Decreto cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 30/03/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00979/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della determinazione prot. -OMISSIS- di assegnazione presso il Comando Stazione Navale di -OMISSIS-) in luogo della richiesta sede di Catania;
- del decreto del Direttore della Direzione generale per il personale civile di concerto con il Direttore della Direzione generale per il personale militare del -OMISSIS- con il quale è stato disposto il transito della ricorrente nei ruoli del personale civile della Difesa e la relativa assegnazione di sede;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ai suindicati provvedimenti, ivi compresa la valutazione dello Stato Maggiore dell'Esercito riportata nei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IA UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L'odierna ricorrente è un ex Primo Graduato dell'Esercito Italiano, da ultimo in servizio presso il -OMISSIS-. In data 7 ottobre 2025, a causa di -OMISSIS-, è stata ritenuta permanentemente non idonea al servizio militare incondizionato, ma reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della legge 266/1999. La Commissione ha inoltre ritenuto che risultano «Controindicate attività e/o mansioni particolarmente stressanti per la sfera psichica e fisica in maniera intensa e protratta».
Con istanza di transito presso i ruoli civili del Ministero della Difesa in data -OMISSIS- la ricorrente ha chiesto di essere assegnata presso l'ultima sede di servizio -OMISSIS-, o presso un altro ente della medesima provincia, in considerazione della necessità di assistere-OMISSIS-ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92.
L’Amministrazione della Difesa, con la determinazione del 26 gennaio 2026 ha disposto il transito della ricorrente nei ruoli civili, assegnandola presso il Comando Stazione Navale di -OMISSIS- ed invitandola a presentarsi presso tale sede il giorno 9 febbraio 2026 per la sottoscrizione del contratto.
Avverso tale ultimo provvedimento e avverso il decreto del Direttore della Direzione generale per il personale civile del -OMISSIS- parte ricorrente ha proposto il presente ricorso notificato l’11 febbraio 2026 e depositato il successivo 12 febbraio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti e adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a..
La ricorrente ha altresì chiesto la condanna del Ministero della Difesa a disporre il trasferimento presso una sede di servizio situata nelle zone indicate nella propria istanza.
Gli atti avversati sono stati censurati per i seguenti motivi:
I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Violazione della circolare n. M_D A0582CC REG2023 0051229 del 25 luglio 2023 e della nota M_D MSTAT del 5 giugno 2024 , in quanto l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare generiche esigenze di servizio senza alcuna concreta ponderazione della situazione familiare e sanitaria della dipendente. L’assegnazione ad -OMISSIS- sarebbe stata giustificata con argomentazioni illogiche quali la natura “transitoria” del Reparto Attività Territoriali (R.A.T.) a Catania e una “policy” interna volta a preservare i posti per un futuro e ipotetico reimpiego di altro personale, senza verificare la possibilità di una collocazione presso i numerosi enti della provincia. Lamenta, inoltre, la violazione delle circolari interne secondo le quali stabiliscono di privilegiare, ove possibile, la sede di ultima assegnazione in presenza di "tutele sociali garantite per legge e opportunamente certificate".
II. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca. Violazione dei principi di tutela della salute e del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), per avere l’Amministrazione assegnato la ricorrente alla sede di -OMISSIS- in palese difformità dalla prescrizione del medico competente che raccomandava di evitare -OMISSIS- e senza valutare soluzioni organizzative alternative. La distanza di 80 Km della sede di servizio avrebbe infatti un grave impatto sulla situazione personale e familiare della ricorrente.
III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 33, commi 3 e 5, della Legge n. 104/1992. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di ponderazione degli interessi , per avere l’Amministrazione disposto l’assegnazione della ricorrente alla sede di -OMISSIS- senza considerare -OMISSIS- e senza svolgere alcuna valutazione comparativa tra le esigenze organizzative - meramente programmatiche - e il primario interesse alla cura del disabile.
