritardo di 11 mesi il
14/3/2014, contro il 16/4/2012 con applicazione della penale prevista per euro 100 giornaliere. Nel costituirsi parte convenuta aveva eccepito che il ritardo era dovuto al tempo avverso per 60 giorni, al ritardo con cui l'attrice solo l'11/9/2013, aveva messo a pagina 2 di 12 disposizione i materiali necessari e alla necessità di attendere la esecuzione di opere da parte di terzi incaricati di lavorazione, riscaldamento a pavimento, cappotto esterno, presupposte alle sue. In via riconvenzionale chiedeva condannare l'attrice al pagamento del compenso relativo alla esecuzione dei lavori di capitolato ed extra capitolato nonché dell'importo relativo alla penale per ritardo nella fornitura di materiali.
Nel merito era pacifico che il fatto fosse stato correttamente dedotto dall'attrice ed era onere della parte convenuta la dimostrazione della causa non imputabile del ritardo. Era pacifico che la consegna del cantiere era venuta il 14/4/2012 e le opere dovevano essere consegnate nel termine improrogabile di giorni 365 pena l'applicazione di una penale pari a 100 € giornaliere. Risultava altresì dimostrato che la consegna delle opere era avvenuta il 16/5/2014 ossia con un ritardo di 397 giorni rispetto al termine contrattuale.
Le eccezioni erano state valutate per tre ordini di fattori:
il tempo avverso per 60 giorni. La circostanza non era stata dimostrata dalla parte convenuta nè ne era stata richiesta la prova. In ogni caso le eventuali sospensioni dovevano essere autorizzate dalla D. L..
Il ritardo con cui ditte terze incaricate avevano eseguito opere senza le quali la convenuta non avrebbe potuto realizzare le proprie. I testi avevano confermato che la finitura della mansarda e dell'intonaco erano stati effettivamente realizzati da terzi i quali lavoravano di sabato e domenica e comunque quando non era presente la da ciò derivava che Pt_1 la scelta era dovuta alla necessità di non ostacolare le opere cui era obbligata;
alla convenuta non ne derivava che le opere realizzate dai terzi anche se prodromiche, fossero state realizzate con ritardo e che ciò avesse determinato il ritardo nell'adempimento della prestazione della convenuta;
il ritardo con cui l'attrice aveva messo a disposizione della convenuta i materiali necessari per l'esecuzione del cappotto, delle terrazze. Il teste aveva dichiarato che effettivamente il materiale era già a disposizione, materiale che la convenuta non aveva utilizzato subito quantomeno per le scale e le finiture interne per essere impegnata in altri lavori esterni per conto proprio, mentre in relazione al cappotto esterno, il ritardo aveva determinato l'impossibilità per la ditta terza di eseguirlo in un'unica tranche essendo necessario intervenire due volte. Mancava pertanto la prova delle esimenti. Riduceva la penale in via equitativa a euro 70 giornaliere per il complessivo importo di 27.790 €. Su tale somma non era riconoscibile la rivalutazione. In relazione alla domanda riconvenzionale parte pagina 3 di 12 convenuta aveva omesso di dimostrare che era stato ottemperato al disposto del contratto laddove si prevedeva una percentuale di superamento dell'importo e la necessarietà delle opere.
Impugna ricapitolando i fatti di causa. Espone le seguenti censure: Pt_1
uno-vizio di ultra-petizione. L'attrice aveva chiesto condannare la convenuta al pagamento della penale giornaliera per 330 giorni di ritardo nella consegna delle opere mentre il giudice aveva condannato al pagamento della penale per 397 giorni di Pt_1 ritardo: in particolare l'attrice aveva chiesto riconoscersi la penale sino al 14/3/2014 mentre il giudice l' aveva riconosciuto fino al 16/5/2014.
