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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13099 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N.R.G. 2728/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (ultimo comma) c.p.c., all'udienza del 01.04.2025, vertente tra:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in qualità di eredi di C.F. C.F._2 Persona_1
, rappresentate e difese dall'Avv. Lucia Cunico, come da procura allegata C.F._3 alla comparsa di costituzione volontaria ai sensi degli artt. 300 e 302 c.p.c., ed elettivamente domiciliate presso lo studio del proprio difensore in via Cesare Laurenti n. 40, Roma
RICORRENTI contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Maria Controparte_1 C.F._4
Frattini, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata alla via Francesco Pacelli n. 14,
Roma
RESISTENTE nonché
C.F. rappresentata e defesa Controparte_2 C.F._5 dall'Avv. Roberto Ferranti, giusta procura speciale, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in via Mar Rosso n. 61, Roma
RESISTENTE
e C.F. in persona Controparte_3 P.IVA_1 dell'Amministratore in carica sito in , Roma Controparte_4 Controparte_3
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi al CTU, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione VII civile, depositato in data 02.01.2024, e comunicato in data 03.01.2024, nell'ambito del procedimento cautelare N.R.G. 44095/2022.
CONCLUSIONI: all'udienza del 01.04.2025, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi nonché, per parte ricorrente, come precisate anche nella memoria autorizzata depositata in data 28.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, depositato in data 16.01.2024, adiva questo Tribunale al fine di sentir Persona_1 dichiarare l'Arch. decaduta dal diritto al compenso per intempestività della Controparte_1 presentazione dell'istanza di liquidazione dei propri compensi e dichiarare, quindi, invalido il decreto di liquidazione, emesso in data 02.01.2024 dalla sezione VII civile, della somma di euro
2.356,29 per compensi e della somma di euro 246,20 per rimborso delle spese, oltre accessori di legge, in favore del CTU, perché ingiusto ed illegittimo e, quindi, revocare il decreto opposto;
inoltre, chiedeva la condanna di alla restituzione della somma di euro Controparte_2
1.042,00 oltre la somma di euro 45,46 a titolo di interessi.
A tal fine eccepiva la decadenza del CTU dal diritto al compenso, ai sensi dell'art. 71 (comma secondo) D.P.R. 115/2002 in quanto presentava l'istanza di liquidazione degli onorari in data
18.10.2023 e quindi ben oltre il termine di 100 giorni previsto dalla normativa decorrenti dal deposito della relazione peritale effettuato in data 26.06.2023, precisando che a tale termine non si applica la sospensione feriale trattandosi di un termine sostanziale e non processuale;
in via subordinata, contesta la nullità e/o invalidità del decreto impugnato per errata applicazione dei criteri di cui al D.M. 20.05.2002 e dell'art. 51 (co. 1° e 2°) D.P.R. 115/2002 in merito all'applicazione della diminuzione del 30% del compenso per il ritardo nel deposito della relazione peritale in luogo della diminuzione pari, invece, ad 1/3 prevista dalla normativa nonché
l'applicazione dell'aumento del 40% in ragione della complessità tecnica della perizia senza una espressa richiesta da parte dell'istante.
In data 21.06.2024, si costituiva in giudizio l'Arch. chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda ed evidenziando che l'applicazione della maggiorazione nella misura del 40% è giustificabile in considerazione dell'impegno profuso dal CTU nell'espletamento dell'incarico che richiedeva “operazioni di indagini complesse, da eseguirsi con apparecchiature e strumenti adeguati, interessando vari ambienti e da svolgersi in più riprese”, ed essendo inoltre la determinazione degli onorari dei periti un potere discrezionale del giudice.
Con la comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.06.2024, Controparte_2 contestava tutto quanto ex adverso dedotto, poiché infondato in fatto ed in diritto,
[...] precisando che la condanna alla restituzione della somma di euro 1.078,38 chiesta dal ricorrente nei confronti della stessa appare estranea al presente giudizio in quanto riferentesi alla ripartizione delle spese di lite riguardante il procedimento cautelare.
