CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 773/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET ALESSANDRO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore OLIVA NICOLA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1975/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11525/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712016007506490000 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 07120239047134236000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5523/2025 depositato il 29/09/2025 Richieste delle parti: per l'appellante: I) piaccia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, quale Giudice del proposto gravame, ritenere fondato i motivi esposti, sia nel presente gravame che nel ricorso incardinato in primo grado e per l'effetto, riformare la sentenza n. 11525 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 5, depositata in cancelleria, in data 16.07.2024 dalla CGT di Napoli di primo grado anche nella parte in cui condanna la ricorrente-appellante al pagamento delle spese di lite, nel contempo, annullare l'intimazione di pagamento n.ro 07120239047134236/000, limitatamente alla cartella esattoriale n. 0712016007506490000 dell'importo di euro trecentosettandue/86, notificata in data 02.02.2024, con ogni pronuncia consequenziale;
) condannare la parte appellata in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al legale costituito che dichiara di essere antistatario.
per l'appellato: rigettare l'appello stante la sua inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto con ogni conseguenziale statuizione e con favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ( d'ora in avanti appellante) chiede la riforma della sentenza n. 11525/2024 depositata il 16/07/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, in relazione all'intimazione di pagamento, notificatale in data 02.02.2024, impugnata limitatamente alla cartella esattoriale n. 071 2016 0075036490000 per ritenute Irpef 2013 dell'importo di euro trecentosettandue/86.
L'appellante censura la decisione del Giudice di primo grado che, nel dichiarare inammissibile il ricorso ha motivato la pronuncia per mancata notifica del ricorso all'Ente impositore laddove l'atto prodromico, costituito da una cartella esattoriale era comunque stato emesso dal Concessionario, con esclusione di litisconsorzio necessario Ha poi eccepito: a) la mancata notifica della cartella esattoriale, per accesso a dindirizzo diverso, violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e dell'orientamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 10012 del 2021 (ord. n. 8700/20, 6121/23 e 29409/23), per assenza e mancato deposito della velina e dell'avviso di ricevimento della racc. a/r, erroneità della notifica, preceduta ai sensi dell'art. 139 cpc, anziché dell'art. 140 cpc. b) la prescrizione quinquennale delle somme a titolo di sanzioni, successiva alla notifica della cartella esattoriale;
c) la prescrizione decennale delle somme a titolo dell'imposta. d) la decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli.
,ex art. 24 del decreto legge n. 98 del 2013, convertito nella legge n. 111 del 15.07.2011 e/o violazione del DPR 602/73; e) illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale. f) cripticità del calcolo degli interessi;
g) inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera Autorita' Anticorruzione n. 576/21 (ANAC), mandato cessato.
Ha concluso per l'integrale riforma della sentenza e l'annullamento dell'intimazione di pagamento con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi .
L'appellata AdER deposita controdeduzioni chiedendo la pronuncia di inammissibilità dell'appello e nel merito per il rigetto nel merito col favore delle spese del doppio grado .
In data 25.8.2025 l'appellante ha depositato memorie ripetendo le argomentazioni già svolte e rassegnando le stesse conclusioni.
All'udienza camerale la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello va accolto in quanto non sussiste il litisconsorzio necessario . A tenore del comma 6 bis dell'art. 14 d.lgs 546/1992 introdotto dal D.Lgs. 220/2023 e In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un vigente ratione temporis “ atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Stando al tenore letterale della norma, è evidente che l'introduzione di un'ipotesi di litisconsorzio necessario per i ricorsi notificati a partire dallo scorso 5.1.2024, vale solo laddove il vizio di notifica denunziato attenga ad un atto presupposto emesso da altro soggetto ( l'ente impositore ) mentre nella specie l'atto presupposto è una cartella esattoriale sicuramente formata dal Concessionario . La pronuncia va dunque riformata e vanno esaminati gli altri motivi di censura in ossequio al pieno effetto devolutivo del gravame.
