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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1656 / 2019 vertente
tra
nato a Tunisi, in [...], il [...] (CUI: Parte_1
– ID VESTANET: , elettivamente domici- P.IVA_1 Numero_1 liato in Muro Lucano (PZ), Via Sopra Maddalena n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mariani che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di nuovo difensore;
parte ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
[...] parte resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico presso il Tribunale CP_1
OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2019 ha proposto impu- gnazione avverso il provvedimento emesso il 09.05.2019 e notifica-
Pag. 1 di 19 to il 29.05.2019, con il quale la Commissione Territoriale per il ri- conoscimento della Protezione Internazionale di gli ha CP_1 negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme com- plementari di protezione.
Parte resistente, pur citata, non si è costituita in giudizio, per cui se ne dichiara la contumacia.
Disposta l'audizione del ricorrente, anche per più udienze, quest'ultimo non è comparso per rendere la libera audizione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione dal G.O.P. dele- gato all'istruzione del procedimento e alla redazione della bozza di provvedimento.
In via preliminare, con riferimento alle censure circa even- tuali violazioni delle garanzie procedimentali, va rilevato come, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, in man- canza di allegazione di uno specifico vulnus subito dall'interessa- to, dette censure non possano trovare accoglimento (secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in- fatti, la pretesa lesione deve essere “puntualmente dedotta ed al- legata” e non solo “genericamente dedotta”: cfr. Cass. n.
24543/2011; Cass. n. 420/2012; Cass. civ. sez. VI del 24 settembre
2012).
Va, poi, ulteriormente chiarito, sempre in via preliminare, come il giudizio in questione non abbia ad oggetto l'intrinseca le- gittimità dell'atto amministrativo impugnato, bensì il diritto sog- gettivo del ricorrente alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Ter- ritoriale (e al provvedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevanti.
L'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazio- nale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando ex novo la sussisten-
Pag. 2 di 19 za dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La vio- lazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del ri- conoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimentale, ma
è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione inter- nazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo status oggetto del presente giudizio.
Si evidenzia, infine, come il ricorrente non abbia subito alcu- na concreta violazione dello stesso, essendo stato posto nella con- dizione, dii essere ascoltato dinanzi al Giudice, onde precisare e puntualizza quanto già dedotto innanzi alla Commissione.
Per questi motivi
, le predette eccezioni non meritano acco- glimento.
Nel merito, si evidenzia come l'art. 1 della Convenzione di
Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifugiato “chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un de- terminato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
(cfr., Cass. n. 26822/07; Cass. n. 19930/07; Cass. n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenen- za ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ra- gione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionato- rie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valu- tazione demandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente si deve fondare, quindi, CP_1 sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di pro- venienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente
(esposto al rischio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente,
Pag. 3 di 19 così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, elementi di per sé sufficienti a costituire i pre- supposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo ne- cessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richie- dente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello
Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/2007, di attuazione della diret- tiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apo- lidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valuta- zione delle domande di protezione internazionale, impone al ri- chiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
Allo straniero che non possiede i requisiti per essere ricono- sciuto come rifugiato, il D.Lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un ri- schio effettivo di subire un danno grave;
l'art.14 del suddetto de- creto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la con- danna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato in- terno od internazionale.
Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'eserci- zio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché “il diritto di asilo è inte- ramente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazio- ni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugia-
Pag. 4 di 19 to, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un per- messo speciale, ad opera della esaustiva normativa di cui al
D.Lgs. n. 251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998”
(Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016) nonché la recente normativa introdotta dal DL 130 /2020 e convertita nella l. 18 dicembre 2020,
n. 173.
Ciò posto, parte ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Com- missione, di essere nato e cresciuto a Tunisi, di essere di religione musulmana e di aver frequentato la scuola pubblica per quindici anni;
di aver poi lavorato in un ristorante, in un negozio e vari mercati;
di avere lasciato il suo Paese di origine il 13.03. 2011 a causa dei disordini presenti a Tunisi dovuti al mutamento del go- verno e causa della situazione di povertà in cui viveva, la quale gli impediva di condurre una vita dignitosa. Per tale motivo si è im- barcato per l'Italia. Temeva in caso di rientro di ritrovare la situa- zione di povertà e disagi da cui si era allontanato,
Nel corso del giudizio, stante l'assenza alle udienze di audi- zione appositamente disposte, su richiesta ex art. 213 cpc del giu- dicante, la Questura depositava informativa in cui si dava atto che il richiedente, rimesso in libertà dal CPR di Palazzo San Ger- vasio (ove aveva fatto richiesta di protezione, in data 06.06.2019), per non convalida del fermo, veniva inviato alla Questura di Mi- lano per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.
Qui veniva in data 10.06.2019, veniva tratto in arresto per il reato di rapina aggravata, con convalida dell'arresto e provvedimento di custodia cautelare in carcere. Infine, in data 27.12.2019 era stato scarcerato per fine pena dal Carcere di San Vittore di Milano, ma non vi era traccia dell'effettivo allontanamento da territorio ita- liano ove pertanto potrebbe continuare a risiedere in modo clan- destino.
Ricostruita la storia personale del ricorrente, stante quanto dallo stesso dichiarato, e innanzi riportato, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato per motivi di persecuzione legati a motivi di razza, reli-
Pag. 5 di 19 gione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo socia- le o opinione politica. Seppur le dichiarazioni del richiedente in
Commissione evidenziano motivazioni di disagio familiare origi- nate dalla diversità religiosa, le stesse motivazioni sono apparse generiche e poco circostanziate, privi di episodi salienti e precisi in modo da rendere dimostrare l'effettivo disagio familiare e sociale del ricorrente e quindi il vulnus dallo stesso subito quotidiana- mente nel suo paese. Mancando quanto innanzi detto, tali moti- vazioni non consentono il riconoscimento della protezione interna- zionale.
Pertanto, la domanda per il riconoscimento dello status di ri- fugiato deve essere respinta.
Parimenti non è meritevole di accoglimento nemmeno la do- manda volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, difettando dei requisiti tassativamente indicati dall'art. 14 dal D.Lgs. n. 251/2007.
Il D.Lgs. n. 251/2007 riconosce allo straniero che non possie- de i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria;
l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno gra- ve: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civi- le derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
Nel caso di specie, tali ipotesi non ricorrono né avuto riguar- do alla condizione soggettiva del ricorrente, così come risultante dai racconti resi sia dinanzi alla Commissione né con riferimento alla situazione politico-sociale esistente nella zona di provenienza dello stesso.
Con particolare riguardo al requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c),
Pag. 6 di 19 deve ritenersi che, in assenza di un vero e proprio conflitto armato in corso e di una situazione di violenza “indiscriminata” che metta a rischio la vita della popolazione, assuma particolare valenza la situazione personale del richiedente asilo, il quale deve quanto- meno rappresentare una minaccia alla vita individuale che si ri- colleghi alla situazione esistente nel suo Paese di origine, (cfr. al riguardo Cass. n.24111/2015 che afferma: “La Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenze n.172 del 2009, Elgafaji e n. 285 del 2012, ) non ha affatto negato in assoluto la necessità Per_1 del requisito della personalizzazione della minaccia con riferimen- to alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett.
c), d.lgs. n. 251 del 2007), ma ha affermato che < una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratteriz- za il conflitto armato in corso (…) raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione corre- rebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia>>. E nella specie la
Corte d'appello ha appunto escluso, in fatto, che la regione di pro- venienza del ricorrente sia caratterizzata da una violenza di tale grado.”).
Difatti, quanto alla situazione socio politica del paese di pro- venienza, si evince dai dati aggiornati sulla Tunisia che il paese, dopo il rovesciamento del Presidente nel Persona_2
2011, al potere dal 1987, nell'ambito della “Rivoluzione dei Gel- somini”, la Tunisia ha avviato un processo di transizione democra- tica, culminato nell'adozione di una nuova Costituzione nel 2014, che ha introdotto un assetto istituzionale di semipresidenzialismo, ed è stata inizialmente celebrata come unico modello virtuoso tra i
Paesi attraversati dalle cosiddette primavere arabe. Tuttavia, la corruzione endemica, le difficoltà economiche, le minacce alla si- curezza e i problemi irrisolti relativi all'uguaglianza di genere e alla giustizia di transizione continuano a rappresentare un ostaco-
Pag. 7 di 19 lo al pieno consolidamento democratico. Inoltre, le misure di emergenza imposte dal Presidente , candidato indipen- Per_3 dente eletto con ampio consenso nel 2019, hanno creato profonda incertezza sul futuro della democrazia tunisina.
Come rileva la fonte , nel 2020, le conseguenze CP_2 dell'epidemia da COVID-19 hanno aggravato la crisi economica, determinando una ripresa delle attività dimostrative in tutto il
Paese, con un aumento significativo degli eventi di protesta pacifi- ci, che hanno raggiunto i livelli più alti dall'inizio di aprile 2019
(quando si erano intensificate le manifestazioni a livello nazionale contro un aumento del prezzo del carburante). Dopo che il governo ha allentato le restrizioni relative al contenimento della pandemia all'inizio di maggio 2020, il numero di manifestazioni è più che raddoppiato rispetto ad aprile con un trend crescente durante il corso dell'anno.
La principale fonte di instabilità nel paese nel 2020 è stata rappresentata dall'incremento delle proteste, scatenate dalla crisi economica e sanitaria, che hanno contribuito alla recente svolta politica del Presidente . L'elevato numero di proteste è da ri- Per_3 condurre non solo alle difficoltà socio-economiche che gravano da anni sugli strati più poveri della popolazione tunisina, e quindi all'elevato tasso di disoccupazione e alla mancata crescita econo- mica, ma anche alle ricadute che lo scoppio della pandemia ha prodotto, aggravando la crisi economica del Paese, e producendo una ripresa delle dimostrazioni di piazza.
La disoccupazione resta il motivo principale dietro alle pro- teste del 2020 e inizio 2021: dalla rivoluzione del 2011, il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 15-18%, con picchi del 36% tra i giovani e del 28% tra i laureati ( , Demonstrations spike CP_2 in Tunisia despite Covid-19 pandemic, 29 June 2020, https://acleddata.com/2020/06/29/demonstrations-spike-in-tunisia- despite-covid-19-pandemic/). Durante la prima metà del 2021, la perdurante crisi economica, la cattiva gestione della pandemia da
COVID-19 e la rivalità politica e istituzionale tra il Presidente
Pag. 8 di 19 , il Primo Ministro e il Presidente del Parte_2 Persona_4
Parlamento hanno ulteriormente esacerbato Persona_5 un già diffuso malcontento popolare. Le manifestazioni di strada si sono moltiplicate e a fine luglio 2021 i manifestanti, con prote- ste a livello nazionale, hanno invocato le dimissioni del governo e del Parlamento. Alcune di queste proteste sono diventate violente, con i partecipanti che hanno bruciato o preso d'assalto gli uffici del partito di in diverse città. Scontri con la Per_6 Per_5 polizia nella città di Sbeitla hanno determinato la morte di un giovane. Almeno altri due uomini sono morti a Sfax e Persona_7 durante scontri con la polizia. Il 24 luglio 2021 il Presidente Per_3 ha prorogato fino all'inizio del 2022 lo stato di emergenza in vigo- re quasi ininterrottamente da quando è stato instaurato per la prima volta nel 2015 a seguito di una serie di attentati terroristi- ci. Il 25 luglio 2021, il Presidente ha annunciato una serie Pt_2 di misure di emergenza, tra cui la sospensione del Parlamento, la destituzione del Primo Ministro l'abrogazione dell'im- Per_4 munità dei legislatori, un coprifuoco esteso e il divieto di manife- stazioni pubbliche, citando quale base giuridica l'articolo 80 della
Costituzione, che consente al Presidente di adottare le misure ne- cessarie in caso di minaccia imminente per le istituzioni, la sicu- rezza o l'indipendenza del Paese, sebbene l'articolo richieda anche la consultazione con il Primo Ministro e il Presidente del Parla- mento e vieti lo scioglimento del Parlamento. In assenza di una
Corte costituzionale, la cui creazione è rimasta pendente, non esi- steva un organo indipendente in grado di pronunciarsi sulla costi- tuzionalità degli atti del Presidente . Ad ogni modo, i son- Pt_2 daggi dell'opinione pubblica nei mesi successivi al 25 luglio hanno riscontrato un significativo sostegno popolare per il Presidente. A fine agosto 2021, ha esteso le misure di emergenza e a fine Pt_2 settembre ha incaricato un nuovo Primo Ministro, , Persona_8 prima donna a ricoprire tale ruolo nella storia del Paese, la quale ha scelto i membri del nuovo esecutivo, approvato con decreto pre- sidenziale l'11 ottobre 2021. A dicembre 2021, il Presidente Pt_2
Pag. 9 di 19 ha annunciato i piani per un processo di revisione costituzionale che comporterebbe una consultazione pubblica online, che culmi- nerà in un referendum nel luglio 2022. Ha anche annunciato l'in- tenzione di indire elezioni parlamentari nel dicembre 2022. Que- sta tabella di marcia estende lo stato di emergenza del Presidente
di un altro anno e gli consente di rafforzare ulteriormente la Pt_2 sua presa sul potere. Allo stesso tempo, fissando nuove elezioni, ha di fatto sciolto il Parlamento sospeso. continua inoltre a Pt_2 respingere le richieste di un dialogo nazionale da parte di vari at- tori, in particolare l'Unione generale del lavoro tunisina (UGTT), la principale organizzazione sindacale del paese (Freedom House:
Freedom in the World 2022 - Tunisia, 28 febbraio 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2068830.html; HRW – Human
Rights Watch: World Report 2022 -Tunisia, 13 January 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2066567.html ) Dal 25 luglio
2021, si sono periodicamente verificate proteste di piazza, sia a favore sia contro il Presidente, che hanno polarizzato pericolosa- mente la società tunisina. I sostenitori del Presidente , ap- Pt_2 parentemente in maggioranza tra la popolazione, sebbene il suo consenso appaia in declino, si contrappongono ai suoi detrattori, che hanno condannato la dimostrazione di forza del Presidente come un vero e proprio "colpo di Stato" (alcuni, come il parlamen- tare sospeso venendo condannati finanche alla re- Persona_9 clusione ( ICG – International Crisis Group, Crisis Watch – Tuni- sia, February 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts-and- february-trends-0#tunisia). Alcuni attori, per lo più islamisti del campo anti-Saïed, stanno spingendo affinché il Parlamento si riu- nisca di nuovo a determinate condizioni: rivedere i suoi regola- menti interni per renderlo più efficiente, tornare alla Costituzione del gennaio 2014 e ripristinare la "democrazia". Dopo la presenta- zione da parte del Presidente della tabella di marcia con gli Pt_2 appuntamenti per le prossime consultazioni (referendum ed ele- zioni parlamentari), il Consiglio dell'Unione Europea, che aveva
Pag. 10 di 19 inizialmente auspicato un ritorno all'ordine costituzionale del
2014, ha smesso di avanzare tali richieste, mostrando un'apertura ai cambiamenti che potrebbero derivare dal prossimo referendum costituzionale del luglio 2022. (ICG – International Crisis Group,
Tunisia: Toward a Return to Constitutionality, 27 gennaio 2022, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north- africa/tunisia/tunisia-toward-return-constitutionality)
Il 6 febbraio 2022 il Presidente ha annunciato lo scio- Pt_2 glimento del Consiglio superiore della magistratura, organo isti- tuito nel 2016 e incaricato di garantire l'indipendenza della magi- stratura, accusandolo di “pregiudizio”, “corruzione” e di aver ri- tardato indagini politicamente sensibili. Lo scioglimento del Con- siglio superiore della magistratura è stato formalizzato con decre- to del 12 febbraio 2022. Il Presidente, che ha istituito de facto un consiglio giudiziario provvisorio sotto il proprio controllo, si è an- che arrogato il potere di revocare i giudici, bloccarne la promozio- ne o la nomina.
La decisione, che rafforza la presa del Presidente sulla magi- stratura e l'accentramento dei poteri nelle sue mani, è stata criti- cata dalla comunità internazionale, che ritiene che pregiudichi il funzionamento del sistema giudiziario e il rispetto della sua indi- pendenza. L'alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni
Unite Michelle Bachelet ha esortato il Presidente tunisino a ripri- stinare il Consiglio superiore della magistratura, avvertendo che il suo scioglimento minerebbe gravemente lo stato di diritto, la se- parazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura nel Pae- se. Anche gruppi della società tunisina hanno espresso il loro dis- senso, con alcune migliaia di persone che hanno partecipato alle manifestazioni di protesta indette subito dopo l'annuncio dello scioglimento dell'organo giudiziario. Il 18 febbraio 2022 il Presi- dente ha prorogato lo stato di emergenza fino alla fine Pt_2 dell'anno, mentre il 24 febbraio ha comunicato che dichiarerà fuo- ri legge i finanziamenti esteri per le organizzazioni della società civile, adducendo la necessità di fermare le interferenze straniere.
Pag. 11 di 19 (ICG – International Crisis Group, Crisis Watch – Tunisia, Feb- ruary 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts- and-february-trends-0#tunisia Controparte_3
Dissolution of Tunisia's High
[...]
Judicial Council seriously undermines rule of law in Tunisia –
Bachelet, 8 February 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2067773.htm )
Per quanto concerne i dati più prettamente inerenti alla si- tuazione della sicurezza, il data base riporta che nel pe- CP_2 riodo 01 gennaio -31 dicembre 2021 si è registrato un totale di
1.352 eventi e 19 vittime (5 eventi classificati come battaglie, 11 violenza remota/esplosioni, proteste 1.032, 290 sommosse/tumulti,
7 sviluppi strategici, 7 episodi di violenza contro civili che causa- vano la morte di 7 civili). Nel periodo 01 gennaio – 04 marzo 2022
riferiva di un totale di 178 eventi, di cui 1 battaglia, 10 CP_2 sommosse e 167 proteste. Non sono state registrate vittime nel periodo di riferimento.(ACLED – Armed Conflict Location &
Event Data Project, Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard) Sul fronte della minaccia terroristica, nel 2021, la Tunisia si è collocata al 38esimo posto su 163 (impatto medio) nella classifica globale che misura l'impatto del terrorismo, in una scala dove 1 rappresenta l'impatto maggiore. Nel 2020, la Tunisia si era attestata al 39esimo posto, una variazione che segnala una vulnerabilità lievemente maggio- re al terrorismo (IPE – Institute for Economics & Peace, Global
Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism, Syd- ney, marzo 2022, disponibile al link: http://visionofhumanity.org/resources). Nel complesso, a partire dal 2015, il tasso di attacchi terroristici in Tunisia è diminuito per effetto di un notevole miglioramento delle capacità delle forze di sicurezza del Paese, da attribuirsi ad interventi quali la creazione della Commissione nazionale per la lotta al terrorismo,
l'elaborazione di una strategia antiterrorismo globale, ispirata al modello europeo, l'addestramento e l'assistenza alle forze di sicu-
Pag. 12 di 19 rezza da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Il rapporto del Dipartimento di Stato americano sul terrorismo relativo al
2020 riferisce che, sebbene il rischio di attività terroristiche sia rimasto elevato, esacerbato dalla persistente instabilità in Libia, la frequenza e l'entità degli attacchi terroristici nel 2020 sono di- minuite rispetto al 2019. La Tunisia ha ottenuto progressi nella professionalizzazione del suo apparato di sicurezza, che ha dimo- strato una prontezza costante e ha svolto proattivamente opera- zioni anti-terrorismo durante tutto il 2020 (USDOS – US De- partment of State: Country Report on Terrorism 2020 - Chapter 1
- Tunisia, 16 dicembre 2021, https://www.ecoi.net/en/document/2065451.html). Da luglio 2021 non si è osservata alcuna attività di protesta realmente significa- tiva. Inoltre, non si sono verificate ricadute di violenza dalle pro- vince nordoccidentali, interessate dalla militanza, dove gruppi le- gati a IS e al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM) hanno ingag- giato un'insurrezione contro lo Stato dal 2011. Mentre operazioni antiterrorismo nella provincia di Kasserine sono proseguite per tutto il 2021, nessun significativo incidente terroristico si è verifi- cato nei maggiori centri urbani dall'attacco con un coltello a una pattuglia della Guardia nazionale a Sousse nel settembre 2020
(Jamestown Foundation, Tunisia's Tense Political Situation and
Consequences for Counterterrorism;
Terrorism Monitor Volume:
19 Issue: 16, 13 August 2021, https://www.ecoi.net/en/document/2058727.html).
Alla luce delle fonti consultate, per quanto concerne la Per_10
[...
, pur dovendo darsi atto della deriva anti-democratica cui si sta assistendo nel Paese, le informazioni disponibili non consentono però di ritenere esistente un conflitto armato come sopra delinea- to, ma una situazione caratterizzata dall'instabilità politica, o an- cora delle regolari e diffuse espressioni di malcontento e disagio sociale, talvolta anche con esiti violenti, i quali però hanno portata e conseguenze circoscritte, che non si estendono all'intera popola- zione. Una tale situazione di instabilità politica ed istituzionale
Pag. 13 di 19 non è dunque assimilabile al concetto di conflitto armato che as- surga a livelli di “violenza indiscriminata”, come desumibile dai dati disponibili in www.acleddata.com/data-export-tool, e non sus- sistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria sotto il profilo di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007.
Ne consegue che la domanda di protezione sussidiaria va ri- gettata anche sotto questo profilo.
Con riferimento, infine, alla richiesta di protezione c.d
“umanitaria”, va posto in evidenza l'emanazione ed entrata in vi- gore del D.L. 130 del 21 ottobre del 2020, convertito nella legge n.
173 del 18.12.2020, ed in via particolare della norma transitoria prevista all'art. 15, di tale D.L., che dispone l'applicazione della normativa contenuta alle fattispecie pendenti innanzi alle Sezioni
Immigrazioni. Ciò a differenza del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132/ 2018, ed in vigore dal 5 ottobre 2018, mancante di norma transitoria e quindi applicabile alle fattispecie introdotte solo dopo l'entrata in vigore (5/10/2018) della suddetta legge. Criterio questo indicato dalla Corte di Cassazione (sez. un.
13.11. 2019 n. 29459, 29460, 29461) stante il silenzio normativo circa il regime transitorio e con l'intento di differenziare quando trovasse applicazione la vecchia normativa con la protezione umanitaria e quando la nuova normativa con la protezione specia- le, il nomen della protezione, “speciale”, costituisce ulteriore ele- mento novativo, introdotto dalla disciplina del DL. 113/2018.
Pertanto, i procedimenti precedenti alla vigenza della nor- mativa richiamata, venivano scrutinati sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, mentre con la nuo- va normativa il momento di presentazione della domanda non ri- leva in nessun modo.
Ciò posto, con il D. L. 130 /2020, convertito in legge n. 173 del 18.12.2020, il legislatore ha previsto ulteriori ipotesi di prote- zione speciale in aggiunta a quelle già previste dal D.L. 113/2018, ovvero situazioni di vulnerabilità aggiunte alle precedenti che
Pag. 14 di 19 possono dar luogo al rilascio di un permesso “speciale” da parte del Questore, di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla di- citura “casi speciali” su segnalazione e rinvio delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio di impugnazione, sog- getto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dell'art. 1 comma 9 del d.l. 113-18. La novella normativa, in particolare, in- troduce e tutela ulteriori situazioni “vulnerabili” e le individua come situazioni cui necessitano di “protezione speciale” in consi- derazione dell'esposizione cui il richiedente, ove rimpatriato, po- trebbe essere esposto.
In particolare, le predette situazioni risultano tipizzate per come segue:
a) per rischio di torture o trattamenti inumani o de- gradanti, ritenendo non ammessi i respingimenti, l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato, qualora vi siano fondati motivi che il richiedente possa essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti. Ugualmente non sono ammessi espulsione, estradizione e respingimento del richiedente (conformato, quindi, nuovamente il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Costituzione nel rispetto dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di so- lidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i citta- dini stranieri, art. 2 comma 2 costituzione, e i doveri europei e in- ternazionali ex art. 117, comma 1 costituzione, nonché art. 19, pa- ragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e 3 e 8 conv. eu- ropea salvaguardia dei diritti dell'umo e delle libertà fondamenta- li), verso paesi in cui vi sia fondato motivo che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, condizio- nato però dall'assenza di ragioni impeditive connesse alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
b) protezione speciale per lesione del rispetto della vi- ta privata e familiare ove l'allontanamento dal territorio nazio- nale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Questo permesso speciale è condizionato
Pag. 15 di 19 all'assenza di ragioni impedienti dovute alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Il Giudice deve tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del ricorrente, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della du- rata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine. Il legi- slatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex ar- ticolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costitu- zionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stra- nieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed in- ternazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3
e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Si determina una sostanziale conti- nuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della no- vella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del de- creto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressio- ne del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Secondo la nuova normati- va, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione in- terna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e fa- miliare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del di- ritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha di- sciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del di- ritto alla protezione interna. Gli elementi che costituiscono para- metro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli fami- liari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la du- rata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di lega- mi familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi
Pag. 16 di 19 indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rim- patrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costi- tuire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fon- damentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020,
n. 7733). L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al ri- spetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene al contenuto del giudizio di ac- certamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla conte- stualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla compara- zione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Anche sulla scorta delle nuove norme, si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del ri- chiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della parten- za e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo stra- niero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpatrio costi- tuisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali;
c) protezione per ragioni di salute che deve essere rico- nosciuto agli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie accertate per il tramite di certifica- zioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche o da un medico convenzionato con il S.S.N. e devono essere tali da determinare, in caso di rimpatrio un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio;
Pag. 17 di 19 d) protezione per cure mediche che si fonda sull'esistenza di documentate e necessarie cure mediche;
e) protezione per calamità per la quale rileva l'esistenza nel paese di origine di una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza di condizioni di sicurezza.
A questi casi si aggiungono quelli già previsti dal D.L.
113/2018:
f) permesso di soggiorno per protezione sociale che viene rilasciato quando nel corso di operazioni di polizia, di inda- gini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate si- tuazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associa- zione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
g) permesso di soggiorno per vittime di violenza do- mestica che abbiano patito uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non con- viventi;
h) permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo: ove il cittadino straniero abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;
i) permesso per atti di particolare valore civile: rila- sciato qualora il cittadino straniero abbia compiuto atti di partico- lare valore civile è rilasciato su autorizzazione del Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto.
Ebbene, considerati i casi speciali di cui alla normativa in- nanzi richiamata, nel caso di specie, scrutinati tutte le ipotesi previste, e osservata la condotta del richiedente, su suolo italiano,
Pag. 18 di 19 va evidenziato la difficoltà e la mancanza di inserimento dello stesso nel tessuto socio-economico del territorio nazionale. Difatti, mancano, nelle dichiarazioni del richiedente, riferimenti ad attivi- tà lavorative con proventi, mancano riferimenti a dimore stabili o a famiglia su suolo italiano ed alcuna documentazione è stata prodotta. Fattori quelli innanzi detti, che non possono essere tra- lasciati e che costituiscono indice di mancata integrazione nel tes- suto socio-economico del territorio nazionale e che ostano alla con- cessione di qualunque permesso di soggiorno, anche per protezio- ne complementare.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
Quanto alle spese di lite, nulla deve disporsi tenuto conto della mancata costituzione della P.A. resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA il ricorso;
- NULLA per le spese di lite.
