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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/07/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 206/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott. Angela Randazzo Giudice rel.
nel procedimento n. 206/2025 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Gabriele Luigi Capitani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Milano in via Amedeo D'Aosta n. 9
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 3.6.2025 da , Parte_1 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente a [...] e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente, atteso che egli non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un'esposizione debitoria di circa € 456.086,59, derivante da debiti collezionati nei confronti prevalentemente di ADER e INPS;
evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. ; Persona_1
richiamato il decreto del 13.6.2025, con cui è stata chiesta un'integrazione al gestore della crisi, il quale ha depositato in data 1.7.2025 una memoria aggiuntiva;
rilevato che il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile e che svolge l'attività di lavoratore autonomo nel settore della conduzione di campagne marketing e altri servizi pubblicitari;
Perso rilevato altresì che dalla documentazione prodotta dal dott. in sede di relazione integrativa, il sig. a differenza di quanto dichiarato in Parte_1 sede di ricorso, percepisce un reddito mensile medio di circa € 4.000,00 (cfr. ricorso a pag. 4 dove viene indicato un reddito per il 2023 pari a € 28.668,00 e doc. 3 allegato alla relazione integrativa da cui emerge un reddito per il 2023 pari a € 44.480,00).
considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e, pertanto, che il soggetto che acceda al procedimento di liquidazione controllata debba circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;
rilevato che il sig. el ricorso elenca spese necessarie per il Parte_1 sostentamento del proprio nucleo familiare (composto, oltre a lui, da una compagna convivente e da un figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente) pari ad
€ 2.500,00;
ritenuto che tali spese vadano ricalcolate nella misura di € 1.500,00 mensili escludendo le spese non documentate (come, ad esempio, € 350,00 per visite mediche e specialistiche in quanto non adeguatamente giustificate e documentate;
€ 150,00 per vari ed imprevisti in quanto non preventivabili) nonché superflue e ultronee rispetto alla funzione solutoria dei debiti che connota la presente procedura, che impone di considerare le sole spese necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia (come, ad esempio, gli importi di € 50,00 per assicurazioni);
considerato peraltro che, unitamente al proprio nucleo, il ricorrente abita in un appartamento di pregio nel centro di Bergamo della superficie di circa 160 mq, per cui versa un canone di locazione annuo pari ad € 15.600,00, spesa peraltro non dichiarata dal sig. in sede di ricorso ma emersa solo in sede di Parte_1 Perso integrazione richiesta al gestore della crisi (cfr. pg. 4 relazione integrativa dott. ;
ritenuto che l'esborso necessario per garantire una soluzione abitativa in locazione adatta alle esigenze del nucleo del ricorrente, che si riveli altresì congrua rispetto alla situazione debitoria dello stesso, vada ricalcolato nell'importo mensile di € 600,00, che deve quindi sommarsi alle spese necessarie al mantenimento sopra indicate – rideterminate in € 1.500,00 – che devono quindi essere quantificate complessivamente in € 2.100,00;
ritenuto peraltro che la compagna del ricorrente esercita un'attività imprenditoriale produttiva di reddito – allo stato non provato nell'esatto ammontare e per il quale dunque non v'è ragione di ritenerne l'insufficienza al mantenimento proprio e della famiglia – per cui si stima possa contribuire alle spese volte al sostentamento del nucleo familiare nella misura di 1/3 rispetto all'importo mensile succitato e, pertanto, con l'apporto mensile di € 700,00;
rilevato pertanto che il sig. a fronte di un reddito medio Parte_1 di € 4.000,00 mensili - debba contribuire alle spese relative al mantenimento del proprio nucleo, ricalcolate nell'importo di € 2.100,00, in una percentuale pari ai 2/3 della suddetta cifra e quindi nella misura mensile di € 1.400,00;
ritenuto che, in considerazione di quanto detto, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 1.400,00, con obbligo del ricorrente di versare a favore della procedura il reddito eccedente tale limite, pari ad € 2.600,00 mensili, nonché ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata, prevista dalla parte ricorrente, di 3 anni (36 mensilità complessive);
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
considerate le carenze argomentative e documentali della relazione particolareggiata dal gestore della crisi dott. , per cui si è resa necessaria Persona_1 la richiesta di un'integrazione, dalla quale sono emerse circostanze rilevanti e modificative rispetto allo scenario iniziale, si nomina ai sensi dell'art. 270, comma secondo, lett. b) come liquidatore la dott.ssa CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._2
3/6/1959;
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina liquidatore la dott.ssa CP_1
ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.400,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, pari ad € 2.600,00 mensili, oltre a ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata, prevista da parte ricorrente, di 3 anni (36 mensilità complessive);
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di;
Parte_1
dispone che il liquidatore:
entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;
manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Bergamo, 16/7/2025
Il giudice rel. dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott. Angela Randazzo Giudice rel.
nel procedimento n. 206/2025 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Gabriele Luigi Capitani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Milano in via Amedeo D'Aosta n. 9
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 3.6.2025 da , Parte_1 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente a [...] e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente, atteso che egli non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un'esposizione debitoria di circa € 456.086,59, derivante da debiti collezionati nei confronti prevalentemente di ADER e INPS;
evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. ; Persona_1
richiamato il decreto del 13.6.2025, con cui è stata chiesta un'integrazione al gestore della crisi, il quale ha depositato in data 1.7.2025 una memoria aggiuntiva;
rilevato che il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile e che svolge l'attività di lavoratore autonomo nel settore della conduzione di campagne marketing e altri servizi pubblicitari;
Perso rilevato altresì che dalla documentazione prodotta dal dott. in sede di relazione integrativa, il sig. a differenza di quanto dichiarato in Parte_1 sede di ricorso, percepisce un reddito mensile medio di circa € 4.000,00 (cfr. ricorso a pag. 4 dove viene indicato un reddito per il 2023 pari a € 28.668,00 e doc. 3 allegato alla relazione integrativa da cui emerge un reddito per il 2023 pari a € 44.480,00).
considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e, pertanto, che il soggetto che acceda al procedimento di liquidazione controllata debba circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;
rilevato che il sig. el ricorso elenca spese necessarie per il Parte_1 sostentamento del proprio nucleo familiare (composto, oltre a lui, da una compagna convivente e da un figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente) pari ad
€ 2.500,00;
ritenuto che tali spese vadano ricalcolate nella misura di € 1.500,00 mensili escludendo le spese non documentate (come, ad esempio, € 350,00 per visite mediche e specialistiche in quanto non adeguatamente giustificate e documentate;
€ 150,00 per vari ed imprevisti in quanto non preventivabili) nonché superflue e ultronee rispetto alla funzione solutoria dei debiti che connota la presente procedura, che impone di considerare le sole spese necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia (come, ad esempio, gli importi di € 50,00 per assicurazioni);
considerato peraltro che, unitamente al proprio nucleo, il ricorrente abita in un appartamento di pregio nel centro di Bergamo della superficie di circa 160 mq, per cui versa un canone di locazione annuo pari ad € 15.600,00, spesa peraltro non dichiarata dal sig. in sede di ricorso ma emersa solo in sede di Parte_1 Perso integrazione richiesta al gestore della crisi (cfr. pg. 4 relazione integrativa dott. ;
ritenuto che l'esborso necessario per garantire una soluzione abitativa in locazione adatta alle esigenze del nucleo del ricorrente, che si riveli altresì congrua rispetto alla situazione debitoria dello stesso, vada ricalcolato nell'importo mensile di € 600,00, che deve quindi sommarsi alle spese necessarie al mantenimento sopra indicate – rideterminate in € 1.500,00 – che devono quindi essere quantificate complessivamente in € 2.100,00;
ritenuto peraltro che la compagna del ricorrente esercita un'attività imprenditoriale produttiva di reddito – allo stato non provato nell'esatto ammontare e per il quale dunque non v'è ragione di ritenerne l'insufficienza al mantenimento proprio e della famiglia – per cui si stima possa contribuire alle spese volte al sostentamento del nucleo familiare nella misura di 1/3 rispetto all'importo mensile succitato e, pertanto, con l'apporto mensile di € 700,00;
rilevato pertanto che il sig. a fronte di un reddito medio Parte_1 di € 4.000,00 mensili - debba contribuire alle spese relative al mantenimento del proprio nucleo, ricalcolate nell'importo di € 2.100,00, in una percentuale pari ai 2/3 della suddetta cifra e quindi nella misura mensile di € 1.400,00;
ritenuto che, in considerazione di quanto detto, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 1.400,00, con obbligo del ricorrente di versare a favore della procedura il reddito eccedente tale limite, pari ad € 2.600,00 mensili, nonché ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata, prevista dalla parte ricorrente, di 3 anni (36 mensilità complessive);
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
considerate le carenze argomentative e documentali della relazione particolareggiata dal gestore della crisi dott. , per cui si è resa necessaria Persona_1 la richiesta di un'integrazione, dalla quale sono emerse circostanze rilevanti e modificative rispetto allo scenario iniziale, si nomina ai sensi dell'art. 270, comma secondo, lett. b) come liquidatore la dott.ssa CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._2
3/6/1959;
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina liquidatore la dott.ssa CP_1
ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.400,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, pari ad € 2.600,00 mensili, oltre a ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata, prevista da parte ricorrente, di 3 anni (36 mensilità complessive);
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di;
Parte_1
dispone che il liquidatore:
entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;
manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Bergamo, 16/7/2025
Il giudice rel. dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.