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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 388/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 388/2016
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO DAVIDE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo. CP_1
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data [data], parte ricorrente chiedeva che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alla fruizione dell'indennità di mobilità per il periodo dal 6 marzo 2013 al 31 dicembre 2013; deduceva di rientrare tra i soggetti destinatari della mobilità in deroga concessa dalla Regione Calabria con Decreto del 27 febbraio 2014, protocollo n. 405, iscritto nel Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria al n. 2287 del 3 marzo 2014. Tale provvedimento autorizzava l' a CP_2 procedere all'erogazione dell'indennità per i lavoratori indicati nell'elenco allegato, tra cui il sig. Parte_1
Si costituiva in giudizio l' , eccependo:
1.La decadenza dell'azione, per mancata CP_1 tempestiva proposizione del ricorso amministrativo avverso il diniego dell'indennità;
2.L'improcedibilità del giudizio, per mancata integrazione del contraddittorio nei
1 confronti del Ministero del Lavoro e della Regione Calabria;
3.L'assenza del requisito contributivo, richiesto dall'art. 16, comma 1, della Legge 23 luglio 1991, n. 223; 4.Il difetto di giurisdizione a favore del Giudice amministrativo
L'udienza di discussione – calendarizzata per il 12.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla concessione della mobilità in deroga
1.1Il diritto alla mobilità in deroga per il ricorrente trae fondamento dal provvedimento amministrativo adottato dalla Regione Calabria, che con il Decreto n. 2287 del 3 marzo
2014 ha inserito il sig. nell'elenco dei lavoratori destinatari del beneficio Parte_1
e ha autorizzato l' all'erogazione della relativa indennità. CP_1
1.2 L'erogazione della mobilità in deroga è disciplinata dalle norme nazionali e regionali che regolano l'accesso ai trattamenti di sostegno al reddito per lavoratori che non rientrano nei criteri della mobilità ordinaria. In particolare, la Legge n. 223/1991, all'art. 16, comma 1, stabilisce che la mobilità può essere concessa ai lavoratori subordinati che abbiano maturato un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
2. Sull'eccezione di decadenza dell'azione
2.1 L ha eccepito la decadenza dell'azione per mancata tempestiva proposizione CP_1 del ricorso amministrativo avverso il diniego dell'indennità. Tuttavia, tale eccezione non può essere accolta, in quanto il ricorrente, nelle more della valutazione del ricorso amministrativo, ha tempestivamente presentato il ricorso giudiziario.
2.2 La giurisprudenza ha più volte affermato che la proposizione di un ricorso amministrativo non preclude l'accesso al giudice, purché l'azione venga intrapresa entro il termine di decadenza stabilito per la tutela giurisdizionale.
3. Sull'eccezione di improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio
3.1 L' ha inoltre eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancata integrazione del CP_1
contraddittorio nei confronti del Ministero del Lavoro e della Regione Calabria.
3.2 Anche questa eccezione non può essere accolta, in quanto il provvedimento della
Regione Calabria ha già inserito il ricorrente nell'elenco dei beneficiari della mobilità in deroga, autorizzando l' all'erogazione dell'indennità. Non è in discussione la CP_1
2 legittimità del provvedimento regionale, ma solo il diritto soggettivo del ricorrente a percepire l'indennità, con conseguente insussistenza dell'obbligo di chiamare in causa la
Regione o il Ministero.
4. Sull'eccezione relativa al requisito contributivo
4.1 L' ha sollevato l'eccezione di carenza del requisito contributivo ai fini della CP_1 fruizione dell'indennità di mobilità, sostenendo che il ricorrente non avrebbe raggiunto il periodo minimo di contribuzione necessario per l'ottenimento della prestazione.
4.2 A tale riguardo, va rilevato che, in base all'articolo 16, comma 1, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, affinché un lavoratore possa accedere all'indennità di mobilità, è necessario che abbia una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 mesi di lavoro effettivamente prestato.
4.3 Nel caso in esame, attraverso l'estratto contributivo, il ricorrente ha fornito evidenza di aver lavorato nei seguenti periodi:
1.Dal 14 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010 (lavoro dipendente) per un totale di 2,5 mesi di lavoro effettivo, pari a 10,83 settimane contributive.
2.Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (lavoro dipendente + lavoro agricolo):
•Periodo di lavoro dipendente per 12 mesi, pari a 52 settimane contributive.
•Periodo di lavoro agricolo per 102 giornate lavorative, pari a 17 settimane contributive
(utilizzando il criterio di 6 giornate per settimana).
3.Dal 1° gennaio 2012 al 28 maggio 2012 (lavoro dipendente) per un totale di 5 mesi, pari a 21,65 settimane contributive.
4.Malattia/infortunio dal 3 maggio 2011 al 23 maggio 2011 (periodo di 21 giorni). In caso di contribuzione figurativa - l' non ha dimostrato il contrario- tale periodo CP_1
corrisponde a 3 settimane contributive.
4.4 Tale somma equivale a un totale di circa 24 mesi di contribuzione, superando abbondantemente i 6 mesi di lavoro effettivo richiesti dalla normativa per accedere all'indennità di mobilità. Di conseguenza, l'eccezione dell' relativa alla carenza del CP_1
requisito contributivo deve essere rigettata.
5 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo/ previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022,
3 emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022)
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del gop dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di alla fruizione dell'indennità di Parte_1
mobilità in deroga per il periodo dal 6 marzo 2013 al 31 dicembre 2013;
2. Condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa indennità, con gli CP_1
interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
4. Condanna l' . al pagamento dei compensi professionali liquidati in CP_1 complessivi € 2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso 17.2.2025
Il giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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