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 05.03.2025
(Motivazione redatta con la collaborazione del G.O.P. Dott.ssa Mariella
Elena Cirillo)
La Presidente
(dott.ssa Licia Tomay)
Pag. 19 di 19
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1656 / 2019 vertente
tra
nato a Tunisi, in [...], il [...] (CUI: Parte_1
– ID VESTANET: , elettivamente domici- P.IVA_1 Numero_1 liato in Muro Lucano (PZ), Via Sopra Maddalena n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mariani che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di nuovo difensore;
parte ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
[...] parte resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico presso il Tribunale CP_1
OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2019 ha proposto impu- gnazione avverso il provvedimento emesso il 09.05.2019 e notifica-
Pag. 1 di 19 to il 29.05.2019, con il quale la Commissione Territoriale per il ri- conoscimento della Protezione Internazionale di gli ha CP_1 negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme com- plementari di protezione.
Parte resistente, pur citata, non si è costituita in giudizio, per cui se ne dichiara la contumacia.
Disposta l'audizione del ricorrente, anche per più udienze, quest'ultimo non è comparso per rendere la libera audizione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione dal G.O.P. dele- gato all'istruzione del procedimento e alla redazione della bozza di provvedimento.
In via preliminare, con riferimento alle censure circa even- tuali violazioni delle garanzie procedimentali, va rilevato come, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, in man- canza di allegazione di uno specifico vulnus subito dall'interessa- to, dette censure non possano trovare accoglimento (secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in- fatti, la pretesa lesione deve essere “puntualmente dedotta ed al- legata” e non solo “genericamente dedotta”: cfr. Cass. n.
24543/2011; Cass. n. 420/2012; Cass. civ. sez. VI del 24 settembre
2012).
Va, poi, ulteriormente chiarito, sempre in via preliminare, come il giudizio in questione non abbia ad oggetto l'intrinseca le- gittimità dell'atto amministrativo impugnato, bensì il diritto sog- gettivo del ricorrente alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Ter- ritoriale (e al provvedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevanti.
L'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazio- nale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando ex novo la sussisten-
Pag. 2 di 19 za dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La vio- lazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del ri- conoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimentale, ma
è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione inter- nazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo status oggetto del presente giudizio.
Si evidenzia, infine, come il ricorrente non abbia subito alcu- na concreta violazione dello stesso, essendo stato posto nella con- dizione, dii essere ascoltato dinanzi al Giudice, onde precisare e puntualizza quanto già dedotto innanzi alla Commissione.
Per questi motivi
, le predette eccezioni non meritano acco- glimento.
Nel merito, si evidenzia come l'art. 1 della Convenzione di
Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifugiato “chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un de- terminato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
(cfr., Cass. n. 26822/07; Cass. n. 19930/07; Cass. n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenen- za ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ra- gione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionato- rie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valu- tazione demandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente si deve fondare, quindi, CP_1 sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di pro- venienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente
(esposto al rischio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente,
Pag. 3 di 19 così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, elementi di per sé sufficienti a costituire i pre- supposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo ne- cessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richie- dente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello
Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/2007, di attuazione della diret- tiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apo- lidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valuta- zione delle domande di protezione internazionale, impone al ri- chiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
Allo straniero che non possiede i requisiti per essere ricono- sciuto come rifugiato, il D.Lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un ri- schio effettivo di subire un danno grave;
l'art.14 del suddetto de- creto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la con- danna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato in- terno od internazionale.
Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'eserci- zio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché “il diritto di asilo è inte- ramente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazio- ni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugia-
Pag. 4 di 19 to, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un per- messo speciale, ad opera della esaustiva normativa di cui al
D.Lgs. n. 251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998”
(Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016) nonché la recente normativa introdotta dal DL 130 /2020 e convertita nella l. 18 dicembre 2020,
n. 173.
Ciò posto, parte ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Com- missione, di essere nato e cresciuto a Tunisi, di essere di religione musulmana e di aver frequentato la scuola pubblica per quindici anni;
di aver poi lavorato in un ristorante, in un negozio e vari mercati;
di avere lasciato il suo Paese di origine il 13.03. 2011 a causa dei disordini presenti a Tunisi dovuti al mutamento del go- verno e causa della situazione di povertà in cui viveva, la quale gli impediva di condurre una vita dignitosa. Per tale motivo si è im- barcato per l'Italia. Temeva in caso di rientro di ritrovare la situa- zione di povertà e disagi da cui si era allontanato,
Nel corso del giudizio, stante l'assenza alle udienze di audi- zione appositamente disposte, su richiesta ex art. 213 cpc del giu- dicante, la Questura depositava informativa in cui si dava atto che il richiedente, rimesso in libertà dal CPR di Palazzo San Ger- vasio (ove aveva fatto richiesta di protezione, in data 06.06.2019), per non convalida del fermo, veniva inviato alla Questura di Mi- lano per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.
Qui veniva in data 10.06.2019, veniva tratto in arresto per il reato di rapina aggravata, con convalida dell'arresto e provvedimento di custodia cautelare in carcere. Infine, in data 27.12.2019 era stato scarcerato per fine pena dal Carcere di San Vittore di Milano, ma non vi era traccia dell'effettivo allontanamento da territorio ita- liano ove pertanto potrebbe continuare a risiedere in modo clan- destino.
Ricostruita la storia personale del ricorrente, stante quanto dallo stesso dichiarato, e innanzi riportato, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato per motivi di persecuzione legati a motivi di razza, reli-
Pag. 5 di 19 gione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo socia- le o opinione politica. Seppur le dichiarazioni del richiedente in
Commissione evidenziano motivazioni di disagio familiare origi- nate dalla diversità religiosa, le stesse motivazioni sono apparse generiche e poco circostanziate, privi di episodi salienti e precisi in modo da rendere dimostrare l'effettivo disagio familiare e sociale del ricorrente e quindi il vulnus dallo stesso subito quotidiana- mente nel suo paese. Mancando quanto innanzi detto, tali moti- vazioni non consentono il riconoscimento della protezione interna- zionale.
Pertanto, la domanda per il riconoscimento dello status di ri- fugiato deve essere respinta.
Parimenti non è meritevole di accoglimento nemmeno la do- manda volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, difettando dei requisiti tassativamente indicati dall'art. 14 dal D.Lgs. n. 251/2007.
Il D.Lgs. n. 251/2007 riconosce allo straniero che non possie- de i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria;
l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno gra- ve: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civi- le derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
Nel caso di specie, tali ipotesi non ricorrono né avuto riguar- do alla condizione soggettiva del ricorrente, così come risultante dai racconti resi sia dinanzi alla Commissione né con riferimento alla situazione politico-sociale esistente nella zona di provenienza dello stesso.
Con particolare riguardo al requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c),
Pag. 6 di 19 deve ritenersi che, in assenza di un vero e proprio conflitto armato in corso e di una situazione di violenza “indiscriminata” che metta a rischio la vita della popolazione, assuma particolare valenza la situazione personale del richiedente asilo, il quale deve quanto- meno rappresentare una minaccia alla vita individuale che si ri- colleghi alla situazione esistente nel suo Paese di origine, (cfr. al riguardo Cass. n.24111/2015 che afferma: “La Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenze n.172 del 2009, Elgafaji e n. 285 del 2012, ) non ha affatto negato in assoluto la necessità Per_1 del requisito della personalizzazione della minaccia con riferimen- to alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett.
c), d.lgs. n. 251 del 2007), ma ha affermato che < una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratteriz- za il conflitto armato in corso (…) raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione corre- rebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia>>. E nella specie la
Corte d'appello ha appunto escluso, in fatto, che la regione di pro- venienza del ricorrente sia caratterizzata da una violenza di tale grado.”).
