Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 773
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Litisconsorzio necessario

    La Corte ha accolto il motivo d'appello, ritenendo che il litisconsorzio necessario non sussiste in quanto l'atto presupposto (cartella esattoriale) è stato emesso dal Concessionario e non dall'ente impositore, come richiesto dalla norma invocata.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartella esattoriale

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che l'appellante, a fronte del deposito della documentazione da parte dell'AdER comprovante la regolare notifica e la procedura per irreperibilità, non ha mosso contestazioni né proposto motivi aggiunti nei termini di legge, decadendo dalla possibilità di impugnare la documentazione e far valere eccezioni sulla regolarità della notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale delle somme a titolo di sanzioni

    La Corte ha ritenuto che la questione della prescrizione anteriore dovesse essere fatta valere nel termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza del deposito degli atti, termine entro il quale l'appellante è decaduto.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale delle somme a titolo di imposta

    La Corte ha ritenuto che la questione della prescrizione anteriore dovesse essere fatta valere nel termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza del deposito degli atti, termine entro il quale l'appellante è decaduto.

  • Rigettato
    Decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli

    La Corte ha ritenuto che la questione dovesse essere fatta valere nel termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza del deposito degli atti, termine entro il quale l'appellante è decaduto.

  • Rigettato
    Illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale

    La Corte ha ritenuto che la questione dovesse essere fatta valere nel termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza del deposito degli atti, termine entro il quale l'appellante è decaduto.

  • Rigettato
    Cripticità del calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che la questione dovesse essere fatta valere nel termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza del deposito degli atti, termine entro il quale l'appellante è decaduto.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto esattoriale impugnato e attività del concessionario per scadenza contratto

    La Corte ha ritenuto che la questione dovesse essere fatta valere nel termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza del deposito degli atti, termine entro il quale l'appellante è decaduto.

  • Accolto
    Interruzione della prescrizione e sospensione dei termini

    La Corte ha confermato che la prescrizione decennale e quinquennale sono state interrotte dalla notifica della PFA e successivamente sospese ai sensi dell'art. 67 del dl n. 18 del 2020, con proroga di 85 giorni, e ulteriormente interrotte dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Pertanto, la pretesa impositiva non è prescritta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 773
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 773
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo