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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/05/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2212/2023 avente ad oggetto: qualificazione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Vincenzo Curiello, presso il cui studio in Barletta, alla via Via F. Capacchione n. 17, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. e con Controparte_2 questi elettivamente domiciliata in Andria, alla via Fornaci n.
201
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 14 aprile 2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 27.03.2023, Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti della al fine di accertare CP_3
l'effettiva qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda convenuta in giudizio, dal 13.04.2011 e per accertare il diritto ad essere inquadrata come "Dirigente Medico
Veterinario", con conseguente condanna dell' a liquidare in CP_4 suo favore gli emolumenti previsti dal CCNL di categoria maturati dalla data della sua assunzione.
Più specificamente, a sostegno della domanda, ha dedotto: che in data 13.07.2011 con deliberazione n. 1089/cs l' Controparte_5
, dopo averla individuata quale Medico Veterinario avente
[...] titolo, le conferiva l'incarico a tempo determinato nella Unità
Operativa Complessa -Area Sanità Animale- afferente al
Dipartimento di Prevenzione per n. 20 ore settimanali con contratto sottoscritto in data 20.07.2011; che in data 29.06.2012
e contratto del 29.08.2012 il predetto incarico veniva trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato per complessive 20 ore settimanali;
che giusta deliberazione n. 729 del 09.05.2013 della in data 05.06.2013 sottoscriveva “contratto CP_3 individuale per il conferimento d'incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore settimanali di medicina veterinaria - ai sensi dell'acn del 29/07/2009- asl bt- dipartimento di prevenzione siav a.”; che
a far data dal 01/06/2013, in virtù del predetto contratto, è divenuta “dipendente” full-time con qualifica di Medico
Veterinario Convenzionato c/o , svolgendo a tutt'oggi Parte_2 presso la predetta , le attività istituzionali previste Parte_2 dal REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2009, n. 13
“Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione”; che nello
2 specifico dette attività sono finalizzate al raggiungimento dei
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), previsti dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, nel rispetto della pianificazione e della programmazione annuale delle predette attività d'istituto, attività queste ultime tutte pianificate e programmate dal Direttore della , Parte_2 sottoponendola dunque a vincolo di soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del medesimo;
che il contratto de quo comporta la sua totale disponibilità nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza, collaborando all'uopo con il personale dipendente in carico presso la nonché presso le altre Parte_2
UU.OO.CC. aziendali;
che per la prestazione lavorativa svolta le è riconosciuta una retribuzione globale di fatto annuale costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché eventuale trattamento accessorio;
che dispone di apposito badge personale indispensabile per la rilevazione delle presenze, ossia l'orario di inizio della propria prestazione lavorativa sino a conclusione della stessa, così da consentire al datore di lavoro per il tramite dell'ufficio di rilevazione presenze della di CP_3 accertare l'effettivo orario prestato e dunque esercitare nei suoi confronti il proprio potere eteronomo di subordinazione, essendo tutt'oggi tenuta all'osservanza dell'orario di lavoro così come stabilito dal Direttore del servizio SVET/A, sulla base dell'organizzazione delle attività del medesimo servizio;
che svolge ininterrottamente dal 01.08.2011 il proprio incarico nei locali dell'ufficio veterinario di Barletta, detenendo le chiavi
d'accesso, in uno con l'arredo, auto aziendale, strumentazione medica, dispositivi informatici, software, strumenti tecnologici, programmi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pc con
3 password personale, accesso alla piattaforma aziendale di protocollazione detta “Seedoo” con proprie credenziali, indirizzo personale di posta elettronica aziendale, accesso alla piattaforma aziendale “Edotto”, cellulare aziendale, ecc.); che al fine di consentire un'adeguata organizzazione delle prestazioni erogate dal servizio, le assenze per ferie vengono a tutt'oggi concordate preliminarmente con il Direttore . 13 ; di aver svolto e di Pt_2 svolgere la propria attività lavorativa in via esclusiva in favore della nonché di garantire la partecipazione ai turni di CP_3 pronta disponibilità, secondo il modello organizzativo stabilito dal
Direttore , nella fascia oraria 19:30 – 7:30 nei giorni feriali Pt_2
e dalle 7:30 alle 07.30 nei giorni festivi e presso i territori di volta in volta stabiliti. 15; che, a far data dal 01.01.2022, a seguito del pensionamento della Dirigente Dott.ssa , è Parte_3 referente randagismo per i comuni di Barletta, Margherita di
Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli;
di essere responsabile della scorta d'impianto dei farmaci veterinari della
nonché responsabile del registro stupefacenti Parte_2 dell'“Ambulatorio Veterinario Randagismo-ASL BT” di Barletta così come da disposizione di servizio del Direttore f.f. Pt_2
Dott. che interviene in qualità di Autorità Persona_1
Competente all'espletamento delle “altre attività ufficiali” (Reg.
