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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 31
marzo 2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione degli Avv.ti Greco, Lo Cascio e
Cimino mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6145/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Rosalia Manuela Lo Parte_1
Cascio)
ricorrente
CONTRO
Avv. Michele Cimino) Controparte_1
(Avv.ti Marina Controparte_2
Cappiello e Atanasio Maurizio Greco)
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' Controparte_3
[...]
di Palermo
[...] sez. Lavoro Controparte_4
a corrispondere al ricorrente le differenze
[...]
retributive tra quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni inquadrabili nella categoria A del CCNL del comparto sanità e quanto percepito a far data dal 3 ottobre 2017, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
◊ condanna l'
[...]
Controparte_5
all'accantonamento del corrispondente TFR ed al versamento, nell'interesse del ricorrente ed in favore dell' dei contributi previdenziali non prescritti CP_6
parametrati alla retribuzione come sopra indicata;
◊ rigetta ogni altra domanda;
◊ condanna l'
[...]
lla rifusione Controparte_5
in favore del ricorrente di un terzo delle spese di lite, liquidate in tal misura in complessivi € 1.543,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge,
disponendone la distrazione in favore dei suoi difensori;
◊ compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' CP_6
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 20 giugno 2022 il ricorrente - premesso di avere lavorato dal mese di settembre del 2001 presso l' come lavoratore socialmente utile CP_1
(ex “Pip”), prima nell'ambito dei progetti gestiti dalla S.P.O. s.r.l., poi nell'ambito delle convenzioni stipulate ex art. 52 della L.R. n. 11/2010 dalla Controparte_7
da questa ricevendo nel maggio del 2013 una comunicazione di cessazione
[...]
del rapporto di lavoro - deduceva che aveva sempre svolto ed aveva continuato a
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro svolgere sino al 2021, senza soluzione di continuità ed al fine di sopperire alle carenze di organico dell'ente ospitante, attività di lavoro subordinato presso l' sempre con mansioni di operatore socio-sanitario identiche a quelle del CP_1
personale di ruolo e diverse da quelle indicate nei progetti e nelle convenzioni stipulate, inquadrabili nel profilo A del CCNL del comparto sanità, e che il rapporto di lavoro doveva essere ritenuto, sin dall'origine, di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ente resistente, avendo questo sempre esercitato le prerogative datoriali disciplinandone lo svolgimento.
Domandava pertanto di accertare e dichiarare di avere sempre svolto alle
Pa dipendenze dell' sebbene nella qualità formale di ex , le mansioni di CP_1
operatore socio-sanitario inquadrabili nella Categoria A del CCRL di riferimento e che il rapporto, dopo l'iniziale periodo formativo, aveva assunto le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato;
di condannare perciò l'ente resistente al pagamento ex art. 2126 c.c. delle differenze retributive tra quanto concretamente ricevuto nel corso del rapporto e quanto gli sarebbe spettato in ragione delle mansioni svolte, unitamente al TFR maturato sulla base delle predette differenze,
alla rivalutazione ed agli interessi, e disponendo altresì il versamento in favore dell' dei contributi non ancora prescritti;
di riconoscere, inoltre, sia ai fini CP_6
giuridici che contributivi e pensionistici, l'anzianità di servizio acquisita in dipendenza del rapporto di lavoro;
di condannare infine l' al risarcimento CP_1
dei danni ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva, la prescrizione delle pretese attoree e l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
L' infine, nella propria memoria di costituzione faceva atto di prontezza a CP_6
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro percepire eventuali contributi non prescritti.
La causa, ritenuta superflua la chiesta attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 31 marzo 2025 è decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è parzialmente fondato sulla scorta delle argomentazioni già espresse, in fattispecie analoghe, da questo Tribunale (cfr. Trib. Palermo, nn. 624/2024,
681/2024, 1035/2024, 1660/204; ma similari pure Trib. Palermo, nn. 852/2023,
885/2023, 1318/2023, 1834/2023, 1937/2023), e che si ritiene di condividere.
1. Va dunque osservato come infondatamente l' eccepisca il proprio difetto CP_1
di legittimazione passiva, fondandosi tutto il ricorso sulla premessa dell'avvenuta instaurazione di un diretto rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di questi quale soggetto che ha direttamente esercitato tutte le prerogative datoriali e perciò stabilmente inserito il ricorrente nella propria organizzazione aziendale.
2. E' pacifico che il ricorrente, già appartenente al bacino “Emergenza Palermo”,
sia stato utilizzato dall'ente convenuto in attuazione prima del “Piano per l'occupabilità dei soggetti svantaggiati nell'area metropolitana di Palermo” gestito dalla S.P.O. (Servizi per L'Occupazione) s.r.l., a seguire nel contesto dei progetti triennali ex art. 52, comma 3, della L.R. n. 11/2010, ed ancora in forza delle utilizzazioni disposte ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L.R. n. 5/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 9/2015.
Ora, il Piano menzionato, promosso dal Comune di Palermo, predisposto da Italia
Lavoro S.p.A., ed affidato alla S.P.O. s.r.l. rientra tra le iniziative volte a favorire l'impiego dei lavoratori già appartenenti al bacino “Emergenza Palermo” mercé la loro utilizzazione in progetti di utilità collettiva che prevedono l'erogazione di un
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Ed anche i ricordati progetti triennali, che prevedevano l'impiego dei soggetti svantaggiati già
destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, della L.R. n. 4/2006 ed impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza Palermo), per lo svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale, si inseriscono nel quadro delle iniziative sociali volte al sostegno dei redditi e delle misure per l'inserimento lavorativo di tali soggetti promosse dalla Regione in applicazione dell'art. 52 della
L.R. n. 11/2010. Analoga ratio presiede all'art. 43, comma 1, della L.R. n. 9/2013,
il quale riconosceva al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali la possibilità di utilizzare i suddetti soggetti svantaggiati “per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale” a fronte dell'erogazione, in convenzione con l' di un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio CP_6
economico già in godimento. Ed è rimasta immutata nell'art. 34, comma 4, della
L.R. n. 5/2014, il quale facultava alla medesima utilizzazione “per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale” l'Amministrazione regionale, i Servizi
Sanitari, le Società partecipate, gli Enti e gli organismi pubblici. Mentre l'art. 68
della L.R. n. 9/2015, accordava, al comma 4, pure ai “soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014” privi dei
“requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici” ed a ”quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici,” la possibilità di “essere impegnati in specifici progetti di utilità
collettiva con finalità di recupero sociale” garantendo loro “per la durata delle attività progettuali avviate, … un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore.”.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Trattasi, per tutti coloro che sono stati coinvolti nelle attività descritte, di prestazioni rese secondo uno schema assimilabile a quello dei lavoratori socialmente utili, in relazione ai quali non può certamente parlarsi dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che i soggetti impegnati nello “svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale”
percepiscono esclusivamente un trattamento di sostegno al reddito, non parametrato alla quantità e qualità del lavoro svolto e corrisposto, nel contesto di un rapporto giuridico che conserva natura previdenziale ed assistenziale,
realizzando un interesse di carattere generale riconducibile al diritto di assistenza
ex art. 38 Cost. e diretto alla soddisfazione di un interesse sociale quale quello della tutela contro la disoccupazione (arg. ex Cass. n. 3452 del 15/02/2010, Cass.
n. 28540 del 22/12/2011, Cass. n. 2605 del 05/02/2013).
Parte ricorrente ritiene di dover qualificare come lavoro subordinato il rapporto intercorso con parte resistente a causa della sua durata, dell'inserimento stabile nella organizzazione aziendale, dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalle convenzioni eventualmente siglate fra amministrazioni ed enti utilizzatori;
aggiunge che detto rapporto avrebbe comunque perso il carattere assistenziale suo tipico, assumendo anche sotto tale profilo i connotati di un lavoro subordinato.
Tale complessa prospettazione di fatto, anche se provata, non può condurre all'auspicata qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato (cfr.
Cass. n. 22287 del 21/10/2014), consentendo tutt'al più il solo riconoscimento dei diritti retributivi consequenziali all'effettivo lavoro svolto ex art. 2126 c.c. (Cass. n.
10759 del 11/05/2009). Anche recentemente, infatti, è stato ribadito nella giurisprudenza che: “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo
81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti
di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione
del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione
temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica
amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi
come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di
lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un
programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass.
n. 6155/2018).
