Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/06/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 27/06/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4892/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Giuseppe Cultrera;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Pier Luigi Tomaselli;
-Resistenti-
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2024 parte ricorrente esponeva: -che la ricorrente, in seguito a procedimento giudiziale, ha ottenuto, a decorrere dallo 07.02.2022, il riconoscimento dello status di invalida civile nella misura del 77%, in quanto affetta da serie e compromettenti patologie;
- che, in data 01.02.24, si è sottoposta a visita per il riconoscimento dei requisiti utili al cosiddetto Collocamento mirato;
- che in sede di
1
- che, nonostante ciò, gli Organi competenti non sono riusciti a dar seguito all'inserimento, sostenendo che detto status contrasti con le risultanze della CTU omologata dal Tribunale di Siracusa all'esito del Proc. n. 2126/2021, in quanto prevista la visita di revisione utile alla verifica del permanere dell'invalidità allo scadere di anni
2; - che la circostanza appare oltremodo surreale per almeno due motivi: il primo è che mai nessuno, ad oggi, ha contattato la sig.ra per sottoporsi a revisione, Parte_1
continuando la stessa a percepire anche i benefici economici e, il secondo è che la visita utile al riconoscimento della categoria “collocamento mirato” è stata effettuata in data
01.02.2024, quindi abbondantemente prima del decorso dei due anni dal giorno dell'omologa della CTU utile al riconoscimento dei requisiti invalidanti, termine NON
SPIRATO neanche oggi;
- che, quindi, la signora ha necessità di tutela Parte_1 immediata da parte dell'Organo giudicante perché possa ordinare immediatamente all' di provvedere all'inserimento nell'elenco richiesto, a fortiori dopo che le è CP_1
stato comunicato esito positivo della visita alla quale si è sottoposta.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Accertare
CP_ l'esistenza dell'obbligo dell' all'inserimento della sig.ra all'interno Parte_1
dei registri del Collocamento mirato, sussistendone le condizioni di legge;
- Condannare CP_ l' al suddetto inserimento.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 27.06.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che la domanda proposta da parte ricorrente ha per oggetto l'inserimento della signora all'interno dei registri del collocamento Parte_1
mirato.
2
Considerato che
è onere officioso del giudice quello di accertare la corretta legittimazione passiva del convenuto in giudizio, deve preliminarmente esaminarsi
CP_ l'eventuale legittimazione passiva dell' rispetto alla domanda proposta.
Rileva il decidente che l'art. 130 del d. l.vo 31-3-98 n.112 testualmente stabiliva: “a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad apposito fondo di gestione istituito presso l' ” (comma 1). “Le funzioni di Controparte_2
concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello stato per tutto il territorio nazionale (comma 2)”. “Fermo il principio della separazione tra la fase di accertamento sanitario e quella di concessione dei benefici economici, di cui all'art- 11 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il
CP_ procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse, ed all' negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1” (comma 3). Il tenore letterale della norma – che attribuisce all' una legittimazione di carattere generale nei procedimenti CP_1
giurisdizionali relativi alle provvidenze in favore degli invalidi civili- ed il principio della normale coincidenza fra soggetto legittimato a contraddire e soggetto titolare del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio (art. 81 c.p.c.) portano ad individuare nell' , obbligato alla erogazione della prestazione (comma 1), il legittimato passivo, CP_1
di tal che la concorrente residuale legittimazione della NE va correttamente circoscritta ai giudizi relativi alle “provvidenze concesse dalle Regioni stesse” ovvero ai benefici, “aggiuntivi” rispetto alle provvidenze determinate con legge dello Stato, istituiti ed erogati dall'ente regionale (cfr. Cass. 6565/2004). Dunque, il D. L.vo n.
112/1998 ha attributo all'art. 130 la legittimazione passiva all' soltanto CP_1
relativamente ai procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione dei benefici economici agli invalidi civili e non anche relativamente alla materia del collocamento obbligatorio.