(UE) 625/2017), quali i controlli ufficiali “ad hoc”, sopralluoghi su richiesta delle Forze dell'Ordine, con conseguente redazione di parere tecnico e/o verbale;
che in data 21.12.2021 il Dott.
Direttore della , in Persona_2 Parte_2 servizio sino a tutto il 31.12.2021 ha redatto dettagliata relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, dichiarando che (la stessa) ha svolto attività lavorativa la cui natu ra è quella di tipo subordinata;
che il rapporto, così come si è sviluppato in concreto, ha assunto le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 cod. civ. sussistendo gli indici rivelatori della
4 subordinazione individuati dalla giurisprudenza di legittimità ; che con missiva del 27.06.2022 ha chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ed i relativi mutamenti consequenziali come la regolarizzazione del rapporto subordinato, C ma tale richiesta era respinta in data 21.07.2022 dal CP_4
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale di Trani accerti e dichiari la natura subordinata del rapporto di lavoro dal
13.04.2011 con conseguente applicabilità del CCNL Area
Dirigenza Medico-Veterinaria, accerti e dichiari il suo diritto ad essere inquadrata come "Dirigente Medico Veterinario" con conseguente condanna dell' a liquidare in suo favore gli CP_4 emolumenti previsti dal CCNL di categoria;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza della CP_4 domanda.
Più specificatamente, in primo luogo ha fornito breve cronistoria dei rapporti convenzionali instaurati inter partes evidenziando che: il primo conferimento di incarico in regime convenzionale risale al 31 gennaio 2007, in esecuzione della deliberazione n. 40 del 08.01.2007, in ragione del quale veniva affidato alla dott.ssa
un incarico temporaneo, come Medico Veterinario, della Parte_1 durata di dodici mesi per il periodo 01.02.2007 — 31.01.2008; che successivamente, in esecuzione della deliberazione n.
1089/CS del 13.07.2011, veniva attribuito, con contratto individuale, in regime convenzionale, del 20 .07.2011, un incarico
a tempo determinato di specialista ambulatoriale nella branca di
Medicina Veterinaria per n. 20 ore settimanali c/o il Dipartimento di Prevenzione — SIAV A, per il periodo 01.08.2011 sino al
31.07.2012; che con deliberazione n. 994 del 29.06.2012, con decorrenza 01.08.2012 il predetto incarico veniva trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato per n. 20 ore;
che conseguentemente, in data 29 .08.2012, la ricorrente stipulava il
5 relativo contratto individuale di conferimento di incarico a tempo indeterminato;
che infine, giusta deliberazione n. 729 del
09.05.2013 incrementando il monte ore settimanale da n. 20 a 38 ore settimanali, veniva stipulato, in data 05 .06.2013, un nuovo contratto individuale di conferimento di incarico a tempo indeterminato con incremento orario;
che in forza di deliberazione
n. 214/CS del 11/02/2015, di approvazione delle graduatorie per
l'attribuzione degli incarichi di “Responsabili di Branca” ai sensi dell'ACN del 23/03/2005, la ricorrente veniva designata quale
Responsabile della Branca di Sanità Animale, per la durata di quattro anni a partire dal 01.05.2015 al 30.04.2019.