2. Con decreto n.-OMISSIS-il Presidente della Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata dalla ricorrente incidentalmente in seno al proprio ricorso, rilevando l’assenza del richiesto requisito della estrema gravità ed urgenza.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria in data 4 marzo 2026 ha controdedotto in ordine ai motivi di gravame, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4. Con memoria in data 5 marzo 2026, parte ricorrente ha replicato alle difese dell’amministrazione ribadendo le proprie argomentazioni.
5. Alla udienza camerale dell’11 marzo 2026, la causa è stata discussa e posta in decisione previo avviso alle parti, che nulla hanno osservato, in merito alla possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
6. Il collegio ritiene, sussistendone tutti i presupposti di legge, di definire la causa con sentenza in forma semplificata.
6.1. L’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) disciplina il transito del personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.
Precisato che l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministero della difesa del 18 aprile 2002 dispone l’inquadramento del personale transitato in soprannumero, va richiamata la circolare della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa n. M_D A0582CC REG2023 0051229 del 25 luglio 2023 la quale, al punto 7, prevede che:
- la determinazione della sede di prima assegnazione viene effettuata sulla base delle esigenze funzionali delle Forze armate/Arma dei Carabinieri secondo i criteri specificati negli annessi da 1 a 4;
- eventuali deroghe possono essere prese in esame, nel rispetto delle casistiche previste in tali annessi solo se avanzate entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito.
L’annesso 1 prevede, con riferimento al personale militare dell’Esercito, in cui rientra la ricorrente, che, fatte salve le “primarie esigenze funzionali di Forza Armata ”, i criteri di determinazione della prima assegnazione sono, in ordine di priorità, i seguenti:
1) ente di servizio (se è stata avanzata richiesta formale dal Comandante ed è disponibile la posizione organica riferita al profilo professionale assegnato);
2) ente dislocato in una sede che insiste nella Regione di ultimo servizio (se è disponibile la posizione organica riferita al profilo professionale assegnato);
3) ente dislocato nella Regione più prossima a quella di servizio.
Dispone, altresì, che, si “può” tenere conto delle seguenti fattispecie derogatorie:
1) casi di “documentate e gravi situazioni sanitarie personali”;
2) casi di c.d. “compensazione” di cui al precedente paragrafo 7.
6.2. Così delineato il perimetro normativo in cui s’inserisce la controversia, in ordine alla sua interpretazione vanno richiamate le recenti sentenze della sezione n.3141 del 20 settembre 2024 e n. 2395 del 3 luglio 2024 relative a fattispecie in parte sovrapponibili.
In tali decisioni la sezione ha, in particolare, rilevato che dalla circolare del 25 luglio 2023 si desume che l’Amministrazione militare è chiamata a dare priorità alla necessità di ripianare le carenze organiche afferenti al profilo professionale assegnato al personale transitato, avendo riguardo alle esigenze funzionali della Forza Armata.
L’eventuale presenza di una fattispecie derogatoria non obbliga, in particolare, l’Amministrazione a dare prevalenza a quest’ultima, di cui “ può tenere conto ” nell’esercizio della sua discrezionalità.
Ha, di contro, evidenziato che, in coerenza con i principi generali che permeano la disciplina dei provvedimenti amministrativi, è necessario che le valutazioni dell’Amministrazione procedente, per quanto espressione della propria discrezionalità, siano evincibili dall’istruttoria svolta e dalla motivazione riflessa nell’atto conclusivo del procedimento.
Ha sottolineato che, sebbene l’atto dell’Amministrazione, che dispone la determinazione della sede di prima assegnazione all’atto del transito possa essere considerato alla stregua di un ordine, il quale, in quanto strettamente connesso a esigenze organizzative interne, non richiede, di regola, una particolare motivazione, l’attenuazione dell’onere motivazionale deve essere contemperata con il principio generale dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, dovendosi escludere che l’ordinamento militare, seppur peculiare, sia impermeabile al sindacato del Giudice amministrativo.
È, così, arrivata alla conclusione che va individuato un punto di equilibrio tra l’affermata insindacabilità delle esigenze di servizio dell’Amministrazione, in quanto espressione della potestà discrezionale di auto-organizzazione interna della stessa, e la necessità di garantire un controllo giurisdizionale nei casi in cui il provvedimento sia sostenuto da motivazioni del tutto formali o assolutamente generiche e il militare deduca precisi elementi da cui emerga l’arbitrarietà dell’atto sottoposto a gravame.
7. L’applicazione di tali principi al ricorso in esame conduce al suo rigetto per le ragioni di seguito illustrate.
Parte ricorrente è stata giudicata non idonea permanentemente al servizio militare incondizionato in modo assoluto e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile in compiti che non la esponessero a stress psico fisici intensi e protratti.
Ha chiesto di essere assegnata alla sede di ultimo incarico ubicata a Catania o in sedi ricadenti nella Provincia in considerazione della necessità di -OMISSIS-
L’Amministrazione della difesa ha assegnato la ricorrente al Comando Stazione Navale di -OMISSIS- (SR) e, pertanto, a una sede diversa da quella indicata, ma ubicata nella medesima Regione con la seguente motivazione: “ All'interessata può essere assegnato, su indicazione del membro tecnico della Commissione transiti (medico specialista in medicina del lavoro), un profilo amministrativo ovvero tecnico, ad eccezione di talune tipologie non compatibili con la patologia sofferta. Il militare, al fine di -OMISSIS-, ha chiesto l'assegnazione nella sede/provincia di Catania, dove tuttavia non vi è possibilità di impiego in quanto vi è il Reparto Attività Territoriali (R.A.T.) che è un ente a carattere transitorio di prevista soppressione al termine delle attività di digitalizzazione degli archivi, già in atto. Pertanto, (il) Dipartimento adotta una consolidata policy volta a preservare le ridotte vacanze organiche del 62 RGt. F. “Sicilia”, al fine del reimpiego del personale civile del citato R.A.T. all’atto della chiusura. Peraltro la circolare n. 51229 del 25/07/2023 prevede la conferma nell'ultimo Ente di servizio solo nel caso di richiesta del comandante di corpo che nello specifico caso non è pervenuta. Per quanto precede è stata acquisita la disponibilità della MM che ha indicato la possibilità di impiego presso MARISRANAV di -OMISSIS- quale assistente amministrativo .”.
Precisato che la ricorrente non ha contestato né il profilo attribuito, né le circostanze in fatto riportate nel provvedimento impugnato, ad avviso del Collegio, l’Amministrazione ha adeguatamente illustrato le ragioni a sostegno della propria determinazione che risulta, pertanto, preceduta da compiuta istruttoria e sorretta da sufficiente motivazione.
Invero, la soppressione del Reparto attività territoriali, che era l’unico ufficio in Provincia di Catania a prevedere posizioni di funzionario amministrativo, la policy volta a preservare le ridotte vacanze organiche del 62 RGt. F. “Sicilia”, al fine del reimpiego del personale civile del citato R.A.T. all’atto della imminente chiusura, nonché la mancanza della necessaria richiesta da parte del Comandante di Corpo ai fini della conferma nell’ultimo Ente di servizio, hanno reso recessive le esigenze personali del ricorrente, le quali, peraltro, erano essenzialmente coincidenti con quelle sanitarie che costituivano il presupposto del transito; per quanto riguarda poi l’assistenza al figlio disabile, può rilevarsi che l’ordinamento appresta specifici strumenti di tutela.
8. Per le medesime ragioni vanno ritenute infondate le censure d’illogicità e irragionevolezza.
9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
10. Sussistono, tuttavia, giusti motivi, avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie e alla particolare condizione della ricorrente, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR NT, Presidente
IA UR, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA UR | OR NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.