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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/10/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1388/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1388 /2025, introdotta con ricorso congiunto da: (C.F ) nato a [...], il [...] e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F: ) nata in [...] il [...]; entrambi con il
[...] C.F._2 patrocinio dell'Avv. LANZA MASSIMO e dell'Avv. TAMMARO LEONARDO e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lanza.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e anno chiesto al tribunale Pt_1 Pt_2 congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate da ultimo con le note dell'8.10.2025, da intendersi integrative rispetto all'originario ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Borghetto Lodigiano il giorno 4.9.2010 (atto n. 7 p I anno 2010) e che dall'unione coniugale, sono nati i figli:
il 3.11.2015. Per_1
I ricorrenti sono stati sentiti il 17.9.2025 per taluni chiarimenti, all'esito dei quali, assegnato termine del 24.10.2025, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state da ultimo fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Pag. 1 *.*.*
Il Collegio ritiene necessario preliminarmente evidenziare che sussiste la giurisdizione italiana e a tutte le domande congiunte si applica la legge italiana.
In proposito, infatti, si applica la legge 218/1995, in quanto il paventato trasferimento della moglie e della figlia avviene verso un Paese (il Brasile) non appartenente all'Unione Europea, circostanza che esclude il carattere infraeuropeo della fattispecie e, quindi, l'applicazione dei regolamenti UE in materia.
In tema, l'art. 32, legge 218/1995 prevede la giurisdizione italiana “oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”. Nei rapporti tra genitori e figli, poi, la giurisdizione “sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia” (art. 37).
L'art. 31, legge 218/1995 prevede che la separazione personale è regolata con rinvio ai criteri del regolamento UE 2010/1259, tra cui – in assenza di un'esplicita convenzione – quelli di cui all'art. 8, tra cui si menziona quello dell'ultima residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è quella nazionale del figlio (art. 36).
Risultano integrati tutti i predetti presupposti per affermare sia la giurisdizione italiana, sia per applicare la legge nazionale sostanziale, come consta dagli atti tutti.
*
Nel merito, il Collegio stima sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la figlia, pur tenuto conto della peculiarità della fattispecie e dell'imminente trasferimento di in Brasile (in via Per_1 provvisoria già attuato, v. verbale 17.9.2025), non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. In ogni caso, a onta della distanza tra i genitori, è assicurato un sereno percorso di crescita che consente altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugatisi a Borghetto Lodigiano il giorno 4.9.2010 (atto n. 7 p I anno 2010)
e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Pt_3
Pag. 2 1) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 abitazione e residenza principale presso la madre, e si recherà con la medesima per l'intero periodo post-scolastico, in Brasile, ove in relazione all'ambientamento della medesima verrà valutata la possibilità di proseguire ivi la scuola;
2) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé , più precisamente, con riferimento alle decisioni di particolare urgenza riguardanti la figlia, per le quali sia necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori, il Sig.
delega e riconosce alla Sig.ra la piena facoltà di Parte_1 Parte_2 rappresentarlo e di assumere le relative decisioni, nell'interesse della minore.
3). Per quanto riguarda le modalità di visita e frequentazione con il padre, si conviene quanto segue:
- Gli incontri con il padre avranno luogo in Brasile quattro (4) volte l'anno, così distribuiti: due (2) tra i mesi di febbraio e giugno e due (2) tra i mesi di agosto e novembre.
- Inoltre, durante le vacanze scolastiche brasiliane (luglio, dicembre e gennaio), la minore si recherà in Italia, al fine di trascorrere un periodo con i nonni paterni e mantenere così un legame affettivo continuativo con la famiglia del padre.