Le disposizioni e la giurisprudenza appena richiamate impediscono di qualificare le forme di occupazione in esame quali rapporti di lavoro subordinato anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, pur lasciando residuare in tali casi, come si
è visto – e in applicazione dall'art. 2126 c.c.-, il diritto ad eventuali differenze retributive (cfr. Cass. n. 27125/2022). Proprio su tale aspetto la Cassazione ha precisato come: “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri
un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997
(poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di
tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma
realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di
lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale)
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione
del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in
caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto
con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato”, trova tuttavia applicazione “la disciplina sul
diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n.
22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, testualmente, Cass. n. 27125/2022
cit.).
3. Bisogna, per delimitare con esattezza il perimetro della cognizione del
Tribunale e individuare le questioni di fatto e di diritto realmente rilevanti ai fini della decisione, tener conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dai resistenti.
Giova rilevare che il decorso della prescrizione rimane sospeso durante i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, in considerazione del fatto che, nel corso di svolgimento di questa categoria di rapporti, il lavoratore versa in uno stato di soggezione psicologica tale da indurlo potenzialmente a non rivendicare i propri diritti retributivi. Ora, se la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del rapporto lavorativo trova fondamento nel metus del lavoratore, è del tutto evidente che tale sospensione non opera nel caso di rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, rispetto al quale il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa circa la stabilità dell'impiego (cfr. Cass., n. 35676 del 19 novembre
2021, secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di
contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente
accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in
costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine
alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”), né, a maggior ragione, in un caso come quello in esame in cui l'ente utilizzatore, oltre a non aver alcun potere disciplinare, era pure privo di qualsivoglia potere circa l'interruzione o la prosecuzione del rapporto formalmente assistenziale con il singolo lavoratore
(cfr. Cass. n. 10219 del 28 maggio 2020).
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, vanno dichiarati prescritti tutti i crediti retributivi ipoteticamente spettanti al ricorrente per il periodo antecedente al quinquennio che precede la data di notifica del ricorso all' (3 ottobre CP_1
2022; cfr. Cass. n. 4034 del 15/02/2017), atteso che non vi è prova della effettiva spedizione della diffida allegata sub 7) della produzione di parte ricorrente e che le pec prodotte sub 22) non includono anche il nominativo del ricorrente.
4. Come già ritenuto nelle pronunce emesse in analoghi giudizi, anche nel caso del ricorrente è l'utilizzazione da parte dell' ai sensi dell'art. 34, comma 4, CP_1
della L.R. n. 5/2014, in assenza di uno specifico progetto a fondare il relativo diritto alla percezione di un compenso superiore rispetto a quello già percepito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c., corrispondente al differenziale tra il trattamento economico ricevuto nel lasso di tempo considerato e quello corrispondente alle mansioni concretamente svolte.
Non può dubitarsi, infatti, della necessità di predisporre sempre un progetto nei rapporti di tal genere, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n.
81/2000 e 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione degli stessi (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra
nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dello Stato” (Cass. 25672/2017), mentre rimane sostanzialmente irrilevante il fatto che la legislazione regionale abbia, nel corso degli anni, rifinanziato i
“rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come è del tutto pacifico – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino, ricorrente incluso,
è avvenuta, dopo la cessazione del rapporto con la , in assenza Controparte_7
dell'indispensabile delimitazione progettuale.
5. Venendo, dunque, all'accertamento delle differenze retributive che, ex art. 2126
c.c., competono al ricorrente - e subito precisato che del TFR può disporsi solo l'accantonamento e non anche il pagamento, in difetto di prova della cessazione del rapporto -, il complesso di attività demandate al ricorrente (corrispondenti a quelle di ausiliario socio-sanitario specializzato descritte nel progetto ex art. 52
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, all. 10 della produzione CP_1
ricalca effettivamente le mansioni esigibili da un lavoratore appartenente alla categoria A del CCNL del comparto sanità, proprio di quanti “ricoprono posizioni
di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di
attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di
istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”, la quale nel profilo di “ausiliario specializzato” colloca in particolare chi “svolge le attività
semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella
qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di
macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni
ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso,
nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di
supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa” prevedendo che “l'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie
assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative
interessate”.
