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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2016/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200007499384000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210014764586000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220011411317000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 24.3.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Sicilia, successivamente depositato presso questa Corte il 3.7.2023, la signora Ricorrente_1, Data_nascita_1
, e ivi residente in [...], CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio allegato, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Pozzallo, Indirizzo_2
, eleggeva domicilio, proponeva ricorso ex art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso tre cartelle di pagamento, notificate il 31.1.2023, numeri: 1)
29720200007499384000, portante un carico di € 210,85, a titolo di tassa auto 2017 e relativi accessori, in relazione al veicolo targato Targa_2; 2) 29720210014764586000, portante un carico di € 210,85, a titolo di tassa auto 2018 e relativi accessori, in relazione al veicolo targato Targa_2; 3) 29720220011411317000 portante un carico di € 204,87, a titolo di tassa auto 2019 e relativi accessori, in relazione al veicolo targato Targa_2
La ricorrente rilevava preliminarmente la nullità delle cartelle impugnate perché non precedute dalla notifica di atti prodromici.
Eccepiva la prescrizione triennale, ritenuta maturata anche considerando la sospensione prevista dalla normativa emergenziale in materia di Covid.
Sosteneva la nullità delle cartelle per violazione dell'art. 5 e 6 della L. n° 212/2000 e per violazione del principio di legalità.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione degli atti impugnati, di dichiararli nulli, con vittoria di spese e compensi.
Con istanza depositata l'8.9.2023 la ricorrente rinunciava all'istanza di sospensione.
Con ordinanza n° 955/2023 depositata il 10.10.2023 la Corte, in composizione monocratica, preso atto della suddetta rinuncia, dichiarava il non luogo a provvedere sulla relativa istanza.
In data 3.9.2025 la ricorrente depositava una memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Nessuno si costituiva per le parti resistenti.
All'udienza del 10.9.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Sicilia non costituitesi nonostante avessero ricevuto la notifica del ricorso a mezzo pec in data 24.3.2023.
Ancora in via preliminare occorre evidenziare la tardività delle memorie illustrative depositate telematicamente dal ricorrente in data 3.10.2025, in violazione del termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n°
546/1992.
Dispone tale articolo che “1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.”
La suddetta noma è stata giustamente interpretata nel senso che “in tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, comma 2, del dcreto legislativo citato) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice. Ne consegue che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.” (Cass. sent. 11/12/2006 n. 26345 ed anche Cass. civ., Sez. V, 08/02/2006, n.2787, Cass. civ., n.1915/2007 e Cass. Civ., ord. n° 12396/2009 e da ultimo Cassazione civile sez. trib. n°
20530 del 17/07/2023).
Il citato articolo 32 consente, in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, solamente
“brevi repliche scritte” fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza. Senonché le repliche presuppongono la costituzione delle controparti che nel presente giudizio non è avvenuta.
Le memorie depositate il 3.9.2025, pertanto, non vengono prese in esame per la decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n° 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
Tale norma nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale (Sentenza della Corte costituzionale n. 152/2018).
Pertanto non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa auto 2017, 2018, 2019 e relativi accessori richieste con le cartelle impugnate.
Precisato che nella fattispecie in esame l'ente impositore era legittimato a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme pretese, va esaminata l'eccezione di prescrizione.
Il termine triennale per notificare le cartelle impugnate con le richieste di pagamento di tre tasse auto relative agli anni 2017, 2018 e 2019 va individuato, in prima istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n° 53/1983, modificata dalla L. n° 60/1986, rispettivamente nel 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022. Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalle cartelle impugnate, i ruoli sono stati consegnati all'Agente della riscossione il 19.9.2020, per la tassa auto anno 2017, e il 25.2.2021 per la tassa auto 2018, i termini per la notifica delle prime due cartelle impugnate andava individuato nel
31.12.2022 per la notifica della prima cartella (2017) e nel 31.12.2023 per la cartella relativa all'anno 2018.
Il ruolo contenuto nella cartella n° 29720220011411317000, relativo alla tassa auto, anno 2019, è stato consegnato il 10.4.2022 ovvero in un periodo successivo a quello previsto per l'applicazione della normativa citata.
Senonché l'art. 67, comma 1, del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, così detto
“Decreto Cura Italia”, prevedeva che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il successivo comma 4, stabiliva, inoltre, che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi 1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 154, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto
“Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020; l'art. 99, comma 1, del D.L. n. 104 del
14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020; l'art.1, comma 3, del D.L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020; il D.L. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021; l'art. 4, comma 1, lett. a) del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L.
n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021; il
D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
In applicazione delle suddette disposizioni dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta sospesa e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini di prescrizione.
Considerato che alla data della iniziale della sospensione (8.3.2020) mancavano oltre due anni e mezzo per maturare il periodo prescrizionale triennale in relazione alla tassa auto 2019 gli stessi vanno conteggiati a partire dalla data finale della sospensione (31.8.2021) per giungere ad individuare il termine di maturazione nell'anno 2024.