Il Condominio sito in (Roma), in persona dell'Amministratore in carica Controparte_3 non si è costituito in giudizio. Controparte_4
Con comparsa in data 2 settembre 2024 si costituivano in giudizio e Parte_1
n qualità di eredi dell'originario ricorrente, nelle more deceduto. Parte_2
Nel merito.
Preliminarmente, deve ritenersi tempestivamente formulata da parte del CTU arch. la CP_1 istanza di liquidazione del compenso: si osserva che nel caso di specie deve ritenersi senz'altro applicabile la sospensione feriale ai sensi della L. 742/1969, così come modificata dal D.L.
132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, poiché l'istanza di liquidazione degli onorari del CTU deve considerarsi rientrante tra gli atti processuali, anche in considerazione della espressa previsione di un termine di decadenza di cui all'art. 71, comma secondo, D.P.R.
115/2002 il quale recita che “La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”. Pertanto, l'istanza di liquidazione presentata in data 18.10.2023, tenendo conto del deposito della relazione peritale effettuato in data 26.06.2023, deve considerarsi certamente tempestiva.
Quanto alla determinazione del “quantum” del compenso, il criterio adottato dal giudice a quo deve essere parzialmente disatteso laddove il giudice ha ritenuto di applicare l'art. 11 del d.m. 30 maggio 2002 e dunque il criterio a percentuale in base allo scaglione di valore della causa: si rileva che, ai sensi dell'art. 1 D.M. 30.05.2002, “per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni”. In caso di indeterminabilità del valore della causa deve considerarsi il tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico (cfr. Cass., Ordinanza, 1° agosto 2017, n.19156: “la liquidazione del compenso del CTU va eseguita in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, ed ai sensi dell'art. 2, delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, pertanto, al consulente spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia. Soltanto ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale di cui all'art. 1 delle medesime tabelle e quindi commisurare l'onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico”). Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti e segnatamente dal ricorso cautelare per danno temuto proposto da
[...] risulta che la controversia era di valore indeterminabile;
essendo Controparte_2 impossibile, inoltre, trarre un criterio univoco di determinazione del valore, deve ritenersi senz'altro applicabile il criterio residuale delle vacazioni.
Nel caso in esame risulta, inoltre, che con provvedimento emesso in data 30.10.2022 il giudice disponeva CTU, nominando a tal fine l'Arch. e formulando con ordinanza del Controparte_1
02.12.2022 il seguente quesito: “Renda il CTU – resa ispezione dei luoghi, eventualmente espletati esperimenti, e previa descrizione dei luoghi medesimi anche con rilievi planimetrici se ritenuti necessari – proprie valutazioni su sussistenza e condizioni di attività delle infiltrazioni addotte dall'attore, nonché su rilevazione delle cause delle medesime e sulle modalità e costi di eliminazione delle cause stesse”. Il CTU fissava l'inizio delle operazioni peritali in data 11.01.2023, ed il giudice assegnava, quindi, termine sino al 20.03.2023 per l'invio della bozza alle parti, le quali potevano trasmettere le proprie osservazioni sino alla data del 20.04.2023 e termine sino al
10.05.2023 di nuovo al CTU per il deposito della relazione finale. Dal momento che tale ultimo termine non veniva rispettato, il giudice concedeva una proroga fino al 30.06.2026 per il deposito della relazione conclusiva, poi effettuata in data 26.06.2023 dal CTU.
Quanto al numero delle vacazioni calcolabili, si rileva che le operazioni peritali si sono svolte, con riferimento ai termini assegnati dal giudice e con esclusione dei giorni attribuiti alle parti per l'invio delle osservazioni, in complessivi giorni lavorativi 77 (giorni lavorativi 58 dall'inizio delle operazioni peritali all'invio della bozza, ossia dall'11.01.2023 al 20.03.2023; e ulteriori giorni lavorativi 19 dal
21.04.2023 al 10 maggio 2023, con esclusione della periodo di proroga per il irtardo, per la valutazione delle osservazioni ed il deposito della relazione conclusiva). Per tale periodo, sono liquidabili numero 111 vacazioni (numero 2 vacazione al giorno) considerando che la perizia è consistita in quattro sopralluoghi (11 gennaio 2023; 1 e 2 febbraio 2023; e 20 febbraio 2023) di cui uno per l'esecuzione dell'allagamento della parte interessata del terrazzo;
per un totale liquidabile di euro 2.260.72 oltre accessori di legge, applicando la vacazione di euro 14,68 anche per quelle successive alla prima (v. C. Cost., sentenza n. 16/2025).
In merito alla richiesta di condanna alla restituzione delle spese di lite anticipate da
[...] si osserva che tale profilo esula dal presente procedimento, che ha ad Controparte_2 oggetto la sola determinazione del compenso dell'Ausiliario, ed attiene alla distribuzione delle spese di lite da operarsi nell'ambito del procedimento principale. La relativa domanda deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Il decreto opposto deve, pertanto, essere revocato, rideterminando il compenso come sopra calcolato.
Le spese del presente procedimento tra il ricorrente e il ctu ono liquidate in dispositivo in CP_1 conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione corrispondente al valore della presente causa, secondo le tariffe minime, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di qualche complessità, ed escludendo dal calcolo la fase istruttoria in quanto non svolta. In ragione della infondatezza della questione principale relativa alla dedotta tardività dell'istanza e della misura minima di variazione del compenso liquidato -€
2.260,00 a fronte della somma di € 2.356,29 di cui al decreto opposto- sono compensate per metà; la restante metà è posta a carico della parte soccombente CP_1
Le spese di lite tra il ricorrente e relative alla domanda di rimborso Controparte_2 sono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico della parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe – ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa – così dispone:
- in riforma del decreto opposto, liquida in favore dell'Arch. l'importo di euro Controparte_1
2.260,00 oltre accessori di legge, nonché € 246,20 per rimborso spese;
- condanna alla refusione di ½ delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
e in qualità di eredi di liquidate in
[...] Parte_2 Persona_1 tale misura in euro 426,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
- dichiara inammissibile la domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di Controparte_2
;
[...]
- condanna e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 lla refusione delle spese di lite in favore di , Persona_1 Controparte_2 liquidate in € 852,00 per compensi.
Così deciso in Roma, 25 settembre 2025
Il Giudice
Wanda Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N.R.G. 2728/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (ultimo comma) c.p.c., all'udienza del 01.04.2025, vertente tra:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in qualità di eredi di C.F. C.F._2 Persona_1
, rappresentate e difese dall'Avv. Lucia Cunico, come da procura allegata C.F._3 alla comparsa di costituzione volontaria ai sensi degli artt. 300 e 302 c.p.c., ed elettivamente domiciliate presso lo studio del proprio difensore in via Cesare Laurenti n. 40, Roma
RICORRENTI contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Maria Controparte_1 C.F._4
Frattini, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata alla via Francesco Pacelli n. 14,
Roma
RESISTENTE nonché
C.F. rappresentata e defesa Controparte_2 C.F._5 dall'Avv. Roberto Ferranti, giusta procura speciale, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in via Mar Rosso n. 61, Roma
RESISTENTE
e C.F. in persona Controparte_3 P.IVA_1 dell'Amministratore in carica sito in , Roma Controparte_4 Controparte_3
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi al CTU, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione VII civile, depositato in data 02.01.2024, e comunicato in data 03.01.2024, nell'ambito del procedimento cautelare N.R.G. 44095/2022.
CONCLUSIONI: all'udienza del 01.04.2025, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi nonché, per parte ricorrente, come precisate anche nella memoria autorizzata depositata in data 28.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, depositato in data 16.01.2024, adiva questo Tribunale al fine di sentir Persona_1 dichiarare l'Arch. decaduta dal diritto al compenso per intempestività della Controparte_1 presentazione dell'istanza di liquidazione dei propri compensi e dichiarare, quindi, invalido il decreto di liquidazione, emesso in data 02.01.2024 dalla sezione VII civile, della somma di euro
2.356,29 per compensi e della somma di euro 246,20 per rimborso delle spese, oltre accessori di legge, in favore del CTU, perché ingiusto ed illegittimo e, quindi, revocare il decreto opposto;
inoltre, chiedeva la condanna di alla restituzione della somma di euro Controparte_2
1.042,00 oltre la somma di euro 45,46 a titolo di interessi.
