Art. 122.
I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 13° e non superato il 15° anno di servizio nel Corpo possono, entro si mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi del precedente art. 56.
I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 13° e non superato il 15° anno di servizio nel Corpo possono, entro si mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi del precedente art. 56.