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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1368/2025 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Angela Santa Parte_1
Desantis;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Michele Coletti;
Controparte_1
- RESISTENTE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 10.09.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte, senza assegnazione di ulteriori termini;
il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso con propria nota del 16.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.01.2025 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito Controparte_1
Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con lo in Bitetto il 15.06.1991 CP_1
e che dalla loro unione era nata la figlia il 09.12.1992, economicamente autosufficiente. Per_1
1 Chiedeva che venisse posto in suo favore un assegno di mantenimento muliebre di € 500,00 mensili con versamento diretto a carico dell'ente pensionistico di controparte e con riconoscimento della proprietà della casa familiare in capo alla comune figlia, oltre al diritto di abitazione in favore dello
. CP_1
All'udienza di comparizione personale delle parti all'udienza dell'11.07.2025, il Giudice riconosceva in favore della un assegno di mantenimento di € 350,00 mensili a decorrere da febbraio Pt_1
2025, oltre aggiornamento Istat.
Si costituiva in giudizio in data 08.09.2025 contestando l'avversa Controparte_1 prospettazione dei fatti e domandando che venisse dichiarata la loro separazione personale nonché chiedendo che venisse revocato l'assegno di mantenimento muliebre, stante la sua precaria condizione personale e reddituale.
All'udienza figurata indicata in epigrafe la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nelle note scritte.
Il P.M. concludeva con propria nota del 16.09.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dalla è fondata e merita accoglimento. Pt_1
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
E che nel caso di specie la convivenza tra la e lo sia divenuta impossibile Pt_1 CP_1 risulta non solo dalla circostanza che il resistente non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione ma soprattutto perché entrambi i coniugi si sono allontanati da tempo.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.- Passando alle pronunce accessorie, questo Tribunale deve revocare le condizioni di cui all'ordinanza dell'11.07.2025 relative alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre.
La quantificazione di detto assegno nel mese di luglio 2025 in sede di emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c era stata effettuata tenendo conto del presunto reddito del resistente per come riferito dalla controparte ma, all'attualità, non è più pertinente a fronte delle sopravvenienze dedotte dallo con la sua costituzione in giudizio in data 08.09.2025, CP_1 debitamente comunicata a parte ricorrente in data 09.08.2025 dalla Cancelleria ma a cui la ricorrente non ha inteso replicare o tantomeno contestare.
Ebbene, rispetto all'ultimo provvedimento reso in data 11.07.2025 sono emersi nuovi elementi, ignorati da questo Tribunale, ovvero le parti hanno documentato il proprio dato reddituale annuale.
2 In atti sono stati depositati in data 08.09.2025 dallo il CUD 2023 con reddito da CP_1 pensione annuo lordo di € 7.583,01, il CUD 2024 di € 9.614,59 ed il CUD 2025 di € 10.540,66 ed in data 04.09.2025 dalla la certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 31.10.2024 Pt_1 attestante un reddito complessivo lordo di € 9.417,00 per l'anno di imposta 2021, di € 7.583,00 per l'anno di imposta 2022, di € 9.615,00 per l'anno di imposta 2023 ed il 730/25 di € 12.468,00.
Tenuto conto del fatto che la redditualità della ha da ultimo finanche superato quella dello Pt_1
e stante la situazione personale di quest'ultimo (è stato dichiarato dalla CP_1
Commissione medica invalido con inabilità lavorativa al 100% ed è ricoverato presso la struttura protetta Ente CRAP Epass di Monopoli stante il suo stato psichico, in quanto affetto da “Sindrome affettiva bipolare atipica SAI-Disturbo Esplosivo di personalità”), devesi revocare l'assegno di mantenimento muliebre a decorrere dal mese di febbraio 2025 (decorrenza coincidente con la data del deposito del ricorso, stante l'insussistenza ab origine del diritto della ricorrente a percepire detto assegno a fronte della limitata redditualità di controparte), con conseguente rigetto della domanda formulata dalla volta al riconoscimento in suo favore di detto assegno. Pt_1
3.- In ordine alle spese di lite, le stesse debbono essere compensate in ragione del fatto che l'assegno di mantenimento era stato riconosciuto nella contumacia della controparte, che ha inteso costituirsi solo a ridosso dell'ultima udienza di rimessione della causa al Collegio, documentando la sua situazione reddituale e personale, circostanza che ha poi indotto il Tribunale ad emanare la presente pronuncia di revoca, senza opposizione spiegata dalla controparte.