Ciò posto sul piano fattuale, sul piano giuridico ha eccepito: che il rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali interni e, come nel caso di specie, dei veterinari è disciplinato, in forza dell'art. 8 del D.Lgs n. 502/1992, direttamente dagli Accordi
Collettivi Nazionali dell'area specialistica di riferimento (ACN), e che da tali previsioni derivano alcuni tratti peculiari del rapporto di lavoro del professionista convenzionato, che, seppur non riconducibile all'area della dipendenza, partecipa fortemente della natura di quest'ultima tipologia contrattuale, senza pero declinare nella stessa, posto che il servizio medico convenzionato risulta stabilmente inserito nel contesto organizzativo, burocratico
e funzionale dell' di riferimento;
che i Controparte_1 medici specialisti convenzionati (o veterinari) i quali, rispetto ai medici di base considerati dalla giurisprudenza “convenzionati esterni” operando generalmente in uno studio proprio, vengono definiti “convenzionati interni” in quanto, al contrario dei primi, operano prevalentemente, se non esclusivamente, all'interno delle strutture materiali del SSN, senza che ciò modifichi la natura autonoma/parasubordinata del rapporto di lavoro del medico convenzionato;
che i diversi aspetti del rapporto di lavoro richiamati dalla ricorrente a sostegno della propria richiesta,
6 quali, ad esempio, l'inserimento della prestazione nell'organizzazione aziendale, osservanza di un determinato orario, utilizzo del badge marcatempo, forma della retribuzione, indennità di disponibilità, sono parte strutturale di tutti i rapporti convenzionati che riguardano i veterinari, così come si evince dalla disciplina contenuta nell'ACN della relativa area di pertinenza;
che in base alle disposizioni convenzionali applicabili al caso di specie (Art. 12 ACN 23/03/2005; Art. 13 ACN
23/03/2005; Art. 26 ACN;
Art. 45 ACN 31/03/2020:; Art. 32
ACN 31/03/2020) la pretesa vantata dalla ricorrente è priva di fondamento;
che, inoltre, secondo il combinato disposto del d. lgs.vo 165/2001 e del DPR 487/94 l'accesso al pubblico impiego avviene per concorso pubblico, derivandone dunque che in mancanza dell'espletamento di un concorso e del suo superamento, nessuno può vedersi attribuita la qualifica di
Dirigente; che infine non sarà possibile applicare al rapporto lavorativo della ricorrente il CCNL della Dirigenza Medico -
Veterinaria, con conseguente infondatezza di ogni istanza conseguenziale all'applicazione del detto contratto.
In conseguenza di ciò ha chiesto l'integrale rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 18.09.2023 era formulata una proposta conciliativa di natura economica, non accettata da entrambe le parti.
Era quindi espletata attività istruttoria con l'escussione di alcuni testi.
LA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato .
In via di estrema sintesi depongono per l'infondatezza della domanda due ordini di ragioni: per un verso, l'operatività della speciale disciplina che regola i l rapporto tra aziende sanitarie e i medici veterinari convenzionati e, per altro verso, i limiti che operano per l'accesso ai ruoli della dirigenza.
7 Com'è noto, la disciplina dei rapporti fra il medico convenzionato e le aziende sanitarie è dettata dalla legge e dagli accordi collettivi.
È infatti la legge stessa a rinviare, per la disciplina de l rapporto di collaborazione dei medici convenzionati , ad accordi collettivi nazionali (art. 8, comma 1, D. Lgs. 502/92, nonché l'art. 4, comma 9, L. n. 412/1991).
L'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 prevede che la disciplina dei rapporti di collaborazione tra le aziende sanitarie e i medici convenzionati è demandata agli Accordi Collettivi Nazionali
(ACN). Tali accordi, stipulati in attuazione della normativa primaria, regolano dettagliatamente diritti, doveri e modalità di svolgimento della prestazione dei medici specialisti, compresi i veterinari.
Ne consegue che, nel caso di specie, pur essendo dedotto e provato lo svolgimento di una prestazione lavorativa a carattere continuativo e con stabile e funzionale inserimento nel contesto organizzativo dell' ciò non consente di riconoscere la CP_3 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come preteso da parte ricorrente. La presenza di elementi, pur astrattamente sintomatici di un rapporto di lavoro subordinato, quali la rilevazione dell'orario mediante badge, la predisposizione di turni, la programmazione delle attività da parte del Direttore di
UOC, e l'utilizzo di strumenti aziendali, sono circostanze che, in base alla disciplina convenzionale, rientrano fisiologicamente nella configurazione del rapporto di lavoro autonomo convenzionato.
La disciplina contenuta negli ACN - e in particolare agli artt. 12,
13, 26, 32 e 45 -, nonché nell'AIR 2022, prevede espressamente che i medici veterinari convenzionati partecipano in modo coordinato all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza
(LEA), rispettando orari di servizio, garantendo la pronta
8 disponibilità e integrandosi nell'organizzazione aziendale;
situazione che, però, al contempo, non comporta l'assoggettamento del medico a un potere direttivo e disciplinare assimilabile a quello tipico del rapporto di lavoro subordinato, né trasforma la prestazione in una riconducibile all'art. 2094
c.c.
In particolare, esaminando più dettagliatamente le citate disposizioni, deve osservarsi che:
- l'art. 12 ACN 23/03/ 2005, integrato con ACN 29/07/2009, in tema di inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, prevede, al comma 3, che “i veterinari (...) partecipano al rinnovamento del sistema sanitario assicurando un rapporto coordinato con la dirigenza e con tutte le altre attività delle strutture operative delle aziende sanitarie”;
- l'art. 13 ACN 23/03/2005, integrato con ACN 29/07/ 2009, al comma 3, prevede che "Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti di cui al comma 1, operano in modo coordinato ed integrato con le strutture aziendali e gli altri professionisti ed operatori nell'ambito delle attività di assistenza sanitaria territoriale. In tale contesto, essi concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali”; e, al comma 4, dispone che “agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale;
essi comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento organizzativo ed operativo finalizzato all'integrazione funzionale con gli altri servizi dell'azienda coinvolti e all'integrazione interprofessionale, secondo le rispettive competenze sulla base degli accordi decentrati”;
9 - l'art. 26 ACN 17/ 12/2015, in tema di “ORARIO DI LAVORO
e sua RILEVAZIONE”, al comma 2, prevede che “Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico e le provvedono al controllo con gli stessi CP_1 metodi adottati per il personale dipendente” e, al comma 4, che “L'inosservanza ripetuta dell'orario costituisce infrazione contestabile, da parte dell'Azienda, secondo Ie procedure di cui all'articolo 39, per i provvedimenti conseguenti”;
- l'art. 45 ACN 3 E/03/ 2020, in tema di INDENNITA' DI
DISPONIBILITA dovuta al medico veterinario che nell'anno di riferimento non abbia svolto attività libero professionale;
- l'art. 18 AIR 2022, in terna di TURNI DI PRONTA
DISPONIBILITA', prevede che il veterinario, per fini istituzionali o esigenze erogative dell'Azienda, debba svolgere l'attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro.
Tali disposizioni assumono rilievo decisivo nel caso di specie perché inducono a ritenere che una serie di elementi - peraltro in gran parte coincidenti con quelli prospettati in ricorso a supporto della pretesa natura subordinata del rapporto -, che astrattamente sarebbero sintomatici della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sono in realtà stati considerati già in sede di speciale disciplina del rapporto dei medici veterinari convenzionati e che, quindi, non possono essere valutati al fine di affermare la natura subordinata del rapporto in questione.
In altri termini, i diversi aspetti del rapporto di lavoro richiamati dalla ricorrente a sostegno della propria richiesta, quali, ad esempio, l'inserimento della prestazione nell'organizzazione aziendale, osservanza di un determinato orario, utilizzo del
10 badge marcatempo, forma della retribuzione, indennità di disponibilità, sono parte strutturale di tutti i rapporti convenzionati che riguardano i veterinari, cosi come si evince dalla disciplina contenuta nell'ACN della relativa area di pertinenza sopra richiamati.
2. Tale ricostruzione trova conforto anche nella giurispr udenza della Corte di Cassazione.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, infatti, deve escludersi che le prestazioni rese nell'ambito di un rapporto convenzionale, anche se connotate da elementi organizzativi, possano determinare il riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego.
Si è affermato, in particolare, che i medici convenzionati operano nell'ambito di un rapporto libero-professionale
“parasubordinato”, che si svolge su un piano di sostanziale parità contrattuale, senza che l'ente sanitario eserciti un potere autoritativo proprio del datore di lavoro pubblico (cfr. Cass.
SS.UU. n. 20344/2005, Cass. nn. 8457/2011 e 6294/2020).
La medesima giurisprudenza ha più volte ribadito che l'esistenza di obblighi organizzativi e il vincolo di esclusività - come l'indennità ad hoc - non comportano necessariamente l'instaurazione di un vincolo di subordinazione, essendo tali elementi funzionali alla specifica natura del rapporto convenzionale.
Sul punto, in particolare, si è affermato che “In materia di sanità pubblica, la norma transitoria n. 4 dell'ACN del 23 marzo 2005, per la disciplina delle collaborazioni con medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi), non regola i rapporti con medici veterinari, formalizzati con contratti ex art. 15 -octies del
d.lgs. n. 502 del 1992, ma riqualificati in sede di accertamento di merito come rapporti di lavoro autonomo convenzionato;
ne
11 consegue che tali medici non possono ottenere il pagamento di differenze retributive - in applicazione del predetto ACN - rispetto al compenso contrattualmente previsto, ma devono agire per il risarcimento del danno o, in subordine, per l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c.” (cfr. Cass., ord. n. 3266/2025).
In altri termini, secondo l'orientamento dei Giudici di
Legittimità, deve escludersi che la forma di collaborazione dei medici veterinari possa dare luogo al riconoscimento di differenze retributive rispetto al compenso contrattualmente previsto, potendo gli stessi eventualmente agire, qualora ne ricorrano i presupposti, con l'azione risarcitoria o con l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., il che non è stato fatto nel caso di specie in cui si è agito per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con conseguente attribuzione delle differenze retributive.
L'orientamento giurisprudenziale consolidato e richiamato trova fondamento normativo proprio nell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992
e negli Accordi Collettivi Nazionali che disciplinano specificamente il rapporto convenzionale che rileva nel caso di specie, distinguendolo nettamente dal rapporto di pubblico impiego disciplinato dall' art. 26 d.lgs. n. 165/2001.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato in materia che i medici convenzionati svolgono un'attività di natura privatistica riconducibile al modello della parasubordinazione, e non possono invocare a loro favore, neppure in via di interpretazione estensiva o analogica, disposizioni poste per i pubblici dipendenti. Ancora, la Corte di Cassazione (Cass. n.
8457/2011, n. 18975/2015 e, più recentemente, Cass. n.
6294/2020) ha affermato che i rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se
12 costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero -professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Ciò comporta, quindi, che in tali rapporti non sono riscontrabili gli indici normativi della subordinazione, ma quelli del rapporto di lavoro autonomo "parasubordinato", che rendono irriferibile la prestazione d'opera alla nozione comunitaria di lavoratore.
Così, ancora Corte di Cassazione, ordinanza n. 23115/23: “In linea di principio, l'esistenza di un rapporto convenzionale porta ad escludere la natura subordinata dello stesso. Va rilevato, Parte_ inoltre, che nel regime privatistico di convenzionamento tra e sanitari privati la presenza di alcuni tratti che caratterizzano anche il lavoro subordinato non è sufficiente, di per sé, a trasformare in rapporto di pubblico impiego quello convenzionale.
Infatti, il rapporto di convenzionamento fra unità sanitarie locali
(ora Aziende sanitarie locali) e i medici, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, ossia un interesse pubblico, è un rapporto libero -professionale
"parasubordinato" che si svolge di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, e che dà luogo a posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo”
(Cass., S.U., n. 20344 del 2005).
13 Da ciò consegue, quindi, che tale rapporto di lavoro esula dall'ambito del pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione e dà luogo a un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (cfr. sul punto Cass. n. 6294/2020 e n. 18975/2015).
La mancanza del requisito della subordinazione comporta che la situazione giuridica ed economica dei medici non convenzionati, ma “subordinati” – sebbene svolgenti mansioni, in ipotesi, analoghe “dal punto di vista qualitativo e quantitativo” a quelle dei primi, - non è comparabile a quella in esame e comunque è inidonea a giustificare l'applicazione di una sorta di principio di parità di trattamento (in chiave economica) . Corollario di tale configurazione è l'inapplicabilità al suddetto rapporto di disposizioni che presuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro (così, è stata esclusa l'applicabilità del disposto dell'art. 36 Cost., in tema di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, norma ritenuta dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza applicabile unicamente ai rapporti di lavoro subordinato;
cfr. proprio in relazione proprio ai medici in regime di convenzione (Cass. n. 10168 del 2004,
Cass. n. 531 del 1998 e Cass. n. 11057 del 1992).
