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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14486 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45501/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice designato dott. SU AC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 45501 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione giusta ordinanza del 25.09.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in Persona_1 Pt_1 rep. n. 22416, del 27.06.2023 raccolta n. 11992 dall'Avv. Alessia Alesii, elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. 21 Pt_1
OPPENENTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata in alla Via degli Scipioni n. 110, presso e nello studio dell'Avv. Marco Pt_1
Machetta, giusta procura ad litem a margine del ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 12629/2023 (R.G.
33970/2023), depositato nel relativo fascicolo informatico (RGN 33970/2023), nonché rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Rinaldi, come da procura depositata dopo la rimessione della causa in decisione in data
06.10.2025
pagina 1 di 7 OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 12629/2023 in materia di compensi ai custodi giudiziari.
CONCLUSIONI: come precisate con le note scritte ex art. 189 c.p.c., richiamate dalle note scritte depositate dalle parti in data 22.09.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03.10.2023, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, la società per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12629/2023, Controparte_1 emesso in data 23.07.2023 dal Tribunale di Roma e notificato il 24.07.2023, con il quale era stato ingiunto all'amministrazione il pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 512.796,32, oltre interessi “come da domanda” e spese e onorari di giudizio, a titolo di compenso per il servizio di custodia di 246 veicoli sottoposti a sequestro dalla Polizia Municipale di e poi confiscati dal Prefetto di Parte_1 Pt_1
Parte opponente eccepiva quali motivi di opposizione:
1. il proprio difetto di legittimazione passiva e la mancanza del titolo di credito, assumendo che la competenza a liquidare le somme per il deposito dei veicoli, prima del definitivo provvedimento di confisca spettava al Prefetto ai sensi degli artt 11, 12 dpr 571/1982 e 213 comma 2 cds e dopo tale provvedimento all' ;
2. l'assenza dell'autorizzazione prefettizia Controparte_2 all'esercizio dell'attività di depositeria e del provvedimento della prefettura di liquidazione delle somme ingiunte;
3. il difetto di legittimazione passiva di trattandosi di crediti maturati prima del Parte_1
28.04.2008, rientranti nella competenza della Gestione Commissariale in virtù dell'art. 78 del d.l. 26.06.2008,
n. 112, convertito nella l. 6.08.2008, n. 133, come interpretato dall'art. 4, comma 8, lett. e), della l. 26.03.2010,
n. 42, di conversione del d.l. n. 2/2010; 4. la prescrizione dei crediti ingiunti.
Contestava altresì l'applicabilità degli interessi ex d. lgs. 231/2002, nonché il quantum della pretesa creditoria.
Assumeva che non tutti i veicoli oggetto dei numerosi verbali di affidamento erano stati sequestrati e/o affidati in custodia da parte del personale della polizia municipale, contestando la quantificazione dei compensi pretesi in ragione della durata dell'affidamento, per ciascun veicolo, tenuto conto del periodo intercorrente tra l'affidamento e il provvedimento di confisca. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con accertamento della non debenza dell'importo ingiunto anche per interessi.
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio la società contestando analiticamente i motivi di opposizione. Controparte_1
Chiedeva la pronuncia ex art. 648 cpc dell'ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto, nonché il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. In subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo chiedeva “la condanna di al pagamento della somma di somma di Euro 512.796,32 ovvero alla Parte_1 maggiore o minore somma che verrà ritenuta dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n.
231 del 9.10.2002 ovvero - in subordine salvo gravame, con riferimento alla parte del credito per cui non risultasse applicabile il D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002 – interessi legali (dal momento della proposizione della domanda giudiziale ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c.), dal dovuto sino al soddisfo, oltre spese, anche generali, e compensi del presente giudizio e della procedura monitoria”.
Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto, la causa era istruita mediante produzione documentale e CTU.
In primo luogo, è necessario affrontare la questione relativa al difetto di legittimazione passiva di
[...]
. Pt_1
L'art. 12 del D.P.R. n. 571 del 1982 ( “Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale”) prevede che la liquidazione delle somme dovute al custode per assicurare la conservazione delle cose sequestrate debba essere effettuata tenuto conto delle tariffe e degli usi locali, a richiesta del custode e dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate. La norma prosegue indicando l'ente pagatore nell'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
L'art. 11 dello stesso decreto statuisce poi che “Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro” (comma 1) e che il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma dell'art. 7 (che è appunto il custode) provvedano senza indugio ad inviare la nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata dalla relativa documentazione (comma 3).
