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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2835/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARI ATTILIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3673/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480105516 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480105516 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480105516 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480105516 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1946/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 05/02/2025, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato il 20/12/2024, afferente all'omesso ovvero insufficiente versamento della tassa sui rifiuti e della TEFA, per il periodo compreso tra il 2019 e il 2022, per un importo di € 1.669,23, comprensivo di sanzioni e interessi.
In punto di fatto, deduceva che l'avviso impugnato riportava esclusivamente un prospetto contabile contenente il solo richiamo al documento n.112100338850, emesso il 27/05/2021, senza alcuna ulteriore specificazione;
ha quindi premesso di avere verificato la propria posizione in ordine al versamento dei predetti tributi e di avere riscontrato che, negli anni 2019 e 2020, aveva fruito dell'esenzione per ragioni reddituali ai sensi dell'art.17 del regolamento TARI e che, per gli anni 2021 e 2022, aveva provveduto al versamento di quanto dovuto a seguito del controllo dell'amministrazione sulla dichiarazione ISEE.
A sostegno del ricorso deduceva, quindi: 1) l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione, atteso che lo stesso – in relazione all'art.7 della l. n.212 del 2000, conteneva un rinvio ad un atto mai precedentemente notificato e non riprodotto nei propri elementi essenziali;
2) il difetto di motivazione, per contraddittorietà, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, non comprendendosi come un atto formato nel 2021 potesse afferire anche a omessi versamenti relativi al 2022; 3) l'illegittimità dell'atto, in ogni caso, per non avere tenuto conto dell'esenzione spettante per gli anni 2019 e 2020 e del pagamento avvenuto per gli anni
2021 e 2022; 4) in subordine, la prescrizione del diritto al pagamento del tributo non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo;
concludeva in conformità con le predette deduzioni difensive.
Non si costituiva l'ente resistente-
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In ordine alle somme richieste per le annualità 2019 e 2020, la contribuente – anche nel ritenere l'insufficienza motivazionale dell'atto impugnato - ha dedotto la sussistenza della causale di esenzione prevista dall'art.17 del regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti;
ai sensi del quale «Roma Capitale assicura,
l'esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti (TARI) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente. L'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore all'importo di Euro 6.500,00 e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione».
Peraltro, lo stesso art.17 prevede che «Al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento totale della tassa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, entro il 31 dicembre dell'anno in cui spetta l'agevolazione, apposita richiesta in cui attesta il possesso dei requisiti di cui al comma 2, accedendo gratuitamente alla sezione “Associazione_1” del portale di Roma Capitale, previa identificazione ai servizi on line del portale. La richiesta di esenzione può essere presentata anche attraverso gli intermediari giuridici (Associazione_2
, commercialisti, etc.) abilitati».
Va quindi osservato che, sulla base di principio generale del tutto consolidato, in materia di agevolazioni o di esenzioni tributarie, costituenti eccezioni agli oneri di versamento imposti per la generalità dei contribuenti, incombe sul richiedente l'onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti (in materia specifica di tassa sui rifiuti, cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata al ricorso non si evincono né i dati della situazione reddituale effettiva del nucleo familiare della ricorrente riferita alle suddette annate e né, comunque,
l'adempimento rispetto agli oneri formali imposti dalla fonte regolamentare;
elementi che portano al rigetto della relativa argomentazione difensiva.
In ordine alle due rimanenti annate, il ricorso è invece fondato;
avendo la contribuente – in relazione ai principi generali desumibili dagli artt. 1176 e 1218 cod.civ. – fornito la prova documentale del pagamento del tributo;
con conseguente annullamento parziale dell'atto impugnato anche in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono i presupposti per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della metà delle spese di lite, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (primo scaglione, in relazione al concreto quantum della domanda accolta) tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta, sono liquidate come in dispositivo, con dichiarazione di irripetibilità per la rimanente metà.
P.Q.M.