Alla luce di quanto sin qui detto, e considerato l'orario di lavoro emergente dagli allegati al ricorso (cfr. docc. 6, 18, 19), non potendosi ancorare una eventuale CTU
ad un dato contabile completo (cfr. doc. 25 allegato al ricorso) sulla quale operare il necessario conteggio differenziale, va affermato il diritto del ricorrente, ai sensi dall'art. 2126 c.c., alla percezione della differenza tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto identiche mansioni di ruolo con orario settimanale di 30 ore, con regolarizzazione della posizione contributiva, il tutto nei limiti della prescrizione medio tempore maturata.
6. La domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio, invece, va dichiarata inammissibile per carenza d'interesse, visto che parte ricorrente non ha dedotto a quale fine dovrebbe valere tale riconoscimento.
7. Egualmente priva di fondamento è la domanda risarcitoria “da mancata stabilizzazione”, anche sulla scorta delle argomentazioni già indicate in cause similari da questo Tribunale, in diversa composizione.
E' noto, infatti che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del
contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia
subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo
restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui
all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla
medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei
limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il
danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in
conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia
UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola
volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità”
(Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non lavorava per l'ente convenuto in forza di contratti a termine: secondo l'impostazione del ricorso, infatti, la medesima prestava attività lavorativa subordinato nell'ambito di un rapporto di
CP_ convenzione con la Regione Siciliana e l' pur concretamente travalicando i limiti di tale rapporto assistenziale. Ma il conseguente abuso si pone evidentemente al di fuori del perimetro di tutela dei rapporti a tempo determinato cui la giurisprudenza invocata in ricorso si riferisce, non ravvisandosi in un rapporto di fatto continuativo le ragioni poste dalla giurisprudenza a fondamento della ricordata presunzione di danno.
8. Le spese tengono conto della parziale soccombenza e, poste per 1/3 in capo all' sono liquidate avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM CP_1
147/2022 nelle cause di lavoro di valore indeterminabile.
La compensazione integrale delle spese trova invece giustificazione, per l' CP_6
nella sua qualità di mero litisconsorte necessario.
◊
Così deciso in Palermo, 8 aprile 2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 31
marzo 2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione degli Avv.ti Greco, Lo Cascio e
Cimino mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6145/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Rosalia Manuela Lo Parte_1
Cascio)
ricorrente
CONTRO
Avv. Michele Cimino) Controparte_1
(Avv.ti Marina Controparte_2
Cappiello e Atanasio Maurizio Greco)
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' Controparte_3
[...]
di Palermo
[...] sez. Lavoro Controparte_4
a corrispondere al ricorrente le differenze
[...]
retributive tra quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni inquadrabili nella categoria A del CCNL del comparto sanità e quanto percepito a far data dal 3 ottobre 2017, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
◊ condanna l'
[...]
Controparte_5
all'accantonamento del corrispondente TFR ed al versamento, nell'interesse del ricorrente ed in favore dell' dei contributi previdenziali non prescritti CP_6
parametrati alla retribuzione come sopra indicata;
◊ rigetta ogni altra domanda;
◊ condanna l'
[...]
lla rifusione Controparte_5
in favore del ricorrente di un terzo delle spese di lite, liquidate in tal misura in complessivi € 1.543,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge,
disponendone la distrazione in favore dei suoi difensori;
◊ compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' CP_6
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 20 giugno 2022 il ricorrente - premesso di avere lavorato dal mese di settembre del 2001 presso l' come lavoratore socialmente utile CP_1
(ex “Pip”), prima nell'ambito dei progetti gestiti dalla S.P.O. s.r.l., poi nell'ambito delle convenzioni stipulate ex art. 52 della L.R. n. 11/2010 dalla Controparte_7
da questa ricevendo nel maggio del 2013 una comunicazione di cessazione
[...]
del rapporto di lavoro - deduceva che aveva sempre svolto ed aveva continuato a
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro svolgere sino al 2021, senza soluzione di continuità ed al fine di sopperire alle carenze di organico dell'ente ospitante, attività di lavoro subordinato presso l' sempre con mansioni di operatore socio-sanitario identiche a quelle del CP_1
personale di ruolo e diverse da quelle indicate nei progetti e nelle convenzioni stipulate, inquadrabili nel profilo A del CCNL del comparto sanità, e che il rapporto di lavoro doveva essere ritenuto, sin dall'origine, di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ente resistente, avendo questo sempre esercitato le prerogative datoriali disciplinandone lo svolgimento.