Due-pacifico che le opere si dovevano concludere il 14/4/2013. Controversa la imputazione del ritardo. La motivazione era incongruente: emergeva dalla stessa sentenza che l'appaltante aveva fatto pervenire in cantiere materiali edili da installare fra maggio e settembre 2013, circostanza affermata anche da controparte e quindi come poteva contestarsi di non avere completato entro metà aprile 2013 le opere se una parte di tali opere consisteva nella posa di materiali che l'appaltante aveva onere di fornire ed ha fornito solo fra maggio e settembre successivi? Pertanto non si poteva certamente parlare di ritardo dell'appaltatrice quantomeno sino al settembre 2013 imputandosi sino a tale data il ritardo alla parte appaltante. Quanto al ragionamento giuridico, avendo la tempestivamente contestato che il ritardo era imputabile alla era lei che Pt_1 CP_1 doveva provare il tempestivo adempimento delle proprie obbligazioni ovvero la consegna dei materiali e le opere prodromiche affidate. Esaminando le testimonianze emergeva la circostanza che il materiale per la pavimentazione era giunto tra maggio e giugno 2013 e aveva comportato che la porzione alta del cappotto era stata eseguita solo a giugno luglio
2013 e la porzione bassa del cappotto e lo scannafosso solo tra la fine di agosto i primi di settembre 2013 una volta smontato il ponteggio stesso;
la consegna dei marmi era avvenuta solo il 27/9/2013, come riferito dalla stessa controparte, e aveva fatto sì che l'impresa aveva dovuto installare i medesimi e completare le opere da eseguirsi successivamente a tale posa, a partire dall'ottobre 2013, con ciò risultando del tutto ragionevole che le opere erano state concluso nel marzo 2014. La deduzione che il lavoro relativo alle opere prodromiche era avvenuto quando la non era in cantiere non Pt_1 offriva la prova che controparte avrebbe dovuto fornire e cioè che le imprese terze appaltatrici fossero state tempestivamente chiamate dall'appaltante per eseguire le opere di competenza e che la committente avesse richiamato in cantiere subito la appena Pt_1
pagina 4 di 12 finite tali opere. In assenza di documentazione attestante le tempistiche, non era possibile quantificare il ritardo subito dalla per la intempestività di quelle altrui. Pt_1
Quanto all'esecuzione del cappotto la motivazione stravolgeva le risultanze processuali.
In ogni caso il crono programma era risultato alterato dall'esecuzione dei lavori inizialmente previsti essendo pacifico che la aveva richiesto l'esecuzione di CP_1 notevoli opere extra capitolato alla ed anche alle altre ditte. Richiamava i principi Pt_1 giurisprudenziali in materia. Quanto al maltempo era vero che non era stato oggetto di prova ma perché la questione non era stata tempestivamente contestata dalla controparte, ragione per cui trattavasi di fatto pacifico e non bisognoso di prova.
Era fondata la domanda riconvenzionale poiché la consegna dei materiali era avvenuta fuori termine, era imputabile alla controparte la mancata tempestiva esecuzione delle opere di terzi;
era imputabile alla committente il tempo occorrente per le opere non previste;
era imputabile alla committente il tempo per le opere originariamente non previste ed eseguite da terzi appaltatrici;
non era imputabile alla il ritardo dovuto Pt_1 per i 60 giorni di avversità. Anche 70 € al giorno per penale, era una cifra esorbitante.
Nessun reale disagio aveva avuto la la quale non aveva abitato l'immobile fino al CP_1
2016. Invece doveva essere determinato l'ammontare della penale a carico della CP_1 in euro 100 giornaliere.
Anche il rigetto del prezzo per le opere da capitolato ed extra capitolato era ingiustificato.
Erano stati chiesti 12.600 € oltre Iva, deducendo il trattenimento dei decimi a garanzia, cioè, euro 8600 sui quali era stato versato solo l'importo di euro 4000. Inoltre, non era stata contestata la esistenza di euro 11.000 di lavori extra capitolato: la natura di opere necessarie non era stata dimostrata dalla controparte e comunque 11.000 € erano più del
10% ne' era stato contestato che le opere eseguite in meno fossero pari a 3000 €.