Altri motivi: 1) omessa notifica cartella. Circa l'omessa notifica della cartella, va osservato che in primo grado AdER ha depositato l'integrale documentazione in data 20.4.2024, eccependo la regolare notifica della cartella e dei successivi atti esattoriali avvenuta al domicilio fiscale del contribuente, menzionando altresì, successivi atti esattoriali quale il PFA 07180201800009777000 assumendo che era stato notificato, come la cartella 07120160075036490000 con la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta del contribuente di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ed affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.
A fronte di tali deduzioni e produzioni documentali , il contribuente non ha mosso contestazione alcuna laddove avrebbe dovuto , per impugnare la documentazione e far valere eccezioni afferenti la regolarità della notifica, articolare motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs 546/1992. Invece la documentazione non è stata impugnata e non vi è stata eccezione di alcun tipo.
L'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992 “Produzione di documenti e motivi aggiunti (per la parte
“ 1) - 2). L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria qui di interesse) dispone che dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre Parti o per ordine della Commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. 3). Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente. 4)…”.
La previsione di cui al secondo comma dell'art. 24 D.lgs. 546/92 rappresenta l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. La facoltà di integrare i motivi è consentita solo innanzi alla Corte di Giustizia di I grado, thema decidendumin quanto l'oggetto del processo di appello concerne il fissato dalle parti in primo grado. E' dunque la non conoscenza dei documenti depositati dalle altre parti, spontaneamente o per ordine del giudice, a legittimare l'integrazione dei motivi, che dovrà effettuarsi nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui l'interessato ha notizia del deposito di nuovi documenti. L'integrazione deve avvenire con un atto avente i requisiti del ricorso, da notificare alla controparte con le modalità previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. 546/92, e da depositare in segreteria ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 546/92. Nel caso in esame parte ricorrente, avuta la conoscenza del deposito degli atti in data 20.4.2024, è decaduta dalla possibilità di far valere motivi aggiunti .
La mancata impugnativa dell'atto prodromico, cartella esattoriale 07120160075036490000 ha reso definitiva la pretesa impositiva , inclusa la questione di prescrizione anteriore, la quale doveva esser fatta valere nel termine perentorio di sessanta giorni (art. 21 d.lgs 546/92). In quella sede occorreva muovere quelle eccezioni quali, la decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli ,ex art. 24 del decreto legge n. 98 del 2013, convertito nella legge n. 111 del 15.07.2011 e/o violazione del DPR 602/73, l' illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale, la cripticità del calcolo degli interessi, l' inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera Autorita' Anticorruzione n. 576/21 (ANAC), mandato cessato.
Invece , la prescrizione successiva, dalla notifica dell'atto prodromica non è venuta a maturare perché dal 12.5.2017 è stato efficacemente interrotto il termine prescrizionale decennale e quello quinquennale con la notifica della PFA eseguita il 24.1.2019.
Successivamente, il termine decennale e quello quinquennale sono rimasti sospesi ai sensi dell'art 67 dl 18/2020. In virtù dell'art. 67, del dl n. 18 del 2020(decreto Cura Italia), tutti i termini, non solo quelli di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020.
Si è trattato del primo intervento normativo relativo alla sospensione che all'art. 67, rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, ha specificamente disposto l'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale. Parimenti, con l'articolo 67, comma 4, è stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del Decreto “Cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori ha previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente dell'articolo12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Ebbene, l'art. 12 del D.Lgs 159/2015, intervenendo sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevede che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il suddetto art. 12 stabilisce che, in dette ipotesi, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'Agenzia delle Entrate che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Circa l'applicabilità della ridetta sospensione anche alle ulteriori annualità la Cassazione, con ordinanza n. 960/2025, ha riconosciuto l'effetto dilatatorio del primo e quarto comma dell'art. 67 “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività”, con la conseguenza che “si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”. In tal senso depone il dato letterale A tale statuizione la corte è pervenuta osservando che “ della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
In definitiva, la proroga di 85 giorni si applica a tutte le annualità d'imposta i cui termini di accertamento fossero pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (i.e. 08.03.2020) come nella specie..
A interrompere nuovamente il termine prescrizionale sia decennale che quinquennale è intervenuta poi la notifica dell'intimazione di pagamento, in data 2.2.2024.
Ne discende la totale reiezione del ricorso del contribuente, con assorbenza di ogni altro motivo.
L'appellante, soccombente nel merito, va condannato alla rifusione delle spese processuali del doppio grado che si liquidano come in dispositivo ai valori medi.
In questa sede va anche corretto l'errore materiale da cui è affetto il dispositivo depositato il 29.9.2025 perché frutto di mera svista come reso evidente anche dal fatto che viene ivi menzionata la Soget che non è parte in causa.
Considerato che
l'errore materiale é quello che interviene non nella formazione del che si risolve in una giudizio bensì nella semplice formazione del documento giudiziale e “ fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza” (in questo senso, Cassazione, sentenza n. 17392 del 2004);
-rilevato che solo per mera svista nel dispositivo depositato il 29.9.2025 si legge :
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza accoglie il ricorso del contribuente dichiarando il difetto di legittimazione della Soget compensa le spese del primo grado e liquida le spese del secondo grado in € 233,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa con attribuzione. Ritenuta l'applicabilità degli artt.287 e ss. c.p.c. al processo tributario ex art. 1, cpv. d.lgs 546/92, dispone che il dispositivo depositato in data 29.9.2025 vada corretto nel senso che
Accoglie in parte qua l'appello e in suo luogo deve leggersi quello di seguito riportato:” rigetta nel merito il ricorso del contribuente;
condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata AdER delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 552,00 per il primo grado ed € 568,00 per il secondo grado oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge .
Manda la Segreteria per l'annotazione della correzione di errore materiale.
P.Q.M
Accoglie in parte qua l'appello e rigetta nel merito il ricorso del contribuente;
condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata AdER delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 552,00 per il primo grado ed € 568,00 per il secondo grado oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge . Napoli lì 23 settembre 2025
Il Presidente
DR ZZ Il relatore Alessandra Santulli
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET ALESSANDRO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore OLIVA NICOLA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1975/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11525/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712016007506490000 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 07120239047134236000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5523/2025 depositato il 29/09/2025 Richieste delle parti: per l'appellante: I) piaccia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, quale Giudice del proposto gravame, ritenere fondato i motivi esposti, sia nel presente gravame che nel ricorso incardinato in primo grado e per l'effetto, riformare la sentenza n. 11525 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 5, depositata in cancelleria, in data 16.07.2024 dalla CGT di Napoli di primo grado anche nella parte in cui condanna la ricorrente-appellante al pagamento delle spese di lite, nel contempo, annullare l'intimazione di pagamento n.ro 07120239047134236/000, limitatamente alla cartella esattoriale n. 0712016007506490000 dell'importo di euro trecentosettandue/86, notificata in data 02.02.2024, con ogni pronuncia consequenziale;
) condannare la parte appellata in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al legale costituito che dichiara di essere antistatario.
per l'appellato: rigettare l'appello stante la sua inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto con ogni conseguenziale statuizione e con favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ( d'ora in avanti appellante) chiede la riforma della sentenza n. 11525/2024 depositata il 16/07/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, in relazione all'intimazione di pagamento, notificatale in data 02.02.2024, impugnata limitatamente alla cartella esattoriale n. 071 2016 0075036490000 per ritenute Irpef 2013 dell'importo di euro trecentosettandue/86.
L'appellante censura la decisione del Giudice di primo grado che, nel dichiarare inammissibile il ricorso ha motivato la pronuncia per mancata notifica del ricorso all'Ente impositore laddove l'atto prodromico, costituito da una cartella esattoriale era comunque stato emesso dal Concessionario, con esclusione di litisconsorzio necessario Ha poi eccepito: a) la mancata notifica della cartella esattoriale, per accesso a dindirizzo diverso, violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e dell'orientamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 10012 del 2021 (ord. n. 8700/20, 6121/23 e 29409/23), per assenza e mancato deposito della velina e dell'avviso di ricevimento della racc. a/r, erroneità della notifica, preceduta ai sensi dell'art. 139 cpc, anziché dell'art. 140 cpc. b) la prescrizione quinquennale delle somme a titolo di sanzioni, successiva alla notifica della cartella esattoriale;
c) la prescrizione decennale delle somme a titolo dell'imposta. d) la decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli.
,ex art. 24 del decreto legge n. 98 del 2013, convertito nella legge n. 111 del 15.07.2011 e/o violazione del DPR 602/73; e) illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale. f) cripticità del calcolo degli interessi;
g) inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera Autorita' Anticorruzione n. 576/21 (ANAC), mandato cessato.
Ha concluso per l'integrale riforma della sentenza e l'annullamento dell'intimazione di pagamento con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi .
L'appellata AdER deposita controdeduzioni chiedendo la pronuncia di inammissibilità dell'appello e nel merito per il rigetto nel merito col favore delle spese del doppio grado .
In data 25.8.2025 l'appellante ha depositato memorie ripetendo le argomentazioni già svolte e rassegnando le stesse conclusioni.
All'udienza camerale la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello va accolto in quanto non sussiste il litisconsorzio necessario . A tenore del comma 6 bis dell'art. 14 d.lgs 546/1992 introdotto dal D.Lgs. 220/2023 e In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un vigente ratione temporis “ atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Stando al tenore letterale della norma, è evidente che l'introduzione di un'ipotesi di litisconsorzio necessario per i ricorsi notificati a partire dallo scorso 5.1.2024, vale solo laddove il vizio di notifica denunziato attenga ad un atto presupposto emesso da altro soggetto ( l'ente impositore ) mentre nella specie l'atto presupposto è una cartella esattoriale sicuramente formata dal Concessionario . La pronuncia va dunque riformata e vanno esaminati gli altri motivi di censura in ossequio al pieno effetto devolutivo del gravame.
Altri motivi: 1) omessa notifica cartella. Circa l'omessa notifica della cartella, va osservato che in primo grado AdER ha depositato l'integrale documentazione in data 20.4.2024, eccependo la regolare notifica della cartella e dei successivi atti esattoriali avvenuta al domicilio fiscale del contribuente, menzionando altresì, successivi atti esattoriali quale il PFA 07180201800009777000 assumendo che era stato notificato, come la cartella 07120160075036490000 con la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta del contribuente di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ed affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.
A fronte di tali deduzioni e produzioni documentali , il contribuente non ha mosso contestazione alcuna laddove avrebbe dovuto , per impugnare la documentazione e far valere eccezioni afferenti la regolarità della notifica, articolare motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs 546/1992. Invece la documentazione non è stata impugnata e non vi è stata eccezione di alcun tipo.
L'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992 “Produzione di documenti e motivi aggiunti (per la parte
“ 1) - 2). L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria qui di interesse) dispone che dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre Parti o per ordine della Commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. 3). Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente. 4)…”.
La previsione di cui al secondo comma dell'art. 24 D.lgs. 546/92 rappresenta l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. La facoltà di integrare i motivi è consentita solo innanzi alla Corte di Giustizia di I grado, thema decidendumin quanto l'oggetto del processo di appello concerne il fissato dalle parti in primo grado. E' dunque la non conoscenza dei documenti depositati dalle altre parti, spontaneamente o per ordine del giudice, a legittimare l'integrazione dei motivi, che dovrà effettuarsi nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui l'interessato ha notizia del deposito di nuovi documenti. L'integrazione deve avvenire con un atto avente i requisiti del ricorso, da notificare alla controparte con le modalità previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. 546/92, e da depositare in segreteria ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 546/92. Nel caso in esame parte ricorrente, avuta la conoscenza del deposito degli atti in data 20.4.2024, è decaduta dalla possibilità di far valere motivi aggiunti .
La mancata impugnativa dell'atto prodromico, cartella esattoriale 07120160075036490000 ha reso definitiva la pretesa impositiva , inclusa la questione di prescrizione anteriore, la quale doveva esser fatta valere nel termine perentorio di sessanta giorni (art. 21 d.lgs 546/92). In quella sede occorreva muovere quelle eccezioni quali, la decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli ,ex art. 24 del decreto legge n. 98 del 2013, convertito nella legge n. 111 del 15.07.2011 e/o violazione del DPR 602/73, l' illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale, la cripticità del calcolo degli interessi, l' inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera Autorita' Anticorruzione n. 576/21 (ANAC), mandato cessato.
Invece , la prescrizione successiva, dalla notifica dell'atto prodromica non è venuta a maturare perché dal 12.5.2017 è stato efficacemente interrotto il termine prescrizionale decennale e quello quinquennale con la notifica della PFA eseguita il 24.1.2019.
Successivamente, il termine decennale e quello quinquennale sono rimasti sospesi ai sensi dell'art 67 dl 18/2020. In virtù dell'art. 67, del dl n. 18 del 2020(decreto Cura Italia), tutti i termini, non solo quelli di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020.
Si è trattato del primo intervento normativo relativo alla sospensione che all'art. 67, rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, ha specificamente disposto l'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale. Parimenti, con l'articolo 67, comma 4, è stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del Decreto “Cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori ha previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente dell'articolo12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Ebbene, l'art. 12 del D.Lgs 159/2015, intervenendo sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevede che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il suddetto art. 12 stabilisce che, in dette ipotesi, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'Agenzia delle Entrate che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Circa l'applicabilità della ridetta sospensione anche alle ulteriori annualità la Cassazione, con ordinanza n. 960/2025, ha riconosciuto l'effetto dilatatorio del primo e quarto comma dell'art. 67 “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività”, con la conseguenza che “si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”. In tal senso depone il dato letterale A tale statuizione la corte è pervenuta osservando che “ della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
In definitiva, la proroga di 85 giorni si applica a tutte le annualità d'imposta i cui termini di accertamento fossero pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (i.e. 08.03.2020) come nella specie..
A interrompere nuovamente il termine prescrizionale sia decennale che quinquennale è intervenuta poi la notifica dell'intimazione di pagamento, in data 2.2.2024.
Ne discende la totale reiezione del ricorso del contribuente, con assorbenza di ogni altro motivo.
L'appellante, soccombente nel merito, va condannato alla rifusione delle spese processuali del doppio grado che si liquidano come in dispositivo ai valori medi.
In questa sede va anche corretto l'errore materiale da cui è affetto il dispositivo depositato il 29.9.2025 perché frutto di mera svista come reso evidente anche dal fatto che viene ivi menzionata la Soget che non è parte in causa.
Considerato che
l'errore materiale é quello che interviene non nella formazione del che si risolve in una giudizio bensì nella semplice formazione del documento giudiziale e “ fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza” (in questo senso, Cassazione, sentenza n. 17392 del 2004);
-rilevato che solo per mera svista nel dispositivo depositato il 29.9.2025 si legge :
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza accoglie il ricorso del contribuente dichiarando il difetto di legittimazione della Soget compensa le spese del primo grado e liquida le spese del secondo grado in € 233,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa con attribuzione. Ritenuta l'applicabilità degli artt.287 e ss. c.p.c. al processo tributario ex art. 1, cpv. d.lgs 546/92, dispone che il dispositivo depositato in data 29.9.2025 vada corretto nel senso che
Accoglie in parte qua l'appello e in suo luogo deve leggersi quello di seguito riportato:” rigetta nel merito il ricorso del contribuente;
condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata AdER delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 552,00 per il primo grado ed € 568,00 per il secondo grado oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge .
Manda la Segreteria per l'annotazione della correzione di errore materiale.
P.Q.M
Accoglie in parte qua l'appello e rigetta nel merito il ricorso del contribuente;
condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata AdER delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 552,00 per il primo grado ed € 568,00 per il secondo grado oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge . Napoli lì 23 settembre 2025
Il Presidente
DR ZZ Il relatore Alessandra Santulli