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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13424 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 13424 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. GIUSEPPE PANNUTI
da C.F. CP_1 C.F._2
avv. GIUSEPPE PANNUTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25, depositate il 03.09.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separatamente e saranno economicamente indipendenti;
in ragione della lontananza dall'Italia del padre, e degli impegni quotidiani che lo trattengono all'estero,
i predetti genitori concordano sull'opportunità di disporre l'affido esclusivo dei piccoli d alla madre, ritenendo tale soluzione – non conflittuale e valutata sulla Per_1 Per_2 base della odierna realtà fattuale, nel rispetto del principio della bigenitorialità – quella che attualmente soddisfa maggiormente l'interesse del minore;
viene stabilito il collocamento dei figli minore presso la madre nella casa coniugale sita in alla via dell'Umiltà n. 46, che è assegnata alla moglie ed ai figli, i quali continueranno a vivere con il sig. , facente parte del nucleo famigliare, padre della sig.ra Parte_2
e proprietario del detto immobile;
per il mantenimento dei figli il Parte_1 padre corrisponderà alla madre € 400,00 mensili da pagarsi entro il 10 di ogni mese;
le spese relative all'uso e godimento dell'abitazione sono contemplate nell'assegno di mantenimento di cui al precedente punto 4;le spese straordinarie per i figli sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore, secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Roma;
le parti concordano che il padre può esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, con preavviso telefonico alla madre di 24 ore;
il padre, sempre tenendo conto degli interessi, degli impegni e delle esigenze dei minori, terrà con sé i figli: un fine settimana alternato dalle ore 18:00 del venerdì e tenendoli con sé fino alla domenica alle ore 21:00;durante le festività di Natale i figli trascorreranno, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, la settimana comprensiva del Natale o la settimana comprensiva dell'Epifania. Il genitore che trascorrerà con i figli la settimana comprensiva del Natale consentirà all'altro genitore di trascorrere con lui la Vigilia;
durante le festività pasquali i minori trascorreranno i giorni di chiusura della scuola in egual misura con il padre e con la madre e sempre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, sia il giorno di
Pasqua che del Lunedì dell'Angelo; i minori trascorreranno ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore i giorni di festa, tra cui il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno, il primo novembre e l'8 dicembre;
l'alternanza tra i genitori durante le festività dovrà essere reciprocamente rispettata dagli stessi, anche se coincidente con il giorno di spettanza dell'uno o dell'altro; i compleanni dei figli, fino al compimento della maggiore età e salvo diversi accordi tra i genitori, saranno trascorsi insieme ai bambini dai ricorrenti;
durante il mese di agosto ciascun genitore potrà tenere con sé i proprio figli per 15 giorni consecutivi, anche avuto riguardo alla disponibilità dei medesimi;
i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse del minore. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse del minore;
chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Roma, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000” e il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di , nata a [...] il Parte_1
29.08.1984, e nato a [...] il [...], alle CP_1 condizioni come integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 00167,
Parte1, Serie 01, Anno 2006);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 09/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 13424 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. GIUSEPPE PANNUTI
da C.F. CP_1 C.F._2
avv. GIUSEPPE PANNUTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25, depositate il 03.09.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separatamente e saranno economicamente indipendenti;
in ragione della lontananza dall'Italia del padre, e degli impegni quotidiani che lo trattengono all'estero,
i predetti genitori concordano sull'opportunità di disporre l'affido esclusivo dei piccoli d alla madre, ritenendo tale soluzione – non conflittuale e valutata sulla Per_1 Per_2 base della odierna realtà fattuale, nel rispetto del principio della bigenitorialità – quella che attualmente soddisfa maggiormente l'interesse del minore;
viene stabilito il collocamento dei figli minore presso la madre nella casa coniugale sita in alla via dell'Umiltà n. 46, che è assegnata alla moglie ed ai figli, i quali continueranno a vivere con il sig. , facente parte del nucleo famigliare, padre della sig.ra Parte_2
e proprietario del detto immobile;
per il mantenimento dei figli il Parte_1 padre corrisponderà alla madre € 400,00 mensili da pagarsi entro il 10 di ogni mese;
le spese relative all'uso e godimento dell'abitazione sono contemplate nell'assegno di mantenimento di cui al precedente punto 4;le spese straordinarie per i figli sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore, secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Roma;
le parti concordano che il padre può esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, con preavviso telefonico alla madre di 24 ore;
il padre, sempre tenendo conto degli interessi, degli impegni e delle esigenze dei minori, terrà con sé i figli: un fine settimana alternato dalle ore 18:00 del venerdì e tenendoli con sé fino alla domenica alle ore 21:00;durante le festività di Natale i figli trascorreranno, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, la settimana comprensiva del Natale o la settimana comprensiva dell'Epifania. Il genitore che trascorrerà con i figli la settimana comprensiva del Natale consentirà all'altro genitore di trascorrere con lui la Vigilia;
durante le festività pasquali i minori trascorreranno i giorni di chiusura della scuola in egual misura con il padre e con la madre e sempre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, sia il giorno di
Pasqua che del Lunedì dell'Angelo; i minori trascorreranno ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore i giorni di festa, tra cui il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno, il primo novembre e l'8 dicembre;
l'alternanza tra i genitori durante le festività dovrà essere reciprocamente rispettata dagli stessi, anche se coincidente con il giorno di spettanza dell'uno o dell'altro; i compleanni dei figli, fino al compimento della maggiore età e salvo diversi accordi tra i genitori, saranno trascorsi insieme ai bambini dai ricorrenti;
durante il mese di agosto ciascun genitore potrà tenere con sé i proprio figli per 15 giorni consecutivi, anche avuto riguardo alla disponibilità dei medesimi;
i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse del minore. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse del minore;
chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Roma, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000” e il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di , nata a [...] il Parte_1
29.08.1984, e nato a [...] il [...], alle CP_1 condizioni come integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 00167,
Parte1, Serie 01, Anno 2006);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 09/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi