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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/10/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
BUCATALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Marcello Maggi
- Presidente rel.
Patrizia Nigri
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2146 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale, promosso
DA
- difesa e rappresentata dall'avv. PUGLIESE MARIA Parte 1
LAURA VITA
E
- difeso e rappresentato dall'avv. PUGLIESE MARIA LAURA Controparte_1
VITA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 27/06/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 17/09/2008 avevano contratto matrimonio in LATERZA (TA);
il 20.03.2007, maggiorenne madalla loro unione erano nati i figli Persona 1
economicamente non indipendente, Persona 2 il 21.12.2011 e Persona 3 il 14.01.2016; l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza dell'1/10/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte 1 nata a
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 06/08/1987, e Controparte_1 nato a
CASTELLANETA (TA) il 08/06/1979, uniti in matrimonio in Laterza il 17/09/2008 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Laterza dell'anno 2008, parte 2 , serie A,
numero 62;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte 1
Controparte 1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti in data 18.09.2025,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Laterza.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'1/10/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Marcello Maggi
- Presidente rel.
Patrizia Nigri
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2146 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale, promosso
DA
- difesa e rappresentata dall'avv. PUGLIESE MARIA Parte 1
LAURA VITA
E
- difeso e rappresentato dall'avv. PUGLIESE MARIA LAURA Controparte_1
VITA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 27/06/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 17/09/2008 avevano contratto matrimonio in LATERZA (TA);
il 20.03.2007, maggiorenne madalla loro unione erano nati i figli Persona 1
economicamente non indipendente, Persona 2 il 21.12.2011 e Persona 3 il 14.01.2016; l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza dell'1/10/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte 1 nata a
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 06/08/1987, e Controparte_1 nato a
CASTELLANETA (TA) il 08/06/1979, uniti in matrimonio in Laterza il 17/09/2008 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Laterza dell'anno 2008, parte 2 , serie A,
numero 62;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte 1
Controparte 1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti in data 18.09.2025,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Laterza.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'1/10/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)