Pertanto essa era creditrice di €12. 600 oltre Iva e ciò non era stato preso in alcuna considerazione né relativamente al saldo dei decimi a garanzia né relativamente agli
11.000 € per i quali si era dedotto la mancata prova della spettanza del compenso.
Concludeva come in atti.
Si è costituita la la quale rilevava di avere svolto tutte le contestazioni rituali in CP_1 sede di comparsa di costituzione. La indicazione del 14/3/2014 in luogo del 16/5/2014 era dovuta ad un mero errore materiale: la data corretta emergeva dal verbale di riconsegna del cantiere edile e la circostanza era stata confermata dei testi;
pertanto, i pagina 5 di 12 giorni di ritardo erano stati esattamente quantificati. I lavori che dovevano essere ultimati 14/4/2013, al maggio 2013 risultavano eseguiti solo per poco più della metà ed Parte in particolare a quella data la non aveva completato i lavori propedeutici alla installazione della pavimentazione delle terrazze perché doveva ancora eseguire le impermeabilizzazione del loggiato al pianterreno e delle terrazze ai piani superiori;
vi erano forzature cronologiche poiché solo il marmo dei gradini veniva consegnato nel settembre mentre tutto il resto del materiale risultava in cantiere fin dai primi giorni di luglio 2013 quando la era ancora impegnata a completare la pavimentazione delle Pt_1 terrazze le altre opere di finitura. Gli ultimi materiali forniti dalla committente furono quelli di fine agosto 2013 ed erano costituiti principalmente dai sanitari che ovviamente non avrebbero potuto esser istallati prima della posa in opera della pavimentazione e del completamento del rivestimento murale dei bagni, mentre nei primi giorni di settembre
2013 venne consegnata un'ulteriore piccola fornitura riguardante il rivestimento murale della cucina, lavorazioni che a quella data erano state solo iniziate tanto che furono ultimate solo nella prima decade di ottobre 2013. Nessun ritardo era attribuibile alla committente. Sui ritardi cagionati dalle lavorazioni dei terzi ne rilevava la infondatezza sia in ordine all'esecuzione del cappotto sia in ordine all'impianto di riscaldamento a pavimento. Non era veritiera neppure la omessa tempestiva comunicazione circa la fornitura del materiale in cantiere. Quanto agli ulteriori diversi lavori enunciata e a quelli che erano stati effettivamente eseguiti rimandava ai calcoli già operati pervenendosi in ipotesi ad un importo di euro 8000 inferiore al 10%. Quanto alle condizioni climatiche nessuna prova vi era del maltempo. La somma di euro 70 non era eccessiva. Concludeva come in atti.
Le parti hanno concluso alla udienza del 21 maggio 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello deve essere deciso come segue.
In primo luogo deve rilevarsi che la memoria di replica della appellante peraltro depositata dopo la replica di controparte, ha la qualità di una conclusionale poiché il suo oggetto ha esorbitato i limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, e di essa non si terrà conto in tale sua parte che svolge la funzione di tardiva conclusionale ( laddove specificatamente riepiloga tutte le questioni di fatto e giuridiche di causa).
pagina 6 di 12 Si premette che in contratto era stabilita alla clausola 9 una penale di € 100 per die, per il ritardo oltre i 365 giorni dalla consegna del cantiere, al netto delle sospensioni autorizzate dal direttore dei lavori per il caso di maltempo e di ogni altra condizione oggettiva avversa indipendente dalla responsabilità dell'appaltatore. Era altresì previsto alla clausola 10, che la committente doveva procurare tempestivamente i materiali all'appaltatore e curare che i terzi subappaltatori eseguissero senza ritardo le opere collocate nel programma;
in caso di ritardo superiore a 15 giorni per tale consegna o per la esecuzione dei lavori da parte dei subappaltatori era prevista una penale di € 100 per die.