Per effetto di tale ultima disposizione l'obbligo di pagamento delle spese di custodia relative al periodo antecedente alla confisca (che segna l'attribuzione all' del demanio della proprietà sul bene), grava CP_2
pagina 3 di 7 esclusivamente sull'amministrazione di appartenenza, cioè quella nel cui organico è posto il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 14.1.2009 n. 564; Cass. 22.12.2008 n. 30044; Cass.
12.7.2007 n. 15602).
Occorre, dunque, tenere distinta la posizione dell'amministrazione incaricata della mera attività di liquidazione delle spese di custodia (e cioè la , a norma dell'art. 213, comma 2-ter, del Codice della strada), da CP_3 quella tenuta al pagamento delle stesse, in base al citato art. 11, comma 1, D.P.R. n. 571/82 (e cioè
l'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale procedente), che è l'unica passivamente legittimata.
Ciò posto in generale, si osserva, nella specie, come la società opposta abbia agito in via monitoria per ottenere il pagamento delle spese di custodia sopportate solo per il periodo compreso tra la data di affidamento dei veicoli e quella della loro confisca, in relazione a veicoli sottoposti a sequestro da parte della Polizia
Municipale di Ne consegue che legittimato a contraddire in merito alla domanda è Parte_1 [...]
, cui appartengono detti pubblici ufficiali in relazione a tale periodo. Pt_1
Quanto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione del credito ingiunto deve osservarsi che con riferimento a crediti sorti verso la P.A. per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro, il compenso è esigibile dal momento in cui il provvedimento di confisca diviene inoppugnabile. La decorrenza dei trenta giorni successivi al provvedimento di confisca segna il termine iniziale di decorso della prescrizione che può ritenersi quello ordinario decennale (cfr. in questo senso la uniforme giurisprudenza del Tribunale di Roma, Tribunale civile di Roma, II sez. 3.09.2013, n. 17702; Tribunale civile di Roma, II sez. 5.07.2013, n. 14917; Tribunale civile di Roma, II sez. 15.04.2013, n. 7990; cfr. anche Cass. n.13673/2003).
Nel caso di specie il primo provvedimento di confisca risale al luglio 2004 (cfr. all. 3 del fascicolo monitorio), mentre al fascicolo monitorio sono state allegate diverse richieste di pagamento risalenti al 2012, 2013, 2014,
2022. (cfr. allegati 8,8a, 8b, 8c, 8d e 8e del fascicolo monitorio). Il ricorso monitorio, con il relativo decreto, è stato poi notificato nel luglio 2023. Il credito ingiunto non è quindi prescritto.
In ordine alla liquidità ed esigibilità del credito pur in assenza del decreto di liquidazione del prefetto, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il custode di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, anche se non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte della competente autorità amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 12, ha comunque facoltà di adire il giudice pagina 4 di 7 civile per il riconoscimento del relativo compenso (cfr. Cass. SS. UU. 16.7.2009 n. 16555; Cass. 11.7.2007 n.
15602). Pertanto, anche sotto tale aspetto l'opposizione deve ritenersi infondata.
Nel merito, alla luce della documentazione prodotta da parte opposta e della analitica indagine condotta dal ctu, deve ritenersi provato che i crediti pretesi da per trasporto, custodia e conservazione dei Controparte_1 veicoli indicati nel ricorso introduttivo siano interamente riferibili alle prestazioni da questa rese nel lasso di tempo compreso tra l'affidamento/sequestro dei beni e la trasmissione del provvedimento di confisca. La società predetta risulta poi compresa negli elenchi annuali ex art 8 D.P.R. n.571/1982 dei depositi autorizzati dal Prefetto di (cfr. all. 1 del fascicolo monitorio, p. 9 del file inserito nel fascicolo telematico). Pt_1
La costituzione della gestione commissariale straordinaria per l'indebitamento di , riferita a Parte_1 tutte le obbligazioni assunte alla data del 28.4.2008 (art. 78 D.L. 25.6.2008 n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.2008 n.133), determina il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali per i debiti che rientrano nella gestione straordinaria, l'estinzione d'ufficio delle procedure esecutive pendenti ad esse riferite, l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti del soggetto debitore e il blocco degli interessi e della rivalutazione monetaria dei debiti (art. 248, commi 2, 3 e 4, e art. 255, comma 12, D.Lgs.