Domandava pertanto di accertare e dichiarare di avere sempre svolto alle
Pa dipendenze dell' sebbene nella qualità formale di ex , le mansioni di CP_1
operatore socio-sanitario inquadrabili nella Categoria A del CCRL di riferimento e che il rapporto, dopo l'iniziale periodo formativo, aveva assunto le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato;
di condannare perciò l'ente resistente al pagamento ex art. 2126 c.c. delle differenze retributive tra quanto concretamente ricevuto nel corso del rapporto e quanto gli sarebbe spettato in ragione delle mansioni svolte, unitamente al TFR maturato sulla base delle predette differenze,
alla rivalutazione ed agli interessi, e disponendo altresì il versamento in favore dell' dei contributi non ancora prescritti;
di riconoscere, inoltre, sia ai fini CP_6
giuridici che contributivi e pensionistici, l'anzianità di servizio acquisita in dipendenza del rapporto di lavoro;
di condannare infine l' al risarcimento CP_1
dei danni ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva, la prescrizione delle pretese attoree e l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
L' infine, nella propria memoria di costituzione faceva atto di prontezza a CP_6
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro percepire eventuali contributi non prescritti.
La causa, ritenuta superflua la chiesta attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 31 marzo 2025 è decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è parzialmente fondato sulla scorta delle argomentazioni già espresse, in fattispecie analoghe, da questo Tribunale (cfr. Trib. Palermo, nn. 624/2024,
681/2024, 1035/2024, 1660/204; ma similari pure Trib. Palermo, nn. 852/2023,
885/2023, 1318/2023, 1834/2023, 1937/2023), e che si ritiene di condividere.
1. Va dunque osservato come infondatamente l' eccepisca il proprio difetto CP_1
di legittimazione passiva, fondandosi tutto il ricorso sulla premessa dell'avvenuta instaurazione di un diretto rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di questi quale soggetto che ha direttamente esercitato tutte le prerogative datoriali e perciò stabilmente inserito il ricorrente nella propria organizzazione aziendale.
2. E' pacifico che il ricorrente, già appartenente al bacino “Emergenza Palermo”,
sia stato utilizzato dall'ente convenuto in attuazione prima del “Piano per l'occupabilità dei soggetti svantaggiati nell'area metropolitana di Palermo” gestito dalla S.P.O. (Servizi per L'Occupazione) s.r.l., a seguire nel contesto dei progetti triennali ex art. 52, comma 3, della L.R. n. 11/2010, ed ancora in forza delle utilizzazioni disposte ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L.R. n. 5/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 9/2015.
Ora, il Piano menzionato, promosso dal Comune di Palermo, predisposto da Italia
Lavoro S.p.A., ed affidato alla S.P.O. s.r.l. rientra tra le iniziative volte a favorire l'impiego dei lavoratori già appartenenti al bacino “Emergenza Palermo” mercé la loro utilizzazione in progetti di utilità collettiva che prevedono l'erogazione di un
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Ed anche i ricordati progetti triennali, che prevedevano l'impiego dei soggetti svantaggiati già
destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, della L.R. n. 4/2006 ed impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza Palermo), per lo svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale, si inseriscono nel quadro delle iniziative sociali volte al sostegno dei redditi e delle misure per l'inserimento lavorativo di tali soggetti promosse dalla Regione in applicazione dell'art. 52 della
L.R. n. 11/2010. Analoga ratio presiede all'art. 43, comma 1, della L.R. n. 9/2013,
il quale riconosceva al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali la possibilità di utilizzare i suddetti soggetti svantaggiati “per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale” a fronte dell'erogazione, in convenzione con l' di un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio CP_6
economico già in godimento. Ed è rimasta immutata nell'art. 34, comma 4, della
L.R. n. 5/2014, il quale facultava alla medesima utilizzazione “per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale” l'Amministrazione regionale, i Servizi
Sanitari, le Società partecipate, gli Enti e gli organismi pubblici. Mentre l'art. 68
della L.R. n. 9/2015, accordava, al comma 4, pure ai “soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014” privi dei
“requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici” ed a ”quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici,” la possibilità di “essere impegnati in specifici progetti di utilità
collettiva con finalità di recupero sociale” garantendo loro “per la durata delle attività progettuali avviate, … un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore.”.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Trattasi, per tutti coloro che sono stati coinvolti nelle attività descritte, di prestazioni rese secondo uno schema assimilabile a quello dei lavoratori socialmente utili, in relazione ai quali non può certamente parlarsi dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che i soggetti impegnati nello “svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale”
percepiscono esclusivamente un trattamento di sostegno al reddito, non parametrato alla quantità e qualità del lavoro svolto e corrisposto, nel contesto di un rapporto giuridico che conserva natura previdenziale ed assistenziale,
realizzando un interesse di carattere generale riconducibile al diritto di assistenza
ex art. 38 Cost. e diretto alla soddisfazione di un interesse sociale quale quello della tutela contro la disoccupazione (arg. ex Cass. n. 3452 del 15/02/2010, Cass.