1° censura contenuta in atto di appello.
Si lamenta che il Giudice abbia deciso ultra petita calcolando giorni di ritardo in eccesso da quelli domandati.
La censura è fondata. Anche nelle conclusioni di cui alla nota in I grado, la parte CP_1 reitera espressamente la richiesta di calcolo della penale sino al 14 marzo 2013 indicando in 330 giorni il ritardo. Nessun errore quindi nella redazione degli atti, ma un errore del
Giudice nel riconoscere oltre quanto espressamente domandato. L'importo andrà quindi eventualmente ricalcolato tenendo in conto la minore quantificazione richiesta.
2° censura. Mancata corretta verifica dei fatti allegati per provare la non imputabilità all'appaltatore del ritardo. L'onere della prova incombe sull'appaltatore: v. sul punto del riparto dell'onere probatorio in motivazione Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud.
13/05/2021) 14/09/2021, n. 24685 a tenore della quale “La Corte d'Appello ha fatto cattiva applicazione dei principi di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. nella parte in cui ha ritenuto corretta l'intervenuta imposizione della penale a carico dell'impresa, accompagnandosi a siffatto giudizio l'imputazione all'appaltatrice dei tempi di realizzazione della strada di piano ad opera di terzi. Siffatto ragionamento sortisce infatti l'effetto di onerare l'appaltatore di provare che il ritardo che da quella realizzazione
è derivato ai lavori commessigli in appalto sia dovuto alla colpa del committente.
L'indicata regola non risponde a sistema secondo il quale, invece, la parte cui venga applicata la clausola penale, e quindi imputato il ritardo nella prestazione contrattuale, per liberarsi da responsabilità deve provare che il ritardo derivi da una impossibilità della prestazione dovuta a causa oggettivamente non imputabile all'obbligato nel cui ambito è riconducibile l'impegno di cooperazione alla realizzazione dell'interesse della controparte
pagina 7 di 12 a cui l'obbligato stesso è tenuto (vd., tra le altre, sul principio dell'onere della prova:
Cass. 03/09/1999, n. 9278; Cass. 03/05/2011, n. 9714; Cass. 30/04/2012, n. 6594;
Cass. 25/05/2017 n. 13142).
È la parte appaltatrice quindi che deve dare la prova della sussistenza della esimente per il ritardo.
La prova non è stata fornita in ordine ai 60 giorni di sospensione dovuti al maltempo: inoltre la parte appellante non censura specificatamente la osservazione del Giudice di I grado in ordine alla necessarietà della autorizzazione del D.L. nel caso di specie neppure menzionata.
Tardiva consegna dei materiali. Il cantiere è stato consegnato all'appaltatore pacificamente il 14 aprile 2012, sul punto non vi è questione tra le parti. Esso doveva essere riconsegnato quindi il 14/4/2013. Afferma parte appellante che la consegna dei materiali a cura della committente, effettuata nei mesi di maggio- settembre 2013 ex se era causa oggettiva di non imputabilità del ritardo. La consegna dei materiali nei periodi indicati è confessata dalla stessa parte appellata la quale anche nella memoria di costituzione in appello, afferma che il materiale era presente in cantiere sin dai primi giorni del luglio 2013 e solo il marmo dei gradini delle rampe di scale interne venne consegnato a metà settembre 2013.
