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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Sonia Piccinni giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2147/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EVANGELISTI GIULIA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe contraevano matrimonio con rito civile in Frascati il 21.10.2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Frascati (atto n.
33 parte I serie Ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio non sono nati figli. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione del Tribunale di Velletri
n. 1927/2023.
Con ricorso depositato il 26.4.2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
La sig.ra pur regolarmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice relatore sentiva parte ricorrente e confermava in via temporanea e urgente le condizioni della separazione, fissando l'udienza per la discussione ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. non essendo necessaria attività istruttoria.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c. a seguito di discussione orale.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il Tribunale prende atto che le parti sono economicamente autosufficienti;
del resto, parte resistente non costituendosi non ha fornito ulteriori elementi di valutazione. Quanto al diritto di abitazione sulla casa coniugale, in assenza di figli troverà applicazione il normale regime codicistico.
Nulla sulle spese, attesa la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_1
precisati in motivazione.
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
- prende atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 14/02/2025.
Il giudice estensore Il presidente Carlotta Bruno
Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Sonia Piccinni giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2147/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EVANGELISTI GIULIA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe contraevano matrimonio con rito civile in Frascati il 21.10.2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Frascati (atto n.
33 parte I serie Ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio non sono nati figli. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione del Tribunale di Velletri
n. 1927/2023.
Con ricorso depositato il 26.4.2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
La sig.ra pur regolarmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice relatore sentiva parte ricorrente e confermava in via temporanea e urgente le condizioni della separazione, fissando l'udienza per la discussione ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. non essendo necessaria attività istruttoria.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c. a seguito di discussione orale.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il Tribunale prende atto che le parti sono economicamente autosufficienti;
del resto, parte resistente non costituendosi non ha fornito ulteriori elementi di valutazione. Quanto al diritto di abitazione sulla casa coniugale, in assenza di figli troverà applicazione il normale regime codicistico.
Nulla sulle spese, attesa la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_1
precisati in motivazione.
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
- prende atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 14/02/2025.
Il giudice estensore Il presidente Carlotta Bruno
Marco Valecchi