Inoltre, l'art. 42 legge 326/2003 ha previsto anche la legittimazione passiva del
Ministero dell'Economia e Finanze in relazione ai ricorsi proposti dopo il 2.10.2003. La
3 materia è stata, poi, oggetto di intervento legislativo ad opera dell'art. 10 del decretolegge del 30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12-2005 n. 248. Tale disposizione ha
CP_ previsto che l' subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di “invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del
Ministero dell'economia e finanze” (art.10, comma 1) ed ha disposto che fino alla data stabilita con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2 dell'art. 10 del citato d.l., per l'effettivo esercizio delle funzioni e individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, resta fermo, in materia processuale quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del decreto legge 30-9-2003, n. 269, conv. in l.
24-11-2003 n. 326 (art. 10, comma 4). Orbene, con DPCM 30.3.2007, di attuazione
CP_ dell'art. 10 comma 4, l' è subentrato con decorrenza dall'1 aprile 2007 nell'esercizio effettivo delle funzioni già di competenza del Ministero dell'Economia e
Finanze e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite (art. 1, comma 1
DPCM citato). Invece, in ordine alla domanda relativa all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, deve rilevarsi che il cit. art. 10 del decreto-legge del 30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12- 2005 n. 248 nulla ha innovato rispetto a quanto stabilito dall'art. 2 L.
469/1997, che ha disposto il decentramento a livello regionale delle funzioni in materia di mercato e politica del lavoro e prevede che in luogo del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, il soggetto tenuto ad effettuare l'iscrizione degli aventi diritto al collocamento speciale è la NE (art. 2 del decreto) e che successivamente, a far data dal 26.11.1999 tale competenza è stata trasferita alle Province.
Si condivide sul punto l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione
(Cass. 18637/2012), che al riguardo ha così chiarito : “Nel regime successivo a trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all'iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ritualmente promossa nei confronti della provincia, trattandosi dell'amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge;
detta legittimazione passiva non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo - la commissione medica di verifica -operante nell'ambito del ministero e non della provincia” (cfr. in termini Cass. Sez. Lav. n. 10538/2008, nonché di recente
Cass. Sez. Lav. n. 1636/2012). La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato il principio, ancorché con riferimento al quadro normativo delineato dalla L. 2
4 aprile 1968, n. 482 (poi sostituita dalla L. 12 marzo 1999, n. 68), secondo cui la domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, “deve essere in tutti i casi proposta nei confronti del soggetto cui la detta funzione è affidata (il Ministero del lavoro nel quadro normativo previgente: vedi Cass.
8 aprile 2002, n. 5001, 10 maggio 2002, n. 6479, 7 giugno 2003, n. 9146; 28 giugno
2004, n. 11988), attualmente la Provincia”. Il medesimo principio risulta applicabile dopo il ritrasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, siccome soltanto la Provincia (cui è stata affidata la funzione) era tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge. Per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro ex art 8 della legge 68/1999 in caso di riduzione della capacità lavorativa in misura almeno non inferiore al 46%, oggi la legittimazione passiva spetta alla NE , per effetto della normativa vigente in cui la non ha alcun ruolo nella fase Parte_2
amministrativa dell'accertamento e della verifica dello status di invalidità e tenuto conto altresì che la gestione dei Servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro non rientra tra le funzioni fondamentali della;
la conseguenza è che anche la Parte_2
è sfornita della legittimazione a contraddire avverso la pretesa avanzata da Parte_2
parte attrice. Infatti, con Legge 7 aprile 2014 n. 56 si è definito il quadro delle disposizioni relative all'ordinamento delle Città Metropolitane, delle Province e delle unioni e fusioni di Comuni in attuazione degli art. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione. Con successivo Decreto Legislativo n.150/15 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10/12/14 n. 183”, si è previsto all'art. 11 comma 1 che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipula con ogni NE e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della NE o della Provincia autonoma.
Dunque, la gestione dei servizi per il lavoro è stata assegnata alle Regioni.
Sussiste, quindi, in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell' in CP_1
ordine alla domanda di riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio, di talché la relativa domanda va rigettata.
5 Quanto alle spese di giudizio, attesi il tenore della pronuncia, la novità delle questioni trattate e la qualità delle parti, le stesse possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 27 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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