Appare quindi pacifico da un mero raffronto tra le date, che la fornitura di almeno parte dei materiali, che incombeva pacificamente alla committente venne effettuata dopo la scadenza del termine previsto come essenziale. La appellante giustifica tale consegna ritenendola non tardiva perché le opere da eseguirsi con tale materiale non erano state eseguite prima e la consegna era quindi tempestiva rispetto al programma attuato dalla
Appare evidente che, attesa la certa tardiva consegna rispetto ai termini concordati, Pt_1
è la che doveva provare che tale ritardo era causato dal ritardo nella esecuzione CP_1 delle prestazioni della ma di ciò manca la prova. Infatti, nessuna documentazione Pt_1 scritta è prodotta e non vi è pertanto alcuna prova documentale del fatto, cioè che la avesse comunicato alla il ritardo nella consegna a causa dei ritardi della CP_1 Pt_1
Né è sufficiente la dichiarazione del D.L.: egli afferma che il materiale per la scala Pt_1 era presente a settembre 2013 e la scala fu realizzata nel febbraio marzo 2014, una delle ultime opere. Inoltre, afferma che la pavimentazione ed il battiscopa furono montati subito dopo la fornitura del materiale, e le rifiniture furono effettuate nel settembre pagina 8 di 12 ottobre 2013 perché ad agosto la era in ferie. Deve quindi desumersi dalla Pt_1 deposizione il contrario di quanto ritenuto dalla sentenza di I grado tenendo conto del riparto dell'onere probatorio. I lavori del battiscopa etc furono tempestivi rispetto alla consegna del materiale;
in relazione alle rifiniture, verosimilmente il materiale per le finiture era arrivato poco prima delle ferie della impresa, evento evidentemente noto alla committenza, e vennero lavorate subito dopo;
il marmo per la scala venne fornito a settembre 2013 a termini di contratto scaduti, lavorato dopo anche perché l'opera presentava difficoltà. In ogni caso la consegna di almeno parte dei materiali superava il termine ultimo per la esecuzione dei lavori.
È quindi evidente che vi fu un superamento tacito e consensuale in ordine alla pattuizione del termine per la penale. Ciò evidentemente per entrambe le parti ed anche per il ritardo asserito e richiesto come penale dalla e causato dal ritardo nella fornitura Pt_1 dei materiali e nelle difficoltà organizzative derivanti dall'opera delle altre imprese, ditalchè sul punto l'appello sul mancato accoglimento ella domanda riconvenzionale deve essere disatteso.
Ciò appare inoltre confermato ( a prescindere dalla analisi del cronoprogramma di lavori delle altre ditte, effettivamente di difficile ricostruzione senza lo svolgimento di una consulenza ad oggi assolutamente tardiva e allo stato rinviante ) anche dalle considerazioni in ordine ai lavori extra appalto e dalla loro incidenza sul termine stabilito dalle parti. .
Nella clausola 7 di contratto, si legge che: “nei limiti del 20% del valore delle opere in appalto ( calcolato sulla base del prezzo e quantità di capitolato ) l'appaltatore si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna le opere maggiori e diverse… che dovessero risultare necessarie e derivanti dalla richiesta di variazioni nei lavori appaltati che comportino modificazioni della natura delle opere da eseguire. Per tali maggiori e diverse opere l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso ove si tratti di opere necessarie e nei limiti del 10% del valore complessivo dell'appalto (calcolato sulla base del prezzo e della quantità stabilite nel presente contratto).”. Detta clausola va letta e interpretata nel senso che segue: l'appaltatore dovrà eseguire opere, necessarie o meno, richieste, entro il 20% dell'appalto; per tali maggiori opere il compenso non sarà dovuto solo per le opere necessarie che siano inferiori al 10% del valore dell'appalto. Le opere non necessarie anche sotto il 10% dovranno comunque essere remunerate.
pagina 9 di 12 Quanto detto rileva sotto due profili:
il primo: le parti stesse indicano una percentuale di opere non previste anche se necessarie, pari a oltre il 10% da comunque remunerarsi. Esse quindi operano una valutazione di rilevanza della percentuale di opere extra appalto, che non può non giustificare la applicazione della giurisprudenza invocata anche dalla parte appellante e che qui si richiama : “ Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/05/2024, n. 12396In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore. Corte d'Appello Milano,
Sez. IV, Sentenza, 19/01/2021, n. 151In materia di appalto la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.
Nel caso di specie, la percentuale del 10% delle opere extra appalto, necessarie o meno,
è superata: la parte convenuta ha dedotto in comparsa di costituzione in appello, quanto segue:
"d) Sono stati effettivamente eseguiti i seguenti lavori ulteriori a quelli di capitolato:
muretti di incasso delle cassette dei w.c. nei bagni al piano terreno e al piano 1°;
fornitura e posa in opera di una ulteriore fossa biologica;
realizzazione di un loggiato più profondo di circa 60 cm. rispetto a quello previsto
rimozione di una cisterna interrata e riempimento della fossa con una gettata di calcestruzzo
pagina 10 di 12 Tutti le opere di cui sopra, secondo quanto sostenuto da controparte, parrebbero astrattamente costituire un ammontare complessivo di non oltre €.11.000,00=, dai quali dovrebbero comunque essere detratti €.3.000,00= per opere che risultavano contrattualmente previste ma non sono state eseguite, per cui la residua somma per differenza richiesta da nei confronti della Sig.ra risulterebbe pari ad Pt_1 CP_1
€.8.000,00=.
E poiché € 8000 sono meno del 10% esse non sarebbero dovute. Il ragionamento è errato: come sopra indicato, laddove si fa riferimento al valore complessivo dell'appalto
“calcolato sulla base del prezzo e della quantità stabilite nel presente contratto” si fa riferimento all'importo di cui a contratto e non all'importo risultante dai conteggi finali.
Quindi, essendo dovuti 11.000, senza detrazioni, la percentuale del 10% di 95.000 € era superato.
Essendo state effettuate opere extra appalto rilevanti, pari a oltre il 10% delle opere di cui all'originario contratto, il termine non era pertanto più efficace né vi è dimostrazione di una ulteriore successiva pattuizione di termine.
L'appello sul punto deve quindi essere accolto con riforma della sentenza laddove condanna al pagamento della penale per il ritardo nella esecuzione dei lavori a Pt_1 termini di contratto.
3° censura- Deve anche essere riformata la sentenza laddove rigetta la condanna al pagamento della CP_1
La chiede il pagamento delle opere extra appalto e la condanna al pagamento dei Pt_1 decimi a garanzia non ancora saldati.
Come sopra visto, l'importo delle opere eseguite e ammesse dalla stessa parte è pari a €
11.000 oltre iva: esse devono per intero essere corrisposte in quanto si dà atto che non si tratta di opere necessarie. Da esse andrà detratta, perché già corrisposta, la somma di
€ 3000, a € 8000 oltre IVA andranno aggiunte le somme trattenute a garanzia e non ancora restituite pari secondo le allegazioni non contestate a € 4600 oltre iva. Deve quindi essere condannata parte appellata al versamento di € 12.600 oltre iva e altresì alla restituzione di quanto versato in esecuzione della condanna di I grado. Oltre interesse come da dispositivo.
pagina 11 di 12 Le spese del procedimento devono essere rideterminate in via unitaria attesa la riforma del procedimento di I grado.
Attesa la reciproca parziale soccombenza ( come sopra detto parte appellante è soccombente sulla domanda di penale a carico della committente ) esse devono essere compensate per un quarto ponendo i residui tre quarti a carico di parte appellata.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo 356 2021 che integralmente riforma,
rigetta la domanda di condanna per la penale contrattualmente stabilita avanzata da contro CP_1 Parte_1
condanna alla restituzione a della CP_1 Parte_1 somma di € 37.076 oltre interessi legali dal 23.6.2021 al saldo.
Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 12.600 oltre IVA oltre interessi moratori ex lege 231 2002 dal
[...] dovuto al saldo.
Compensa tra le parti ¼ delle spese di lite. Pone i residui ¾ a carico di e li CP_1 liquida in € 5000 per il primo grado e in € 5000 per il secondo grado per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.
Firenze 17 febbraio 2025
La Presidente rel.
Isabella Mariani
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