4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29.01.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. a modifica dell'ordinanza resa in data 11.07.2025, revoca l'assegno di mantenimento muliebre a decorrere dal mese di febbraio 2025 e, per l'effetto, rigetta la domanda della Pt_1 volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre;
3. compensa le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
3
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1368/2025 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Angela Santa Parte_1
Desantis;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Michele Coletti;
Controparte_1
- RESISTENTE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 10.09.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte, senza assegnazione di ulteriori termini;
il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso con propria nota del 16.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.01.2025 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito Controparte_1
Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con lo in Bitetto il 15.06.1991 CP_1
e che dalla loro unione era nata la figlia il 09.12.1992, economicamente autosufficiente. Per_1
1 Chiedeva che venisse posto in suo favore un assegno di mantenimento muliebre di € 500,00 mensili con versamento diretto a carico dell'ente pensionistico di controparte e con riconoscimento della proprietà della casa familiare in capo alla comune figlia, oltre al diritto di abitazione in favore dello
. CP_1
All'udienza di comparizione personale delle parti all'udienza dell'11.07.2025, il Giudice riconosceva in favore della un assegno di mantenimento di € 350,00 mensili a decorrere da febbraio Pt_1
2025, oltre aggiornamento Istat.
Si costituiva in giudizio in data 08.09.2025 contestando l'avversa Controparte_1 prospettazione dei fatti e domandando che venisse dichiarata la loro separazione personale nonché chiedendo che venisse revocato l'assegno di mantenimento muliebre, stante la sua precaria condizione personale e reddituale.
All'udienza figurata indicata in epigrafe la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nelle note scritte.
Il P.M. concludeva con propria nota del 16.09.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dalla è fondata e merita accoglimento. Pt_1
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
E che nel caso di specie la convivenza tra la e lo sia divenuta impossibile Pt_1 CP_1 risulta non solo dalla circostanza che il resistente non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione ma soprattutto perché entrambi i coniugi si sono allontanati da tempo.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.- Passando alle pronunce accessorie, questo Tribunale deve revocare le condizioni di cui all'ordinanza dell'11.07.2025 relative alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre.
La quantificazione di detto assegno nel mese di luglio 2025 in sede di emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c era stata effettuata tenendo conto del presunto reddito del resistente per come riferito dalla controparte ma, all'attualità, non è più pertinente a fronte delle sopravvenienze dedotte dallo con la sua costituzione in giudizio in data 08.09.2025, CP_1 debitamente comunicata a parte ricorrente in data 09.08.2025 dalla Cancelleria ma a cui la ricorrente non ha inteso replicare o tantomeno contestare.
Ebbene, rispetto all'ultimo provvedimento reso in data 11.07.2025 sono emersi nuovi elementi, ignorati da questo Tribunale, ovvero le parti hanno documentato il proprio dato reddituale annuale.
2 In atti sono stati depositati in data 08.09.2025 dallo il CUD 2023 con reddito da CP_1 pensione annuo lordo di € 7.583,01, il CUD 2024 di € 9.614,59 ed il CUD 2025 di € 10.540,66 ed in data 04.09.2025 dalla la certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 31.10.2024 Pt_1 attestante un reddito complessivo lordo di € 9.417,00 per l'anno di imposta 2021, di € 7.583,00 per l'anno di imposta 2022, di € 9.615,00 per l'anno di imposta 2023 ed il 730/25 di € 12.468,00.
Tenuto conto del fatto che la redditualità della ha da ultimo finanche superato quella dello Pt_1
e stante la situazione personale di quest'ultimo (è stato dichiarato dalla CP_1
Commissione medica invalido con inabilità lavorativa al 100% ed è ricoverato presso la struttura protetta Ente CRAP Epass di Monopoli stante il suo stato psichico, in quanto affetto da “Sindrome affettiva bipolare atipica SAI-Disturbo Esplosivo di personalità”), devesi revocare l'assegno di mantenimento muliebre a decorrere dal mese di febbraio 2025 (decorrenza coincidente con la data del deposito del ricorso, stante l'insussistenza ab origine del diritto della ricorrente a percepire detto assegno a fronte della limitata redditualità di controparte), con conseguente rigetto della domanda formulata dalla volta al riconoscimento in suo favore di detto assegno. Pt_1
3.- In ordine alle spese di lite, le stesse debbono essere compensate in ragione del fatto che l'assegno di mantenimento era stato riconosciuto nella contumacia della controparte, che ha inteso costituirsi solo a ridosso dell'ultima udienza di rimessione della causa al Collegio, documentando la sua situazione reddituale e personale, circostanza che ha poi indotto il Tribunale ad emanare la presente pronuncia di revoca, senza opposizione spiegata dalla controparte.
4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29.01.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. a modifica dell'ordinanza resa in data 11.07.2025, revoca l'assegno di mantenimento muliebre a decorrere dal mese di febbraio 2025 e, per l'effetto, rigetta la domanda della Pt_1 volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre;
3. compensa le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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