Le considerazioni che precedono implicano anche la sostanziale irrilevanza di quanto emerso in sede istruttoria.
Infatti, pur avendo i testi escussi sostanzialmente confermato lo svolgimento da parte della ricorrente delle attività descritte in ricorso e la partecipazione della stessa alla vita organizzativa della struttura, tali circostanze non sono decisive perché risultano in realtà compatibili con le previsioni degli ACN applicabili.
Più specificatamente, il teste , dopo Persona_2 aver premesso di essere stato dipendente della come CP_4
14 direttore di dipendente e di servizio, ha confermato le circostanze del ricorso introduttivo, specif icando che la ricorrente era munita di badge e che aveva l'ufficio nello stesso corridoio dove era ubicato il suo ufficio. Ha altresì dichiarato che la ricorrente svolge la propria attività lavorativa in via esclusiva in favore della con conseguente riconoscimento CP_3 mensile in busta paga di indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
Di tenore analogo le dichiarazioni rese dalla teste Parte_3
dipendente della sino al 31.12.2021, e da
[...] CP_4
Direttore f.f. del . Persona_1 Parte_2
In realtà, quindi, a ben vedere, le circostanze dedotte dai testi, lungi dal costituire elementi sintomatici della s ussistenza di un rapporto di natura subordinata tra le parti, appaiono f unzionali a garantire la funzionalità e la continuità del servizio sanitario, risultando intrinseche e connaturate al contesto lavorativo in cui si verificano che è già stato considerato dalla disciplina speciale innanzi invocata.
3. A ciò si aggiunga, sotto altro profilo, che il combinato disposto degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 487/1994 sancisce che l'accesso ai ruoli della dirigenza pubblica avviene esclusivamente mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Da ciò discende che l'eventuale esercizio di mansioni riconducibili alla dirigenza non è di per sé sufficiente per il riconoscimento della relativa qualifica giuridica ed economica in assenza del necessario titolo legittimante, ovvero il superamento di una selezione concorsuale.
In particolare, prendendo sul punto la Corte di Cassazione, anche in decisioni recenti, ha ribadito il principio consolidato secondo cui: “L'art. 8, comma 1-bis, del d. lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 517 del
1993, e successive modificazioni, non prevede alcun obbligo a
15 carico delle Regioni di migliorare i servizi di emergenza territoriale attraverso la stabilizzazione dei medici che, al 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni e che avevano fatto domanda di inquadramento nel primo livello dirigenziale, né impone alle Regioni alcun termine ovvero alcuna modalità per raggiungere l'obiettivo del miglioramento dei predetti servizi;
ne consegue che al potere di organizzazione ampiamente discrezionale delle Regioni non corrisponde alcuna posizione giuridica qualificata, suscettibile di ricevere tutela risarcitoria, in capo ai medici in questione, il cui inquadramento nel ruolo sanitario è comunque subordinato, in base allo stesso art. 8, comma 1-bis, al rispetto dei limiti dei posti delle dotazioni Contr organiche, definite e approvate dalle nonché alla formulazione del giudizio di idoneità secondo le procedure previste in attuazione del d.P.C.M. n. 502 del 1997” (cfr. Cass. n.
10237/2019).
Tale disciplina, quindi, impone che l'accesso alla dirigenza sanitaria avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con la conseguenza che l'eventuale riconoscimento della qualifica dirigenziale può avvenire solo attraverso procedura concorsuale, non essendo sufficiente lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali.
Né può accogliersi la richiesta di differenze retributive fondata sull'applicazione del CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione innanzi richiamata (cfr. Cass. n. 3266/2025), infatti, eventuali pretese patrimoniali da parte del medico convenzionato, in presenza di prestazioni eccedenti o non remunerate, devono essere fatte valere mediante azioni risarcitorie o, in subordine, per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., azioni che non risultano proposte nel presente giudizio.
16 Alla luce di ciò, il ricorso va rigettato.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile - complessità bassa), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2212/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in €
4.629,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Trani, 13.05.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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