Difatti, quanto alla situazione socio politica del paese di pro- venienza, si evince dai dati aggiornati sulla Tunisia che il paese, dopo il rovesciamento del Presidente nel Persona_2
2011, al potere dal 1987, nell'ambito della “Rivoluzione dei Gel- somini”, la Tunisia ha avviato un processo di transizione democra- tica, culminato nell'adozione di una nuova Costituzione nel 2014, che ha introdotto un assetto istituzionale di semipresidenzialismo, ed è stata inizialmente celebrata come unico modello virtuoso tra i
Paesi attraversati dalle cosiddette primavere arabe. Tuttavia, la corruzione endemica, le difficoltà economiche, le minacce alla si- curezza e i problemi irrisolti relativi all'uguaglianza di genere e alla giustizia di transizione continuano a rappresentare un ostaco-
Pag. 7 di 19 lo al pieno consolidamento democratico. Inoltre, le misure di emergenza imposte dal Presidente , candidato indipen- Per_3 dente eletto con ampio consenso nel 2019, hanno creato profonda incertezza sul futuro della democrazia tunisina.
Come rileva la fonte , nel 2020, le conseguenze CP_2 dell'epidemia da COVID-19 hanno aggravato la crisi economica, determinando una ripresa delle attività dimostrative in tutto il
Paese, con un aumento significativo degli eventi di protesta pacifi- ci, che hanno raggiunto i livelli più alti dall'inizio di aprile 2019
(quando si erano intensificate le manifestazioni a livello nazionale contro un aumento del prezzo del carburante). Dopo che il governo ha allentato le restrizioni relative al contenimento della pandemia all'inizio di maggio 2020, il numero di manifestazioni è più che raddoppiato rispetto ad aprile con un trend crescente durante il corso dell'anno.
La principale fonte di instabilità nel paese nel 2020 è stata rappresentata dall'incremento delle proteste, scatenate dalla crisi economica e sanitaria, che hanno contribuito alla recente svolta politica del Presidente . L'elevato numero di proteste è da ri- Per_3 condurre non solo alle difficoltà socio-economiche che gravano da anni sugli strati più poveri della popolazione tunisina, e quindi all'elevato tasso di disoccupazione e alla mancata crescita econo- mica, ma anche alle ricadute che lo scoppio della pandemia ha prodotto, aggravando la crisi economica del Paese, e producendo una ripresa delle dimostrazioni di piazza.
La disoccupazione resta il motivo principale dietro alle pro- teste del 2020 e inizio 2021: dalla rivoluzione del 2011, il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 15-18%, con picchi del 36% tra i giovani e del 28% tra i laureati ( , Demonstrations spike CP_2 in Tunisia despite Covid-19 pandemic, 29 June 2020, https://acleddata.com/2020/06/29/demonstrations-spike-in-tunisia- despite-covid-19-pandemic/). Durante la prima metà del 2021, la perdurante crisi economica, la cattiva gestione della pandemia da
COVID-19 e la rivalità politica e istituzionale tra il Presidente
Pag. 8 di 19 , il Primo Ministro e il Presidente del Parte_2 Persona_4
Parlamento hanno ulteriormente esacerbato Persona_5 un già diffuso malcontento popolare. Le manifestazioni di strada si sono moltiplicate e a fine luglio 2021 i manifestanti, con prote- ste a livello nazionale, hanno invocato le dimissioni del governo e del Parlamento. Alcune di queste proteste sono diventate violente, con i partecipanti che hanno bruciato o preso d'assalto gli uffici del partito di in diverse città. Scontri con la Per_6 Per_5 polizia nella città di Sbeitla hanno determinato la morte di un giovane. Almeno altri due uomini sono morti a Sfax e Persona_7 durante scontri con la polizia. Il 24 luglio 2021 il Presidente Per_3 ha prorogato fino all'inizio del 2022 lo stato di emergenza in vigo- re quasi ininterrottamente da quando è stato instaurato per la prima volta nel 2015 a seguito di una serie di attentati terroristi- ci. Il 25 luglio 2021, il Presidente ha annunciato una serie Pt_2 di misure di emergenza, tra cui la sospensione del Parlamento, la destituzione del Primo Ministro l'abrogazione dell'im- Per_4 munità dei legislatori, un coprifuoco esteso e il divieto di manife- stazioni pubbliche, citando quale base giuridica l'articolo 80 della
Costituzione, che consente al Presidente di adottare le misure ne- cessarie in caso di minaccia imminente per le istituzioni, la sicu- rezza o l'indipendenza del Paese, sebbene l'articolo richieda anche la consultazione con il Primo Ministro e il Presidente del Parla- mento e vieti lo scioglimento del Parlamento. In assenza di una
Corte costituzionale, la cui creazione è rimasta pendente, non esi- steva un organo indipendente in grado di pronunciarsi sulla costi- tuzionalità degli atti del Presidente . Ad ogni modo, i son- Pt_2 daggi dell'opinione pubblica nei mesi successivi al 25 luglio hanno riscontrato un significativo sostegno popolare per il Presidente. A fine agosto 2021, ha esteso le misure di emergenza e a fine Pt_2 settembre ha incaricato un nuovo Primo Ministro, , Persona_8 prima donna a ricoprire tale ruolo nella storia del Paese, la quale ha scelto i membri del nuovo esecutivo, approvato con decreto pre- sidenziale l'11 ottobre 2021. A dicembre 2021, il Presidente Pt_2
Pag. 9 di 19 ha annunciato i piani per un processo di revisione costituzionale che comporterebbe una consultazione pubblica online, che culmi- nerà in un referendum nel luglio 2022. Ha anche annunciato l'in- tenzione di indire elezioni parlamentari nel dicembre 2022. Que- sta tabella di marcia estende lo stato di emergenza del Presidente
di un altro anno e gli consente di rafforzare ulteriormente la Pt_2 sua presa sul potere. Allo stesso tempo, fissando nuove elezioni, ha di fatto sciolto il Parlamento sospeso. continua inoltre a Pt_2 respingere le richieste di un dialogo nazionale da parte di vari at- tori, in particolare l'Unione generale del lavoro tunisina (UGTT), la principale organizzazione sindacale del paese (Freedom House:
Freedom in the World 2022 - Tunisia, 28 febbraio 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2068830.html; HRW – Human
Rights Watch: World Report 2022 -Tunisia, 13 January 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2066567.html ) Dal 25 luglio
2021, si sono periodicamente verificate proteste di piazza, sia a favore sia contro il Presidente, che hanno polarizzato pericolosa- mente la società tunisina. I sostenitori del Presidente , ap- Pt_2 parentemente in maggioranza tra la popolazione, sebbene il suo consenso appaia in declino, si contrappongono ai suoi detrattori, che hanno condannato la dimostrazione di forza del Presidente come un vero e proprio "colpo di Stato" (alcuni, come il parlamen- tare sospeso venendo condannati finanche alla re- Persona_9 clusione ( ICG – International Crisis Group, Crisis Watch – Tuni- sia, February 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts-and- february-trends-0#tunisia). Alcuni attori, per lo più islamisti del campo anti-Saïed, stanno spingendo affinché il Parlamento si riu- nisca di nuovo a determinate condizioni: rivedere i suoi regola- menti interni per renderlo più efficiente, tornare alla Costituzione del gennaio 2014 e ripristinare la "democrazia". Dopo la presenta- zione da parte del Presidente della tabella di marcia con gli Pt_2 appuntamenti per le prossime consultazioni (referendum ed ele- zioni parlamentari), il Consiglio dell'Unione Europea, che aveva
Pag. 10 di 19 inizialmente auspicato un ritorno all'ordine costituzionale del
2014, ha smesso di avanzare tali richieste, mostrando un'apertura ai cambiamenti che potrebbero derivare dal prossimo referendum costituzionale del luglio 2022. (ICG – International Crisis Group,
Tunisia: Toward a Return to Constitutionality, 27 gennaio 2022, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north- africa/tunisia/tunisia-toward-return-constitutionality)
Il 6 febbraio 2022 il Presidente ha annunciato lo scio- Pt_2 glimento del Consiglio superiore della magistratura, organo isti- tuito nel 2016 e incaricato di garantire l'indipendenza della magi- stratura, accusandolo di “pregiudizio”, “corruzione” e di aver ri- tardato indagini politicamente sensibili. Lo scioglimento del Con- siglio superiore della magistratura è stato formalizzato con decre- to del 12 febbraio 2022. Il Presidente, che ha istituito de facto un consiglio giudiziario provvisorio sotto il proprio controllo, si è an- che arrogato il potere di revocare i giudici, bloccarne la promozio- ne o la nomina.