In conclusione la prescrizione è maturata solo in relazione alla cartella n° 29720200007499384000 relativa alla tassa auto anno 2017.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso di cui in premessa annulla la cartella n° 29720200007499384000, confermando le cartelle numeri 29720210014764586000
29720220011411317000.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa lì 10/9/2025
IL GIUDICE
PP IC
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2016/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200007499384000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210014764586000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220011411317000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 24.3.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Sicilia, successivamente depositato presso questa Corte il 3.7.2023, la signora Ricorrente_1, Data_nascita_1
, e ivi residente in [...], CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio allegato, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Pozzallo, Indirizzo_2
, eleggeva domicilio, proponeva ricorso ex art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso tre cartelle di pagamento, notificate il 31.1.2023, numeri: 1)
29720200007499384000, portante un carico di € 210,85, a titolo di tassa auto 2017 e relativi accessori, in relazione al veicolo targato Targa_2; 2) 29720210014764586000, portante un carico di € 210,85, a titolo di tassa auto 2018 e relativi accessori, in relazione al veicolo targato Targa_2; 3) 29720220011411317000 portante un carico di € 204,87, a titolo di tassa auto 2019 e relativi accessori, in relazione al veicolo targato Targa_2
La ricorrente rilevava preliminarmente la nullità delle cartelle impugnate perché non precedute dalla notifica di atti prodromici.
Eccepiva la prescrizione triennale, ritenuta maturata anche considerando la sospensione prevista dalla normativa emergenziale in materia di Covid.
Sosteneva la nullità delle cartelle per violazione dell'art. 5 e 6 della L. n° 212/2000 e per violazione del principio di legalità.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione degli atti impugnati, di dichiararli nulli, con vittoria di spese e compensi.
Con istanza depositata l'8.9.2023 la ricorrente rinunciava all'istanza di sospensione.
Con ordinanza n° 955/2023 depositata il 10.10.2023 la Corte, in composizione monocratica, preso atto della suddetta rinuncia, dichiarava il non luogo a provvedere sulla relativa istanza.
In data 3.9.2025 la ricorrente depositava una memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Nessuno si costituiva per le parti resistenti.
All'udienza del 10.9.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Sicilia non costituitesi nonostante avessero ricevuto la notifica del ricorso a mezzo pec in data 24.3.2023.
Ancora in via preliminare occorre evidenziare la tardività delle memorie illustrative depositate telematicamente dal ricorrente in data 3.10.2025, in violazione del termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n°
546/1992.
Dispone tale articolo che “1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.”
La suddetta noma è stata giustamente interpretata nel senso che “in tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, comma 2, del dcreto legislativo citato) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice. Ne consegue che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.” (Cass. sent. 11/12/2006 n. 26345 ed anche Cass. civ., Sez. V, 08/02/2006, n.2787, Cass. civ., n.1915/2007 e Cass. Civ., ord. n° 12396/2009 e da ultimo Cassazione civile sez. trib. n°
20530 del 17/07/2023).
Il citato articolo 32 consente, in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, solamente
“brevi repliche scritte” fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza. Senonché le repliche presuppongono la costituzione delle controparti che nel presente giudizio non è avvenuta.
Le memorie depositate il 3.9.2025, pertanto, non vengono prese in esame per la decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n° 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
Tale norma nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale (Sentenza della Corte costituzionale n. 152/2018).
Pertanto non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa auto 2017, 2018, 2019 e relativi accessori richieste con le cartelle impugnate.
Precisato che nella fattispecie in esame l'ente impositore era legittimato a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme pretese, va esaminata l'eccezione di prescrizione.
Il termine triennale per notificare le cartelle impugnate con le richieste di pagamento di tre tasse auto relative agli anni 2017, 2018 e 2019 va individuato, in prima istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n° 53/1983, modificata dalla L. n° 60/1986, rispettivamente nel 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022. Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalle cartelle impugnate, i ruoli sono stati consegnati all'Agente della riscossione il 19.9.2020, per la tassa auto anno 2017, e il 25.2.2021 per la tassa auto 2018, i termini per la notifica delle prime due cartelle impugnate andava individuato nel
31.12.2022 per la notifica della prima cartella (2017) e nel 31.12.2023 per la cartella relativa all'anno 2018.
Il ruolo contenuto nella cartella n° 29720220011411317000, relativo alla tassa auto, anno 2019, è stato consegnato il 10.4.2022 ovvero in un periodo successivo a quello previsto per l'applicazione della normativa citata.
Senonché l'art. 67, comma 1, del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, così detto
“Decreto Cura Italia”, prevedeva che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il successivo comma 4, stabiliva, inoltre, che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi 1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 154, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto
“Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020; l'art. 99, comma 1, del D.L. n. 104 del
14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020; l'art.1, comma 3, del D.L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020; il D.L. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021; l'art. 4, comma 1, lett. a) del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L.
n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021; il
D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
In applicazione delle suddette disposizioni dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta sospesa e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini di prescrizione.
Considerato che alla data della iniziale della sospensione (8.3.2020) mancavano oltre due anni e mezzo per maturare il periodo prescrizionale triennale in relazione alla tassa auto 2019 gli stessi vanno conteggiati a partire dalla data finale della sospensione (31.8.2021) per giungere ad individuare il termine di maturazione nell'anno 2024.
In conclusione la prescrizione è maturata solo in relazione alla cartella n° 29720200007499384000 relativa alla tassa auto anno 2017.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso di cui in premessa annulla la cartella n° 29720200007499384000, confermando le cartelle numeri 29720210014764586000
29720220011411317000.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa lì 10/9/2025
IL GIUDICE
PP IC