18.8.2000 n.267, richiamati dal comma 6 del citato art. 78).
Ciò, tuttavia, non preclude al creditore di agire in sede di cognizione per l'accertamento del suo diritto e di ottenere la condanna di al pagamento del debito, come si ricava anche dall'espressa Parte_1 previsione che le obbligazioni assunte entro la data del 28.4.2008 possono essere accertate, e i relativi crediti liquidati, anche con sentenza pubblicate successivamente a quella data (art. 4, comma 8-bis, D.L. n. 2/2010).
Ad essere sottoposta alle limitazioni innanzi riassunte, infatti, non è la cognizione del diritto di credito, ma l'esecuzione forzata del titolo esecutivo che lo abbia accertato e liquidato.
Quanto alla correttezza dei conteggi per la determinazione delle spese di custodia, devono condividersi i risultati della analitica indagine svolta dal ctu nominato che sulla base di una attenta e puntuale analisi di tutta la documentazione acquisita per ciascun veicolo ha quantificato in euro 515.450,83, gli importi dovuti sulla base delle tariffe confermate dalla (cfr. tariffe riportate alle pp. 85 e 86 della ctu), in Controparte_4 relazione ai 246 veicoli, tenuto conto del tempo intercorso tra la data di affidamento del veicolo e il giorno pagina 5 di 7 della notifica del provvedimento di confisca del veicolo da parte della all' CP_3 Controparte_2
(“Scenario n.1, a) dell'elaborato).
Ne consegue che l'opposizione proposta deve essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto con il quale, sulla base di quanto richiesto nel ricorso monitorio, è stato ingiunto a il pagamento di Parte_1 euro 512,796,32 ed interessi “come da domanda” (con la precisazione che nel ricorso monitorio sono stati richiesti gli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e, in subordine, nella misura legale).
Sotto questo ultimo profilo e con riferimento all'applicabilità degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, va rilevato che il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina apposita che prevede la decorrenza degli interessi di mora automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento di trenta giorni. L'ambito di applicazione della richiamata disciplina si estende ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, da intendersi “i contratti comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazione che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2 comma 1 lett. a del d.lgs. n. 231/2002).
Chiarita dunque l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 anche ai rapporti con la pubblica amministrazione, è tuttavia specificato, nelle norme transitorie finali all'art. 11 del d.lgs. cit. che le disposizioni del decreto in parola non si applicano ai contratti conclusi prima dell'08.08.2002. Con riferimento al caso di specie, pur in mancanza della conclusione di uno specifico contratto, il rapporto tra amministrazione e depositario deve considerarsi sorto nel momento di affidamento in custodia del singolo veicolo, avvenuto per alcuni veicoli in epoca anteriore all'agosto 2002 e per altri in epoca successiva (cfr. verbali di affidamento allegati al fascicolo monitorio). Ne consegue che gli interessi sono dovuti nella misura di legge ex art. 1284, 1°co. c.c., con riferimento ai compensi dovuti per i veicoli affidati con verbali anteriori all'08.08.2002, e al tasso di mora ex
D.Lgs. 231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di pagamento, con riferimento ai compensi dovuti per i veicoli affidati con verbali successivi all'08.08.2002 (come calcolati dal ctu nella Tabella 1,
“Scenario 1, a) e b), cfr. pp. 89 e ss. della ctu).
pagina 6 di 7 Le spese, comprese quelle di ctu (come liquidate in corso di causa), seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al dm n. 55/2014 (aggiornato ex d.m. n.147/2022) e del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, con la precisazione che gli interessi sono dovuti nella misura indicata in motivazione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese dell'odierno giudizio di opposizione in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 18.420,00, oltre spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu, ove anticipate (da porsi definitivamente a carico di parte opponente).
Roma 20.10.2025
Il Giudice
SU AC
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice designato dott. SU AC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 45501 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione giusta ordinanza del 25.09.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in Persona_1 Pt_1 rep. n. 22416, del 27.06.2023 raccolta n. 11992 dall'Avv. Alessia Alesii, elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. 21 Pt_1
OPPENENTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata in alla Via degli Scipioni n. 110, presso e nello studio dell'Avv. Marco Pt_1
Machetta, giusta procura ad litem a margine del ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 12629/2023 (R.G.
33970/2023), depositato nel relativo fascicolo informatico (RGN 33970/2023), nonché rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Rinaldi, come da procura depositata dopo la rimessione della causa in decisione in data
06.10.2025
pagina 1 di 7 OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 12629/2023 in materia di compensi ai custodi giudiziari.
CONCLUSIONI: come precisate con le note scritte ex art. 189 c.p.c., richiamate dalle note scritte depositate dalle parti in data 22.09.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03.10.2023, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, la società per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12629/2023, Controparte_1 emesso in data 23.07.2023 dal Tribunale di Roma e notificato il 24.07.2023, con il quale era stato ingiunto all'amministrazione il pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 512.796,32, oltre interessi “come da domanda” e spese e onorari di giudizio, a titolo di compenso per il servizio di custodia di 246 veicoli sottoposti a sequestro dalla Polizia Municipale di e poi confiscati dal Prefetto di Parte_1 Pt_1
Parte opponente eccepiva quali motivi di opposizione:
1. il proprio difetto di legittimazione passiva e la mancanza del titolo di credito, assumendo che la competenza a liquidare le somme per il deposito dei veicoli, prima del definitivo provvedimento di confisca spettava al Prefetto ai sensi degli artt 11, 12 dpr 571/1982 e 213 comma 2 cds e dopo tale provvedimento all' ;
2. l'assenza dell'autorizzazione prefettizia Controparte_2 all'esercizio dell'attività di depositeria e del provvedimento della prefettura di liquidazione delle somme ingiunte;
3. il difetto di legittimazione passiva di trattandosi di crediti maturati prima del Parte_1
28.04.2008, rientranti nella competenza della Gestione Commissariale in virtù dell'art. 78 del d.l. 26.06.2008,
n. 112, convertito nella l. 6.08.2008, n. 133, come interpretato dall'art. 4, comma 8, lett. e), della l. 26.03.2010,
n. 42, di conversione del d.l. n. 2/2010; 4. la prescrizione dei crediti ingiunti.
Contestava altresì l'applicabilità degli interessi ex d. lgs. 231/2002, nonché il quantum della pretesa creditoria.
Assumeva che non tutti i veicoli oggetto dei numerosi verbali di affidamento erano stati sequestrati e/o affidati in custodia da parte del personale della polizia municipale, contestando la quantificazione dei compensi pretesi in ragione della durata dell'affidamento, per ciascun veicolo, tenuto conto del periodo intercorrente tra l'affidamento e il provvedimento di confisca. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con accertamento della non debenza dell'importo ingiunto anche per interessi.
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio la società contestando analiticamente i motivi di opposizione. Controparte_1
Chiedeva la pronuncia ex art. 648 cpc dell'ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto, nonché il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. In subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo chiedeva “la condanna di al pagamento della somma di somma di Euro 512.796,32 ovvero alla Parte_1 maggiore o minore somma che verrà ritenuta dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n.
231 del 9.10.2002 ovvero - in subordine salvo gravame, con riferimento alla parte del credito per cui non risultasse applicabile il D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002 – interessi legali (dal momento della proposizione della domanda giudiziale ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c.), dal dovuto sino al soddisfo, oltre spese, anche generali, e compensi del presente giudizio e della procedura monitoria”.
Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto, la causa era istruita mediante produzione documentale e CTU.
In primo luogo, è necessario affrontare la questione relativa al difetto di legittimazione passiva di
[...]
. Pt_1
L'art. 12 del D.P.R. n. 571 del 1982 ( “Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale”) prevede che la liquidazione delle somme dovute al custode per assicurare la conservazione delle cose sequestrate debba essere effettuata tenuto conto delle tariffe e degli usi locali, a richiesta del custode e dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate. La norma prosegue indicando l'ente pagatore nell'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
L'art. 11 dello stesso decreto statuisce poi che “Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro” (comma 1) e che il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma dell'art. 7 (che è appunto il custode) provvedano senza indugio ad inviare la nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata dalla relativa documentazione (comma 3).
Per effetto di tale ultima disposizione l'obbligo di pagamento delle spese di custodia relative al periodo antecedente alla confisca (che segna l'attribuzione all' del demanio della proprietà sul bene), grava CP_2
pagina 3 di 7 esclusivamente sull'amministrazione di appartenenza, cioè quella nel cui organico è posto il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 14.1.2009 n. 564; Cass. 22.12.2008 n. 30044; Cass.
12.7.2007 n. 15602).
Occorre, dunque, tenere distinta la posizione dell'amministrazione incaricata della mera attività di liquidazione delle spese di custodia (e cioè la , a norma dell'art. 213, comma 2-ter, del Codice della strada), da CP_3 quella tenuta al pagamento delle stesse, in base al citato art. 11, comma 1, D.P.R. n. 571/82 (e cioè
l'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale procedente), che è l'unica passivamente legittimata.
Ciò posto in generale, si osserva, nella specie, come la società opposta abbia agito in via monitoria per ottenere il pagamento delle spese di custodia sopportate solo per il periodo compreso tra la data di affidamento dei veicoli e quella della loro confisca, in relazione a veicoli sottoposti a sequestro da parte della Polizia
Municipale di Ne consegue che legittimato a contraddire in merito alla domanda è Parte_1 [...]
, cui appartengono detti pubblici ufficiali in relazione a tale periodo. Pt_1
Quanto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione del credito ingiunto deve osservarsi che con riferimento a crediti sorti verso la P.A. per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro, il compenso è esigibile dal momento in cui il provvedimento di confisca diviene inoppugnabile. La decorrenza dei trenta giorni successivi al provvedimento di confisca segna il termine iniziale di decorso della prescrizione che può ritenersi quello ordinario decennale (cfr. in questo senso la uniforme giurisprudenza del Tribunale di Roma, Tribunale civile di Roma, II sez. 3.09.2013, n. 17702; Tribunale civile di Roma, II sez. 5.07.2013, n. 14917; Tribunale civile di Roma, II sez. 15.04.2013, n. 7990; cfr. anche Cass. n.13673/2003).
Nel caso di specie il primo provvedimento di confisca risale al luglio 2004 (cfr. all. 3 del fascicolo monitorio), mentre al fascicolo monitorio sono state allegate diverse richieste di pagamento risalenti al 2012, 2013, 2014,
2022. (cfr. allegati 8,8a, 8b, 8c, 8d e 8e del fascicolo monitorio). Il ricorso monitorio, con il relativo decreto, è stato poi notificato nel luglio 2023. Il credito ingiunto non è quindi prescritto.
In ordine alla liquidità ed esigibilità del credito pur in assenza del decreto di liquidazione del prefetto, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il custode di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, anche se non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte della competente autorità amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 12, ha comunque facoltà di adire il giudice pagina 4 di 7 civile per il riconoscimento del relativo compenso (cfr. Cass. SS. UU. 16.7.2009 n. 16555; Cass. 11.7.2007 n.
15602). Pertanto, anche sotto tale aspetto l'opposizione deve ritenersi infondata.
Nel merito, alla luce della documentazione prodotta da parte opposta e della analitica indagine condotta dal ctu, deve ritenersi provato che i crediti pretesi da per trasporto, custodia e conservazione dei Controparte_1 veicoli indicati nel ricorso introduttivo siano interamente riferibili alle prestazioni da questa rese nel lasso di tempo compreso tra l'affidamento/sequestro dei beni e la trasmissione del provvedimento di confisca. La società predetta risulta poi compresa negli elenchi annuali ex art 8 D.P.R. n.571/1982 dei depositi autorizzati dal Prefetto di (cfr. all. 1 del fascicolo monitorio, p. 9 del file inserito nel fascicolo telematico). Pt_1
La costituzione della gestione commissariale straordinaria per l'indebitamento di , riferita a Parte_1 tutte le obbligazioni assunte alla data del 28.4.2008 (art. 78 D.L. 25.6.2008 n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.2008 n.133), determina il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali per i debiti che rientrano nella gestione straordinaria, l'estinzione d'ufficio delle procedure esecutive pendenti ad esse riferite, l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti del soggetto debitore e il blocco degli interessi e della rivalutazione monetaria dei debiti (art. 248, commi 2, 3 e 4, e art. 255, comma 12, D.Lgs.
18.8.2000 n.267, richiamati dal comma 6 del citato art. 78).
Ciò, tuttavia, non preclude al creditore di agire in sede di cognizione per l'accertamento del suo diritto e di ottenere la condanna di al pagamento del debito, come si ricava anche dall'espressa Parte_1 previsione che le obbligazioni assunte entro la data del 28.4.2008 possono essere accertate, e i relativi crediti liquidati, anche con sentenza pubblicate successivamente a quella data (art. 4, comma 8-bis, D.L. n. 2/2010).
Ad essere sottoposta alle limitazioni innanzi riassunte, infatti, non è la cognizione del diritto di credito, ma l'esecuzione forzata del titolo esecutivo che lo abbia accertato e liquidato.
Quanto alla correttezza dei conteggi per la determinazione delle spese di custodia, devono condividersi i risultati della analitica indagine svolta dal ctu nominato che sulla base di una attenta e puntuale analisi di tutta la documentazione acquisita per ciascun veicolo ha quantificato in euro 515.450,83, gli importi dovuti sulla base delle tariffe confermate dalla (cfr. tariffe riportate alle pp. 85 e 86 della ctu), in Controparte_4 relazione ai 246 veicoli, tenuto conto del tempo intercorso tra la data di affidamento del veicolo e il giorno pagina 5 di 7 della notifica del provvedimento di confisca del veicolo da parte della all' CP_3 Controparte_2
(“Scenario n.1, a) dell'elaborato).
Ne consegue che l'opposizione proposta deve essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto con il quale, sulla base di quanto richiesto nel ricorso monitorio, è stato ingiunto a il pagamento di Parte_1 euro 512,796,32 ed interessi “come da domanda” (con la precisazione che nel ricorso monitorio sono stati richiesti gli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e, in subordine, nella misura legale).
Sotto questo ultimo profilo e con riferimento all'applicabilità degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, va rilevato che il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina apposita che prevede la decorrenza degli interessi di mora automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento di trenta giorni. L'ambito di applicazione della richiamata disciplina si estende ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, da intendersi “i contratti comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazione che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2 comma 1 lett. a del d.lgs. n. 231/2002).
Chiarita dunque l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 anche ai rapporti con la pubblica amministrazione, è tuttavia specificato, nelle norme transitorie finali all'art. 11 del d.lgs. cit. che le disposizioni del decreto in parola non si applicano ai contratti conclusi prima dell'08.08.2002. Con riferimento al caso di specie, pur in mancanza della conclusione di uno specifico contratto, il rapporto tra amministrazione e depositario deve considerarsi sorto nel momento di affidamento in custodia del singolo veicolo, avvenuto per alcuni veicoli in epoca anteriore all'agosto 2002 e per altri in epoca successiva (cfr. verbali di affidamento allegati al fascicolo monitorio). Ne consegue che gli interessi sono dovuti nella misura di legge ex art. 1284, 1°co. c.c., con riferimento ai compensi dovuti per i veicoli affidati con verbali anteriori all'08.08.2002, e al tasso di mora ex
D.Lgs. 231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di pagamento, con riferimento ai compensi dovuti per i veicoli affidati con verbali successivi all'08.08.2002 (come calcolati dal ctu nella Tabella 1,
“Scenario 1, a) e b), cfr. pp. 89 e ss. della ctu).
pagina 6 di 7 Le spese, comprese quelle di ctu (come liquidate in corso di causa), seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al dm n. 55/2014 (aggiornato ex d.m. n.147/2022) e del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, con la precisazione che gli interessi sono dovuti nella misura indicata in motivazione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese dell'odierno giudizio di opposizione in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 18.420,00, oltre spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu, ove anticipate (da porsi definitivamente a carico di parte opponente).
Roma 20.10.2025
Il Giudice
SU AC
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