A tal fine eccepiva la decadenza del CTU dal diritto al compenso, ai sensi dell'art. 71 (comma secondo) D.P.R. 115/2002 in quanto presentava l'istanza di liquidazione degli onorari in data
18.10.2023 e quindi ben oltre il termine di 100 giorni previsto dalla normativa decorrenti dal deposito della relazione peritale effettuato in data 26.06.2023, precisando che a tale termine non si applica la sospensione feriale trattandosi di un termine sostanziale e non processuale;
in via subordinata, contesta la nullità e/o invalidità del decreto impugnato per errata applicazione dei criteri di cui al D.M. 20.05.2002 e dell'art. 51 (co. 1° e 2°) D.P.R. 115/2002 in merito all'applicazione della diminuzione del 30% del compenso per il ritardo nel deposito della relazione peritale in luogo della diminuzione pari, invece, ad 1/3 prevista dalla normativa nonché
l'applicazione dell'aumento del 40% in ragione della complessità tecnica della perizia senza una espressa richiesta da parte dell'istante.
In data 21.06.2024, si costituiva in giudizio l'Arch. chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda ed evidenziando che l'applicazione della maggiorazione nella misura del 40% è giustificabile in considerazione dell'impegno profuso dal CTU nell'espletamento dell'incarico che richiedeva “operazioni di indagini complesse, da eseguirsi con apparecchiature e strumenti adeguati, interessando vari ambienti e da svolgersi in più riprese”, ed essendo inoltre la determinazione degli onorari dei periti un potere discrezionale del giudice.
Con la comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.06.2024, Controparte_2 contestava tutto quanto ex adverso dedotto, poiché infondato in fatto ed in diritto,
[...] precisando che la condanna alla restituzione della somma di euro 1.078,38 chiesta dal ricorrente nei confronti della stessa appare estranea al presente giudizio in quanto riferentesi alla ripartizione delle spese di lite riguardante il procedimento cautelare.
Il Condominio sito in (Roma), in persona dell'Amministratore in carica Controparte_3 non si è costituito in giudizio. Controparte_4
Con comparsa in data 2 settembre 2024 si costituivano in giudizio e Parte_1
n qualità di eredi dell'originario ricorrente, nelle more deceduto. Parte_2
Nel merito.
Preliminarmente, deve ritenersi tempestivamente formulata da parte del CTU arch. la CP_1 istanza di liquidazione del compenso: si osserva che nel caso di specie deve ritenersi senz'altro applicabile la sospensione feriale ai sensi della L. 742/1969, così come modificata dal D.L.
132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, poiché l'istanza di liquidazione degli onorari del CTU deve considerarsi rientrante tra gli atti processuali, anche in considerazione della espressa previsione di un termine di decadenza di cui all'art. 71, comma secondo, D.P.R.
115/2002 il quale recita che “La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”. Pertanto, l'istanza di liquidazione presentata in data 18.10.2023, tenendo conto del deposito della relazione peritale effettuato in data 26.06.2023, deve considerarsi certamente tempestiva.
Quanto alla determinazione del “quantum” del compenso, il criterio adottato dal giudice a quo deve essere parzialmente disatteso laddove il giudice ha ritenuto di applicare l'art. 11 del d.m. 30 maggio 2002 e dunque il criterio a percentuale in base allo scaglione di valore della causa: si rileva che, ai sensi dell'art. 1 D.M. 30.05.2002, “per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni”. In caso di indeterminabilità del valore della causa deve considerarsi il tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico (cfr. Cass., Ordinanza, 1° agosto 2017, n.19156: “la liquidazione del compenso del CTU va eseguita in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, ed ai sensi dell'art. 2, delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, pertanto, al consulente spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia. Soltanto ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale di cui all'art. 1 delle medesime tabelle e quindi commisurare l'onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico”). Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti e segnatamente dal ricorso cautelare per danno temuto proposto da
[...] risulta che la controversia era di valore indeterminabile;
essendo Controparte_2 impossibile, inoltre, trarre un criterio univoco di determinazione del valore, deve ritenersi senz'altro applicabile il criterio residuale delle vacazioni.
Nel caso in esame risulta, inoltre, che con provvedimento emesso in data 30.10.2022 il giudice disponeva CTU, nominando a tal fine l'Arch. e formulando con ordinanza del Controparte_1
02.12.2022 il seguente quesito: “Renda il CTU – resa ispezione dei luoghi, eventualmente espletati esperimenti, e previa descrizione dei luoghi medesimi anche con rilievi planimetrici se ritenuti necessari – proprie valutazioni su sussistenza e condizioni di attività delle infiltrazioni addotte dall'attore, nonché su rilevazione delle cause delle medesime e sulle modalità e costi di eliminazione delle cause stesse”. Il CTU fissava l'inizio delle operazioni peritali in data 11.01.2023, ed il giudice assegnava, quindi, termine sino al 20.03.2023 per l'invio della bozza alle parti, le quali potevano trasmettere le proprie osservazioni sino alla data del 20.04.2023 e termine sino al
10.05.2023 di nuovo al CTU per il deposito della relazione finale. Dal momento che tale ultimo termine non veniva rispettato, il giudice concedeva una proroga fino al 30.06.2026 per il deposito della relazione conclusiva, poi effettuata in data 26.06.2023 dal CTU.
Quanto al numero delle vacazioni calcolabili, si rileva che le operazioni peritali si sono svolte, con riferimento ai termini assegnati dal giudice e con esclusione dei giorni attribuiti alle parti per l'invio delle osservazioni, in complessivi giorni lavorativi 77 (giorni lavorativi 58 dall'inizio delle operazioni peritali all'invio della bozza, ossia dall'11.01.2023 al 20.03.2023; e ulteriori giorni lavorativi 19 dal
21.04.2023 al 10 maggio 2023, con esclusione della periodo di proroga per il irtardo, per la valutazione delle osservazioni ed il deposito della relazione conclusiva). Per tale periodo, sono liquidabili numero 111 vacazioni (numero 2 vacazione al giorno) considerando che la perizia è consistita in quattro sopralluoghi (11 gennaio 2023; 1 e 2 febbraio 2023; e 20 febbraio 2023) di cui uno per l'esecuzione dell'allagamento della parte interessata del terrazzo;
per un totale liquidabile di euro 2.260.72 oltre accessori di legge, applicando la vacazione di euro 14,68 anche per quelle successive alla prima (v. C. Cost., sentenza n. 16/2025).
In merito alla richiesta di condanna alla restituzione delle spese di lite anticipate da
[...] si osserva che tale profilo esula dal presente procedimento, che ha ad Controparte_2 oggetto la sola determinazione del compenso dell'Ausiliario, ed attiene alla distribuzione delle spese di lite da operarsi nell'ambito del procedimento principale. La relativa domanda deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Il decreto opposto deve, pertanto, essere revocato, rideterminando il compenso come sopra calcolato.
Le spese del presente procedimento tra il ricorrente e il ctu ono liquidate in dispositivo in CP_1 conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione corrispondente al valore della presente causa, secondo le tariffe minime, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di qualche complessità, ed escludendo dal calcolo la fase istruttoria in quanto non svolta. In ragione della infondatezza della questione principale relativa alla dedotta tardività dell'istanza e della misura minima di variazione del compenso liquidato -€
2.260,00 a fronte della somma di € 2.356,29 di cui al decreto opposto- sono compensate per metà; la restante metà è posta a carico della parte soccombente CP_1
Le spese di lite tra il ricorrente e relative alla domanda di rimborso Controparte_2 sono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico della parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe – ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa – così dispone:
- in riforma del decreto opposto, liquida in favore dell'Arch. l'importo di euro Controparte_1
2.260,00 oltre accessori di legge, nonché € 246,20 per rimborso spese;
- condanna alla refusione di ½ delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
e in qualità di eredi di liquidate in
[...] Parte_2 Persona_1 tale misura in euro 426,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
- dichiara inammissibile la domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di Controparte_2
;
[...]
- condanna e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 lla refusione delle spese di lite in favore di , Persona_1 Controparte_2 liquidate in € 852,00 per compensi.
Così deciso in Roma, 25 settembre 2025
Il Giudice
Wanda Verusio