4). Il sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 Pt_2 figlia la somma di € 1.000,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5). Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Pt_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
Pag. 3 (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) A titolo di contributo al mantenimento della moglie il sig. verserà alla stessa la Pt_1 somma di € 1.000,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita
*
NULLA sulle spese, essendosi le parti avvalse di una comune difesa;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 29/10/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1388 /2025, introdotta con ricorso congiunto da: (C.F ) nato a [...], il [...] e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F: ) nata in [...] il [...]; entrambi con il
[...] C.F._2 patrocinio dell'Avv. LANZA MASSIMO e dell'Avv. TAMMARO LEONARDO e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lanza.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e anno chiesto al tribunale Pt_1 Pt_2 congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate da ultimo con le note dell'8.10.2025, da intendersi integrative rispetto all'originario ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Borghetto Lodigiano il giorno 4.9.2010 (atto n. 7 p I anno 2010) e che dall'unione coniugale, sono nati i figli:
il 3.11.2015. Per_1
I ricorrenti sono stati sentiti il 17.9.2025 per taluni chiarimenti, all'esito dei quali, assegnato termine del 24.10.2025, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state da ultimo fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Pag. 1 *.*.*
Il Collegio ritiene necessario preliminarmente evidenziare che sussiste la giurisdizione italiana e a tutte le domande congiunte si applica la legge italiana.
In proposito, infatti, si applica la legge 218/1995, in quanto il paventato trasferimento della moglie e della figlia avviene verso un Paese (il Brasile) non appartenente all'Unione Europea, circostanza che esclude il carattere infraeuropeo della fattispecie e, quindi, l'applicazione dei regolamenti UE in materia.
In tema, l'art. 32, legge 218/1995 prevede la giurisdizione italiana “oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”. Nei rapporti tra genitori e figli, poi, la giurisdizione “sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia” (art. 37).
L'art. 31, legge 218/1995 prevede che la separazione personale è regolata con rinvio ai criteri del regolamento UE 2010/1259, tra cui – in assenza di un'esplicita convenzione – quelli di cui all'art. 8, tra cui si menziona quello dell'ultima residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è quella nazionale del figlio (art. 36).
Risultano integrati tutti i predetti presupposti per affermare sia la giurisdizione italiana, sia per applicare la legge nazionale sostanziale, come consta dagli atti tutti.
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Nel merito, il Collegio stima sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la figlia, pur tenuto conto della peculiarità della fattispecie e dell'imminente trasferimento di in Brasile (in via Per_1 provvisoria già attuato, v. verbale 17.9.2025), non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. In ogni caso, a onta della distanza tra i genitori, è assicurato un sereno percorso di crescita che consente altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugatisi a Borghetto Lodigiano il giorno 4.9.2010 (atto n. 7 p I anno 2010)
e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Pt_3
Pag. 2 1) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 abitazione e residenza principale presso la madre, e si recherà con la medesima per l'intero periodo post-scolastico, in Brasile, ove in relazione all'ambientamento della medesima verrà valutata la possibilità di proseguire ivi la scuola;
2) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé , più precisamente, con riferimento alle decisioni di particolare urgenza riguardanti la figlia, per le quali sia necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori, il Sig.
delega e riconosce alla Sig.ra la piena facoltà di Parte_1 Parte_2 rappresentarlo e di assumere le relative decisioni, nell'interesse della minore.
3). Per quanto riguarda le modalità di visita e frequentazione con il padre, si conviene quanto segue:
- Gli incontri con il padre avranno luogo in Brasile quattro (4) volte l'anno, così distribuiti: due (2) tra i mesi di febbraio e giugno e due (2) tra i mesi di agosto e novembre.
- Inoltre, durante le vacanze scolastiche brasiliane (luglio, dicembre e gennaio), la minore si recherà in Italia, al fine di trascorrere un periodo con i nonni paterni e mantenere così un legame affettivo continuativo con la famiglia del padre.
4). Il sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 Pt_2 figlia la somma di € 1.000,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5). Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Pt_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
Pag. 3 (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) A titolo di contributo al mantenimento della moglie il sig. verserà alla stessa la Pt_1 somma di € 1.000,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita
*
NULLA sulle spese, essendosi le parti avvalse di una comune difesa;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 29/10/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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