La decisione, che rafforza la presa del Presidente sulla magi- stratura e l'accentramento dei poteri nelle sue mani, è stata criti- cata dalla comunità internazionale, che ritiene che pregiudichi il funzionamento del sistema giudiziario e il rispetto della sua indi- pendenza. L'alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni
Unite Michelle Bachelet ha esortato il Presidente tunisino a ripri- stinare il Consiglio superiore della magistratura, avvertendo che il suo scioglimento minerebbe gravemente lo stato di diritto, la se- parazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura nel Pae- se. Anche gruppi della società tunisina hanno espresso il loro dis- senso, con alcune migliaia di persone che hanno partecipato alle manifestazioni di protesta indette subito dopo l'annuncio dello scioglimento dell'organo giudiziario. Il 18 febbraio 2022 il Presi- dente ha prorogato lo stato di emergenza fino alla fine Pt_2 dell'anno, mentre il 24 febbraio ha comunicato che dichiarerà fuo- ri legge i finanziamenti esteri per le organizzazioni della società civile, adducendo la necessità di fermare le interferenze straniere.
Pag. 11 di 19 (ICG – International Crisis Group, Crisis Watch – Tunisia, Feb- ruary 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts- and-february-trends-0#tunisia Controparte_3
Dissolution of Tunisia's High
[...]
Judicial Council seriously undermines rule of law in Tunisia –
Bachelet, 8 February 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2067773.htm )
Per quanto concerne i dati più prettamente inerenti alla si- tuazione della sicurezza, il data base riporta che nel pe- CP_2 riodo 01 gennaio -31 dicembre 2021 si è registrato un totale di
1.352 eventi e 19 vittime (5 eventi classificati come battaglie, 11 violenza remota/esplosioni, proteste 1.032, 290 sommosse/tumulti,
7 sviluppi strategici, 7 episodi di violenza contro civili che causa- vano la morte di 7 civili). Nel periodo 01 gennaio – 04 marzo 2022
riferiva di un totale di 178 eventi, di cui 1 battaglia, 10 CP_2 sommosse e 167 proteste. Non sono state registrate vittime nel periodo di riferimento.(ACLED – Armed Conflict Location &
Event Data Project, Dashboard, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard) Sul fronte della minaccia terroristica, nel 2021, la Tunisia si è collocata al 38esimo posto su 163 (impatto medio) nella classifica globale che misura l'impatto del terrorismo, in una scala dove 1 rappresenta l'impatto maggiore. Nel 2020, la Tunisia si era attestata al 39esimo posto, una variazione che segnala una vulnerabilità lievemente maggio- re al terrorismo (IPE – Institute for Economics & Peace, Global
Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism, Syd- ney, marzo 2022, disponibile al link: http://visionofhumanity.org/resources). Nel complesso, a partire dal 2015, il tasso di attacchi terroristici in Tunisia è diminuito per effetto di un notevole miglioramento delle capacità delle forze di sicurezza del Paese, da attribuirsi ad interventi quali la creazione della Commissione nazionale per la lotta al terrorismo,
l'elaborazione di una strategia antiterrorismo globale, ispirata al modello europeo, l'addestramento e l'assistenza alle forze di sicu-
Pag. 12 di 19 rezza da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Il rapporto del Dipartimento di Stato americano sul terrorismo relativo al
2020 riferisce che, sebbene il rischio di attività terroristiche sia rimasto elevato, esacerbato dalla persistente instabilità in Libia, la frequenza e l'entità degli attacchi terroristici nel 2020 sono di- minuite rispetto al 2019. La Tunisia ha ottenuto progressi nella professionalizzazione del suo apparato di sicurezza, che ha dimo- strato una prontezza costante e ha svolto proattivamente opera- zioni anti-terrorismo durante tutto il 2020 (USDOS – US De- partment of State: Country Report on Terrorism 2020 - Chapter 1
- Tunisia, 16 dicembre 2021, https://www.ecoi.net/en/document/2065451.html). Da luglio 2021 non si è osservata alcuna attività di protesta realmente significa- tiva. Inoltre, non si sono verificate ricadute di violenza dalle pro- vince nordoccidentali, interessate dalla militanza, dove gruppi le- gati a IS e al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM) hanno ingag- giato un'insurrezione contro lo Stato dal 2011. Mentre operazioni antiterrorismo nella provincia di Kasserine sono proseguite per tutto il 2021, nessun significativo incidente terroristico si è verifi- cato nei maggiori centri urbani dall'attacco con un coltello a una pattuglia della Guardia nazionale a Sousse nel settembre 2020
(Jamestown Foundation, Tunisia's Tense Political Situation and
Consequences for Counterterrorism;
Terrorism Monitor Volume:
19 Issue: 16, 13 August 2021, https://www.ecoi.net/en/document/2058727.html).
Alla luce delle fonti consultate, per quanto concerne la Per_10
[...
, pur dovendo darsi atto della deriva anti-democratica cui si sta assistendo nel Paese, le informazioni disponibili non consentono però di ritenere esistente un conflitto armato come sopra delinea- to, ma una situazione caratterizzata dall'instabilità politica, o an- cora delle regolari e diffuse espressioni di malcontento e disagio sociale, talvolta anche con esiti violenti, i quali però hanno portata e conseguenze circoscritte, che non si estendono all'intera popola- zione. Una tale situazione di instabilità politica ed istituzionale
Pag. 13 di 19 non è dunque assimilabile al concetto di conflitto armato che as- surga a livelli di “violenza indiscriminata”, come desumibile dai dati disponibili in www.acleddata.com/data-export-tool, e non sus- sistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria sotto il profilo di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007.
Ne consegue che la domanda di protezione sussidiaria va ri- gettata anche sotto questo profilo.
Con riferimento, infine, alla richiesta di protezione c.d
“umanitaria”, va posto in evidenza l'emanazione ed entrata in vi- gore del D.L. 130 del 21 ottobre del 2020, convertito nella legge n.
173 del 18.12.2020, ed in via particolare della norma transitoria prevista all'art. 15, di tale D.L., che dispone l'applicazione della normativa contenuta alle fattispecie pendenti innanzi alle Sezioni
Immigrazioni. Ciò a differenza del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132/ 2018, ed in vigore dal 5 ottobre 2018, mancante di norma transitoria e quindi applicabile alle fattispecie introdotte solo dopo l'entrata in vigore (5/10/2018) della suddetta legge. Criterio questo indicato dalla Corte di Cassazione (sez. un.
13.11. 2019 n. 29459, 29460, 29461) stante il silenzio normativo circa il regime transitorio e con l'intento di differenziare quando trovasse applicazione la vecchia normativa con la protezione umanitaria e quando la nuova normativa con la protezione specia- le, il nomen della protezione, “speciale”, costituisce ulteriore ele- mento novativo, introdotto dalla disciplina del DL. 113/2018.
Pertanto, i procedimenti precedenti alla vigenza della nor- mativa richiamata, venivano scrutinati sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, mentre con la nuo- va normativa il momento di presentazione della domanda non ri- leva in nessun modo.
Ciò posto, con il D. L. 130 /2020, convertito in legge n. 173 del 18.12.2020, il legislatore ha previsto ulteriori ipotesi di prote- zione speciale in aggiunta a quelle già previste dal D.L. 113/2018, ovvero situazioni di vulnerabilità aggiunte alle precedenti che
Pag. 14 di 19 possono dar luogo al rilascio di un permesso “speciale” da parte del Questore, di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla di- citura “casi speciali” su segnalazione e rinvio delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio di impugnazione, sog- getto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dell'art. 1 comma 9 del d.l. 113-18. La novella normativa, in particolare, in- troduce e tutela ulteriori situazioni “vulnerabili” e le individua come situazioni cui necessitano di “protezione speciale” in consi- derazione dell'esposizione cui il richiedente, ove rimpatriato, po- trebbe essere esposto.
In particolare, le predette situazioni risultano tipizzate per come segue:
a) per rischio di torture o trattamenti inumani o de- gradanti, ritenendo non ammessi i respingimenti, l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato, qualora vi siano fondati motivi che il richiedente possa essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti. Ugualmente non sono ammessi espulsione, estradizione e respingimento del richiedente (conformato, quindi, nuovamente il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Costituzione nel rispetto dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di so- lidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i citta- dini stranieri, art. 2 comma 2 costituzione, e i doveri europei e in- ternazionali ex art. 117, comma 1 costituzione, nonché art. 19, pa- ragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e 3 e 8 conv. eu- ropea salvaguardia dei diritti dell'umo e delle libertà fondamenta- li), verso paesi in cui vi sia fondato motivo che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, condizio- nato però dall'assenza di ragioni impeditive connesse alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
b) protezione speciale per lesione del rispetto della vi- ta privata e familiare ove l'allontanamento dal territorio nazio- nale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Questo permesso speciale è condizionato
Pag. 15 di 19 all'assenza di ragioni impedienti dovute alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Il Giudice deve tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del ricorrente, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della du- rata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine. Il legi- slatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex ar- ticolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costitu- zionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stra- nieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed in- ternazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3
e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Si determina una sostanziale conti- nuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della no- vella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del de- creto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressio- ne del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Secondo la nuova normati- va, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione in- terna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e fa- miliare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del di- ritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha di- sciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del di- ritto alla protezione interna. Gli elementi che costituiscono para- metro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli fami- liari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la du- rata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di lega- mi familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi
Pag. 16 di 19 indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rim- patrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costi- tuire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fon- damentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020,
n. 7733). L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al ri- spetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene al contenuto del giudizio di ac- certamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla conte- stualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla compara- zione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Anche sulla scorta delle nuove norme, si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del ri- chiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della parten- za e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo stra- niero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpatrio costi- tuisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali;
c) protezione per ragioni di salute che deve essere rico- nosciuto agli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie accertate per il tramite di certifica- zioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche o da un medico convenzionato con il S.S.N. e devono essere tali da determinare, in caso di rimpatrio un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio;
Pag. 17 di 19 d) protezione per cure mediche che si fonda sull'esistenza di documentate e necessarie cure mediche;
e) protezione per calamità per la quale rileva l'esistenza nel paese di origine di una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza di condizioni di sicurezza.
A questi casi si aggiungono quelli già previsti dal D.L.
113/2018:
f) permesso di soggiorno per protezione sociale che viene rilasciato quando nel corso di operazioni di polizia, di inda- gini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate si- tuazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associa- zione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
g) permesso di soggiorno per vittime di violenza do- mestica che abbiano patito uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non con- viventi;
h) permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo: ove il cittadino straniero abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;
i) permesso per atti di particolare valore civile: rila- sciato qualora il cittadino straniero abbia compiuto atti di partico- lare valore civile è rilasciato su autorizzazione del Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto.
Ebbene, considerati i casi speciali di cui alla normativa in- nanzi richiamata, nel caso di specie, scrutinati tutte le ipotesi previste, e osservata la condotta del richiedente, su suolo italiano,
Pag. 18 di 19 va evidenziato la difficoltà e la mancanza di inserimento dello stesso nel tessuto socio-economico del territorio nazionale. Difatti, mancano, nelle dichiarazioni del richiedente, riferimenti ad attivi- tà lavorative con proventi, mancano riferimenti a dimore stabili o a famiglia su suolo italiano ed alcuna documentazione è stata prodotta. Fattori quelli innanzi detti, che non possono essere tra- lasciati e che costituiscono indice di mancata integrazione nel tes- suto socio-economico del territorio nazionale e che ostano alla con- cessione di qualunque permesso di soggiorno, anche per protezio- ne complementare.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
Quanto alle spese di lite, nulla deve disporsi tenuto conto della mancata costituzione della P.A. resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA il ricorso;
- NULLA per le spese di lite.
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 05.03.2025
(Motivazione redatta con la collaborazione del G.O.P. Dott.ssa Mariella
Elena Cirillo)
La Presidente
(dott.ssa Licia Tomay)
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