La Corte, accoglie parzialmente il ricorso, nel senso indicato in motivazione;
condanna Roma Capitale al pagamento del cinquanta per cento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che liquida in € 30,00 per esborsi ed € 250,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione;
dichiara irripetibile il rimanente cinquanta per cento. Roma, 18 febbraio 2026 Il Giudice monocratico Attilio Mari
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARI ATTILIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3673/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480105516 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480105516 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480105516 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480105516 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1946/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 05/02/2025, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato il 20/12/2024, afferente all'omesso ovvero insufficiente versamento della tassa sui rifiuti e della TEFA, per il periodo compreso tra il 2019 e il 2022, per un importo di € 1.669,23, comprensivo di sanzioni e interessi.
In punto di fatto, deduceva che l'avviso impugnato riportava esclusivamente un prospetto contabile contenente il solo richiamo al documento n.112100338850, emesso il 27/05/2021, senza alcuna ulteriore specificazione;
ha quindi premesso di avere verificato la propria posizione in ordine al versamento dei predetti tributi e di avere riscontrato che, negli anni 2019 e 2020, aveva fruito dell'esenzione per ragioni reddituali ai sensi dell'art.17 del regolamento TARI e che, per gli anni 2021 e 2022, aveva provveduto al versamento di quanto dovuto a seguito del controllo dell'amministrazione sulla dichiarazione ISEE.
A sostegno del ricorso deduceva, quindi: 1) l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione, atteso che lo stesso – in relazione all'art.7 della l. n.212 del 2000, conteneva un rinvio ad un atto mai precedentemente notificato e non riprodotto nei propri elementi essenziali;
2) il difetto di motivazione, per contraddittorietà, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, non comprendendosi come un atto formato nel 2021 potesse afferire anche a omessi versamenti relativi al 2022; 3) l'illegittimità dell'atto, in ogni caso, per non avere tenuto conto dell'esenzione spettante per gli anni 2019 e 2020 e del pagamento avvenuto per gli anni
2021 e 2022; 4) in subordine, la prescrizione del diritto al pagamento del tributo non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo;
concludeva in conformità con le predette deduzioni difensive.
Non si costituiva l'ente resistente-
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In ordine alle somme richieste per le annualità 2019 e 2020, la contribuente – anche nel ritenere l'insufficienza motivazionale dell'atto impugnato - ha dedotto la sussistenza della causale di esenzione prevista dall'art.17 del regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti;
ai sensi del quale «Roma Capitale assicura,
l'esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti (TARI) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente. L'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore all'importo di Euro 6.500,00 e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione».
Peraltro, lo stesso art.17 prevede che «Al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento totale della tassa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, entro il 31 dicembre dell'anno in cui spetta l'agevolazione, apposita richiesta in cui attesta il possesso dei requisiti di cui al comma 2, accedendo gratuitamente alla sezione “Associazione_1” del portale di Roma Capitale, previa identificazione ai servizi on line del portale. La richiesta di esenzione può essere presentata anche attraverso gli intermediari giuridici (Associazione_2
, commercialisti, etc.) abilitati».
Va quindi osservato che, sulla base di principio generale del tutto consolidato, in materia di agevolazioni o di esenzioni tributarie, costituenti eccezioni agli oneri di versamento imposti per la generalità dei contribuenti, incombe sul richiedente l'onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti (in materia specifica di tassa sui rifiuti, cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata al ricorso non si evincono né i dati della situazione reddituale effettiva del nucleo familiare della ricorrente riferita alle suddette annate e né, comunque,
l'adempimento rispetto agli oneri formali imposti dalla fonte regolamentare;
elementi che portano al rigetto della relativa argomentazione difensiva.
In ordine alle due rimanenti annate, il ricorso è invece fondato;
avendo la contribuente – in relazione ai principi generali desumibili dagli artt. 1176 e 1218 cod.civ. – fornito la prova documentale del pagamento del tributo;
con conseguente annullamento parziale dell'atto impugnato anche in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono i presupposti per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della metà delle spese di lite, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (primo scaglione, in relazione al concreto quantum della domanda accolta) tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta, sono liquidate come in dispositivo, con dichiarazione di irripetibilità per la rimanente metà.
P.Q.M.
La Corte, accoglie parzialmente il ricorso, nel senso indicato in motivazione;
condanna Roma Capitale al pagamento del cinquanta per cento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che liquida in € 30,00 per esborsi ed € 250,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione;
dichiara irripetibile il rimanente cinquanta per cento. Roma, 18 febbraio 2026 Il Giudice monocratico Attilio Mari