n. 28540 del 22/12/2011, Cass. n. 2605 del 05/02/2013).
Parte ricorrente ritiene di dover qualificare come lavoro subordinato il rapporto intercorso con parte resistente a causa della sua durata, dell'inserimento stabile nella organizzazione aziendale, dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalle convenzioni eventualmente siglate fra amministrazioni ed enti utilizzatori;
aggiunge che detto rapporto avrebbe comunque perso il carattere assistenziale suo tipico, assumendo anche sotto tale profilo i connotati di un lavoro subordinato.
Tale complessa prospettazione di fatto, anche se provata, non può condurre all'auspicata qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato (cfr.
Cass. n. 22287 del 21/10/2014), consentendo tutt'al più il solo riconoscimento dei diritti retributivi consequenziali all'effettivo lavoro svolto ex art. 2126 c.c. (Cass. n.
10759 del 11/05/2009). Anche recentemente, infatti, è stato ribadito nella giurisprudenza che: “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo
81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti
di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione
del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione
temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica
amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi
come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di
lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un
programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass.
n. 6155/2018).
Le disposizioni e la giurisprudenza appena richiamate impediscono di qualificare le forme di occupazione in esame quali rapporti di lavoro subordinato anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, pur lasciando residuare in tali casi, come si
è visto – e in applicazione dall'art. 2126 c.c.-, il diritto ad eventuali differenze retributive (cfr. Cass. n. 27125/2022). Proprio su tale aspetto la Cassazione ha precisato come: “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri
un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997
(poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di
tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma
realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di
lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale)
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione
del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in
caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto
con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato”, trova tuttavia applicazione “la disciplina sul
diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n.
22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, testualmente, Cass. n. 27125/2022
cit.).
3. Bisogna, per delimitare con esattezza il perimetro della cognizione del
Tribunale e individuare le questioni di fatto e di diritto realmente rilevanti ai fini della decisione, tener conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dai resistenti.
Giova rilevare che il decorso della prescrizione rimane sospeso durante i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, in considerazione del fatto che, nel corso di svolgimento di questa categoria di rapporti, il lavoratore versa in uno stato di soggezione psicologica tale da indurlo potenzialmente a non rivendicare i propri diritti retributivi. Ora, se la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del rapporto lavorativo trova fondamento nel metus del lavoratore, è del tutto evidente che tale sospensione non opera nel caso di rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, rispetto al quale il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa circa la stabilità dell'impiego (cfr. Cass., n. 35676 del 19 novembre
2021, secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di
contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente
accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in
costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine
alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”), né, a maggior ragione, in un caso come quello in esame in cui l'ente utilizzatore, oltre a non aver alcun potere disciplinare, era pure privo di qualsivoglia potere circa l'interruzione o la prosecuzione del rapporto formalmente assistenziale con il singolo lavoratore
(cfr. Cass. n. 10219 del 28 maggio 2020).
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, vanno dichiarati prescritti tutti i crediti retributivi ipoteticamente spettanti al ricorrente per il periodo antecedente al quinquennio che precede la data di notifica del ricorso all' (3 ottobre CP_1
2022; cfr. Cass. n. 4034 del 15/02/2017), atteso che non vi è prova della effettiva spedizione della diffida allegata sub 7) della produzione di parte ricorrente e che le pec prodotte sub 22) non includono anche il nominativo del ricorrente.
4. Come già ritenuto nelle pronunce emesse in analoghi giudizi, anche nel caso del ricorrente è l'utilizzazione da parte dell' ai sensi dell'art. 34, comma 4, CP_1
della L.R. n. 5/2014, in assenza di uno specifico progetto a fondare il relativo diritto alla percezione di un compenso superiore rispetto a quello già percepito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c., corrispondente al differenziale tra il trattamento economico ricevuto nel lasso di tempo considerato e quello corrispondente alle mansioni concretamente svolte.
Non può dubitarsi, infatti, della necessità di predisporre sempre un progetto nei rapporti di tal genere, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n.
81/2000 e 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione degli stessi (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra
nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dello Stato” (Cass. 25672/2017), mentre rimane sostanzialmente irrilevante il fatto che la legislazione regionale abbia, nel corso degli anni, rifinanziato i
“rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come è del tutto pacifico – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino, ricorrente incluso,
è avvenuta, dopo la cessazione del rapporto con la , in assenza Controparte_7
dell'indispensabile delimitazione progettuale.
5. Venendo, dunque, all'accertamento delle differenze retributive che, ex art. 2126
c.c., competono al ricorrente - e subito precisato che del TFR può disporsi solo l'accantonamento e non anche il pagamento, in difetto di prova della cessazione del rapporto -, il complesso di attività demandate al ricorrente (corrispondenti a quelle di ausiliario socio-sanitario specializzato descritte nel progetto ex art. 52
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, all. 10 della produzione CP_1
ricalca effettivamente le mansioni esigibili da un lavoratore appartenente alla categoria A del CCNL del comparto sanità, proprio di quanti “ricoprono posizioni
di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di
attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di
istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”, la quale nel profilo di “ausiliario specializzato” colloca in particolare chi “svolge le attività
semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella
qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di
macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni
ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso,
nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di
supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa” prevedendo che “l'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie
assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative
interessate”.
Alla luce di quanto sin qui detto, e considerato l'orario di lavoro emergente dagli allegati al ricorso (cfr. docc. 6, 18, 19), non potendosi ancorare una eventuale CTU
ad un dato contabile completo (cfr. doc. 25 allegato al ricorso) sulla quale operare il necessario conteggio differenziale, va affermato il diritto del ricorrente, ai sensi dall'art. 2126 c.c., alla percezione della differenza tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto identiche mansioni di ruolo con orario settimanale di 30 ore, con regolarizzazione della posizione contributiva, il tutto nei limiti della prescrizione medio tempore maturata.
6. La domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio, invece, va dichiarata inammissibile per carenza d'interesse, visto che parte ricorrente non ha dedotto a quale fine dovrebbe valere tale riconoscimento.
7. Egualmente priva di fondamento è la domanda risarcitoria “da mancata stabilizzazione”, anche sulla scorta delle argomentazioni già indicate in cause similari da questo Tribunale, in diversa composizione.
E' noto, infatti che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del
contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia
subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo
restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui
all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla
medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei
limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il
danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in
conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia
UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola
volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità”
(Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non lavorava per l'ente convenuto in forza di contratti a termine: secondo l'impostazione del ricorso, infatti, la medesima prestava attività lavorativa subordinato nell'ambito di un rapporto di
CP_ convenzione con la Regione Siciliana e l' pur concretamente travalicando i limiti di tale rapporto assistenziale. Ma il conseguente abuso si pone evidentemente al di fuori del perimetro di tutela dei rapporti a tempo determinato cui la giurisprudenza invocata in ricorso si riferisce, non ravvisandosi in un rapporto di fatto continuativo le ragioni poste dalla giurisprudenza a fondamento della ricordata presunzione di danno.
8. Le spese tengono conto della parziale soccombenza e, poste per 1/3 in capo all' sono liquidate avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM CP_1
147/2022 nelle cause di lavoro di valore indeterminabile.
La compensazione integrale delle spese trova invece giustificazione, per l' CP_6
nella sua qualità di mero litisconsorte necessario.
◊
Così deciso in Palermo, 8 aprile 2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro