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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6176 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2846/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE presso LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2846/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Pagamento canoni rivieraschi” riservato in decisione all'udienza del
5.11.2025
TRA
(c.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di delibera G.C. n. 77 del 21.12.2015 e giusto mandato in calce al ricorso dagli avv.ti Felice Pettograsso (c.f.:
e (c.f.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Renato Capponcelli in Napoli alla Via G. Merliani n. 138.
RICORRENTE
E
(c.f.: ), in persona dell'Avvocato Alfredo Grande Controparte_1 P.IVA_2 in forza di procura speciale autenticata per atto del Notaio Dott. di Persona_1
Milano (Repertorio n. 197893 - Raccolta n. 26820) dell'8.11.2022, rappresentato e TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
difeso, giusta procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti
ON EC (c.f.: ) e SC EC (c.f.: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma al Viale C.F._4
Liegi n. 28. 2 RESISTENTE
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 24.05.2022, il Parte_1 ha premesso che:
--è presente nel territorio del Comune di ZA (CE) una centrale idroelettrica, denominata “Cimarosa”, di proprietà della convenuta società, con derivazione di acqua pubblica avente potenza nominale di concessione (PNOM) pari a 1.000.000 kW;
--con D.I. n. 283 del 25.02.1988 il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il
Ministero delle Finanze, “rilasciava concessione all' per la realizzazione CP_1 dell'impianto idroelettrico di generazione e pompaggio di ZA, con una potenza installata di 1.000 MW, attraverso l'utilizzo dell'acqua derivata dal Rio S. BA da destinare al primo riempimento del serbatoio inferiore di ZA e ad altri eventuali successivi che si rendessero necessari” (così pag. 2 del ricorso);
--l'art. 13 del disciplinare di concessione del 15.07.1977, rep. n. 4719 pone l'obbligo di pagamento dei sovracanoni a favore dei comuni rivieraschi e province: Sesto Campano
(IS), ZA (CE), IG NT LU (CE), Provincia di Caserta e Provincia di
Isernia;
--con Decreto dell'Agenzia del Demanio n. 18589 in data 26.11.2020 è stato ripartito il sovracanone annuo disciplinato dagli artt. 53, regio decreto n. 1775 dell'11.12.1933 e 2 della legge n. 925 del 22.12.1980, in dipendenza della concessione idroelettrica rilasciata all' secondo le percentuali così stabilite: Provincia 8%, CP_1 CP_2
Provincia di Caserta 12%, Comune (CE) 41%, CP_3 Controparte_4
(CE) 7,5% e 31,5%;
[...] Controparte_5
è soggetta al pagamento dei cosiddetti sovracanoni rivieraschi, Controparte_1 ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
Controparte_6 Controparte_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
ss. mm. int. nonché ex lege n. 925 del 22.12.1980 ed in virtù del disciplinare di concessione n. 4719 del 15.07.1977”; nei confronti del Controparte_5 quale ente rivierasco, per la parte dell'impianto funzionante a caduta libera, deve la somma di € 41.520,18, corrispondente al 31,5% dell'importo complessivo di € 3 131.810,13, oltre ulteriori somme ed interessi sino al soddisfo;
--per le annualità dal 1986 al 2022 nulla è stato versato;
--con nota inoltrata a mezzo pec del 9.12.2020 ha diffidato la convenuta al pagamento.
Ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di:
“A) In via principale, accertare e condannare , […], a Controparte_1 corrispondere al la somma dovuta pari ad € 41.520,18, Parte_1 riferita al 31,5%, quota parte dell'intera somma complessiva da corrispondere a tutti gli enti rivieraschi interessati ex R.D. n. 1775/1993 e della legge n. 825 del 22.12.1980 nonché in virtù del Decreto dell'Agenzia del Demanio di Roma n. 18589 [del]
26.11.2020, per i sovracanoni rivieraschi a caduta libera relativi all'impianto di produzione idroelettrica “Cimarosa” sito nel Comune di ZA dall'annualità
1986 sino all'anno 2022, oltre le ulteriori annualità maturande sino al soddisfo, fatta salva ogni diversa valutazione e quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
B) In via gradata, accertare e condannare […], a corrispondere Controparte_1 al la somma dovuta pari a € 15.470,66 riferita al 31,5 %, Parte_1 quota parte dell'intera somma complessiva da corrispondere a tutti gli enti rivieraschi interessati ex R.D. n. 1775/1993 e della legge n. 825 del 22.12.1980 nonché in virtù del
Decreto dell'Agenzia del Demanio di Roma n. 18589 del 26.11.2020, nel limite prescrittivo quinquennale dalla diffida inoltrata in data 9.12.2020 all'anno 2022 oltre le ulteriori annualità maturande ed interessi sino al soddisfo, per i sovracanoni rivieraschi a caduta libera relativi all'impianto di produzione idroelettrica “Cimarosa” sito nel Comune di ZA fatta salva ogni diversa valutazione e quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.;
D) Si chiede altresì che l'adito organo giudicante conceda la provvisoria esecutività al provvedimento che verrà emesso all'esito del presente giudizio” (così pagine 5-6 del ricorso).
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3
Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
2. Con comparsa depositata in data 9.03.2023, si è costituita la Controparte_1 che ha eccepito:
- il difetto di giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque, in favore della giurisdizione della Commissione Tributaria territorialmente competente;
4
- che “il decreto di ripartizione e liquidazione emesso dall'Agenzia del Demanio non parla dei sovracanoni rivieraschi normali (dovuti in base alla potenza per forza motrice concessa), ma fa riferimento solo ai sovracanoni rivieraschi dovuti, per la riqualificazione dell'energia (pompaggio), ai sensi della L. 388/2000 come modificata dalla L.290/2003” (pag. 4 della comparsa di costituzione);
- l'assenza di un parametro di quantificazione dei canoni, in mancanza dell'accordo, da ratificare con decreto dell'Agenzia del Demanio, tra comuni e province beneficiarie circa la ripartizione percentuale del gettito annuo;
- la carenza di potere in cui ha agito l'Agenzia del Demanio, fonte di nullità del provvedimento adottato, di cui invoca la disapplicazione nel giudizio;
- che essa società, fondata in data 7.09.1999, non è tenuta a rispondere per i crediti relativi al periodo 1980-1999, in quanto precedenti alla sua giuridica esistenza (cfr. pag.
7 della comparsa di costituzione) e che comunque risalendo la concessione al
25.02.1988, non sono dovuti i canoni a partire dall'annualità 1986;
- la prescrizione quinquennale, ex artt. 2934 e 2948 c.c., delle annualità maturate, quantomeno fino al 2017, essendo la notifica del ricorso dell'anno 2022 il primo atto interruttivo.
Ha concluso chiedendo all'adito Tribunale:
“A) in via preliminare e di rito, accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del
Tribunale Regionale delle Acque a giudicare la presente controversia stante la giurisdizione in subiecta materia del Giudice Tributario;
B) nel merito, ed in ogni caso, dichiarare inammissibile, improponibile, prescritta e/o infondata la pretesa creditoria oggetto del ricorso come proposto e, conseguentemente, respingere la domanda attrice perché inammissibile e/o infondata, oltre che carente di supporto probatorio, ovvero prescritta, per tutte le ragioni rilevate ed eccepite in narrativa;
C) in subordine, ed in ogni caso, ridurre la pretesa creditoria oggetto del ricorso come proposto all'ammontare di giustizia, per tutte le ragioni rilevate ed eccepite in narrativa” (così pag. 11 della comparsa di costituzione).
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Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
2.1. Il 29.03.2023 il ha depositato unitamente alle proprie Parte_1 note di trattazione una diffida del 2.05.2016 di pagamento inviata alla Controparte_1
il 31.01.2025 ha allegato alle note di trattazione scritta un calcolo analitico dei
[...] sovracanoni non ancora pagati dall' per la parte funzionante a semplice caduta CP_1
5 libera. Con la memoria in data 28.6.2023 ha chiesto la condanna al pagamento anche dei canoni dovuti per l'anno 2023.
3. Svolta la comparizione e precisate le conclusioni, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio;
con decreto del 10 ottobre 2025, ritualmente comunicato ai difensori di tutte le parti, per l'udienza collegiale del 5 novembre 2025 è stata disposta la trattazione scritta.
Il Collegio, acquisite le note scritte delle parti, sostitutive della presenza fisica in udienza depositate il 31.10.2025, in data 5.11.2025 ha riservato la causa in decisione.
§§§
4. La disciplina applicabile, la giurisdizione
È d'uopo premettere il quadro normativo di riferimento.
Nel sistema delineato dalla legge n. 1775/1933 e ss.mm.ii. i concessionari di grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico, oltre al pagamento del canone di concessione, dovuto quale corrispettivo dell'utilizzo dell'acqua derivata, sono tenuti al pagamento di ulteriori oneri patrimoniali definiti “sovracanoni”, di cui la citata legge prevede due diverse tipologie.
In particolare, il primo tipo è il sovracanone afferente ai Pt_4 Parte_5
originariamente previsto dall'art. 52 R.D. n. 1775/33, poi regolato dall'art. 1
[...] comma 8 della L. 959/59 che ha, tra l'altro, istituito i predetti Bacini;
la prestazione è dovuta automaticamente dai concessionari in virtù della previsione di legge, in favore dei consorzi o comunque degli enti ricompresi nei bacini. Pt_4
Il secondo tipo è il sovracanone per i comuni rivieraschi, regolamentato dall'art. 53
R.D. n. 1775/33, il quale nella sua formulazione originaria prevedeva che: “Quando
l'energia sia trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti
Comuni rivieraschi, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale. Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma
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precedente, e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone governativo. Esso è ripartito fra i Comuni rivieraschi con decreto del Ministro delle finanze, e non deve eccedere per ciascun Comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione. 6 Per la parte di energia che sia trasportata fuori della provincia è attribuito all'Amministrazione provinciale il sovracanone nella misura di un quarto ed i rimanenti tre quarti sono ripartiti fra i Comuni come nel comma precedente. Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui son derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali Comuni e Provincie,
e in quale misura, possa spettare il sovracanone".
È dunque evidente che oggetto del presente giudizio è il secondo tipo di canoni, in virtù del riferimento specifico alla norma e alla qualità del soggetto attore: Ente locale rivierasco.
Per effetto delle modifiche, introdotte con la legge 4 dicembre 1956 n.1377, il testo dell'art. 53 aveva disposto che: “Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi
e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino
a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone
è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e
Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo”.
Da ultimo, nella versione introdotta dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 la disciplina in esame ha subito una sostanziale modifica, statuendo che: “…i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, [e successive modificazioni], sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di
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acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovra canone. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla 7 liquidazione e ripartizione delle somme. Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi”.
Il successivo art. 3 della medesima L. n. 925/1980 stabilisce che:
“1. il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'art. 1 e il Ministro delle finanze (ora, dal 1° gennaio 2001, Agenzia del Demanio, istituita con D.Lgs. n.
300/1999) per il sovracanone di cui all'art. 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita"; 2 “i due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio”.
Dunque, innovando le condizioni per il sorgere dell'obbligazione, la norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 ha sancito che i sovracanoni sono dovuti in misura fissa e che il riparto, tra Comuni e Province beneficiari, può anche avvenire con accordo tra gli enti predetti, ratificato con decreto del Ministero delle Finanze.
4.1. Sull'evoluzione normativa fin qui descritta, chiamata a pronunciarsi in tema di riparto di giurisdizione, già nel 2020 la suprema Corte ha affermato che: “Appare evidente, dal mero raffronto delle disposizioni normative, succedutesi nel tempo, che
l'ampia discrezionalità concessa all'Amministrazione finanziaria nell'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone è stata gradualmente ridotta sino alla sola previsione, nella sua determinazione, di una misura fissa, nel tempo aggiornata” (Così
Cass. S.U sent. n. 15491 del 21.07.2020 est. R. Crucitti).
La natura di canoni e non di tributi e l'assenza di discrezionalità sulla loro misura – anche per quanto esplicitato dalla citata Cassazione 15491/2020, a cui amplius si rinvia
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– conducono al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, dovendosi evidenziare che l'interpretazione invocata e documentata da sul punto è superata. CP_1
4.2. Il potere dell'amministrazione finanziaria in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone per il trasporto dell'energia oltre il raggio di quindici 8 chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi è dunque ormai fondato sulla ricognizione di specifici requisiti, previsti per legge, in assenza di alcuna valutazione autonoma in termini di opportunità. Esso “altro non è che il risultato del prodotto di un'aliquota fissa per la potenza nominale media concessa o riconosciuta, con il conseguente venir meno dell'obbligatorietà del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, organo tecnico in precedenza chiamato ad esprimersi in merito alla valutazione dei presupposti -oggettivi e soggettivi - per la determinazione della misura del sovracanone” (così Cass. SU 15491/2020 cit.).
Ne risulta affidato all'accordo tra i creditori esclusivamente il “riparto interno” del gettito, definibile anche d'ufficio dall'amministrazione finanziaria.
4.2.1. Per le superiori considerazioni si palesano del tutto infondate sia la questione posta da che sia carente il parametro di quantificazione dei canoni, in mancanza CP_1 dell'accordo tra comuni e province beneficiarie, da ratificare con decreto dell'Agenzia del Demanio, sia la pretesa carenza di potere in cui ha agito l'Agenzia del Demanio.
La richiesta di disapplicazione è perciò inammissibile e infondata, fermo restando che il
Decreto dell'Agenzia del Demanio non è stato impugnato dinanzi al TAR.
4.2.2. Deve qui solo soggiungersi che è altresì infondata l'eccezione che “il decreto di ripartizione e liquidazione emesso dall'Agenzia del Demanio non parla dei sovracanoni rivieraschi normali (dovuti in base alla potenza per forza motrice concessa), ma fa riferimento solo ai sovracanoni rivieraschi dovuti, per la riqualificazione dell'energia
(pompaggio), ai sensi della L. 388/2000 come modificata dalla L.290/2003”.
Basti considerare che è pacifico che la fonte dei sovracanoni per la derivazione nella parte in cui funziona a caduta libera è già nella previsione degli artt. 1 e 2 della Legge
925 per gli impianti idroelettrici di tipo tradizionale a semplice caduta, a cui il Decreto fa esplicito riferimento.
5. Decorso della prescrizione
In conclusione, sulla base dell'evoluzione normativa già descritta, che ha via via attenuato la discrezionalità amministrativa nella determinazione del canone fino,
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Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
praticamente, ad escluderla, deve ritenersi che il diritto ai sovracanoni sia esigibile tout court da parte dei Comuni e delle province rivieraschi (in termini Cass. S.U. ord. n.
7175/2024, in atti nel fascicolo della ricorrente e TSAP 180/2023); che il fatto impeditivo del suo esercizio, costituito dalla mancata ripartizione tra gli Enti titolari (nel 9 caso all'esame del Collegio, soltanto nel 2019 è intervenuto l'accordo tra i Comuni e le
Province interessati), sia un fatto soggettivo imputabile alla condotta degli Enti interessati, il che non ha impedito il decorrere della prescrizione del diritto al pagamento, sorto già con l'emanazione della concessione nel 1988.
Tanto si osserva in conformità con consolidati principi espressi dal giudice di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione, secondo i quali il suo maturare è condizionato solo dall'esigibilità legale, ma non da ostacoli in fatto.
Si è ripetutamente affermato, nelle decisioni della Suprema Corte, a cui questo tribunale dà seguito, che condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra ex art. 2935 c.c. è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare si trovi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come, ad esempio, la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (ex multis Cass 1047/1988).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che “la decorrenza della prescrizione risulta impedita solo da cause giuridiche che si frappongano all'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo;
è stato altresì affermato (tra le tante Cass. n. 21495 del 07/11/2005) che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione: non sono, dunque, ammissibili cause di interruzione e di sospensione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto”
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Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(così, in motivazione Cass. 17451/2025, nonché Cass. n. 3584/2012; Cass. n.
10828/2015; Cass. n. 22078/2018 ivi citate).
Più specificamente, proprio il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (nella citata sentenza n. 180/2023) ha chiarito che «il riparto interno del gettito annuo del 10 sovracanone in favore degli enti locali rivieraschi non rileva ai fini della debenza del sovracanone stesso, i cui presupposti sono determinati dalla legge», inoltre che «le concrete modalità di ripartizione dei proventi del sovracanone sono totalmente estranee alla sfera giuridica (ed anche all'interesse di mero fatto) del concessionario obbligato al relativo versamento;
per altro verso detta ripartizione costituisce attività successiva al versamento del sovracanone e, dunque, all'estinzione della relativa obbligazione in capo al concessionario della derivazione».
Chiarito che la prescrizione ha iniziato a decorrere per effetto della concessione, che ricade nel governo della legge 925/1980, in quanto ad essa successiva, deve darsi atto che il primo valido atto interruttivo presente nel fascicolo è la diffida ricevuta via pec da il 9.12.2020; di contro, la precedente lettera interruttiva del maggio 2016 nessun CP_1 effetto ha nella presente causa, riguardando altri crediti, per distinti sovracanoni relativi non alla “caduta libera” ma a pompaggio (parimenti tutte le diffide presenti in allegato alle note del 31.1.2025).
L'atto interruttivo di dicembre 2020 fa salva la spettanza dei canoni maturati nel quinquennio antecedente, dunque quelli delle annualità dal 2015 in poi.
In difetto di indicazione di diversa data di esigibilità del canone, trattandosi di canoni annui, deve ritenersi che gli stesi siano esigibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in maturano.
5.1. La prescrizione dei canoni relativi agli anni ante 2015 assorbe l'esame dell'eccezione di che essa convenuta, in quanto fondata in data Controparte_1
7.09.1999, non è tenuta a rispondere per i crediti relativi al periodo 1980-1999, in quanto precedenti alla sua giuridica esistenza.
Per completezza, la difesa complessiva di non pone in discussione la Controparte_1 sua qualità di soggetto obbligato in quanto successore ex lege.
§§§
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 10
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6. Quantificazione importi dovuti
Ciò posto, è pacifico e documentato che la misura fissa del sovracanone è stata aggiornata per ogni biennio fino all'anno 2021, con i DD.MM. che il decreto n. 18589 adottato dall'Agenzia del Demanio il 26.03.2020 riporta. 11 Corretto appare il calcolo dei sovracanoni, specificato da parte attrice per il periodo fino all'anno 2021, con il prospetto dei conteggi depositato in allegato alle note scritte del 30 gennaio 2025, né su di esso risulta una specifica contestazione della convenuta.
Spettano al l'importo di € 13.479,62 a titolo di sovracanoni Parte_1 dovuti dal 2015 al 2021.
Per i canoni relativi alle annualità 2022 e 2023 ferma l'esistenza del diritto, la quantificazione è generica e sfornita di prova, perché l'accertamento della misura del canone dovuto è da farsi con un calcolo che è vincolato al decreto di aggiornamento, che per questi 2 anni non è stato depositato, con conseguente incertezza dei criteri di calcolo;
invero l'attore non ha nemmeno indicato quali sono i coefficienti di calcolo aggiornati.
Ne consegue il rigetto della domanda di quantificazione di questi 2 anni.
La domanda è accolta nei limiti fin qui illustrati ed va condannata a Controparte_1 pagare al l'importo di € 13.479,62 a titolo di sovracanoni Parte_1 rivieraschi dovuti dal 2015 al 2021 (cf per ogni anno gli importi dovuti secondo il conteggio riepilogativo dell'attore, già richiamato, in atti).
Sulle dette somme possono essere riconosciuti gli interessi legali solo a decorrere dalla maturazione dei singoli canoni annuali e fino all'effettivo soddisfo.
Attesa l'esplicita richiesta di parte attrice, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del
R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
§§§
7. Il governo delle spese
L'accoglimento parziale induce a ritenere sussistenti fondati motivi per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificati dal DM 147/2022.
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 11
Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nella fattispecie che occupa, il compenso deve essere liquidato considerando lo scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, dovendosi tenere conto della misura del diritto accertato.
L'onorario del relativo scaglione ammonta ad € 2.930,00 di cui: 12
- per fase di studio € 570,00,
- per fase introduttiva € 470,00,
- per fase di trattazione e istruttoria € 930,00,
- per fase di decisione € 960,00, che, tenuto conto della riduzione alla metà è pari ad € 1.465,00, oltre accessori di legge.
La liquidazione è contenuta in dispositivo, con distrazione agli avv.ti Pettograsso e dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Parte_1 nei confronti della società ogni ulteriore istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore del dei canoni di cui in parte Parte_1 motiva e per le annualità ivi indicate, nell'importo di € 13.479,62, oltre interessi legali a decorrere dalla maturazione dei singoli canoni annuali e fino all'effettivo soddisfo;
b) compensa per 1/2 le spese del presente giudizio e pone a carico di Controparte_1
la residua parte, che liquida in euro 388,50 per esborsi documentati ed € 1.465,00,
[...] per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario delle spese generali al 15%,
IVA e CAP se dovuti per legge, con distrazione agli avv.ti Pettograsso e Parte_2 dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
c) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma
1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 12
Parte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE presso LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2846/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Pagamento canoni rivieraschi” riservato in decisione all'udienza del
5.11.2025
TRA
(c.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di delibera G.C. n. 77 del 21.12.2015 e giusto mandato in calce al ricorso dagli avv.ti Felice Pettograsso (c.f.:
e (c.f.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Renato Capponcelli in Napoli alla Via G. Merliani n. 138.
RICORRENTE
E
(c.f.: ), in persona dell'Avvocato Alfredo Grande Controparte_1 P.IVA_2 in forza di procura speciale autenticata per atto del Notaio Dott. di Persona_1
Milano (Repertorio n. 197893 - Raccolta n. 26820) dell'8.11.2022, rappresentato e TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
difeso, giusta procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti
ON EC (c.f.: ) e SC EC (c.f.: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma al Viale C.F._4
Liegi n. 28. 2 RESISTENTE
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 24.05.2022, il Parte_1 ha premesso che:
--è presente nel territorio del Comune di ZA (CE) una centrale idroelettrica, denominata “Cimarosa”, di proprietà della convenuta società, con derivazione di acqua pubblica avente potenza nominale di concessione (PNOM) pari a 1.000.000 kW;
--con D.I. n. 283 del 25.02.1988 il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il
Ministero delle Finanze, “rilasciava concessione all' per la realizzazione CP_1 dell'impianto idroelettrico di generazione e pompaggio di ZA, con una potenza installata di 1.000 MW, attraverso l'utilizzo dell'acqua derivata dal Rio S. BA da destinare al primo riempimento del serbatoio inferiore di ZA e ad altri eventuali successivi che si rendessero necessari” (così pag. 2 del ricorso);
--l'art. 13 del disciplinare di concessione del 15.07.1977, rep. n. 4719 pone l'obbligo di pagamento dei sovracanoni a favore dei comuni rivieraschi e province: Sesto Campano
(IS), ZA (CE), IG NT LU (CE), Provincia di Caserta e Provincia di
Isernia;
--con Decreto dell'Agenzia del Demanio n. 18589 in data 26.11.2020 è stato ripartito il sovracanone annuo disciplinato dagli artt. 53, regio decreto n. 1775 dell'11.12.1933 e 2 della legge n. 925 del 22.12.1980, in dipendenza della concessione idroelettrica rilasciata all' secondo le percentuali così stabilite: Provincia 8%, CP_1 CP_2
Provincia di Caserta 12%, Comune (CE) 41%, CP_3 Controparte_4
(CE) 7,5% e 31,5%;
[...] Controparte_5
è soggetta al pagamento dei cosiddetti sovracanoni rivieraschi, Controparte_1 ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
Controparte_6 Controparte_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
ss. mm. int. nonché ex lege n. 925 del 22.12.1980 ed in virtù del disciplinare di concessione n. 4719 del 15.07.1977”; nei confronti del Controparte_5 quale ente rivierasco, per la parte dell'impianto funzionante a caduta libera, deve la somma di € 41.520,18, corrispondente al 31,5% dell'importo complessivo di € 3 131.810,13, oltre ulteriori somme ed interessi sino al soddisfo;
--per le annualità dal 1986 al 2022 nulla è stato versato;
--con nota inoltrata a mezzo pec del 9.12.2020 ha diffidato la convenuta al pagamento.
Ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di:
“A) In via principale, accertare e condannare , […], a Controparte_1 corrispondere al la somma dovuta pari ad € 41.520,18, Parte_1 riferita al 31,5%, quota parte dell'intera somma complessiva da corrispondere a tutti gli enti rivieraschi interessati ex R.D. n. 1775/1993 e della legge n. 825 del 22.12.1980 nonché in virtù del Decreto dell'Agenzia del Demanio di Roma n. 18589 [del]
26.11.2020, per i sovracanoni rivieraschi a caduta libera relativi all'impianto di produzione idroelettrica “Cimarosa” sito nel Comune di ZA dall'annualità
1986 sino all'anno 2022, oltre le ulteriori annualità maturande sino al soddisfo, fatta salva ogni diversa valutazione e quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
B) In via gradata, accertare e condannare […], a corrispondere Controparte_1 al la somma dovuta pari a € 15.470,66 riferita al 31,5 %, Parte_1 quota parte dell'intera somma complessiva da corrispondere a tutti gli enti rivieraschi interessati ex R.D. n. 1775/1993 e della legge n. 825 del 22.12.1980 nonché in virtù del
Decreto dell'Agenzia del Demanio di Roma n. 18589 del 26.11.2020, nel limite prescrittivo quinquennale dalla diffida inoltrata in data 9.12.2020 all'anno 2022 oltre le ulteriori annualità maturande ed interessi sino al soddisfo, per i sovracanoni rivieraschi a caduta libera relativi all'impianto di produzione idroelettrica “Cimarosa” sito nel Comune di ZA fatta salva ogni diversa valutazione e quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.;
D) Si chiede altresì che l'adito organo giudicante conceda la provvisoria esecutività al provvedimento che verrà emesso all'esito del presente giudizio” (così pagine 5-6 del ricorso).
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3
Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
2. Con comparsa depositata in data 9.03.2023, si è costituita la Controparte_1 che ha eccepito:
- il difetto di giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque, in favore della giurisdizione della Commissione Tributaria territorialmente competente;
4
- che “il decreto di ripartizione e liquidazione emesso dall'Agenzia del Demanio non parla dei sovracanoni rivieraschi normali (dovuti in base alla potenza per forza motrice concessa), ma fa riferimento solo ai sovracanoni rivieraschi dovuti, per la riqualificazione dell'energia (pompaggio), ai sensi della L. 388/2000 come modificata dalla L.290/2003” (pag. 4 della comparsa di costituzione);
- l'assenza di un parametro di quantificazione dei canoni, in mancanza dell'accordo, da ratificare con decreto dell'Agenzia del Demanio, tra comuni e province beneficiarie circa la ripartizione percentuale del gettito annuo;
- la carenza di potere in cui ha agito l'Agenzia del Demanio, fonte di nullità del provvedimento adottato, di cui invoca la disapplicazione nel giudizio;
- che essa società, fondata in data 7.09.1999, non è tenuta a rispondere per i crediti relativi al periodo 1980-1999, in quanto precedenti alla sua giuridica esistenza (cfr. pag.
7 della comparsa di costituzione) e che comunque risalendo la concessione al
25.02.1988, non sono dovuti i canoni a partire dall'annualità 1986;
- la prescrizione quinquennale, ex artt. 2934 e 2948 c.c., delle annualità maturate, quantomeno fino al 2017, essendo la notifica del ricorso dell'anno 2022 il primo atto interruttivo.
Ha concluso chiedendo all'adito Tribunale:
“A) in via preliminare e di rito, accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del
Tribunale Regionale delle Acque a giudicare la presente controversia stante la giurisdizione in subiecta materia del Giudice Tributario;
B) nel merito, ed in ogni caso, dichiarare inammissibile, improponibile, prescritta e/o infondata la pretesa creditoria oggetto del ricorso come proposto e, conseguentemente, respingere la domanda attrice perché inammissibile e/o infondata, oltre che carente di supporto probatorio, ovvero prescritta, per tutte le ragioni rilevate ed eccepite in narrativa;
C) in subordine, ed in ogni caso, ridurre la pretesa creditoria oggetto del ricorso come proposto all'ammontare di giustizia, per tutte le ragioni rilevate ed eccepite in narrativa” (così pag. 11 della comparsa di costituzione).
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4
Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
2.1. Il 29.03.2023 il ha depositato unitamente alle proprie Parte_1 note di trattazione una diffida del 2.05.2016 di pagamento inviata alla Controparte_1
il 31.01.2025 ha allegato alle note di trattazione scritta un calcolo analitico dei
[...] sovracanoni non ancora pagati dall' per la parte funzionante a semplice caduta CP_1
5 libera. Con la memoria in data 28.6.2023 ha chiesto la condanna al pagamento anche dei canoni dovuti per l'anno 2023.
3. Svolta la comparizione e precisate le conclusioni, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio;
con decreto del 10 ottobre 2025, ritualmente comunicato ai difensori di tutte le parti, per l'udienza collegiale del 5 novembre 2025 è stata disposta la trattazione scritta.
Il Collegio, acquisite le note scritte delle parti, sostitutive della presenza fisica in udienza depositate il 31.10.2025, in data 5.11.2025 ha riservato la causa in decisione.
§§§
4. La disciplina applicabile, la giurisdizione
È d'uopo premettere il quadro normativo di riferimento.
Nel sistema delineato dalla legge n. 1775/1933 e ss.mm.ii. i concessionari di grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico, oltre al pagamento del canone di concessione, dovuto quale corrispettivo dell'utilizzo dell'acqua derivata, sono tenuti al pagamento di ulteriori oneri patrimoniali definiti “sovracanoni”, di cui la citata legge prevede due diverse tipologie.
In particolare, il primo tipo è il sovracanone afferente ai Pt_4 Parte_5
originariamente previsto dall'art. 52 R.D. n. 1775/33, poi regolato dall'art. 1
[...] comma 8 della L. 959/59 che ha, tra l'altro, istituito i predetti Bacini;
la prestazione è dovuta automaticamente dai concessionari in virtù della previsione di legge, in favore dei consorzi o comunque degli enti ricompresi nei bacini. Pt_4
Il secondo tipo è il sovracanone per i comuni rivieraschi, regolamentato dall'art. 53
R.D. n. 1775/33, il quale nella sua formulazione originaria prevedeva che: “Quando
l'energia sia trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti
Comuni rivieraschi, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale. Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5
Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
precedente, e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone governativo. Esso è ripartito fra i Comuni rivieraschi con decreto del Ministro delle finanze, e non deve eccedere per ciascun Comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione. 6 Per la parte di energia che sia trasportata fuori della provincia è attribuito all'Amministrazione provinciale il sovracanone nella misura di un quarto ed i rimanenti tre quarti sono ripartiti fra i Comuni come nel comma precedente. Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui son derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali Comuni e Provincie,
e in quale misura, possa spettare il sovracanone".
È dunque evidente che oggetto del presente giudizio è il secondo tipo di canoni, in virtù del riferimento specifico alla norma e alla qualità del soggetto attore: Ente locale rivierasco.
Per effetto delle modifiche, introdotte con la legge 4 dicembre 1956 n.1377, il testo dell'art. 53 aveva disposto che: “Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi
e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino
a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone
è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e
Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo”.
Da ultimo, nella versione introdotta dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 la disciplina in esame ha subito una sostanziale modifica, statuendo che: “…i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, [e successive modificazioni], sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di
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Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovra canone. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla 7 liquidazione e ripartizione delle somme. Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi”.
Il successivo art. 3 della medesima L. n. 925/1980 stabilisce che:
“1. il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'art. 1 e il Ministro delle finanze (ora, dal 1° gennaio 2001, Agenzia del Demanio, istituita con D.Lgs. n.
300/1999) per il sovracanone di cui all'art. 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita"; 2 “i due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio”.
Dunque, innovando le condizioni per il sorgere dell'obbligazione, la norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 ha sancito che i sovracanoni sono dovuti in misura fissa e che il riparto, tra Comuni e Province beneficiari, può anche avvenire con accordo tra gli enti predetti, ratificato con decreto del Ministero delle Finanze.
4.1. Sull'evoluzione normativa fin qui descritta, chiamata a pronunciarsi in tema di riparto di giurisdizione, già nel 2020 la suprema Corte ha affermato che: “Appare evidente, dal mero raffronto delle disposizioni normative, succedutesi nel tempo, che
l'ampia discrezionalità concessa all'Amministrazione finanziaria nell'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone è stata gradualmente ridotta sino alla sola previsione, nella sua determinazione, di una misura fissa, nel tempo aggiornata” (Così
Cass. S.U sent. n. 15491 del 21.07.2020 est. R. Crucitti).
La natura di canoni e non di tributi e l'assenza di discrezionalità sulla loro misura – anche per quanto esplicitato dalla citata Cassazione 15491/2020, a cui amplius si rinvia
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7
Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
– conducono al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, dovendosi evidenziare che l'interpretazione invocata e documentata da sul punto è superata. CP_1
4.2. Il potere dell'amministrazione finanziaria in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone per il trasporto dell'energia oltre il raggio di quindici 8 chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi è dunque ormai fondato sulla ricognizione di specifici requisiti, previsti per legge, in assenza di alcuna valutazione autonoma in termini di opportunità. Esso “altro non è che il risultato del prodotto di un'aliquota fissa per la potenza nominale media concessa o riconosciuta, con il conseguente venir meno dell'obbligatorietà del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, organo tecnico in precedenza chiamato ad esprimersi in merito alla valutazione dei presupposti -oggettivi e soggettivi - per la determinazione della misura del sovracanone” (così Cass. SU 15491/2020 cit.).
Ne risulta affidato all'accordo tra i creditori esclusivamente il “riparto interno” del gettito, definibile anche d'ufficio dall'amministrazione finanziaria.
4.2.1. Per le superiori considerazioni si palesano del tutto infondate sia la questione posta da che sia carente il parametro di quantificazione dei canoni, in mancanza CP_1 dell'accordo tra comuni e province beneficiarie, da ratificare con decreto dell'Agenzia del Demanio, sia la pretesa carenza di potere in cui ha agito l'Agenzia del Demanio.
La richiesta di disapplicazione è perciò inammissibile e infondata, fermo restando che il
Decreto dell'Agenzia del Demanio non è stato impugnato dinanzi al TAR.
4.2.2. Deve qui solo soggiungersi che è altresì infondata l'eccezione che “il decreto di ripartizione e liquidazione emesso dall'Agenzia del Demanio non parla dei sovracanoni rivieraschi normali (dovuti in base alla potenza per forza motrice concessa), ma fa riferimento solo ai sovracanoni rivieraschi dovuti, per la riqualificazione dell'energia
(pompaggio), ai sensi della L. 388/2000 come modificata dalla L.290/2003”.
Basti considerare che è pacifico che la fonte dei sovracanoni per la derivazione nella parte in cui funziona a caduta libera è già nella previsione degli artt. 1 e 2 della Legge
925 per gli impianti idroelettrici di tipo tradizionale a semplice caduta, a cui il Decreto fa esplicito riferimento.
5. Decorso della prescrizione
In conclusione, sulla base dell'evoluzione normativa già descritta, che ha via via attenuato la discrezionalità amministrativa nella determinazione del canone fino,
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8
Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
praticamente, ad escluderla, deve ritenersi che il diritto ai sovracanoni sia esigibile tout court da parte dei Comuni e delle province rivieraschi (in termini Cass. S.U. ord. n.
7175/2024, in atti nel fascicolo della ricorrente e TSAP 180/2023); che il fatto impeditivo del suo esercizio, costituito dalla mancata ripartizione tra gli Enti titolari (nel 9 caso all'esame del Collegio, soltanto nel 2019 è intervenuto l'accordo tra i Comuni e le
Province interessati), sia un fatto soggettivo imputabile alla condotta degli Enti interessati, il che non ha impedito il decorrere della prescrizione del diritto al pagamento, sorto già con l'emanazione della concessione nel 1988.
Tanto si osserva in conformità con consolidati principi espressi dal giudice di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione, secondo i quali il suo maturare è condizionato solo dall'esigibilità legale, ma non da ostacoli in fatto.
Si è ripetutamente affermato, nelle decisioni della Suprema Corte, a cui questo tribunale dà seguito, che condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra ex art. 2935 c.c. è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare si trovi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come, ad esempio, la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (ex multis Cass 1047/1988).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che “la decorrenza della prescrizione risulta impedita solo da cause giuridiche che si frappongano all'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo;
è stato altresì affermato (tra le tante Cass. n. 21495 del 07/11/2005) che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione: non sono, dunque, ammissibili cause di interruzione e di sospensione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto”
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9
Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(così, in motivazione Cass. 17451/2025, nonché Cass. n. 3584/2012; Cass. n.
10828/2015; Cass. n. 22078/2018 ivi citate).
Più specificamente, proprio il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (nella citata sentenza n. 180/2023) ha chiarito che «il riparto interno del gettito annuo del 10 sovracanone in favore degli enti locali rivieraschi non rileva ai fini della debenza del sovracanone stesso, i cui presupposti sono determinati dalla legge», inoltre che «le concrete modalità di ripartizione dei proventi del sovracanone sono totalmente estranee alla sfera giuridica (ed anche all'interesse di mero fatto) del concessionario obbligato al relativo versamento;
per altro verso detta ripartizione costituisce attività successiva al versamento del sovracanone e, dunque, all'estinzione della relativa obbligazione in capo al concessionario della derivazione».
Chiarito che la prescrizione ha iniziato a decorrere per effetto della concessione, che ricade nel governo della legge 925/1980, in quanto ad essa successiva, deve darsi atto che il primo valido atto interruttivo presente nel fascicolo è la diffida ricevuta via pec da il 9.12.2020; di contro, la precedente lettera interruttiva del maggio 2016 nessun CP_1 effetto ha nella presente causa, riguardando altri crediti, per distinti sovracanoni relativi non alla “caduta libera” ma a pompaggio (parimenti tutte le diffide presenti in allegato alle note del 31.1.2025).
L'atto interruttivo di dicembre 2020 fa salva la spettanza dei canoni maturati nel quinquennio antecedente, dunque quelli delle annualità dal 2015 in poi.
In difetto di indicazione di diversa data di esigibilità del canone, trattandosi di canoni annui, deve ritenersi che gli stesi siano esigibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in maturano.
5.1. La prescrizione dei canoni relativi agli anni ante 2015 assorbe l'esame dell'eccezione di che essa convenuta, in quanto fondata in data Controparte_1
7.09.1999, non è tenuta a rispondere per i crediti relativi al periodo 1980-1999, in quanto precedenti alla sua giuridica esistenza.
Per completezza, la difesa complessiva di non pone in discussione la Controparte_1 sua qualità di soggetto obbligato in quanto successore ex lege.
§§§
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 10
Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
6. Quantificazione importi dovuti
Ciò posto, è pacifico e documentato che la misura fissa del sovracanone è stata aggiornata per ogni biennio fino all'anno 2021, con i DD.MM. che il decreto n. 18589 adottato dall'Agenzia del Demanio il 26.03.2020 riporta. 11 Corretto appare il calcolo dei sovracanoni, specificato da parte attrice per il periodo fino all'anno 2021, con il prospetto dei conteggi depositato in allegato alle note scritte del 30 gennaio 2025, né su di esso risulta una specifica contestazione della convenuta.
Spettano al l'importo di € 13.479,62 a titolo di sovracanoni Parte_1 dovuti dal 2015 al 2021.
Per i canoni relativi alle annualità 2022 e 2023 ferma l'esistenza del diritto, la quantificazione è generica e sfornita di prova, perché l'accertamento della misura del canone dovuto è da farsi con un calcolo che è vincolato al decreto di aggiornamento, che per questi 2 anni non è stato depositato, con conseguente incertezza dei criteri di calcolo;
invero l'attore non ha nemmeno indicato quali sono i coefficienti di calcolo aggiornati.
Ne consegue il rigetto della domanda di quantificazione di questi 2 anni.
La domanda è accolta nei limiti fin qui illustrati ed va condannata a Controparte_1 pagare al l'importo di € 13.479,62 a titolo di sovracanoni Parte_1 rivieraschi dovuti dal 2015 al 2021 (cf per ogni anno gli importi dovuti secondo il conteggio riepilogativo dell'attore, già richiamato, in atti).
Sulle dette somme possono essere riconosciuti gli interessi legali solo a decorrere dalla maturazione dei singoli canoni annuali e fino all'effettivo soddisfo.
Attesa l'esplicita richiesta di parte attrice, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del
R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
§§§
7. Il governo delle spese
L'accoglimento parziale induce a ritenere sussistenti fondati motivi per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificati dal DM 147/2022.
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 11
Parte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nella fattispecie che occupa, il compenso deve essere liquidato considerando lo scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, dovendosi tenere conto della misura del diritto accertato.
L'onorario del relativo scaglione ammonta ad € 2.930,00 di cui: 12
- per fase di studio € 570,00,
- per fase introduttiva € 470,00,
- per fase di trattazione e istruttoria € 930,00,
- per fase di decisione € 960,00, che, tenuto conto della riduzione alla metà è pari ad € 1.465,00, oltre accessori di legge.
La liquidazione è contenuta in dispositivo, con distrazione agli avv.ti Pettograsso e dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Parte_1 nei confronti della società ogni ulteriore istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore del dei canoni di cui in parte Parte_1 motiva e per le annualità ivi indicate, nell'importo di € 13.479,62, oltre interessi legali a decorrere dalla maturazione dei singoli canoni annuali e fino all'effettivo soddisfo;
b) compensa per 1/2 le spese del presente giudizio e pone a carico di Controparte_1
la residua parte, che liquida in euro 388,50 per esborsi documentati ed € 1.465,00,
[...] per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario delle spese generali al 15%,
IVA e CAP se dovuti per legge, con distrazione agli avv.ti Pettograsso e Parte_2 dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
c) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma
1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
N. 2846/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 12
Parte_3